IN BREVE
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Pubblicati gli elenchi per identificare le società soggetti a split
payment
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L’utilizzo dei crediti in compensazione dopo la conversione in legge
del D.L. n. 50/2017: visto di conformità e F24
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Versamenti IVA: chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dal
Decreto Fiscale
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Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso
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Diritto camerale annuale: attenzione alle richieste di pagamento non
provenienti dalle Camere di Commercio
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In arrivo altre 100mila lettere per la compliance
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Proroga degli iper-ammortamenti fino al 31 luglio 2018
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Nuovo modello RLI per i contratti di locazione
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Approvati i criteri per l
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La mancata presentazione F24 a zero
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Pubblicato il nuovo Decreto Antiriciclaggio
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APPROFONDIMENTI
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Sanzioni TASI e IMU e ravvedimento
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L’Agenzia Entrate preannuncia altre 100mila lettere per la compliance
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IN BREVE
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Pubblicati gli elenchi per identificare le società soggetti a
split payment
Comunicato Stampa 28 giugno 2017; D.M. 27 giugno
2017
Con l’art. 1 del D.L. 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) è stato
esteso, con effetti dal 1° luglio 2017, anche a:
a.
tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
b.
le società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n.
1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
c.
le società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n.
2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
d.
le società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n.
1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province,
città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
e.
le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi
dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto),
dalle società di cui sopra;
f.
le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa
italiana.
In questo contesto, il
Dipartimento delle finanze, per assicurare una maggiore certezza giuridica agli
operatori, ha svolto una ricognizione
delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie della disciplina
sulla scissione dei pagamenti predisponendone i seguenti elenchi:
1.
elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto
consolidato;
2.
elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste
ultime;
3.
elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste
ultime;
4.
elenco delle società controllate di diritto dalle regioni,
province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società
controllate da queste ultime;
5.
elenco delle società quotate inserite nell' indice
FTSE MIB della Borsa italiana.
I soggetti interessati
possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi entro il
6 luglio 2017.
Con il D.M.
27 giugno 2017, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze e in attesa
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono state disciplinate le modalità
attuative della nuova normativa.
IVA
L’utilizzo dei crediti in compensazione dopo la conversione in
legge del D.L. n. 50/2017: visto di conformità e F24
D.L. 24 aprile 2017,
n. 50,
convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96
Con la definitiva
conversione in legge del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, sono stati confermati, e
in alcuni casi aumentati, i vincoli in materia di compensazione dei crediti
fiscali.
In particolare, è stata confermata la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del
limite oltre il quale per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti
erariali è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità.
La novità riguarda i
crediti relativi:
·
alle imposte dirette sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative
addizionali;
·
alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
·
all’IRAP;
·
alle ritenute alla fonte;
·
al credito IVA annuale.
Per le start up innovative la soglia è stata, invece, mantenuta a 50.000
euro in relazione ai crediti IVA annuali, per il periodo di iscrizione nella
sezione speciale del Registro Imprese.
In sede di conversione
del Decreto sono state inoltre introdotte novità
in tema di crediti IVA trimestrali: la compensazione orizzontale dei crediti IVA infrannuali, a seguito della
presentazione del Modello IVA TR, per importi superiori a 5.000 euro,
necessiterà anch’essa del visto di conformità.
È stato altresì
modificato il momento da cui è possibile fruire del credito IVA; la
compensazione può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a
quello di presentazione della Dichiarazione IVA annuale o del Modello IVA TR;
precedentemente il termine era fissato al 16° giorno del mese successivo a
quello di presentazione dei modelli.
Ricordiamo che in
alternativa all’apposizione del visto di conformità rimane valida la
possibilità per i soggetti sottoposti alla revisione legale dei conti, ex art.
2409-bis c.c., di avvalersi della sottoscrizione dei soggetti che
effettuano il controllo contabile.
