Lo scorso 12 giugno è scaduto il termine per la trasmissione dei dati della liquidazione IVA riferito al primo trimestre 2017. Il termine relativo al secondo trimestre 2017 è invece scaduto il 18 settembre.
In questi giorni
l’Agenzia Entrate, dopo aver provveduto all’“incrocio” dei dati trasmessi con i
corrispondenti F24 ricevuti (o non ricevuti), sta già inviando gli avvisi di
irregolarità di cui all’art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, per richiedere la
regolarizzazione delle posizioni, per omesso o carente versamento dell’imposta,
entro il termine di 30 giorni.
Gli avvisi di
irregolarità, che seguono a una prima lettera di compliance recapitata in luglio, escludono il contribuente dalla
possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, prevedendo la
sola opportunità di riduzione della
sanzione a un terzo (e quindi al 10%), se il pagamento avviene entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione.
Il pagamento
dell’importo può avvenire in un’unica soluzione o in alternativa a rate, fino a
un massimo di 20 rate trimestrali che si riducono a 8 se il debito è inferiore
a o uguale a 5.000 euro.
A seguito del nuovo
adempimento (trasmissione dei dati delle liquidazioni IVA) il tempo disponibile
per usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso (con il pagamento della
sanzione del 3,75% fino al termine di presentazione della Dichiarazione IVA) è
stato quindi fortemente limitato rispetto al passato, quando gli avvisi bonari
potevano arrivare soltanto dopo la presentazione della dichiarazione annuale.
Su questo aspetto sono
recentemente intervenute anche le associazioni di categoria dei Dottori
Commercialisti che in un comunicato stampa congiunto del 2 ottobre hanno messo
in evidenza l’anomalia rappresentata dal fatto che, non essendo previsto dalla
norma il tempo che deve intercorrere tra l’invio della lettera di compliance e l’emissione dell’avviso di
irregolarità da parte dell’Agenzia Entrate, sia di fatto l’Agenzia stessa a
decidere quando emettere l’avviso che inibisce il ricorso al ravvedimento
operoso.
La situazione che si è
venuta a creare costituirebbe quindi un motivo in più per ritenere che il nuovo
adempimento abbia come unica finalità quella di anticipare i tempi della
riscossione.
L’avviso bonario
Le comunicazioni di
irregolarità, anche note come “avvisi bonari”, sono regolamentate dall’art.
36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (per le imposte dirette) e dall’art. 54-bis del
D.P.R. n. 633/1972 (per l’IVA) e sono emesse a seguito dell' attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali,
sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o, comunque, in possesso dell' Agenzia Entrate (c.d. controllo automatizzato o
"liquidazione").
Le stesse
comunicazioni possono derivare da controlli diretti a verificare la correttezza
dei dati indicati nelle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti attraverso un riscontro con la documentazione
richiesta al contribuente oppure incrociando i dati presenti nelle
dichiarazioni presentate anche da altri soggetti o trasmessi per legge all' Agenzia (c.d. "controllo formale").
Se il contribuente, a
seguito della ricezione dell’avviso bonario, riconosce la validità della
contestazione può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento,
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di una sanzione ridotta
(10% per le comunicazioni da controllo automatizzato, 20% per quelle da
controllo formale), oltre che dell' imposta
oggetto della rettifica e dei relativi interessi.
Ricordiamo che l’emissione della comunicazione di
irregolarità impedisce al contribuente la possibilità di ricorrere al ben più
vantaggioso istituto del ravvedimento operoso.
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Nel caso in cui,
invece, il contribuente rilevi che vi siano dati non considerati o valutati
erroneamente, ha la facoltà, entro 30 giorni dalla notifica, di fornire tutti i
chiarimenti all’Amministrazione finanziaria, che potrà rettificare o annullare
integralmente l’avviso bonario.
Qualora il
contribuente decida di pagare quanto richiesto dall’Amministrazione finanziaria
può chiedere di rateizzare le somme richieste nella comunicazione di
irregolarità.
La rateizzazione
avviene con le seguenti modalità:
·
fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in
un numero massimo di 8 rate trimestrali
di pari importo;
·
oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in
un numero massimo di 20 rate trimestrali
di pari importo.
Il mancato pagamento
della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione, oppure di una delle altre rate entro il termine di pagamento di
quella successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l' iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a
titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Non c’è decadenza in
caso di “lieve inadempimento”, ovvero insufficiente versamento della rata, per
una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro o tardivo
versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
Nei casi di lieve
inadempimento e in quelli di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva, non si procede all' iscrizione a ruolo dell' eventuale
frazione non pagata, della sanzione e dei relativi interessi se il contribuente
si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva
ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90
giorni dalla scadenza.
Versamento sanzioni e interessi - Codici tributo
Con la risoluzione n.
132/E del 29 dicembre 2011, l’Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo da
utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il
ravvedimento:
Codice tributo
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Denominazione
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8929
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Ravvedimento su
importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi
degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n. 633/72 - art. 3-bis, c.
4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE
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1980
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Ravvedimento su
importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi
degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n. 633/72 - art. 3-bis,c. 4bis,
d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI
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8931
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Ravvedimento su
importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi
soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di
lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale - art. 3-bis,c.
4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE
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1981
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Ravvedimento su
importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi
soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di
lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale - art. 3-bis,c.
4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI
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8932
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Ravvedimento su
importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi
relative ad arretrati e simili - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 -
SANZIONE
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1982
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“Ravvedimento su
importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi
relative ad arretrati e simili - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 -
INTERESSI”
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8933
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Ravvedimento su
importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi
dell’art. 36-ter dPR n. 600/73 - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 -
SANZIONE
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1983
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Ravvedimento su
importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi
dell’art. 36-ter dPR n. 600/73 - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 -
INTERESSI
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In sede di
compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella
colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione dell’anno di riferimento
del codice atto, evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente.
Restano comunque
dovuti gli interessi da rateazione.
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