IN BREVE
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APPROFONDIMENTI
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IN BREVE
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SOCIETÀ
Diritto camerale annuale 2018
Il
D.L. n. 90/2014 ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle
Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e
dei diritti di segreteria.
In
particolare l'importo del diritto annuale, rispetto all'anno 2014, è stato
ridotto del 50% a decorrere dall'anno 2017.
Per
i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2018, salvo le nuove
iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello
previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di
versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di
interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno cade di sabato).
È
inoltre disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che
consente di:
·
consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
·
calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al
proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
·
effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma
Pago PA, in alternativa al modello F24.
Vedi l’Approfondimento
TRIBUTI
LOCALI
In scadenza gli acconti IMU e TASI
Il
18 giugno (il 16 cade di sabato)
scade il termine per il pagamento dell’acconto o della rata unica dell’IMU e
della TASI.
L’IMU,
Imposta Municipale Propria, è un’imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali.
La
TASI, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di fabbricati, di aree edificabili o non, a qualunque uso adibiti, dal
2016 non è più dovuta sugli immobili aditi ad abitazione principale, ad
eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 E A9.
IVA
Fattura elettronica: nuovi chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Lo
scorso 24 maggio l’Agenzia Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di
fatturazione elettronica.
Di particolare interesse i chiarimenti inerenti la data di
trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
L’Agenzia Entrate ha infatti precisato che il cedente ha
l’obbligo di trasmettere la fattura elettronica allo SDI al momento di effettuazione dell’operazione, che coincide con la
data di consegna/spedizione dei beni o la data di effettuazione dell’atto del
pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.
Vedi l’Approfondimento
Popolazioni Centro Italia colpite dal sisma: slitta il termine per la
ripresa della riscossione
D.L. 29 maggio 2018, n. 55
Con
il D.L. 29 maggio 2018, n. 55, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale è
già in vigore, è stata disposta la proroga e la sospensione dei termini
relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi, la
sospensione del pagamento del canone Rai e la sospensione del pagamento delle
utenze, in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
In
particolare, il provvedimento ha stabilito:
·
la ripresa della riscossione
dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito
di impresa, di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole con
decorrenza dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018; contestualmente
viene prevista la rateizzazione del versamento delle somme oggetto di
sospensione in 60 rate mensili di pari importo, invece delle 24 rate previste;
·
la proroga della sospensione
del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di
assicurazione, posticipando la data di inizio del rimborso dal mese di maggio
2018 al 31 gennaio 2019; prevista inoltre la possibilità di estendere il
periodo di rateizzazione a 60 mesi rispetto ai 24 mesi attuali;
·
la proroga al 1° gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per
la riscossione delle somme risultanti dagli atti, emessi dall'Agenzia delle
Entrate e dall'Inps, di cui agli artt. 29 e 30 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
·
la sospensione del pagamento
del canone Rai fino al 31 dicembre 2020 e la ripresa della riscossione dal
1° gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi e con possibilità
di rateizzazione fino a 24 rate mensili di pari importo;
·
la proroga al 1° gennaio 2019 della sospensione dei pagamenti delle fatture relative alle utenze per i
soggetti danneggiati.
AGEVOLAZIONI
Iperammortamento anche per i distributori automatici
Mise, Circolare 23 maggio 2018,
n. 177355
Il
Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 177355 del 23 maggio
2018, ha reso noto che l’agevolazione fiscale dell’iperammortamento al 250% è
applicabile anche ai distributori automatici (o vending machine) assimilandoli ai “magazzini automatizzati
interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”, elencati al punto 12 del
primo gruppo, allegato A del Piano Nazionale “Impresa 4.0”.
La
nuova agevolazione fiscale è estesa sia ai distributori automatici “di prodotti
finiti” come bevande fredde e snack (e anche di prodotti non alimentari), sia a
distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, come
caffè, cappuccini, tè e altre bevande calde.