In caso di violazione dei nuovi obblighi in materia di compensazione l’Agenzia Entrate
procederà al recupero dei crediti utilizzati in violazione delle nuove
modalità, dei relativi interessi e l’irrogazione delle sanzioni.
IVA
Versamenti IVA: chiarimenti delle Entrate sulle novità
introdotte dal Decreto Fiscale
Agenzia Entrate, Risoluzione 20
giugno 2017, n. 73/E
Con la
Risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 l ' Agenzia
Entrate ha fornito chiarimenti in materia di IVA, in merito, nello specifico:
·
ai soggetti che hanno la possibilità di far slittare il
pagamento del saldo IVA al 30 giugno;
·
alla rateazione del debito IVA in caso di versamento differito;
·
alla compensazione con i crediti delle imposte dirette.
Relativamente
al differimento del pagamento del saldo IVA viene confermato che il pagamento può essere differito al 30
giugno anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l' anno solare.
È stata
anche confermata la possibilità di
compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette che emergono
dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello
0,40% soltanto alla parte del debito non compensata.
La legge
di conversione della Manovra correttiva (legge n. 96/2017) ha previsto anche
che i contribuenti possano utilizzare in compensazione i crediti IVA annuali e
infrannuali a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell’istanza e, quindi, non sarà più necessario attendere il 16
del mese successivo all’invio.
TRIBUTI
LOCALI
Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso
Il 16
giugno 2017 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di IMU e
TASI. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento
operoso.
In
particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI), il
D.Lgs. n. 158/2015 prevede, all' art.
15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell' art.
13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o
parziali versamenti in misura pari al 30%, con riduzione a metà per versamenti
effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.
Vedi l’Approfondimento
SOCIETÀ
Diritto camerale annuale: attenzione alle richieste di pagamento
non provenienti dalle Camere di Commercio
D.M. 22 maggio 2017
Anche
quest’anno, purtroppo, sono state segnalate diverse lettere pervenute alle
imprese iscritte alla CCIAA da fantomatici “enti camerali” o “registri telematici”;
nelle lettere viene richiesto il pagamento di un bollettino di conto corrente
postale che, in realtà, non si riferisce ad un tributo obbligatorio, bensì ad
una semplice iscrizione in elenchi o annuari economici con eventuale invio di
pubblicazioni.
Si
ribadisce che il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio
deve essere effettuato esclusivamente
con modello F24 telematico.
Si
ricorda, inoltre, che la scadenza per il pagamento del Diritto annuale dovuto alla Camera di
Commercio è il 30 giugno, termine per il pagamento del saldo e primo acconto
sui redditi, o il 31 luglio, con
l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
Le misure
del Diritto Camerale, a decorrere dal 2017, coincidono con quelle stabilite dal
D.M. 21 aprile 2011 ridotte del 50%.
Il Ministero dello Sviluppo
Economico, con D.M. 22 maggio 2017, ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha
però autorizzato l’aumento della misura
del Diritto annuale del 20% per il triennio 2017-2019. Le Camere di
Commercio che hanno usufruito di tale aumento sono in tutto 79.
ACCERTAMENTO
In arrivo altre 100mila lettere per la compliance
Agenzia delle Entrate,
Comunicato Stampa 5 giugno 2017
L’Agenzia
Entrate ha preannunciato l’invio di 100mila lettere ad altrettanti contribuenti
in relazione a redditi 2013 che risultano non dichiarati, in tutto o in parte.
Le
lettere viaggeranno per posta elettronica certificata o per posta ordinaria nei
casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nell’Ini-Pec.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Proroga degli iper-ammortamenti fino al 31 luglio 2018
D.L. 20 giugno 2017,
n. 91
Il D.L.
20 giugno 2017, n. 91, il cosiddetto "Decreto Sud", pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, ha prorogato di un
mese l' agevolazione degli iper-ammortamenti,
al fine di servirsi della maggiorazione del 150% del costo di acquisto per i
beni altamente tecnologici, elencati nell' allegato
A alla legge n. 232/2016.
