IN
BREVE
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Spesometro: omessa comunicazione sanabile con il ravvedimento operoso
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Rimborso IVA del terzo trimestre 2016: modello TR da trasmettere entro
ottobre
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Visto di conformità sul Modello REDDITI 2017
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Invio telematico del Modello 770/2017 entro il 31 ottobre
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Regime forfettario: requisiti per il mantenimento del regime agevolato
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Aggiornati i software di compilazione e controllo per la registrazione
dei contratti di locazione
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Operativo il cumulo gratuito dei contributi previdenziali per i
professionisti
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Investimenti in attività di R&S: indicazioni sulla corretta determinazione
del credito di imposta
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Il MEF pubblica le linee guida dei Piani individuali di risparmio (PIR)
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Aggiornata la modulistica del Registro delle imprese
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Il MISE a servizio di cittadini e imprese per velocizzare il sistema
delle autorizzazioni
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APPROFONDIMENTI
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L’istituto del ravvedimento operoso per la comunicazione dei dati delle
fatture emesse e ricevute
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Regime forfettario: il superamento dei limiti e l’uscita dal regime
IVA
Spesometro:
omessa comunicazione sanabile con il ravvedimento operoso
Il 16 ottobre 2017
scade il termine (posticipato dal Mef con Comunicato Stampa n. 163 del 4
ottobre 2017) per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e
ricevute.
Viste le numerose
difficoltà che contribuenti e professionisti hanno incontrato nell’espletare
l’adempimento ricordiamo che è possibile sanare il mancato invio tramite
l’istituto del ravvedimento operoso.
L'Agenzia Entrate con
la Risoluzione n. 104/E pubblicata in data 28 luglio 2017 aveva fornito
chiarimenti in merito agli aspetti sanzionatori e al ravvedimento operoso
dell’adempimento.
Vedi l’Approfondimento
IVA
Rimborso
IVA del terzo trimestre 2017: modello TR da trasmettere entro ottobre
I contribuenti IVA che
hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza di imposta detraibile
superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il
rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri
tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del
mese successivo e, quindi, entro il
prossimo 31 ottobre per il rimborso relativo al terzo trimestre 2017.
Il credito IVA
infrannuale può essere richiesto a rimborso (art. 38-bis, secondo comma, D.P.R.
n. 633/1972):
·
dai
contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che
comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle
dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
·
dai
contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del
D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di
tutte le operazioni effettuate;
·
dai
contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni
ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e
delle importazioni imponibili;
·
dai
soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello
Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che
hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
·
dai
soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti
passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al
50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività:
prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di
trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di
servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di
intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis del
D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).
Se, in alternativa alla
richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito IVA,
occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in
compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione
dell’istanza.
Il D.L. n. 50/2017 ha
modificato i limiti e gli adempimenti per la compensazione orizzontale dei
crediti trimestrali IVA, introducendo l’obbligo
del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) sul modello IVA TR in
presenza di compensazioni orizzontali di importo superiore a 5.000 euro annui.
L’obbligo del visto è correlato all’importo indicato nell’istanza; la verifica
del limite di 5.000 euro è effettuata sommando i tutti i crediti trimestrali
richiesti in compensazione nell’anno.
La compensazione in
misura superiore a 5.000 euro è ammessa a partire dal decimo giorno successivo
a quello di presentazione dell’istanza.
Per qualunque importo,
la compensazione deve avvenire solo con i canali telematici Entratel o
Fisconline.
DICHIARAZIONI
Visto di
conformità sul Modello REDDITI 2017
Scade il prossimo 31 ottobre (per effetto della proroga
disposta con D.P.C.M. 26 luglio 2017) il termine per l’invio delle
dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2016.
Per effetto delle nuove disposizioni, nel caso siano
presenti crediti d’imposta superiori a 5.000 euro è necessario, al fine di
utilizzare il credito in compensazione, l’apposizione del visto di conformità
da parte di un professionista abilitato. In caso di mancata apposizione del
visto, le sanzioni sono pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.
Non è l’entità del credito che determina la
necessità del visto di conformità, ma solo il suo eventuale utilizzo in
compensazione orizzontale sopra la soglia dei 5.000 euro.
DICHIARAZIONI
Invio
telematico del modello 770/2017 entro il 31 ottobre
La
presentazione del modello 770/2017 scadrà il 31 ottobre 2017, per effetto della
proroga disposta con D.P.C.M. 26 luglio 2017.
L’eventuale
mancata della presentazione potrà essere
sanata entro il 29 gennaio 2018 mediante l’istituto del ravvedimento operoso,
con il pagamento della sanzione di 25,82 euro.
