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avvisi bonari sprint per le liquidazioni l'Iva 2017



Lo scorso 12 giugno è scaduto il termine per la trasmissione dei dati della liquidazione IVA riferito al primo trimestre 2017. Il termine relativo al secondo trimestre 2017 è invece scaduto il 18 settembre.
In questi giorni l’Agenzia Entrate, dopo aver provveduto all’“incrocio” dei dati trasmessi con i corrispondenti F24 ricevuti (o non ricevuti), sta già inviando gli avvisi di irregolarità di cui all’art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, per richiedere la regolarizzazione delle posizioni, per omesso o carente versamento dell’imposta, entro il termine di 30 giorni.

Gli avvisi di irregolarità, che seguono a una prima lettera di compliance recapitata in luglio, escludono il contribuente dalla possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, prevedendo la sola opportunità di riduzione della sanzione a un terzo (e quindi al 10%), se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il pagamento dell’importo può avvenire in un’unica soluzione o in alternativa a rate, fino a un massimo di 20 rate trimestrali che si riducono a 8 se il debito è inferiore a o uguale a 5.000 euro.

A seguito del nuovo adempimento (trasmissione dei dati delle liquidazioni IVA) il tempo disponibile per usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso (con il pagamento della sanzione del 3,75% fino al termine di presentazione della Dichiarazione IVA) è stato quindi fortemente limitato rispetto al passato, quando gli avvisi bonari potevano arrivare soltanto dopo la presentazione della dichiarazione annuale.
Su questo aspetto sono recentemente intervenute anche le associazioni di categoria dei Dottori Commercialisti che in un comunicato stampa congiunto del 2 ottobre hanno messo in evidenza l’anomalia rappresentata dal fatto che, non essendo previsto dalla norma il tempo che deve intercorrere tra l’invio della lettera di compliance e l’emissione dell’avviso di irregolarità da parte dell’Agenzia Entrate, sia di fatto l’Agenzia stessa a decidere quando emettere l’avviso che inibisce il ricorso al ravvedimento operoso.
La situazione che si è venuta a creare costituirebbe quindi un motivo in più per ritenere che il nuovo adempimento abbia come unica finalità quella di anticipare i tempi della riscossione.

L’avviso bonario
Le comunicazioni di irregolarità, anche note come “avvisi bonari”, sono regolamentate dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (per le imposte dirette) e dall’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (per l’IVA) e sono emesse a seguito dell'attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o, comunque, in possesso dell'Agenzia Entrate (c.d. controllo automatizzato o "liquidazione").
Le stesse comunicazioni possono derivare da controlli diretti a verificare la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti attraverso un riscontro con la documentazione richiesta al contribuente oppure incrociando i dati presenti nelle dichiarazioni presentate anche da altri soggetti o trasmessi per legge all'Agenzia (c.d. "controllo formale").

Se il contribuente, a seguito della ricezione dell’avviso bonario, riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di una sanzione ridotta (10% per le comunicazioni da controllo automatizzato, 20% per quelle da controllo formale), oltre che dell'imposta oggetto della rettifica e dei relativi interessi.

Ricordiamo che l’emissione della comunicazione di irregolarità impedisce al contribuente la possibilità di ricorrere al ben più vantaggioso istituto del ravvedimento operoso.

Nel caso in cui, invece, il contribuente rilevi che vi siano dati non considerati o valutati erroneamente, ha la facoltà, entro 30 giorni dalla notifica, di fornire tutti i chiarimenti all’Amministrazione finanziaria, che potrà rettificare o annullare integralmente l’avviso bonario.

Qualora il contribuente decida di pagare quanto richiesto dall’Amministrazione finanziaria può chiedere di rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità.
La rateizzazione avviene con le seguenti modalità:
·         fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
·         oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure di una delle altre rate entro il termine di pagamento di quella successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Non c’è decadenza in caso di “lieve inadempimento”, ovvero insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro o tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
Nei casi di lieve inadempimento e in quelli di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, non si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione e dei relativi interessi se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Versamento sanzioni e interessi - Codici tributo
Con la risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011, l’Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento:

Codice tributo
Denominazione
8929
Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n. 633/72 - art. 3-bis, c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE
1980
Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n. 633/72 - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI
8931
Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE
1981
Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI
8932
Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE
1982
“Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI”
8933
Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter dPR n. 600/73 - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE
1983
Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter dPR n. 600/73 - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione dell’anno di riferimento del codice atto, evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente.
Restano comunque dovuti gli interessi da rateazione.


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