La
maggiorazione riguarda gli investimenti effettuati al 31 dicembre 2017, ovvero
al 30 giugno 2018, se entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento per almeno il 20%
del costo di acquisizione.
Ora l' agevolazione si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31
luglio 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017
il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Si
ricorda che per i beni realizzati mediante contratti di appalto il relativo
contratto deve risultare sottoscritto da entrambe le parti e deve essere
effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo
complessivo previsto nel contratto. In tal caso l' agevolazione
spetterà anche per i contratti di appalto per i quali il momento di
effettuazione dell' investimento
(data di ultimazione della prestazione o, in caso di SAL, data in cui l' opera o la porzione d' opera
risulta verificata e accettata dal committente) si sia verificato oltre il 31
dicembre 2017 ed entro il 31 luglio 2018.
AGEVOLAZIONI
Startup innovative: prevista la proroga di un anno del periodo
agevolativo
D.L. 24 aprile 2017,
n. 50,
convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96
La legge
21 giugno 2017, n. 96, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno
2017, di conversione con modificazioni del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
(cosiddetta "Manovra correttiva 2017"), ha previsto che il regime
agevolativo di cui godono le Start-up
innovative si applichi per cinque anni e
non più per quattro anni.
La
modifica, introdotta nel corso dell' iter
di conversione della Manovra correttiva 2017, elimina lo sfasamento temporale
esistente tra la durata massima della qualifica di Start up innovativa (5 anni)
e la durata massima dell' intero
pacchetto di agevolazioni previsto a favore di tale società (4 anni), che aveva
generato alcuni dubbi circa la corretta applicabilità del limite temporale del
regime agevolato.
Dopo
oltre 2 anni, la durata del regime agevolato previsto dall' art. 31, comma 4, del D.L. n. 179/2012 viene
adeguata alla durata dello status di Startup innovativa come allungata dal D.L.
n. 3/2015 (c.d. "Decreto Investment Compact").
IMMOBILI
Nuovo modello RLI per i contratti di locazione
Provvedimento 15
giugno 2017, n. 112605
L' Agenzia
Entrate, con Provvedimento n. 112605 del 15 giugno 2017, ha approvato il
modello per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto
di immobili (modello RLI) e per gli adempimenti successivi. Sono inoltre state
approvate le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica.
Il modello RLI è
utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto
di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni con il
calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per
l' esercizio dell' opzione o della revoca della cedolare secca.
Il nuovo modello sostituisce il precedente, approvato con il provvedimento del
Direttore dell' Agenzia delle Entrate
del 10 gennaio 2014, n. 2970,
a decorrere dal 19 settembre 2017.
Fino a tale data,
pertanto, dovrà essere utilizzato il modello attualmente in uso.
DICHIARAZIONI
Approvati i criteri per l' individuazione
degli elementi di incoerenza nelle Dichiarazioni 730/2017
Provvedimento 9 giugno 2017, n.
108815
Con il
Provvedimento 9 giugno 2017, n. 108815 sono stati approvati i criteri per l' individuazione degli elementi di incoerenza delle
dichiarazioni dei redditi modello 730/2017,
con esito a rimborso, che l' Agenzia
delle Entrate utilizzerà per i controlli preventivi delle suddette
dichiarazioni, presentate dai contribuenti direttamente o tramite il sostituto
d' imposta e con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata.
Gli
elementi di incoerenza che faranno partire i controlli saranno individuati
nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di
versamento, nelle certificazioni uniche, nelle dichiarazioni dell' anno precedente, o nella presenza di altri elementi
di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli
esposti nelle certificazioni uniche, nelle situazioni di rischio individuate in
base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Stessi
criteri di incoerenza saranno applicati, in cooperazione con l' Inps, alle dichiarazioni dei redditi presentate dai
contribuenti con il modello 730 ai Centri di assistenza fiscale (CAF) e ai
professionisti abilitati.
