IN
BREVE
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Un’altra (mini) proroga per lo spesometro: comunicazioni fino al 5
ottobre
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La semplificazione delle comunicazioni INTRASTAT
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Al via i nuovi ISA
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Dichiarazione d’intento integrativa: escluso il caso di modifica del
plafond
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Bonus Cultura anche per i diciottenni del 2017
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Ristrutturazioni edilizie: la guida aggiornata dall'Agenzia Entrate
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Detrazioni 70% e 75% per interventi su parti comuni di edifici
condominiali: l'invio della documentazione sul portale ENEA
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Locazioni: disponibile il nuovo Modello RLI
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Una nuova guida fiscale per gli italiani iscritti all’AIRE
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Obbligo del POS per commercianti e professionisti
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Dichiarazione di successione online: il nuovo modello utilizzabile dal
12 settembre
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La fatturazione elettronica
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APPROFONDIMENTI
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Spesometro 2017: comunicazioni fino al 5 ottobre
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Fatturazione elettronica: verso l’obbligo per le operazioni B2B
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IN BREVE
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IVA
Un’altra (mini) proroga per lo spesometro: comunicazioni fino al 5
ottobre
Agenzia Entrate, Provvedimento 28 settembre
2017; Comunicato Stampa 25 settembre 2017
L’Agenzia
Entrate ha comunicato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate
pubblicato il 28 settembre 2017, che, in considerazione dei disagi sopravvenuti
nei giorni precedenti nell’invio dei dati, saranno ritenute tempestive le
comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre
2017.
Inoltre,
gli uffici dell’Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i
contribuenti, valuteranno la possibilità
di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l’adempimento
sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall’originaria
scadenza.
È possibile
che nelle prossime giornate venga concessa un’ulteriore proroga.
Vedi l’Approfondimento
IVA
La semplificazione delle comunicazioni INTRASTAT
Agenzia Entrate, Provvedimento 25 settembre
2017, n. 194409
L’Agenzia
Entrate, con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, ha definito e
reso noto le misure di semplificazione in materia di comunicazione INTRASTAT,
già previste per il 2017 ma poi prorogate al 2018 dal cosiddetto Decreto
Milleproroghe.
A partire dal 2018 vengono aboliti i modelli INTRA
trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi e i modelli mensili
avranno valenza esclusivamente statistica.
Sono stati modificati anche i limiti (da 50.000 e
200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50.000 euro a 100.000
euro trimestrali per gli acquisti di servizi) per l’individuazione dei soggetti
obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile.
Vengono
mantenuti i modelli per le cessioni di beni e di servizi, il cui limite è
rimasto invariato a 50.000 euro.
È stata
invece innalzata la soglia per l’invio a fini statistici della cessione di beni
che è opzionale per chi non supera i 100.000 euro di operazioni trimestrali.
ACCERTAMENTO
Al via i nuovi ISA
Agenzia Entrate, Provvedimento 22 settembre 2017, n.
191552
L’Agenzia
Entrate, con il provvedimento n. 191552 del 22 settembre 2017, ha individuato i primi 70 ISA (Indici Sintetici di
Affidabilità) destinati a sostituire gli studi di settore.
È stato
reso noto che gli altri ISA saranno individuati entro gennaio 2018 e
successivamente elaborati nel corso dell’anno; secondo l’Agenzia Entrate dal
2018 imprese e professionisti potranno avere un riscontro trasparente della
correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia
statistico-economica che stabilirà il grado (scala da 1 a 10) di
affidabilità/compliance.
I
contribuenti che risulteranno “affidabili” agli ISA dovrebbero beneficiare di alcune agevolazioni: in particolare
verranno esclusi gli accertamenti di tipo analitico-presuntivo e limitata
l’applicazione degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del
reddito.
È anche
prevista la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i
limiti previsti, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione
dei crediti d’imposta.
Infine, è
previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione
della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro.
IVA
Dichiarazione d’intento integrativa: escluso il caso di modifica
del plafond
Le
istruzioni al modello di dichiarazione di intento prevedono che “nell’ipotesi in cui, prima di effettuare
l’operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione
già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro
A), è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella
“Integrativa” e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si
intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione
integrata”.
La
Risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016 precisa che “qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento,
voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella
dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando
l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad
utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA”.
