Il credito d’imposta è concesso in
proporzione al valore incrementale della spesa sostenuta per tali campagne pubblicitarie.
Beneficiari
La norma istitutiva del nuovo “bonus
pubblicità” fa riferimento in generale a:
Þ le imprese;
Þ
i lavoratori
autonomi;
che effettuano investimenti in campagne
pubblicitarie su quotidiani,
periodici, televisioni e radio.
Pertanto, stando al tenore della norma, il bonus in esame spetta a tali
soggetti a prescindere dalla forma giuridica e dall’iscrizione ad un Albo
professionale.
Investimenti agevolabili
Il bonus pubblicità spetta per le spese sostenute
in campagne pubblicitarie su:
Þ stampa quotidiana e periodica;
Þ
emittenti televisive;
Þ
emittenti radiofoniche locali, analogiche o
digitali.
Il bonus pubblicità è concesso
a decorrere dall’anno 2018, ma come confermato poi anche dal Collegato
fiscale alla Legge di Bilancio 2018 (D.L. n. 148/2017, art. 4, il cui
contenuto vedremo meglio più avanti), si
applica agli investimenti effettuati a partire dal
|
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è concesso in proporzione al valore incrementale della
spesa sostenuta per le campagne
pubblicitarie, in particolare in misura pari:
Þ
in generale, al 75%
del valore incrementale degli
investimenti effettuati;
Þ
per le microimprese, piccole e medie imprese, start up innovative, al 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
per le microimprese, piccole e medie imprese, start up innovative, al 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Laddove:
Modalità di utilizzo del bonus
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante Modello F24,
ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 , n. 241, previa istanza diretta al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio.
In ogni caso, sarà un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, da adottare nel rispetto della normativa europea
sugli aiuti di Stato, a stabilire le
modalità ed i criteri di attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riguardo a:
Þ
gli investimenti che danno accesso al
beneficio;
Þ
i casi di esclusione;
Þ
le procedure di concessione e di utilizzo
del beneficio;
Þ
la documentazione richiesta;
Þ
l’effettuazione dei controlli;
Þ
le modalità per assicurare il rispetto del
limite di spesa.
Tale D.P.C.M. avrebbe dovuto essere entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione del Decreto, quindi,
teoricamente, entro il 22.10.2017 , ma ad oggi non è ancora stato emanato.
Fondi disponibili
Con riguardo ai fondi messi a disposizione per la
copertura dell’incentivo in esame, molto di recente il Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 (D.L. n. 148 del 16.10.2017 ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16.10.2017 ), all’art. 4, ha apportato modifiche all’art. 57-bis del
D.L. n. 50/2017.
In particolare, mentre inizialmente quest’ultima
norma di legge prevedeva che fosse un DPCM a dover stabilire annualmente il
tetto di spesa entro cui è concesso il credito d’imposta, adesso, a seguito
delle modifiche apportate dal suddetto Collegato Fiscale, viene stabilito che,
per la concessione del credito d’imposta è autorizzata
la spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, che costituisce tetto di spesa
Prima applicazione del bonus
Il Collegato fiscale, introducendo poi il nuovo comma 3-bis all’art. 57-bis del D.L.
n. 50/2017, ha inoltre stabilito che, ai fini della prima applicazione del credito d’imposta, una quota pari a 20 milioni di euro è destinata esclusivamente al
riconoscimento del credito d’imposta sugli investimenti
pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online,
effettuati dal 24
giugno 2017 al 31 dicembre 2017 , sempre che il loro valore superi
almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati
dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente
periodo dell’anno 2016.
Le ultime novità in arrivo sul bonus
Il D.L. n. 148/2017 (Collegato fiscale alla Legge
di Bilancio 2018) ha iniziato il suo iter parlamentare di conversione in legge
e attualmente è in Commissione Bilancio al Senato dove, in relazione alle
modifiche al bonus pubblicità contenute nell’art. 4, sono stati proposti i
seguenti emendamenti:
Þ
estensione alle testate online
dell’agevolazione sugli investimenti pubblicitari anche dopo il 2017 (al
momento, come detto prima, il credito d’imposta spetta per le testate online
solo per il periodo che va dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 );
Þ estensione del bonus agli enti non commerciali, agli investimenti sulle
concessionarie di pubblicità esterna, alle emittenti radiotelevisive locali
anche nel 2017.
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