IN
BREVE
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Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 18
settembre 2017
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Posticipato al 28 settembre 2017 il termine per l’invio dello
spesometro semestrale
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Proroga della Voluntary Disclosure bis
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Attivo il servizio per la Definizione agevolata delle controversie
tributarie
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Pubblicati gli elenchi definitivi per l’applicazione del regime “Split
Payment”
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Prorogato il termine per usufruire dell’iperammortamento
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Dal 10 settembre la notifica di atti giudiziari può arrivare anche da
poste private
·
Ravvedimento operoso per tardiva registrazione della proroga del
contratto in “cedolare secca”
·
Istituito il codice tributo per il credito d’imposta per gli interventi
di bonifica amianto
·
Pagamento differito dei diritti doganali con interessi allo 0,213%
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La riforma delle Camere di Commercio
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APPROFONDIMENTI
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Comunicazione trimestrale dati liquidazioni IVA relativi al II
trimestre 2017
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Invio dello spesometro relativo al I semestre 2017
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IN BREVE
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IVA
Comunicazione
trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 18 settembre 2017
Scade il prossimo 16 settembre (termine posticipato al 18 settembre
perché l’originaria scadenza, già rinviata a seguito della sospensione estiva dei
termini, cade di sabato) il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali
dei dati IVA relativi al II trimestre 2017.
L’art. 4, comma 2, del
Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a
partire dal periodo d’imposta 2017, l’obbligo di comunicare trimestralmente i
dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l’imposta sia
liquidata mensilmente che trimestralmente).
Vedi l’Approfondimento
Posticipato
al 28 settembre 2017 il termine per l’invio dello spesometro semestrale
Mef, Comunicato Stampa 1 settembre 2017, n.
147
È stato pubblicato sul sito del MEF il Comunicato Stampa 1 settembre
2017, n. 147, che rende noto lo slittamento dal 16 settembre al 28 settembre
2017 del termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate
dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017
(c.d. “spesometro”).
La proroga, prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo
Padoan, sarà di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Vedi l’Approfondimento
ANTIRICICLAGGIO
Proroga
della Voluntary Disclosure bis
D.P.C.M. 28 luglio 2017
È stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto il Decreto del Presidente dei Ministri
che stabilisce la proroga al 2 ottobre
2017 (in realtà sarebbe 30 settembre, ma, poiché cade di sabato, slitta al
lunedì successivo) del termine per aderire alla Voluntary Disclosure bis,
inizialmente fissato per il 31 luglio scorso.
Si ricorda che la
procedura permette di sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016
con il pagamento di sanzioni in misura ridotta, relative a infedeltà
dichiarative in materia di monitoraggio fiscale, imposte sui redditi e
addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA, dichiarazione dei sostituti di
imposta.
Il 30 settembre 2017 è
quindi il termine ultimo per aderire alla procedura di regolarizzazione.
RISCOSSIONE
Attivo
il servizio per la Definizione agevolata delle controversie tributarie
Agenzia Entrate, Circolare 28 luglio 2017, n.
22/E
Il
Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni con la
legge n. 96 del 21 giugno 2017,
ha introdotto la definizione agevolata delle
controversie tributarie al fine di definire le liti con il Fisco ed estinguere
il giudizio.
Con la
circolare n. 22/E del 28 luglio 2017
l ' Agenzia
Entrate ha fornito chiarimenti in merito a effetti e modalità della procedura.
L’Agenzia
ha reso noto, inoltre, che è stato attivato, sul proprio sito internet, il servizio per la definizione agevolata delle
liti pendenti, al quale si accede dopo aver inserito le proprie credenziali
per accedere ai servizi telematici.
Il
servizio permette a tutti i contribuenti che hanno una controversia tributaria
in cui è parte l' Agenzia delle
Entrate, pendente in ogni stato e grado di giudizio (compreso quello in
Cassazione e anche a seguito di rinvio) nella quale il ricorso introduttivo sia
stato notificato entro il 24 aprile 2017, di definirla in via agevolata.
