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rassegna fiscale periodica


IN BREVE
·         Spesometro: omessa comunicazione sanabile con il ravvedimento operoso
·         Rimborso IVA del terzo trimestre 2016: modello TR da trasmettere entro ottobre
·         Visto di conformità sul Modello REDDITI 2017
·         Invio telematico del Modello 770/2017 entro il 31 ottobre
·         Regime forfettario: requisiti per il mantenimento del regime agevolato
·         Aggiornati i software di compilazione e controllo per la registrazione dei contratti di locazione
·         Operativo il cumulo gratuito dei contributi previdenziali per i professionisti
·         Investimenti in attività di R&S: indicazioni sulla corretta determinazione del credito di imposta
·         Il MEF pubblica le linee guida dei Piani individuali di risparmio (PIR)
·         Aggiornata la modulistica del Registro delle imprese
·         Il MISE a servizio di cittadini e imprese per velocizzare il sistema delle autorizzazioni
·          
APPROFONDIMENTI
·         L’istituto del ravvedimento operoso per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
·         Regime forfettario: il superamento dei limiti e l’uscita dal regime


IN BREVE

IVA
Spesometro: omessa comunicazione sanabile con il ravvedimento operoso
Il 16 ottobre 2017 scade il termine (posticipato dal Mef con Comunicato Stampa n. 163 del 4 ottobre 2017) per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
Viste le numerose difficoltà che contribuenti e professionisti hanno incontrato nell’espletare l’adempimento ricordiamo che è possibile sanare il mancato invio tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
L'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 104/E pubblicata in data 28 luglio 2017 aveva fornito chiarimenti in merito agli aspetti sanzionatori e al ravvedimento operoso dell’adempimento.

Vedi l’Approfondimento


IVA
Rimborso IVA del terzo trimestre 2017: modello TR da trasmettere entro ottobre
I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo e, quindi, entro il prossimo 31 ottobre per il rimborso relativo al terzo trimestre 2017.
Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso (art. 38-bis, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972):
·         dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
·         dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
·         dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
·         dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
·         dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza.
Il D.L. n. 50/2017 ha modificato i limiti e gli adempimenti per la compensazione orizzontale dei crediti trimestrali IVA, introducendo l’obbligo del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) sul modello IVA TR in presenza di compensazioni orizzontali di importo superiore a 5.000 euro annui. L’obbligo del visto è correlato all’importo indicato nell’istanza; la verifica del limite di 5.000 euro è effettuata sommando i tutti i crediti trimestrali richiesti in compensazione nell’anno.
La compensazione in misura superiore a 5.000 euro è ammessa a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Per qualunque importo, la compensazione deve avvenire solo con i canali telematici Entratel o Fisconline.


DICHIARAZIONI
Visto di conformità sul Modello REDDITI 2017
Scade il prossimo 31 ottobre (per effetto della proroga disposta con D.P.C.M. 26 luglio 2017) il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2016.
Per effetto delle nuove disposizioni, nel caso siano presenti crediti d’imposta superiori a 5.000 euro è necessario, al fine di utilizzare il credito in compensazione, l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato. In caso di mancata apposizione del visto, le sanzioni sono pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.
Non è l’entità del credito che determina la necessità del visto di conformità, ma solo il suo eventuale utilizzo in compensazione orizzontale sopra la soglia dei 5.000 euro.


DICHIARAZIONI
Invio telematico del modello 770/2017 entro il 31 ottobre
La presentazione del modello 770/2017 scadrà il 31 ottobre 2017, per effetto della proroga disposta con D.P.C.M. 26 luglio 2017.
L’eventuale mancata della presentazione potrà essere sanata entro il 29 gennaio 2018 mediante l’istituto del ravvedimento operoso, con il pagamento della sanzione di 25,82 euro.
Da quest’anno il modello 770 è unico e riunisce i dati contenuti nell’ex modello 770 semplificato (ritenute da redditi di lavoro dipendente/assimilato e autonomo) e i dati dell’ex modello 770 ordinario (redditi di capitale).