Da
quest’anno il modello 770 è unico e riunisce i dati contenuti nell’ex modello
770 semplificato (ritenute da redditi di lavoro dipendente/assimilato e
autonomo) e i dati dell’ex modello 770 ordinario (redditi di capitale).
REGIMI
AGEVOLATI
Regime
forfettario: requisiti per il mantenimento del regime agevolato
La
chiusura ormai prossima dell’esercizio 2017 comporta la necessità di compiere
una serie di valutazioni sulla convenienza del regime fiscale adottato e sulla
possibilità di mantenerlo anche per il futuro.
È quindi
opportuno che il lavoratore autonomo o l’imprenditore individuale, che abbia
adottato il cosiddetto regime forfettario disciplinato dalla legge n. 190/2015,
verifichi per tempo il rispetto dei
requisiti per il mantenimento del regime agevolato e, se così non fosse,
gli effetti che ne potrebbero scaturire.
Vedi l’Approfondimento
IMMOBILI
Aggiornati
i software di compilazione e controllo per la registrazione dei contratti di
locazione
A partire dallo scorso 19 settembre per effettuare la
registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e per i
relativi adempimenti successivi è
diventato obbligatorio l'utilizzo del modello RLI approvato con il
provvedimento n. 112605 del 15 giugno 2017.
Nei primi giorni di
utilizzo il software presentava alcune problematiche, pertanto l'Agenzia
Entrate ha da poco aggiornato il software di compilazione e di controllo del
modello, utile anche per comunicarne eventuali proroghe, cessioni o
risoluzioni.
Ricordiamo che l’RLI
può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare
secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o
affitto.
Il software è
disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate.
PREVIDENZA
Operativo
il cumulo gratuito dei contributi previdenziali per i professionisti
Inps, Circolare 12 ottobre 2017, n. 140
È stata emanata dall’Inps
la Circolare 12 ottobre 2017, n. 140, con la quale l’Istituto previdenziale
fornisce le istruzioni applicative sul cumulo gratuito dei contributi
previdenziali versati alle casse di previdenza dei professionisti. Per effetto
della legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), infatti, possono
essere cumulati i periodi assicurativi diversi maturati presso l’Assicurazione
generale obbligatoria (AGO), le forme sostitutive ed esclusive dalla stessa, la
gestione separata Inps per i lavoratori autonomi, nonché, a decorrere da
quest’anno, le Casse di previdenza dei liberi professionisti.
Il cumulo, in pratica, consente di sommare gratuitamente tutti e
interamente i periodi assicurativi, non coincidenti, maturati presso le
suddette gestioni, e in tal modo totalizzare
i requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto ad
un’unica pensione (di vecchiaia, anticipata, di inabilità, ai superstiti).
I soggetti che
intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la relativa domanda
all’Ente previdenziale di ultima iscrizione e, in particolare, alla forma
assicurativa dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del
lavoratore. Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo
iscritto a più forme assicurative ha facoltà di scegliere quella alla quale
inoltrare la domanda.
Il pagamento dei
trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’INPS che
stipula apposite convenzioni con gli Enti di previdenza privati interessati.
L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni e forme
pensionistiche, ciascuna in relazione alla propria quota.
L’Inps precisa,
inoltre, che ulteriori istruzioni sulla materia in oggetto saranno emanate
dall’Istituto a seguito della stipula dei previsti rapporti convenzionali con
le Casse professionali.
AGEVOLAZIONI
Investimenti
in attività di R&S: indicazioni sulla corretta determinazione del credito
di imposta
Agenzia Entrate, Risoluzione 9 ottobre 2017,
n. 121/E
Con la
Risoluzione n. 121/E del 9 ottobre 2017 l'Agenzia Entrate ha fornito alcuni
chiarimenti in merito alla corretta determinazione del "credito di imposta
per investimenti in attività di ricerca e sviluppo" nell'ipotesi in cui il
soggetto che intenda fruirne modifichi
l'ambito temporale dell'esercizio sociale, rendendolo non più coincidente
con l'anno solare.
Per
semplificare viene ipotizzato il caso di una società che, nel 2015, anticipi la
chiusura dell'esercizio, dal 31 dicembre al 31 agosto, determinando in questo
modo, nello stesso anno, due distinti periodi di imposta:
·
1° gennaio 2015 - 31 agosto 2015;
·
1° settembre 2015 - 31 agosto 2016.
Nel caso
ipotizzato, il primo periodo di imposta di applicazione dell'agevolazione
risulta essere quello compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015.
Assumono dunque rilevanza anche i periodi di imposta che vengano a determinarsi
a seguito del mutamento della cadenza dell'esercizio sociale. La media degli
investimenti pregressi va, conseguentemente, determinata avendo riguardo ai
periodi di imposta 1° gennaio - 31 dicembre 2012, 2013 e 2014.