IVA
Pubblicati
gli elenchi definitivi per l’applicazione del regime “Split Payment”
Mef, Comunicato Stampa 4 agosto 2017
Il
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell' Economia
e delle Finanze, in data 4 agosto 2017, ha pubblicato gli elenchi definitivi per il 2017 delle società nei
cui confronti trova applicazione il meccanismo dello Split payment.
È stato rettificato il contenuto di alcuni degli
elenchi delle società nei cui confronti trova applicazione il meccanismo
dello Split payment. Si tratta, nello specifico degli elenchi relativi:
·
alle società controllate di diritto
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società
controllate da queste ultime;
·
alle società controllate di diritto
dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle
società controllate da queste ultime.
Le
modifiche si sono rese necessarie a fronte di alcune segnalazioni che sono
state effettuate successivamente alla pubblicazione degli elenchi avvenuta in
data 26 luglio 2017.
Oltre a
detti elenchi rettificati, il Dipartimento delle Finanze ha riconfermato
invariati gli altri elenchi definitivi già divulgati lo scorso 26 luglio 2017.
IMPOSTE DIRETTE
Prorogato
il termine per usufruire dell’iperammortamento
Legge 3 agosto 2017 n. 123, di conversione del
D.L. 20 giugno 2017, n. 91
Con la
legge n. 123 del 3 agosto 2017 è stata prevista una proroga per usufruire dell' iperammortamento introdotto con la legge di
Bilancio 2017. Il termine entro il quale il bene dovrà essere consegnato è
stato fissato al 30 settembre 2018;
precedentemente il termine scadeva al 30 giugno 2018.
Resta
comunque ferma la data del 31 dicembre 2017, entro la quale l' ordine dovrà essere accettato e dovrà essere
versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.
PROCESSO TRIBUTARIO
Dal
10 settembre la notifica di atti giudiziari può arrivare anche da poste private
Legge 4 agosto 2017, n. 124
La legge
sulla Concorrenza 2017 (legge n. 124/2017) ha previsto che dal 10 settembre
2017, le notifiche degli atti giudiziari possono avvenire anche con soggetti
diversi da Poste Italiane.
Dal
prossimo 10 settembre diventeranno infatti legittime le notificazioni e le
comunicazioni di atti giudiziari a mezzo posta effettuate da postini privati
anche per consegnare multe stradali, citazioni e ricorsi, decreti ingiuntivi
con l’ordine del giudice di pagare alla banca o a qualsiasi altro creditore,
atti di precetto, sentenze, condanne.
IMPOSTE DIRETTE
Ravvedimento
operoso per tardiva registrazione della proroga del contratto in “cedolare
secca”
Agenzia Entrate, Risoluzione 1 settembre 2017,
n. 115
L’Agenzia
Entrate, con la Risoluzione n. 115 del 1° settembre 2017, ha chiarito che le
sanzioni di 50 e 100 euro, applicabili ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.Lgs.
23/2011 così come modificato dall’art. 7 quater, comma 24, del D.L. 193/2016,
in caso di mancata comunicazione della proroga, anche tacita, o della
risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca, sono ravvedibili tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
L’Agenzia
ha altresì rammentato che non è necessario inviare raccomanda al conduttore per
la rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione se il contratto di
locazione prorogato già contiene già la rinuncia all’aggiornamento del canone.
AGEVOLAZIONI
Istituito
il codice tributo per il credito d’imposta per gli interventi di bonifica
amianto
Agenzia Entrate, Risoluzione 8 agosto 2017, n.
109/E
L’Agenzia
Entrate con la Risoluzione n. 109/E dell’8 agosto 2017 ha istituito il codice
tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito
d’imposta relativo agli interventi di bonifica dall’amianto, ai sensi dell’art.
56, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
È previsto
infatti un credito d’imposta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che
effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e
strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il credito
d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali
di pari importo presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia Entrate.
È stato
quindi istituito il codice tributo “6877” denominato “Credito
d’imposta per interventi di bonifica dall’amianto - articolo 56, comma 1, legge
28 dicembre 2015, n. 221” .
Nel modello
F24 il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in
cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella
colonna “importi a debito versati”.