REGIMI AGEVOLATI
Regime forfettario: requisiti per il mantenimento del regime agevolato
La chiusura ormai prossima dell’esercizio 2017 comporta la necessità di compiere una serie di valutazioni sulla convenienza del regime fiscale adottato e sulla possibilità di mantenerlo anche per il futuro.
È quindi opportuno che il lavoratore autonomo o l’imprenditore individuale, che abbia adottato il cosiddetto regime forfettario disciplinato dalla legge n. 190/2015, verifichi per tempo il rispetto dei requisiti per il mantenimento del regime agevolato e, se così non fosse, gli effetti che ne potrebbero scaturire.

Vedi l’Approfondimento


IMMOBILI
Aggiornati i software di compilazione e controllo per la registrazione dei contratti di locazione
A partire dallo scorso 19 settembre per effettuare la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e per i relativi adempimenti successivi è diventato obbligatorio l'utilizzo del modello RLI approvato con il provvedimento n. 112605 del 15 giugno 2017.
Nei primi giorni di utilizzo il software presentava alcune problematiche, pertanto l'Agenzia Entrate ha da poco aggiornato il software di compilazione e di controllo del modello, utile anche per comunicarne eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni.
Ricordiamo che l’RLI può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto.
Il software è disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate.


PREVIDENZA
Operativo il cumulo gratuito dei contributi previdenziali per i professionisti
Inps, Circolare 12 ottobre 2017, n. 140
È stata emanata dall’Inps la Circolare 12 ottobre 2017, n. 140, con la quale l’Istituto previdenziale fornisce le istruzioni applicative sul cumulo gratuito dei contributi previdenziali versati alle casse di previdenza dei professionisti. Per effetto della legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), infatti, possono essere cumulati i periodi assicurativi diversi maturati presso l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), le forme sostitutive ed esclusive dalla stessa, la gestione separata Inps per i lavoratori autonomi, nonché, a decorrere da quest’anno, le Casse di previdenza dei liberi professionisti.
Il cumulo, in pratica, consente di sommare gratuitamente tutti e interamente i periodi assicurativi, non coincidenti, maturati presso le suddette gestioni, e in tal modo totalizzare i requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto ad un’unica pensione (di vecchiaia, anticipata, di inabilità, ai superstiti).
I soggetti che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la relativa domanda all’Ente previdenziale di ultima iscrizione e, in particolare, alla forma assicurativa dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore. Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.
Il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’INPS che stipula apposite convenzioni con gli Enti di previdenza privati interessati. L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni e forme pensionistiche, ciascuna in relazione alla propria quota.
L’Inps precisa, inoltre, che ulteriori istruzioni sulla materia in oggetto saranno emanate dall’Istituto a seguito della stipula dei previsti rapporti convenzionali con le Casse professionali.


AGEVOLAZIONI
Investimenti in attività di R&S: indicazioni sulla corretta determinazione del credito di imposta
Agenzia Entrate, Risoluzione 9 ottobre 2017, n. 121/E
Con la Risoluzione n. 121/E del 9 ottobre 2017 l'Agenzia Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta determinazione del "credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo" nell'ipotesi in cui il soggetto che intenda fruirne modifichi l'ambito temporale dell'esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l'anno solare.
Per semplificare viene ipotizzato il caso di una società che, nel 2015, anticipi la chiusura dell'esercizio, dal 31 dicembre al 31 agosto, determinando in questo modo, nello stesso anno, due distinti periodi di imposta:
·         1° gennaio 2015 - 31 agosto 2015;
·         1° settembre 2015 - 31 agosto 2016.

Nel caso ipotizzato, il primo periodo di imposta di applicazione dell'agevolazione risulta essere quello compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015. Assumono dunque rilevanza anche i periodi di imposta che vengano a determinarsi a seguito del mutamento della cadenza dell'esercizio sociale. La media degli investimenti pregressi va, conseguentemente, determinata avendo riguardo ai periodi di imposta 1° gennaio - 31 dicembre 2012, 2013 e 2014.
Di conseguenza, ai fini del calcolo del credito di imposta spettante, nel caso ipotizzato i costi ammissibili sostenuti nel primo periodo agevolato (1° gennaio 2015-31 agosto 2015) vanno confrontati con la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012, 2013 e 2014 che, per omogeneità con la durata del periodo rilevante ai fini del calcolo del beneficio, va ragguagliata a otto mesi.
I contribuenti che si sono comportati in modo diverso - ad esempio considerando come primo periodo di imposta agevolato quello compreso fra il 1° settembre 2015 e il 31 agosto 2016 (e, come triennio di riferimento, il 2012-2014) - possono "recuperare" l'annualità presentando una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322.