Di
conseguenza, ai fini del calcolo del credito di imposta spettante, nel caso
ipotizzato i costi ammissibili sostenuti nel primo periodo agevolato (1°
gennaio 2015-31 agosto 2015) vanno
confrontati con la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012,
2013 e 2014 che, per omogeneità con la durata del periodo rilevante ai fini del
calcolo del beneficio, va ragguagliata a otto mesi.
I
contribuenti che si sono comportati in modo diverso - ad esempio considerando
come primo periodo di imposta agevolato quello compreso fra il 1° settembre
2015 e il 31 agosto 2016 (e, come triennio di riferimento, il 2012-2014) -
possono "recuperare" l'annualità presentando una dichiarazione
integrativa, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322.
AGEVOLAZIONI
Il
MEF pubblica le linee guida dei Piani individuali di risparmio (PIR)
Linee Guida Piani di risparmio a lungo termine
(PIR)
Il
Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato le linee guida relative
ai "piani di risparmio a lungo termine", i cosiddetti PIR, per i
quali è stato delineato uno speciale regime fiscale agevolativo.
Si tratta
di una incentivazione fiscale del
risparmio di lungo termine finalizzata a offrire maggiori opportunità di
rendimento alle famiglie, aumentare le opportunità delle imprese di ottenere
risorse finanziarie per investimenti di lungo termine, favorire lo sviluppo dei
mercati finanziari nazionali.
Le linee
guida forniscono chiarimenti sulle principali questioni interpretative
evidenziate dalle associazioni di categoria, in particolare:
·
relativamente all'ambito
soggettivo dell'agevolazione: la possibilità per un minore di essere
titolare di un PIR; le conseguenze derivanti dal trasferimento all'estero della
residenza del titolare e le conseguenze derivanti dal decesso del titolare del
PIR;
·
relativamente all'ambito
oggettivo dell'agevolazione: quali sono gli strumenti finanziari che
possono formare il PIR; i vincoli di composizione e il limite alla
concentrazione del PIR con particolare riguardo alle modalità di computo degli
stessi nell'ambito delle gestioni collettive (OICR e contratti di assicurazione);
i limiti all'entità dell'investimento avendo riguardo alla rilevanza dei
proventi conseguiti dall'investitore;
·
relativamente al funzionamento
del PIR: le modalità di costituzione; le movimentazioni (cessione e
rimborso) degli strumenti finanziari contenuti nel PIR con particolare riguardo
alle modalità di computo del vincolo di detenzione quinquennale; gli eventi che
comportano l'attivazione del meccanismo di recupero a tassazione (c.d.
recapture) precisando quale aliquota si applica.
SOCIETÀ
Aggiornata la modulistica del Registro
delle imprese
D.Dirett.
13 settembre 2017
È stato pubblicato, sul sito Internet del
Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto direttoriale 13 settembre 2017,
recante "Approvazione delle
specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla
compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del
registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Integrazione
del DM 18 ottobre 2013".
Il decreto apporta modifiche ed integrazioni
alle specifiche tecniche su cui è costruita la modulistica del Registro delle
imprese e del REA.
In particolare, il decreto apporta
integrazioni alle specifiche tecniche in essere con:
·
modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti
denominazioni (tabella COM) per accorpamenti e variazioni intervenuti;
·
integrazioni delle autorizzazioni all'assolvimento del bollo
virtuale (tabella VRT) per intervenute variazioni;
·
l'introduzione di tre nuovi codici nella tabella DOC
("tabella tipo documento") (Codici C47 - R09 - D36);
·
modifiche al tracciato b95_fd68, introducendo un nuovo riquadro
nel modulo S1, denominato riquadro 20, "Altri atti e fatti soggetti ad
iscrizione e a deposito".
Le
presenti specifiche tecniche acquistano efficacia a decorrere dal 15 ottobre
2017.
A partire dal 1° dicembre 2017 non potranno
più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche
approvate con precedenti decreti ministeriali.
ADEMPIMENTI
Il
MISE a servizio di cittadini e imprese per velocizzare il sistema delle
autorizzazioni
Mise, Comunicato Stampa 4 ottobre 2017
Il Ministero dello
Sviluppo Economico ha comunicato di aver attivato una casella di posta
elettronica, adempimentiinutili@mise.gov.it, utile a cittadini ed imprese per
segnalare procedure burocratiche di competenza del Mise troppo complesse e
caotiche e quindi semplificabili. Lo scopo principale è quello di velocizzare e rendere più trasparente il
sistema delle autorizzazioni.
Il MISE, già dalle
prossime settimane, provvederà ad analizzare le segnalazioni pervenute per poi
dare corso ad una rapida e incisiva azione di semplificazione e
digitalizzazione.
