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rassegna fiscale periodica


IN BREVE
·         Pubblicati gli elenchi per identificare le società soggetti a split payment
·         L’utilizzo dei crediti in compensazione dopo la conversione in legge del D.L. n. 50/2017: visto di conformità e F24
·         Versamenti IVA: chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dal Decreto Fiscale
·         Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso
·         Diritto camerale annuale: attenzione alle richieste di pagamento non provenienti dalle Camere di Commercio
·         In arrivo altre 100mila lettere per la compliance
·         Proroga degli iper-ammortamenti fino al 31 luglio 2018
·         Nuovo modello RLI per i contratti di locazione
·         Approvati i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza nelle Dichiarazioni 730/2017
·         La mancata presentazione F24 a zero
·         Pubblicato il nuovo Decreto Antiriciclaggio

APPROFONDIMENTI
·         Sanzioni TASI e IMU e ravvedimento
·         L’Agenzia Entrate preannuncia altre 100mila lettere per la compliance





IN BREVE

Pubblicati gli elenchi per identificare le società soggetti a split payment
Comunicato Stampa 28 giugno 2017; D.M. 27 giugno 2017
Con l’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) è stato esteso, con effetti dal 1° luglio 2017, anche a:
a.      tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b.      le società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
c.      le società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
d.      le società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
e.      le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;
f.       le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

In questo contesto, il Dipartimento delle finanze, per assicurare una maggiore certezza giuridica agli operatori, ha svolto una ricognizione delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti predisponendone i seguenti elenchi:
1.      elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
2.      elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
3.      elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
4.      elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
5.      elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
I soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi entro il 6 luglio 2017.

Con il D.M. 27 giugno 2017, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono state disciplinate le modalità attuative della nuova normativa.

IVA
L’utilizzo dei crediti in compensazione dopo la conversione in legge del D.L. n. 50/2017: visto di conformità e F24
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96
Con la definitiva conversione in legge del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, sono stati confermati, e in alcuni casi aumentati, i vincoli in materia di compensazione dei crediti fiscali.
In particolare, è stata confermata la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite oltre il quale per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti erariali è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità.
La novità riguarda i crediti relativi:
·         alle imposte dirette sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali;
·         alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
·         all’IRAP;
·         alle ritenute alla fonte;
·         al credito IVA annuale.
Per le start up innovative la soglia è stata, invece, mantenuta a 50.000 euro in relazione ai crediti IVA annuali, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese.
In sede di conversione del Decreto sono state inoltre introdotte novità in tema di crediti IVA trimestrali: la compensazione orizzontale dei crediti IVA infrannuali, a seguito della presentazione del Modello IVA TR, per importi superiori a 5.000 euro, necessiterà anch’essa del visto di conformità.
È stato altresì modificato il momento da cui è possibile fruire del credito IVA; la compensazione può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA annuale o del Modello IVA TR; precedentemente il termine era fissato al 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione dei modelli.
Ricordiamo che in alternativa all’apposizione del visto di conformità rimane valida la possibilità per i soggetti sottoposti alla revisione legale dei conti, ex art. 2409-bis c.c., di avvalersi della sottoscrizione dei soggetti che effettuano il controllo contabile.
In caso di violazione dei nuovi obblighi in materia di compensazione l’Agenzia Entrate procederà al recupero dei crediti utilizzati in violazione delle nuove modalità, dei relativi interessi e l’irrogazione delle sanzioni.


IVA
Versamenti IVA: chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dal Decreto Fiscale
Agenzia Entrate, Risoluzione 20 giugno 2017, n. 73/E
Con la Risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in materia di IVA, in merito, nello specifico:
·         ai soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del saldo IVA al 30 giugno;
·         alla rateazione del debito IVA in caso di versamento differito;
·         alla compensazione con i crediti delle imposte dirette.

Relativamente al differimento del pagamento del saldo IVA viene confermato che il pagamento può essere differito al 30 giugno anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.
È stata anche confermata la possibilità di compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40% soltanto alla parte del debito non compensata.
La legge di conversione della Manovra correttiva (legge n. 96/2017) ha previsto anche che i contribuenti possano utilizzare in compensazione i crediti IVA annuali e infrannuali a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza e, quindi, non sarà più necessario attendere il 16 del mese successivo all’invio.