AGEVOLAZIONI
Il MEF pubblica le linee guida dei Piani individuali di risparmio (PIR)
Linee Guida Piani di risparmio a lungo termine (PIR)
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato le linee guida relative ai "piani di risparmio a lungo termine", i cosiddetti PIR, per i quali è stato delineato uno speciale regime fiscale agevolativo.
Si tratta di una incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine finalizzata a offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie, aumentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo termine, favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali.

Le linee guida forniscono chiarimenti sulle principali questioni interpretative evidenziate dalle associazioni di categoria, in particolare:
·         relativamente all'ambito soggettivo dell'agevolazione: la possibilità per un minore di essere titolare di un PIR; le conseguenze derivanti dal trasferimento all'estero della residenza del titolare e le conseguenze derivanti dal decesso del titolare del PIR;
·         relativamente all'ambito oggettivo dell'agevolazione: quali sono gli strumenti finanziari che possono formare il PIR; i vincoli di composizione e il limite alla concentrazione del PIR con particolare riguardo alle modalità di computo degli stessi nell'ambito delle gestioni collettive (OICR e contratti di assicurazione); i limiti all'entità dell'investimento avendo riguardo alla rilevanza dei proventi conseguiti dall'investitore;
·         relativamente al funzionamento del PIR: le modalità di costituzione; le movimentazioni (cessione e rimborso) degli strumenti finanziari contenuti nel PIR con particolare riguardo alle modalità di computo del vincolo di detenzione quinquennale; gli eventi che comportano l'attivazione del meccanismo di recupero a tassazione (c.d. recapture) precisando quale aliquota si applica.


SOCIETÀ
Aggiornata la modulistica del Registro delle imprese
D.Dirett. 13 settembre 2017
È stato pubblicato, sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto direttoriale 13 settembre 2017, recante "Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Integrazione del DM 18 ottobre 2013".
Il decreto apporta modifiche ed integrazioni alle specifiche tecniche su cui è costruita la modulistica del Registro delle imprese e del REA.

In particolare, il decreto apporta integrazioni alle specifiche tecniche in essere con:
·         modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella COM) per accorpamenti e variazioni intervenuti;
·         integrazioni delle autorizzazioni all'assolvimento del bollo virtuale (tabella VRT) per intervenute variazioni;
·         l'introduzione di tre nuovi codici nella tabella DOC ("tabella tipo documento") (Codici C47 - R09 - D36);
·         modifiche al tracciato b95_fd68, introducendo un nuovo riquadro nel modulo S1, denominato riquadro 20, "Altri atti e fatti soggetti ad iscrizione e a deposito".

Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia a decorrere dal 15 ottobre 2017.
A partire dal 1° dicembre 2017 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.


ADEMPIMENTI
Il MISE a servizio di cittadini e imprese per velocizzare il sistema delle autorizzazioni
Mise, Comunicato Stampa 4 ottobre 2017
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato di aver attivato una casella di posta elettronica, adempimentiinutili@mise.gov.it, utile a cittadini ed imprese per segnalare procedure burocratiche di competenza del Mise troppo complesse e caotiche e quindi semplificabili. Lo scopo principale è quello di velocizzare e rendere più trasparente il sistema delle autorizzazioni.
Il MISE, già dalle prossime settimane, provvederà ad analizzare le segnalazioni pervenute per poi dare corso ad una rapida e incisiva azione di semplificazione e digitalizzazione.