Quindi,
in tutti i casi in cui un esportatore abituale intenda “rettificare” i dati
relativi al plafond precedentemente indicati in una dichiarazione di intento
dovrà procedere mediante:
·
la revoca della
dichiarazione di intento qualora intenda ridurre l’importo del plafond;
·
l’emissione di una nuova
dichiarazione di intento (non integrativa ma nuova) qualora intenda
aumentare l’importo del plafond: in quel caso dovrà indicare nella nuova
dichiarazione soltanto l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si
intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA.
AGEVOLAZIONI
Bonus Cultura anche per i diciottenni del 2017
Sogei, Comunicato Stampa 20 settembre 2017
È stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2017 il D.P.C.M. 4 agosto
2017, n. 136 secondo cui, già a partire
dal 19 settembre 2017, anche i nati nel 1999 (diciottenni) potranno
iscriversi sulla piattaforma "18App" per usufruire del bonus cultura.
Il predetto
bonus consiste in una carta elettronica di 500 euro assegnata a tutti i giovani
che compiono 18 anni nel 2017 residenti in Italia e in possesso di permesso di
soggiorno se necessario.
La carta
elettronica potrà essere utilizzata per l'acquisto di biglietti per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri,
titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie,
aree archeologiche, parchi naturali, musica registrata, corsi di musica, corsi
di teatro, corsi di lingua straniera.
AGEVOLAZIONI
Ristrutturazioni edilizie: la guida aggiornata dall'Agenzia
Entrate
Agenzia Entrate, Guida alle ristrutturazioni
edilizie
L’Agenzia
Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet la guida aggiornata al 22
settembre 2017 per le agevolazioni e detrazioni legate alle ristrutturazioni
edilizie.
Gli
aggiornamenti più recenti riguardano la proroga
della maggiore detrazione (Irpef) per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, le nuove detrazioni per
l’acquisto di case antisismiche, i beneficiari del diritto alle detrazioni,
le regole per la detrazione (IRPEF e
IRES) delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche e per la
cessione del credito, le agevolazioni
sull’acquisto del box auto, i pagamenti
con bonifici e la proroga della
detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
La guida
è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
AGEVOLAZIONI
Detrazioni 70% e 75% per interventi su parti comuni di edifici
condominiali: l'invio della documentazione sul portale ENEA
È attivo
sul portale dell'ENEA (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile) il nuovo sito dedicato all'invio telematico della documentazione utile per usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente che, in seguito alla
pubblicazione della Legge di Bilancio 2017, sono state prorogate, nella misura del 70 % e 75% per
interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, fino al 31 dicembre 2021.
Dal 19 settembre, quindi, è possibile inviare
la documentazione necessaria per beneficiare delle suddette detrazioni,
tramite il seguente sito http://finanziaria2017-condomini.enea.it/index.asp.
Per chi
necessitasse di informazioni l'ENEA mette a disposizione un sito informativo.
IMMOBILI
Locazioni:
disponibile il nuovo Modello RLI
L'Agenzia
Entrate ha aggiornato i software di compilazione e di controllo RLI utili per
la registrazione dei contratti di locazione. Dal 19 settembre, infatti, può essere utilizzato esclusivamente il
nuovo modello, disponibile sul sito dell'Agenzia insieme alle istruzioni e
alle specifiche tecniche, con il relativo software pubblicato nella stessa
data.
Nel nuovo
modello RLI "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi -
contratti di locazione e affitto di immobili", approvato con provvedimento
n. 112605 del 15 giugno 2017, confluiscono tutti gli adempimenti fiscali legati
alla registrazione dei contratti di locazione e affitto immobiliare, e può
essere utilizzato anche per esercitare l'opzione e la revoca della cedolare
secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile oggetto di locazione o
affitto.
IMPOSTE DIRETTE
Una
nuova guida fiscale per gli italiani iscritti all’AIRE
Agenzia Entrate, Guida Lavoratori italiani
all'estero: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d'imposta
L'Agenzia
Entrate ha pubblicato una nuova Guida fiscale sui lavoratori italiani
all’estero che illustra a tutti i contribuenti le regole fiscali che si
applicano a chi lavora all’estero ma ha ancora la residenza in Italia e quelle
valide per chi è iscritto all’Aire, l’Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero.
Viene
chiarito come evitare la doppia
imposizione, come funziona il
credito per le imposte pagate all’estero e quando è necessario iscriversi all’Aire.
La guida
è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
PROFESSIONISTI
Obbligo
del POS per commercianti e professionisti
Entro la
fine di settembre doveva essere emanato il decreto attuativo per regolamentare
nel dettaglio l’obbligo del POS (Point of sales) a carico di esercenti e
professionisti per accettare i pagamenti
non in contanti a partire da 5 euro. Nel momento in cui scriviamo non
risulta però ancora emanato.