Il
Ministero precisa che i distributori automatici, per poter godere dei benefici dell’iperammortamento devono soddisfare
il requisito dell’interconnessione, ovvero “devono essere in grado di
scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso, ricevendo da
remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei
parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi
dei prodotti, e in uscita, comunicando informazioni quali, ad esempio, stato
componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni
di natura logistica e diagnostica”.
Si
ricorda infine che i distributori
automatici devono essere a norma con la nuova legislazione fiscale che prevede
la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
delle vending machine all’Agenzia Entrate.
AGEVOLAZIONI
Ecobonus: dall’Agenzia Entrate i chiarimenti sulla cessione del credito
d’imposta
Agenzia Entrate, Circolare 18 maggio 2018, n.
11/E
A seguito
alle modifiche normative introdotte dall'ultima legge di Bilancio, l'Agenzia
Entrate, con la Circolare n. 11/E del 18 maggio 2018, ha fornito chiarimenti in
tema di Ecobonus, ossia il credito d'imposta per gli interventi di
efficientamento energetico.
Il
documento indica, in particolare, il numero di cessioni di cui può esser
oggetto il credito, precisando che la cessione del credito d'imposta deve essere limitata a un solo passaggio
successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto e che
il credito può essere ceduto sia ai
fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati,
tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società
consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota
maggioritaria e senza detenerne il controllo.
Viene
inoltro specificato che il credito per gli interventi di efficienza energetica
può essere ceduto da tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della
detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta; la possibilità di
cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le
spese.
ENTI NO PROFIT
Pubblicati
gli elenchi definitivi del 5 per mille
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 25 maggio 2018
Sono
stati pubblicati sul sito dell'Agenzia Entrate gli elenchi definitivi degli
enti iscritti alle categorie del volontariato e delle associazioni sportive
dilettantistiche ammessi alla ripartizione del 5 per mille dell'Irpef per
l'anno 2018.
Sono
state inoltre pubblicate le liste degli iscritti permanenti al 5 per mille, che
non hanno l'obbligo di presentare ogni anno la domanda di iscrizione né la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Gli
enti in corsa per il 5 per mille 2018 diventano così circa 60mila, 2mila in più
rispetto al 2017.
Per
i nuovi iscritti la prossima scadenza è
fissata al 2 luglio, data in cui i legali rappresentanti degli enti del
volontariato inseriti negli elenchi definitivi dovranno presentare alla
Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione al contributo, ed i
rappresentanti legali delle associazioni sportive dilettantistiche dovranno
presentare la dichiarazione sostitutiva alla struttura del Coni competente per
territorio.
ACCERTAMENTO
Niente
studi di settore per le aziende in crisi
Corte di Cassazione, Ordinanza 18 maggio
2018, n. 12273
La
Corte di Cassazione, con Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12273, ha sancito il
principio secondo cui è legittima la
disapplicazione degli studi di settore alle imprese in crisi economica.
In
particolare, nel caso in esame, la Corte ha ritenuto nullo l’atto di
accertamento induttivo nei confronti di un artigiano edile in quanto la
motivazione della pretesa tributaria non può esaurirsi nel rilievo dello
scostamento dagli standard in sé considerati, ma deve essere integrata con la
dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello studio di settore e con le
ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni del contribuente.
La
comprovata crisi economica che ha interessato il settore edile costituisce
secondo la Corte fatto decisivo alla dimostrazione del conseguimento dei minori
ricavi rispetto agli studi di settore.
AGEVOLAZIONI
Crediti
d'imposta per il cinema: la disciplina attuativa
D.M. 15 marzo 2018; D.M. 15 marzo 2018
Con due distinti decreti, entrambi datati 15 marzo 2018,
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio scorso, il ministero dei Beni
e delle attività culturali e del turismo (Mibact) ha definito la disciplina
attuativa dei crediti d'imposta previsti dalla legge n. 220/2016 nell'ambito
del settore cinematografico e audiovisivo.