RISCOSSIONE E
VERSAMENTI
La mancata presentazione del modello F24 a zero
Si
ricorda che con riferimento all’omessa presentazione del modello di versamento
F24 con saldo zero (per effetto di compensazioni), si applica la sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se
il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi (art. 15, comma
2-bis, D.Lgs. n. 471/1997).
È
possibile regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso (ex art.
13, D.Lgs. n. 472/1997), presentando il modello F24 a zero e versando la
sanzione in misura ridotta. In particolare (come ribadito dalla Risoluzione n.
36/E del 20 marzo 2017) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata
con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi, ai fini del ravvedimento è dovuta una sanzione ridotta pari a 5,56 euro,
corrispondente a 1/9 di 50 euro.
ANTIRICICLAGGIO
Pubblicato il nuovo Decreto Antiriciclaggio
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
È stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il D.Lgs. 25
maggio 2017, n. 90, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849
relativa alla prevenzione dell' uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo”.
Il D.Lgs.
n. 90/2017 si compone di 10 articoli e interviene in materia di antiriciclaggio,
in particolar modo in tema di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo, verifica della clientela, esecuzione degli
obblighi da parte di terzi, obblighi di segnalazione, di astensione e di
comunicazione, disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e gli
agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica,
whistleblowing, limitazioni all' uso
del contante e dei titoli al portatore e di prestatori di servizio di gioco.
Il Decreto,
che detta disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto
al finanziamento delle attività terroristiche, recepisce la direttiva UE 2015/849
(IV direttiva antiriciclaggio), che ha introdotto disposizioni volte ad
ottimizzare in tutti gli Stati membri l' utilizzo
degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività
criminose e il finanziamento del terrorismo.
I
destinatari della normativa antiriciclaggio sono le persone fisiche e
giuridiche che operano in campo finanziario e i professionisti tenuti all' osservanza di specifici obblighi di verifica della
clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo all' unità
di informazione finanziaria (UIF) che provvede alla relativa anal
APPROFONDIMENTI
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TRIBUTI
LOCALI
Sanzioni TASI e IMU e ravvedimento
In caso
di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l' art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede per chi
non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in
acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell' imposta risultante dalla dichiarazione, una
sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
Con il D.Lgs.
n. 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo
con decorrenza dal 1° gennaio 2017, anticipato al 1°gennaio 2016 dalla legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) al comma 133.
Per
quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) il D.Lgs. n. 158/2015
prevede all' art. 15, comma 1,
lettera o), la riscrittura dell' art.
13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari
al 30%, con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo
la scadenza.
In caso
di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un
terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della
sanzione e degli interessi.
In ogni
caso, anche per la TASI e l’IMU è
ammesso il ravvedimento operoso:
·
entro i 14 giorni successivi alla
scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno
di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
·
decorsi i 14 giorni, resterà la
possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza
originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
·
decorsi i 30 giorni e
fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al
1,67%;
·
decorsi i 90 giorni, resterà la
possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della
dichiarazione relativa all' anno in
cui è stata commessa la violazione o, in mancanza di dichiarazione, entro un
anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75%
(un ottavo del 30%).
Quindi per la scadenza dell' acconto
(16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno
dell' anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del
ravvedimento fino al 16 dicembre dell' anno
successivo.
Alcuni
Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 Dicembre
dell' anno successivo alla scadenza.
Dopo il
termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell' imposta e il contribuente non può più utilizzare il
ravvedimento operoso. In tal caso, per regolarizzare la propria situazione è
necessario rivolgersi all' Ufficio
Tributi del proprio Comune.
ATTENZIONE: il cosiddetto "ravvedimento
lunghissimo", che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino
a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall
|
Dal 1°
gennaio 2017 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi
dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,1% annuo.
A
decorrere dall’anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI ,
anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle
Finanze, con la circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha però precisato che non
è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per
la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma è possibile utilizzare la dichiarazione IMU
anche per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.