DOGANE
Pagamento
differito dei diritti doganali con interessi allo 0,213%
D.M. 3 agosto 2017
Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito, tramite decreto
ministeriale semestrale, che il saggio di interesse da applicare per il periodo
13 luglio 2017-12 gennaio 2018 ai pagamenti differiti dei diritti doganali, effettuati
oltre i 30 giorni, è pari allo 0,213%.
IMPRESE
La riforma
delle Camere di Commercio
Mef, Comunicato Stampa 8 agosto 2017
Con un
comunicato stampa dell' 8 agosto
2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha reso noto che è stato firmato
il Decreto per la riforma ed il riordino delle Camere di Commercio.
Con gli
accorpamenti e la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, il numero
delle Camere di Commercio passerà da 95 a 60, così come viene ridefinito il numero
delle Aziende speciali, che passano dalle 96 attuali a 58.
La riforma
mira ad un maggior dinamismo dell' intero
sistema imprenditoriale, ridefinendone i punti di riferimento sul territorio,
in ragione degli obiettivi e delle strategie comuni.
L’elenco
delle nuove Camere di Commercio divise per regione:
Regione
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Camere di Commercio
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Valle d’Aosta
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·
Camera Valdostana
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Piemonte
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·
Torino
·
Cuneo
·
Biella e Vercelli-Novara-Verbano Cusio Ossola
·
Alessandria-Asti
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Liguria
|
·
Genova
·
Riviere di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona)
|
Lombardia
|
·
Brescia
·
Bergamo
·
Varese
·
Camera metropolitana di Milano-Monza Brianza-Lodi
·
Cremona-Mantova-Pavia
·
Como-Lecco
·
Sondrio
|
Trentino Aldo Adige
|
·
Bolzano
·
Trento
|
Veneto
|
·
Padova
·
Verona
·
Vicenza
·
Venezia Rovigo-Delta Lagunare
·
Treviso-Belluno
|
Friuli-Venezia Giulia
|
·
Venezia Giulia (Trieste-Gorizia)
·
Pordenone-Udine
|
Emilia Romagna
|
·
Bologna
·
Modena
·
Camera della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini
·
Camera dell’Emilia (Parma, Piacenza, Reggio Emilia)
·
Ferrara-Ravenna
|
Toscana
|
·
Firenze
·
Camera della Maremma e del Tirreno (Livorno-Grosseto)
·
Lucca-Massa Carrara-Pisa
·
Arezzo-Siena
·
Pistoia-Prato
|
Umbria
|
·
Camera dell’Umbria (Perugia-Terni)
|
Marche
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·
Ancona-Ascoli Piceno-Fermo-Macerata-Pesaro e Urbino
|
Lazio
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·
Roma
·
Frosinone-Latina
·
Rieti-Viterbo
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Abruzzo
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·
Chieti e Pescara
·
Camera del Gran Sasso d’Italia (L’Aquila e Teramo)
|
Molise
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·
Camera del Molise (Campobasso-Isernia)
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Campania
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·
Napoli
·
Salerno Caserta
·
Camera dell’Irpinia-Sannio (Avellino e Benevento)
|
Puglia
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·
Bari
·
Lecce
·
Foggia
·
Brindisi-Taranto
|
Basilicata
|
·
Camera della Basilicata (Potenza-Matera)
|
Calabria
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·
Cosenza
·
Reggio Calabria
·
Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia
|
Sardegna
|
·
Nuoro-Sassari
·
Cagliari-Oristano
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Sicilia
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·
Palermo e Enna
·
Agrigento-Caltanissetta-Trapani
·
Messina
·
Catania
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APPROFONDIMENTI
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IVA
Comunicazione trimestrale dati liquidazioni IVA relativi al II
trimestre 2017
Scade il prossimo 16 settembre (termine posticipato al 18 settembre
perché l’originaria scadenza, già rinviata a seguito della sospensione estiva dei
termini, cade di sabato) il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali
dei dati IVA relativi al II trimestre 2017.
L’art. 4, comma 2, del
Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a
partire dal periodo d’imposta 2017, l’obbligo di comunicare trimestralmente i
dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l’imposta sia
liquidata mensilmente che trimestralmente).