La nuova legge sul cinema (legge n. 220/2016) ha riordinato il
quadro normativo del settore cinematografico e audiovisivo nazionale, con
particolare riferimento alle tipologie di interventi attraverso cui lo Stato
contribuisce allo sviluppo e alla crescita del comparto.
Il legislatore, in particolare, ha introdotto i seguenti crediti
d'imposta:
·
credito d'imposta per le imprese di produzione (art. 15);
·
credito d'imposta per le imprese di distribuzione (art. 16);
·
credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico,
per le industrie tecniche e di post-produzione (art. 17);
·
credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta
cinematografica (art. 18);
·
credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti
cinematografici e audiovisivi (art. 19);
·
credito d'imposta per imprese non appartenenti al settore
cinematografico e audiovisivo (art. 20).
Con i sopra citati decreti il Mibact ha fissato, per ciascuna
delle tipologie di tax credit, i limiti di importo per opera o beneficiario, le
aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere, di impresa o di sala
cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione
dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra
cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il
riconoscimento del credito, le modalità dei controlli e i casi di revoca e
decadenza.
Al di là delle specifiche disposizioni che riguardano le diverse
tipologie, tutti i crediti in esame:
·
non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e dell'Irap;
·
non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di
deducibilità degli interessi passivi e rispetto ai criteri di inerenza per la
deducibilità delle spese;
·
sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24, a
decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla data in cui si considera
maturato il diritto alla loro fruizione (il modello F24 deve essere presentato
esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento);
·
possono essere ceduti a intermediari bancari (incluso l'Istituto
per il credito sportivo), finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza
prudenziale;
·
sono indicati, anche con riferimento all'eventuale cessionario,
sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento sia
in quella relativa al periodo d'imposta in cui sono utilizzati, evidenziando
distintamente l'importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato.
DICHIARAZIONI
Dichiarazioni: pronti i software di compilazione e di controllo del
770/2018
L'Agenzia
Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio sito i software di compilazione
e di controllo del modello 770/2018, utili ai sostituti d'imposta per la
predisposizione della dichiarazione.
Il primo,
in particolare, consente la compilazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta modello 770/2018 e la creazione del relativo file da inviare
telematicamente mentre il secondo permette di evidenziare, tramite appositi
messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti
nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite
dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
APPROFONDIMENTI
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SOCIETÀ
L’importo del Diritto camerale 2018
Il
D.L. n. 90/2014 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari") ha previsto
una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la
determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di
segreteria.
In
particolare l'importo del diritto annuale, rispetto all'anno 2014, è stato
ridotto:
- del 35%, per l'anno 2015,
- del 40%, per l'anno 2016, e
- del 50%, a decorrere dall'anno 2017.
Per
i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2018, salvo le nuove
iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto
per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare
nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse
corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare il versamento dovrà quindi avvenire entro
il 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato).
È
disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:
- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.
I
soggetti tenuti al pagamento del
diritto annuale sono i seguenti:
- le imprese individuali;
- le società semplici;
- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001
iscritte o annotate nel Registro
Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso
dell'anno anche solo per una frazione di esso.
Le imprese devono inoltre pagare
un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel
Registro Imprese.
A partire dal 2011 sono tenuti al
pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che
richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.