TRIBUTI LOCALI
Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso
Il 16 giugno 2017 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.
In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI), il D.Lgs. n. 158/2015 prevede, all'art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30%, con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

Vedi l’Approfondimento


SOCIETÀ
Diritto camerale annuale: attenzione alle richieste di pagamento non provenienti dalle Camere di Commercio
D.M. 22 maggio 2017
Anche quest’anno, purtroppo, sono state segnalate diverse lettere pervenute alle imprese iscritte alla CCIAA da fantomatici “enti camerali” o “registri telematici”; nelle lettere viene richiesto il pagamento di un bollettino di conto corrente postale che, in realtà, non si riferisce ad un tributo obbligatorio, bensì ad una semplice iscrizione in elenchi o annuari economici con eventuale invio di pubblicazioni.
Si ribadisce che il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio deve essere effettuato esclusivamente con modello F24 telematico.
Si ricorda, inoltre, che la scadenza per il pagamento del Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio è il 30 giugno, termine per il pagamento del saldo e primo acconto sui redditi, o il 31 luglio, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
Le misure del Diritto Camerale, a decorrere dal 2017, coincidono con quelle stabilite dal D.M. 21 aprile 2011 ridotte del 50%.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. 22 maggio 2017, ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha però autorizzato l’aumento della misura del Diritto annuale del 20% per il triennio 2017-2019. Le Camere di Commercio che hanno usufruito di tale aumento sono in tutto 79.


ACCERTAMENTO
In arrivo altre 100mila lettere per la compliance
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 5 giugno 2017
L’Agenzia Entrate ha preannunciato l’invio di 100mila lettere ad altrettanti contribuenti in relazione a redditi 2013 che risultano non dichiarati, in tutto o in parte.
Le lettere viaggeranno per posta elettronica certificata o per posta ordinaria nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nell’Ini-Pec.
Vedi l’Approfondimento


AGEVOLAZIONI
Proroga degli iper-ammortamenti fino al 31 luglio 2018
D.L. 20 giugno 2017, n. 91
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, il cosiddetto "Decreto Sud", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, ha prorogato di un mese l'agevolazione degli iper-ammortamenti, al fine di servirsi della maggiorazione del 150% del costo di acquisto per i beni altamente tecnologici, elencati nell'allegato A alla legge n. 232/2016.
La maggiorazione riguarda gli investimenti effettuati al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018, se entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Ora l'agevolazione si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 luglio 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Si ricorda che per i beni realizzati mediante contratti di appalto il relativo contratto deve risultare sottoscritto da entrambe le parti e deve essere effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto. In tal caso l'agevolazione spetterà anche per i contratti di appalto per i quali il momento di effettuazione dell'investimento (data di ultimazione della prestazione o, in caso di SAL, data in cui l'opera o la porzione d'opera risulta verificata e accettata dal committente) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 31 luglio 2018.


AGEVOLAZIONI
Startup innovative: prevista la proroga di un anno del periodo agevolativo
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96
La legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, di conversione con modificazioni del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (cosiddetta "Manovra correttiva 2017"), ha previsto che il regime agevolativo di cui godono le Start-up innovative si applichi per cinque anni e non più per quattro anni.
La modifica, introdotta nel corso dell'iter di conversione della Manovra correttiva 2017, elimina lo sfasamento temporale esistente tra la durata massima della qualifica di Start up innovativa (5 anni) e la durata massima dell'intero pacchetto di agevolazioni previsto a favore di tale società (4 anni), che aveva generato alcuni dubbi circa la corretta applicabilità del limite temporale del regime agevolato.
Dopo oltre 2 anni, la durata del regime agevolato previsto dall'art. 31, comma 4, del D.L. n. 179/2012 viene adeguata alla durata dello status di Startup innovativa come allungata dal D.L. n. 3/2015 (c.d. "Decreto Investment Compact").


IMMOBILI
Nuovo modello RLI per i contratti di locazione
Provvedimento 15 giugno 2017, n. 112605
L'Agenzia Entrate, con Provvedimento n. 112605 del 15 giugno 2017, ha approvato il modello per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili (modello RLI) e per gli adempimenti successivi. Sono inoltre state approvate le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Il modello RLI è utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca.
Il nuovo modello sostituisce il precedente, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2014, n. 2970, a decorrere dal 19 settembre 2017.
Fino a tale data, pertanto, dovrà essere utilizzato il modello attualmente in uso.



DICHIARAZIONI
Approvati i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza nelle Dichiarazioni 730/2017
Provvedimento 9 giugno 2017, n. 108815
Con il Provvedimento 9 giugno 2017, n. 108815 sono stati approvati i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017, con esito a rimborso, che l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per i controlli preventivi delle suddette dichiarazioni, presentate dai contribuenti direttamente o tramite il sostituto d'imposta e con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata.
Gli elementi di incoerenza che faranno partire i controlli saranno individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche, nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche, nelle situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Stessi criteri di incoerenza saranno applicati, in cooperazione con l'Inps, alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti con il modello 730 ai Centri di assistenza fiscale (CAF) e ai professionisti abilitati.