L’obbligo
è stato riscritto dalla legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208),
dopo che già era stato introdotto da un decreto del Governo Monti (D.L. n.
179/2012) e poi attuato da un decreto congiunto dell’Economia e dello Sviluppo
economico.
Nella
riscrittura è stata ridotta la soglia dell’obbligo da cui vanno accettati i
pagamenti con carta o bancomat (da 30 a 5 euro, appunto) ed è stato previsto
che venisse definita una sanzione per chi non si adegua.
La sanzione (che è in via di definizione nel
citato decreto attuativo) dovrebbe essere pari a 30 euro per ciascuna
violazione.
Potrebbero
essere previsti esoneri per professionisti con attività circoscritta/limitata.
Tanto
dovrà ancora essere definito, ma nel frattempo consigliamo a commercianti e
professionisti che fossero ancora sprovvisti di POS di prendere contatti con i
propri istituti bancari per avere un preventivo per l’installazione e il
mantenimento dell’apparecchio e di rivolgersi eventualmente anche ai propri
ordini territoriali o rappresentanti di categoria per venire a conoscenza di
eventuali convenzioni.
DICHIARAZIONI
Il
conto PayPal deve essere dichiarato
Il conto PayPal offre
la possibilità, essendo associato ad una carta di credito ad una carta
prepagata, di effettuare pagamenti per acquisti online o di inviare pagamenti
ad un altro conto PayPal ed è ormai utilizzato da tantissimi utenti. PayPal è
una società con sede legale in Lussemburgo, pertanto aprire un conto con PayPal
significa, di fatto, aprire un conto corrente all'estero.
L’obbligo
di compilazione del quadro RW, per investimenti patrimoniali e finanziari
esteri detenuti da persone fisiche residenti in Italia, sussiste laddove lo
stesso sia obbligatorio ai fini del calcolo dell’Ivafe, e cioè nel caso in cui
la consistenza media sia superiore a 5.000 euro. Di conseguenza, andrà compilato il quadro RW ai fini Ivafe
se il corrente estero in questione ha avuto giacenza media maggiore di 5.000
euro, ma nel corso dell’anno non ha superato come valore massimo i 15.000
euro.
Andrà
altresì compilato, solo ai fini del monitoraggio e non Ivafe, se il conto
corrente estero ha avuto giacenza media inferiore a 5.000 euro ma come valore
massimo ha superato i 15.000 euro.
DICHIARAZIONI
Dichiarazione
di successione online: il nuovo modello utilizzabile dal 12 settembre
Dal 12 settembre può
essere utilizzato il nuovo modello di successione online, approvato, con le
relative istruzioni per la compilazione, con il Provvedimento n. 112426 del 15
giugno 2017.
Il modello consente
di:
·
compilare e trasmettere telematicamente la dichiarazione;
·
assolvere gli obblighi tributari;
·
calcolare le imposte ipotecarie, catastali e i tributi speciali da
versare in autoliquidazione;
·
richiedere le volture catastali degli immobili.
L'Agenzia Entrate
informa inoltre dell'aggiornamento dei software
di compilazione e di controllo, utili per l'invio telematico della
dichiarazione di successione.
IVA
La
fatturazione elettronica
È in
vigore dal 6 giugno 2014 l’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori
di prestazioni e cessioni di beni nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali
ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
Dal 31
marzo 2015 la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i
fornitori dei Comuni e di tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione
(istituti scolastici pubblici, strutture sanitarie pubbliche, tribunali, ecc.).
I soggetti “obbligati” alla fatturazione
elettronica sono quindi tutti i fornitori (imprese e professionisti) della
Pubblica Amministrazione.
Ma la
strada è tracciata per una progressiva diffusione della fatturazione
elettronica anche per i rapporti tra soggetti privati.
Vedi l’Approfondimento
APPROFONDIMENTI
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IVA
Spesometro
2017: comunicazioni fino al 5 ottobre
L’Agenzia
Entrate ha comunicato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate
pubblicato il 28 settembre 2017, che, in considerazione dei disagi sopravvenuti
nei giorni precedenti nell’invio dei dati, saranno ritenute tempestive le
comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre
2017.
Inoltre,
gli uffici dell’Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i
contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in
cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni
dall’originaria scadenza.
È possibile che nelle prossime giornate venga
concessa un’ulteriore proroga.