APPROFONDIMENTI

IVA
L’istituto del ravvedimento operoso per la comunicazione
dei dati delle fatture emesse e ricevute
Il 16 ottobre 2017 scade il termine (posticipato dal Mef con Comunicato Stampa n. 163 del 4 ottobre 2017) per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
Viste le numerose difficoltà che contribuenti e professionisti hanno incontrato nell’espletare l’adempimento ricordiamo che è possibile sanare il mancato invio tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
L'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 104/E pubblicata in data 28 luglio 2017 aveva fornito chiarimenti in merito agli aspetti sanzionatori e al ravvedimento operoso dell’adempimento.

Sanzioni - Per l'omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro ogni trimestre. È stata disposta la riduzione alla metà, entro quindi il limite massimo di 500 euro, della sanzione se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria o se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Ravvedimento operoso - Ai fini della regolarizzazione delle violazioni predette è possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.
La violazione per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati può essere regolarizzata inviando la nuova o omessa dichiarazione e applicando alle sanzioni le riduzioni previste a seconda del momento in cui viene effettuato il versamento, e quindi:
·         a 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
·         a 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l'anno successivo;
·         a 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
·         a 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
·         a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione dopo la notifica dell'atto amministrativo.


Esempio
Ipotizzando, come indicato nella Risoluzione delle Entrate n. 104/E/2017, un'errata comunicazione di 180 fatture, la sanzione base sarebbe pari a 360 euro, ridotta a 180 euro se la correzione dell'adempimento avviene entro 15 giorni dalla scadenza e ulteriormente ridotta a seconda di quando viene realizzato il pagamento.
In caso di correzione e pagamento entro 15 giorni, la sanzione nel caso proposto sarà pari a 20 euro (360 x 50% = 180 x 1/9 = 20).


REGIMI AGEVOLATI
Regime forfettario: il superamento dei limiti e l’uscita dal regime
La chiusura ormai prossima dell’esercizio 2017 comporta la necessità di compiere una serie di valutazioni sulla convenienza del regime fiscale adottato e sulla possibilità di mantenerlo anche per il futuro.
È quindi opportuno che il lavoratore autonomo o l’imprenditore individuale che abbia adottato il cosiddetto regime forfettario disciplinato dalla legge n. 190/2015 verifichi per tempo il rispetto dei requisiti per il mantenimento del regime agevolato e, se così non fosse, gli effetti che ne potrebbero scaturire.
Da un punto di vista soggettivo il regime in esame è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione.
Da un punto di vista oggettivo invece l’accesso al nuovo regime agevolato, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono determinati requisiti, tra cui:
·         i ricavi entro limiti stabiliti in base all’attività esercitata,
·         spese per lavoro dipendente non superiori a 5.000 euro,
·         e costo complessivo per i beni strumentali non superiore a 20.000 euro.

In estrema sintesi ricordiamo che la determinazione del reddito imponibile avviene forfettariamente, ovvero applicando le percentuali stabilite per categoria di attività. Il reddito imponibile così calcolato viene poi tassato al 15% (o al 5% per i primi cinque anni di nuove attività).
Al superamento di uno dei limiti previsti dalla legge, il regime forfettario non può più essere adottato, ma a differenza dell’ormai “vecchio” regime dei minimi, dove era importante fare attenzione alle soglie stabilite, in quanto se superate costringeva alla immediata fuoriuscita dal regime (già in corso d’anno) e con relativo obbligo di perfezionare tutti gli adempimenti dell’anno (istituzione registri, liquidazione Iva, etc.), nel sistema forfettario lo stesso “si mantiene” nell’anno a prescindere dall’ammontare di compensi raggiunto; la fuoriuscita dal regime si determina sempre nell’anno successivo.
L’ultimo anno di permanenza nel regime potrebbe quindi godere di una tassazione agevolata, a prescindere dal volume di ricavi realizzato, che potrebbe superare (anche di molto) il limite previsto dalla norma.
D’altro canto, un minimo superamento dei limiti (anche solo di pochi euro) potrebbe far perdere l’agevolazione per l’anno successivo.
Ecco perché l’andamento dei ricavi deve essere attentamente monitorato negli ultimi mesi dell’anno, tanto più per i soggetti che operando in regime “di cassa” potrebbero tentare di governare il volume dei ricavi.

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