Con
riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:
·
la mancata presentazione
della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i
seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
·
la presentazione di una
dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che
possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
·
la mancata esibizione o
trasmissione agli organi accertatori di
atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.
L’omessa
presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un
minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).
La
presentazione di una Dichiarazione IMU
infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:
·
con una sanzione
amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore
imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide
sulla determinazione dell’imposta;
·
con una sanzione fissa,
compresa tra euro 51,00 ed euro 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n.
504/1992) negli altri casi.
Anche in
questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione
previste dal ravvedimento operoso.
ACCERTAMENTO
L’Agenzia Entrate preannuncia altre 100mila lettere per la compliance
Agenzia
Entrate ha preannunciato l’invio di 100mila lettere ad altrettanti contribuenti
in relazione a redditi 2013 che le risultano non dichiarati, in tutto o in
parte. Le lettere viaggeranno per posta elettronica certificata o per posta
ordinaria nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nell’Ini-Pec.
Anche in
questa occasione le lettere per la compliance
non sono avvisi di accertamento, ma semplici comunicazioni con le quali
l’Agenzia Entrate informa che, dall’incrocio delle informazioni presenti nelle
proprie banche dati, risultano delle somme non dichiarate, in tutto o in parte.
In
particolare, le lettere saranno
indirizzate a contribuenti persone fisiche e originate da anomalie relative a:
·
redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione di immobili,
imponibili a tassazione ordinaria o soggetti a cedolare secca;
·
redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni
periodici corrisposti dal coniuge o ex coniuge;
·
redditi prodotti in forma associata derivanti dalla
partecipazione in società di persone o in associazioni tra artisti e
professionisti e redditi derivanti dalla partecipazione in società a
responsabilità limitata in trasparenza;
·
redditi di capitale derivanti dalla partecipazione qualificata
in società di capitali;
·
redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e professionale;
·
alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti da lavoro
autonomo abituale e non professionale;
·
redditi d’impresa con riferimento alle rate annuali delle
plusvalenze/sopravvenienze attive.
Le lettere di compliance conterranno:
·
l’identificativo della comunicazione;
·
i dati presenti in Anagrafe tributaria riguardanti i contratti
di locazione registrati, i redditi corrisposti per le diverse categorie
reddituali, i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la
plusvalenza/sopravvenienza maturata;
·
gli estremi del modello di dichiarazione presentato, in cui non
risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti ovvero l’importo
della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;
·
il reddito e/o la rata annuale parzialmente o totalmente omessi.
I
destinatari delle lettere potranno giustificare
l’anomalia riscontrata o, qualora riconoscessero l’errore segnalato, presentare una dichiarazione integrativa
beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.
Con
questa nuova tornata di comunicazioni, sono
previste novità sul fronte dell’assistenza: i destinatari di queste
lettere, troveranno nel proprio “cassetto fiscale” la dichiarazione 2014 (con i
redditi 2013), pronta da integrare sulla base di un prospetto precompilato
(disponibile solo per alcuni tipi di reddito) o del prospetto di dettaglio.
Potranno quindi effettuare le correzioni in modalità assistita, inviare
l’integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi dovuti.
Nei casi
in cui l’anomalia riscontrata riguardasse redditi di lavoro dipendente e
assegni periodici (quadro RC), redditi di partecipazione (se non è stato
compilato il quadro RH) e altri redditi (se nel quadro RL del modello Unico
Persone fisiche o nel quadro D del modello 730 non sono stati dichiarati
redditi di capitale), sarà disponibile on line anche il prospetto precompilato
del quadro da rettificare o integrare.
I
destinatari di queste comunicazioni potranno in ogni caso continuare a
rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o a uno degli uffici
territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia Entrate oppure chiedere
chiarimenti a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che
rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare
(costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore -
comunicazione direzione centrale accertamento”.
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