RISCOSSIONE E VERSAMENTI
La mancata presentazione del modello F24 a zero
Si ricorda che con riferimento all’omessa presentazione del modello di versamento F24 con saldo zero (per effetto di compensazioni), si applica la sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi (art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997).
È possibile regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso (ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), presentando il modello F24 a zero e versando la sanzione in misura ridotta. In particolare (come ribadito dalla Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi, ai fini del ravvedimento è dovuta una sanzione ridotta pari a 5,56 euro, corrispondente a 1/9 di 50 euro.


ANTIRICICLAGGIO
Pubblicato il nuovo Decreto Antiriciclaggio
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”.
Il D.Lgs. n. 90/2017 si compone di 10 articoli e interviene in materia di antiriciclaggio, in particolar modo in tema di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, verifica della clientela, esecuzione degli obblighi da parte di terzi, obblighi di segnalazione, di astensione e di comunicazione, disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica, whistleblowing, limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e di prestatori di servizio di gioco.
Il Decreto, che detta disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche, recepisce la direttiva UE 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l'utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.
I destinatari della normativa antiriciclaggio sono le persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario e i professionisti tenuti all'osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo all'unità di informazione finanziaria (UIF) che provvede alla relativa anal 

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI
Sanzioni TASI e IMU e ravvedimento
In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede per chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
Con il D.Lgs. n. 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza dal 1° gennaio 2017, anticipato al 1°gennaio 2016 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) al comma 133.
Per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all'art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30%, con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.
In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:
·         entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
·         decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
·         decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
·         decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza di dichiarazione, entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).
Quindi per la scadenza dell'acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell'anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo.
Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno successivo alla scadenza.
Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso, per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi del proprio Comune.

ATTENZIONE: il cosiddetto "ravvedimento lunghissimo", che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

Dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,1% annuo.
A decorrere dall’anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma è possibile utilizzare la dichiarazione IMU anche per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.
Con riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:
·         la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
·         la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
·         la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:
·         con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
·         con una sanzione fissa, compresa tra euro 51,00 ed euro 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.
Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.


ACCERTAMENTO
L’Agenzia Entrate preannuncia altre 100mila lettere per la compliance
Agenzia Entrate ha preannunciato l’invio di 100mila lettere ad altrettanti contribuenti in relazione a redditi 2013 che le risultano non dichiarati, in tutto o in parte. Le lettere viaggeranno per posta elettronica certificata o per posta ordinaria nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nell’Ini-Pec.
Anche in questa occasione le lettere per la compliance non sono avvisi di accertamento, ma semplici comunicazioni con le quali l’Agenzia Entrate informa che, dall’incrocio delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, risultano delle somme non dichiarate, in tutto o in parte.
In particolare, le lettere saranno indirizzate a contribuenti persone fisiche e originate da anomalie relative a:
·         redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione di immobili, imponibili a tassazione ordinaria o soggetti a cedolare secca;
·         redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni periodici corrisposti dal coniuge o ex coniuge;
·         redditi prodotti in forma associata derivanti dalla partecipazione in società di persone o in associazioni tra artisti e professionisti e redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata in trasparenza;
·         redditi di capitale derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali;
·         redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e professionale;
·         alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e non professionale;
·         redditi d’impresa con riferimento alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive.

Le lettere di compliance conterranno:
·         l’identificativo della comunicazione;
·         i dati presenti in Anagrafe tributaria riguardanti i contratti di locazione registrati, i redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;
·         gli estremi del modello di dichiarazione presentato, in cui non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti ovvero l’importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;
·         il reddito e/o la rata annuale parzialmente o totalmente omessi.

I destinatari delle lettere potranno giustificare l’anomalia riscontrata o, qualora riconoscessero l’errore segnalato, presentare una dichiarazione integrativa beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Con questa nuova tornata di comunicazioni, sono previste novità sul fronte dell’assistenza: i destinatari di queste lettere, troveranno nel proprio “cassetto fiscale” la dichiarazione 2014 (con i redditi 2013), pronta da integrare sulla base di un prospetto precompilato (disponibile solo per alcuni tipi di reddito) o del prospetto di dettaglio. Potranno quindi effettuare le correzioni in modalità assistita, inviare l’integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi dovuti.
Nei casi in cui l’anomalia riscontrata riguardasse redditi di lavoro dipendente e assegni periodici (quadro RC), redditi di partecipazione (se non è stato compilato il quadro RH) e altri redditi (se nel quadro RL del modello Unico Persone fisiche o nel quadro D del modello 730 non sono stati dichiarati redditi di capitale), sarà disponibile on line anche il prospetto precompilato del quadro da rettificare o integrare.

I destinatari di queste comunicazioni potranno in ogni caso continuare a rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia Entrate oppure chiedere chiarimenti a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore - comunicazione direzione centrale accertamento”. 

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