La Comunicazione deve
essere presentata esclusivamente per via telematica,
direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, ma l’invio
seguirà una strada del tutto nuova. Non
sarà infatti più utilizzabile, per questo adempimento, il portale Entratel.
L’invio della Comunicazione trimestrale deve avvenire entro l’ultimo
giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre: per il II trimestre 2017 il termine è fissato nel 18 settembre 2017 (a seguito della sospensione estiva dei
termini).
Qualora entro la
scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le
precedenti.
L' omessa, incompleta o
infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000
euro.
Per chi non disponesse
di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l' Agenzia Entrate ha reso disponibile il software Ivp17 che consente la compilazione della
comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
L' applicazione
mediante una serie di domande determina la struttura della comunicazione
relativa alla tipologia dell' utente
e predispone i quadri per la compilazione. Il software è disponibile
gratuitamente sul sito
dell’Agenzia Entrate.
IVA
Invio dello spesometro relativo al I semestre 2017
È stato pubblicato sul sito del MEF il Comunicato Stampa 1 settembre
2017, n. 147, che rende noto lo slittamento dal 16 settembre al 28 settembre
2017 del termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate
dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017
(c.d. “spesometro”).
La proroga, prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo
Padoan, sarà di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si ricorda che l’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni
rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di emissione della
fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore,
dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.
Devono
essere trasmesse le informazioni che riguardano le singole fatture emesse e
ricevute.
Per le
operazioni di minore importo (fatture emesse o ricevute di importo inferiore a
300 euro), per le quali è prevista la possibilità di annotare il documento
riepilogativo (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 695/1996), devono essere comunicati i dati per singola fattura.
Al momento non è previsto alcun esonero per i soggetti obbligati alla
trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Anche gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati
all’invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA; se
invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività
istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli
importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.
Sono esclusi dall' obbligo
di comunicazione:
·
i dati relativi ad altri documenti diversi
dalle fatture e dalle bollette doganali, come ad esempio le schede carburanti;
·
i dati delle fatture emesse e ricevute
per cui il soggetto passivo ha optato per la trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate ex art. 1, comma 3, e art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.
127/2015.
Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i contribuenti che si
avvalgono del regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011,
n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori
in mobilità) e i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario di cui
all’art. 1, commi 54 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
I dati delle fatture emesse e ricevute in formato elettronico, trasmesse
attraverso l’SDI (Sistema Di Interscambio), non devono essere trasmesse in
quanto già comunicate all’Amministrazione; se più comodo il soggetto passivo
può comunque effettuare la comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in forma
analitica; a differenza di quanto previsto per lo spesometro annuale non è
più possibile inviare i dati in forma aggregata.
Nella comunicazione, gli elementi
informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale
sussiste l’obbligo di emissione della fattura, sono:
a)
anno
di riferimento;
b)
numero
della fattura;
c)
base
imponibile;
d)
aliquota;
e)
imposta;
f)
tipologia
dell’operazione, o natura dell’operazione, che deve essere valorizzato se
l’operazione non ha esposizione dell’IVA, indicando lo specifico motivo per cui
l’imposta
non è stata indicata
in fattura, secondo i seguenti codici:
Codice
|
Tipologia dell’operazione
|
Note
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N1
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Operazioni escluse
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Art. 15, D.P.R. n. 633/1972
|
N2
|
Operazioni non soggette
|
Operazioni non soggette ad IVA per
mancanza di uno o più presupposti d’imposta, ad esempio prestazioni di
servizi extra-UE
|
N3
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Operazioni non imponibili
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Operazioni tra cui esportazioni o
cessioni di beni intra-UE
|
N4
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Operazioni esenti
|
Art. 10, D.P.R. n. 633/1972
|
N5
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Regime del margine
|
Il campo imponibile/importo deve
riportare il valore comprensivo di IVA
|
N6
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Reverse charge / Inversione
contabile
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Operazioni in reverse charge e
acquisti intra
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N7
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Operazioni con IVA assolta in
altro Stato UE
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Commenti