La
comunicazione dei delle fatture è stata introdotta dall’art. 4 del D.L. n. 193/2016,
che è andato a sostituire l’art. 21 del D.L. n. 78/2010, che regolamentava lo
spesometro annuale.
Solo per
il 2017 la scadenza per l’invio dei dati è stata stabilita semestralmente (dal
2018 avrà cadenza trimestrale) e la prima scadenza era fissata per il 18
settembre 2017.
Una prima
proroga fino al 28 settembre 2017 è stata disposta tramite comunicato stampa
del MEF n. 147 del 1 settembre 2017 (seguito da pubblicazione del DPCM sulla
Gazzetta Ufficiale n. 224) per venire incontro alle esigenze dei soggetti
passivi IVA e degli intermediari abilitati, a fronte dei ritardi registrati nel
rilascio di adeguati chiarimenti e di conseguenza dei software di compilazione
e invio della comunicazione.
Successivamente,
in data 25 settembre, l’Agenzia Entrate, tramite comunicato stampa, ha
annunciato uno nuovo slittamento per il 5 ottobre.
Questo
nuovo differimento del termine è dovuto ai tanti problemi riscontrati per
l’invio dei dati, in primis proprio
sul portale dell’Agenzia Entrate.
Dalla
sera del 22 settembre, infatti, la piattaforma “fatture e corrispettivi”
dell’Agenzia Entrate, è stata temporaneamente sospesa rendendo così impossibile
l’accesso per l’invio dei dati richiesti dalla comunicazione. I canali di invio
tramite i software gestionali degli intermediari o dei soggetti abilitati hanno
continuato a funzionare, come ha ricordato l’Agenzia, ma è indubbio che le
difficoltà siano numerose e che i chiarimenti e le soluzioni fornite, in tempi
altresì ristretti, non si sono rivelati sufficienti.
È stato
anche riscontrato un grave problema di privacy: dopo aver effettuato l’accesso
al portale dell’Agenzia con le credenziali Entratel, si poteva accedere ai dati
dello spesometro di un contribuente semplicemente inserendo il suo codice
fiscale, mentre con il codice fiscale di un intermediario si potevano vedere i
dati relativi a tutti i suoi clienti.
Per tutte
queste ragioni è ipotizzabile
un’ulteriore proroga o provvedimenti più a lungo termine e la disapplicazione di sanzioni per errori
o ritardi riguardanti questo primo invio.
IVA
Fatturazione
elettronica: verso l’obbligo per le operazioni B2B
È in
vigore dal 6 giugno 2014 l’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori
di prestazioni e cessioni di beni nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali
ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
Dal 31
marzo 2015 la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i
fornitori dei Comuni e di tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione
(istituti scolastici pubblici, strutture sanitarie pubbliche, tribunali, ecc.).
I soggetti “obbligati” alla fatturazione
elettronica sono quindi tutti i fornitori (imprese e professionisti) della
Pubblica Amministrazione.
Ma la
strada è tracciata per una progressiva diffusione della fatturazione elettronica
anche per i rapporti tra soggetti privati.
Negli
ultimi anni l’Amministrazione Finanziaria ha incoraggiato il processo di
digitalizzazione dei documenti fiscali con l’intenzione di arrivare presto ad
un generalizzato obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni
effettuate in ambito B2B.
Il D.Lgs.
n.127 del 5 agosto 2015 ha previsto che dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi
IVA possano utilizzare la fatturazione elettronica (fatturaPA) anche tra
privati utilizzando il portale gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle
Entrate (che si affianca al Sistema di Interscambio).
Per le imprese e i professionisti (soggetti
passivi IVA) che adottano la fatturazione elettronica è previsto l’esonero
dalle seguenti comunicazioni:
·
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro);
·
comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di
soggetti passivi IVA domiciliati in Stati “black list”;
·
comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di
leasing (ovvero dai soggetti che svolgono attività di locazione e noleggio);
·
comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici
di San Marino con l’assolvimento dell’IVA mediante autofattura;
·
comunicazioni dei modelli INTRASTAT riepilogativi degli acquisti
intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti.
Un’ulteriore
agevolazione riguarda la possibilità di ottenere il rimborso IVA in via
prioritaria.
Infine,
per i soggetti che esercitano l’opzione, la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di tutti i
corrispettivi sostituiscono gli obblighi di:
·
certificazione dei corrispettivi mediante l’emissione dello
scontrino o della ricevuta fiscale;
·
registrazione sull’apposito registro dell’ammontare complessivo
dei corrispettivi e delle relative imposte.
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