IVA
L’istituto del ravvedimento operoso per
la comunicazione
dei dati delle fatture emesse e
ricevute
Il 16 ottobre 2017
scade il termine (posticipato dal Mef con Comunicato Stampa n. 163 del 4
ottobre 2017) per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e
ricevute.
Viste le numerose
difficoltà che contribuenti e professionisti hanno incontrato nell’espletare
l’adempimento ricordiamo che è possibile sanare il mancato invio tramite
l’istituto del ravvedimento operoso.
L'Agenzia Entrate con
la Risoluzione n. 104/E pubblicata in data 28 luglio 2017 aveva fornito
chiarimenti in merito agli aspetti sanzionatori e al ravvedimento operoso
dell’adempimento.
Sanzioni - Per l'omissione o errata
trasmissione dei dati delle fatture si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro ogni trimestre.
È stata disposta la riduzione alla metà, entro quindi il limite massimo di 500
euro, della sanzione se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni
successivi alla scadenza ordinaria o se nel medesimo termine viene effettuata
la trasmissione corretta dei dati.
Ravvedimento operoso - Ai fini della
regolarizzazione delle violazioni predette è possibile applicare l'istituto del
ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.
La
violazione per l'omissione o l'errata
trasmissione dei dati può essere regolarizzata inviando la nuova o omessa
dichiarazione e applicando alle sanzioni le riduzioni previste a seconda
del momento in cui viene effettuato il versamento, e quindi:
·
a 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90
giorni;
·
a 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l'anno
successivo;
·
a 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il
secondo anno successivo;
·
a 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il
secondo anno successivo;
·
a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione dopo la
notifica dell'atto amministrativo.
Esempio
Ipotizzando,
come indicato nella Risoluzione delle Entrate n. 104/E/2017, un'errata
comunicazione di 180 fatture, la sanzione base sarebbe pari a 360 euro, ridotta
a 180 euro se la correzione dell'adempimento avviene entro 15 giorni dalla
scadenza e ulteriormente ridotta a seconda di quando viene realizzato il
pagamento.
In caso
di correzione e pagamento entro 15 giorni, la sanzione nel caso proposto sarà
pari a 20 euro (360 x 50% = 180 x 1/9 = 20).
REGIMI
AGEVOLATI
Regime forfettario: il superamento dei limiti e l’uscita dal regime
La
chiusura ormai prossima dell’esercizio 2017 comporta la necessità di compiere
una serie di valutazioni sulla convenienza del regime fiscale adottato e sulla
possibilità di mantenerlo anche per il futuro.
È quindi
opportuno che il lavoratore autonomo o l’imprenditore individuale che abbia
adottato il cosiddetto regime forfettario disciplinato dalla legge n. 190/2015
verifichi per tempo il rispetto dei requisiti per il mantenimento del regime
agevolato e, se così non fosse, gli effetti che ne potrebbero scaturire.
Da un
punto di vista soggettivo il regime in esame è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di
arte o professione.
Da un
punto di vista oggettivo invece l’accesso al nuovo regime agevolato, nonché il
mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono determinati requisiti,
tra cui:
·
i ricavi entro limiti stabiliti in base all’attività esercitata,
·
spese per lavoro dipendente non superiori a 5.000 euro,
·
e costo complessivo per i beni strumentali non superiore a
20.000 euro.
In
estrema sintesi ricordiamo che la
determinazione del reddito imponibile avviene forfettariamente, ovvero
applicando le percentuali stabilite per categoria di attività. Il reddito
imponibile così calcolato viene poi
tassato al 15% (o al 5% per i primi cinque anni di nuove attività).
Al
superamento di uno dei limiti previsti dalla legge, il regime forfettario non
può più essere adottato, ma a differenza dell’ormai “vecchio” regime dei
minimi, dove era importante fare attenzione alle soglie stabilite, in quanto se
superate costringeva alla immediata fuoriuscita dal regime (già in corso
d’anno) e con relativo obbligo di perfezionare tutti gli adempimenti dell’anno
(istituzione registri, liquidazione Iva, etc.), nel sistema forfettario lo
stesso “si mantiene” nell’anno a prescindere dall’ammontare di compensi
raggiunto; la fuoriuscita dal regime si determina sempre nell’anno successivo.
L’ultimo
anno di permanenza nel regime potrebbe quindi godere di una tassazione
agevolata, a prescindere dal volume di ricavi realizzato, che potrebbe superare
(anche di molto) il limite previsto dalla norma.
D’altro
canto, un minimo superamento dei limiti (anche solo di pochi euro) potrebbe far
perdere l’agevolazione per l’anno successivo.
Ecco
perché l’andamento dei ricavi deve essere attentamente monitorato negli ultimi
mesi dell’anno, tanto più per i soggetti che operando in regime “di cassa”
potrebbero tentare di governare il volume dei ricavi.
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