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Riaperti i termini per la rottamazione delle cartelle



L’art. 1 del Decreto Legge in materia fiscale (D.L. n. 148/2017), collegato alla Legge di Bilancio 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2017, ha definito le modalità per accedere alla nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento.
Il Decreto ha previsto tre possibilità per il contribuente:
·           la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle relative a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
·           la possibilità di aderire alla "Rottamazione bis" per carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non fu in precedenza ammesso alla rottamazione a causa del mancato pagamento di tutte le rate;
·           ed infine la possibilità di versare entro il 30 novembre 2017 le rate già scadute a luglio e settembre 2017 ma non pagate da contribuenti che avevano aderito alla "prima" Rottamazione delle cartelle.

Come nella prima versione, la definizione agevolata prevede una sanatoria dei ruoli affidati all’Agente della riscossione pagando l’importo residuo dovuto senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. Restano da pagare le somme dovute a titolo di interessi e capitale e le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
Per quanto riguarda le multe stradali, restano le sanzioni ma non si devono versare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La “nuova” definizione agevolata
L’art. 1 del D.L. n. 148/2017, intervenendo su quanto precedentemente introdotto dal D.L. n. 193/2016, ha disposto la possibilità di aderire alla definizione agevolata anche per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
La precedente versione prevedeva la sanatoria di ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016 e il termine per aderire era fissato al 21 aprile 2017.

Il termine per poter aderire alla “nuova” definizione agevolata, presentando l’apposita istanza, è fissato al 15 maggio 2018; il versamento delle somme dovute potrà avvenire in un massimo di 5 rate di pari importo con scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.
Il modello da presentare, disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate - Riscossione, è il modello DA-2017 da presentare agli uffici o da inviare tramite PEC alla Direzione regionale di riferimento; è altresì possibile compilare e presentare la domanda di definizione tramite il nuovo progetto digitale «Fai D.A. te», presente sul sito online dell’Agente della riscossione.
L’Agente della riscossione, entro il 30 giugno 2018, renderà noto al contribuente le informazioni utili per la definizione.

Presentando la domanda di adesione, per i debiti relativi ai carichi oggetto della stessa è sospeso il pagamento dei versamenti rateali fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione.
Una novità di rilevante importanza rispetto al precedente Decreto fiscale riguarda la possibilità per il contribuente di aderire alla definizione agevolata anche senza che risultino regolarmente versati i piani rateali relativi in essere.

La riapertura dei termini per chi non era stato precedentemente ammesso
L’art. 1 del D.L. n. 148/2017 ha esteso la possibilità di accedere alla definizione agevolata anche a quei contribuenti che in sede di prima definizione si erano visti respingere l’istanza in quanto non risultavano in regola col pagamento delle rate dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Poteva infatti accadere che il contribuente avesse versato le rate in scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016, ma che il concessionario avesse imputato tali versamenti a precedenti rate impagate, negando così l’accesso all’agevolazione in quanto non risultavano pagati i versamenti relativi all’ultimo trimestre 2016.

In tale situazione i contribuenti interessati potranno ora presentare un’apposita istanza, tramite il modello DA-R, entro il 31 dicembre 2017, versando in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate nei precedenti piani di dilazione (l’importo sarà comunicato dall’Agente della riscossione entro il 31 marzo 2018).
La nuova richiesta dovrà essere presentata mediante posta elettronica certificata o direttamente presso gli sportelli.
Le somme dovute per la rottamazione dovranno essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo con scadenza in settembre, ottobre e novembre 2018. L’importo dovuto ai fini della definizione sarà comunicato dall’Agente entro il 31 luglio 2018.

L’allungamento dei termini per il versamento delle rate dovute con la “prima” rottamazione

È prevista anche la possibilità per il contribuente - che ha già aderito alla rottamazione dei ruoli, ma che non ha provveduto al versamento delle rate scadute a luglio e settembre - di effettuare il pagamento entro il 30 novembre 2017; viene data loro la possibilità di essere riammessi alla rottamazione senza ulteriori costi.

La circolare dell’Agenzia Entrate n. 2/E del 2017 aveva precisato che i contribuenti che dopo aver presentato istanza di adesione non avessero provveduto ai relativi versamenti della prima rata o del pagamento in unica soluzione, si sarebbero visti determinare l’inefficacia della definizione, potendo però riprendere i versamenti della precedente dilazione; in caso, invece, di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di rate diverse dalla prima, il contribuente sarebbe decaduto dalla rottamazione senza poter riprendere i versamenti della vecchia dilazione.
Per sanare la sua posizione ora il contribuente ha tempo fino al 30 novembre 2017; dovrà versare quindi le rate impagate o pagate parzialmente e pagare la terza rata in scadenza entro lo stesso termine.

Le modalità di pagamento
I pagamenti vengono effettuati tramite il bollettino Rav ricevuto a seguito della domanda di definizione. I contribuenti hanno la possibilità di procedere al pagamento tramite il sito dell’Agenzia entrate - Riscossione, l’App Equiclick, gli sportelli (anche con compensazione con crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione), gli sportelli bancari e gli uffici postali, l’home banking, i punti Sisal e Lottomatica, i tabaccai convenzionati con Banca 5, gli sportelli bancomat e postamat.

La riapertura dei termini per la “rottamazione” può rappresentare una interessante opportunità, specialmente nei casi in cui prevalgono sanzioni e interessi di mora.

Inoltre, presentando subito la domanda di definizione per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 si ottiene il blocco delle azioni esecutive e la sospensione dei termini di pagamento, anche rateali, conseguenti alle cartelle o agli accertamenti esecutivi affidati alla riscossione. Può quindi risultare conveniente non aspettare il 15 maggio 2018 per l’invio della domanda di definizione per ottenere il blocco dei termini di pagamento e l’inibizione delle attività di recupero coattivo.

Considerata l’occasione, a prescindere dal ricevimento della suddetta comunicazione, riteniamo innanzitutto opportuno verificare la posizione dei ruoli in essere (che talvolta riserva qualche spiacevole sorpresa).
Invitiamo quindi chi non avesse già provveduto a richiedere ad Agenzia Entrate - Riscossione un estratto conto per verificare gli eventuali ruoli e le procedure in corso. L’estratto conto può essere richiesto online, presso gli Uffici, tramite intermediario abilitato per mezzo di delega.
Sarà comunque compito dell’Agenzia Entrate - Riscossione di inviare ai contribuenti una comunicazione entro il 31 marzo 2018 con l’importo dei carichi definibili per i quali non risulta ancora notificata la cartella di pagamento o l’avviso di addebito.

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