Le misure fisse del
diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal
1º gennaio 2018, già ridotte del 50%, sono le seguenti:
Sede
|
Unità
|
||
Imprese che pagano in misura
fissa
|
|
||
Imprese individuali iscritte o
annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori
diretti e imprenditori agricoli)
|
€ 44,00
|
€ 8,80
|
|
Imprese individuali iscritte
nella sezione ordinaria
|
€ 100,00
|
€ 20,00
|
|
Imprese che in via transitoria
pagano in misura fissa
|
|
||
Società semplici non agricole
|
€ 100,00
|
€ 20,00
|
|
Società semplici agricole
|
€ 50,00
|
€ 10,00
|
|
Società tra avvocati previste
dal D.lgs. N. 96/2001
|
€ 100,00
|
€ 20,00
|
|
Soggetti iscritti al REA
|
€ 15,00
|
||
Imprese con sede principale
all'estero
|
|
||
Per ciascuna unità locale/sede
secondaria
|
€55,00
|
Le società e gli altri soggetti
collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle
Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato
conseguito nell'esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP),
sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto
riportata:
SCAGLIONI DI FATTURATO
|
ALIQUOTE
|
|
da euro
|
a euro
|
|
0,00
|
100.000,00
|
200,00 (importo fisso)
|
oltre 100.000,00
|
250.000,00
|
0,015%
|
oltre 250.000,00
|
500.000,00
|
0,013%
|
oltre 500.000,00
|
1.000.000,00
|
0,010%
|
oltre 1.000.000,00
|
10.000.000,00
|
0,009%
|
oltre 10.000.000,00
|
35.000.000,00
|
0,005%
|
oltre 35.000.000,00
|
50.000.000,00
|
0,003%
|
oltre 50.000.000,00
|
0,001% (fino a un massimo di €
40.000,00)
|
Unità
|
20% del diritto dovuto per la
sede fino ad un massimo di € 200,00
|
Tutte le imprese che determinano
il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto
sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con
arrotondamento matematico al 5º decimale.
Si rammenta che la misura fissa
prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva
del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00
euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari a euro 100,00.
IVA
Fattura elettronica: dubbi e risposte
dell’Agenzia Entrate
Lo
scorso 24 maggio l’Agenzia Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di
fatturazione elettronica.
Di particolare interesse i chiarimenti inerenti la data di
trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
L’Agenzia Entrate ha infatti precisato che il cedente ha
l’obbligo di trasmettere la fattura elettronica allo SDI al momento di effettuazione dell’operazione, che, ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, coincide con la data di consegna/spedizione
dei beni o la data di effettuazione dell’atto del pagamento del corrispettivo
per le prestazioni di servizi.
Successivamente, se la fattura elettronica emessa supera i
controlli eseguiti dallo SDI ed è consegnata o messa a disposizione del
cessionario o committente, dovrà
intendersi emessa con la data riportata sul documento.
Invece, in caso di mancato superamento dei controlli, la
fattura sarà scartata, ma l’emittente
avrà comunque cinque giorni a disposizione per procedere a una nuova
trasmissione, senza incorrere in violazioni.
L’obbligo di trasmissione al momento di effettuazione
dell’operazione ha generato non poche perplessità tra gli operatori del
settore.
Si pensi, ad esempio, ad un professionista che riceve un
incasso di una parcella nei giorni di chiusura (di sabato); risulta difficile
immaginare come possa emettere una fattura immediata entro le ore 24,00 del
giorno di ricezione del pagamento, se non attraverso strumenti informatici, al
momento ben poco conosciuti dai soggetti IVA, che collegano direttamente
l’incasso all’emissione contestuale della fattura.
Si attendono in merito ulteriori chiarimenti da parte
dell’Agenzia Entrate, che consentano, ad esempio, la trasmissione della fattura
differita entro il quindicesimo giorno del mese successivo.
L’Agenzia Entrate ha fornito altresì chiarimenti in tema di
operazioni con l’estero, precisando
che è possibile trasformare le fatture emesse verso l’estero in fatture
elettroniche, adempiendo, in questo modo, al previsto obbligo di invio della
comunicazione delle operazioni trasfrontaliere.
I dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti non
residenti, non stabiliti o non identificati in Italia, possono essere trasmessi
utilizzando l'intera fattura o l'intero lotto di fatture, valorizzando il campo
"CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "XXXXXXX".
L’esonero non si estende però alle fatture elettroniche
ricevute dall’estero. Con riferimento alle operazioni
ricevute dall’estero gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere
entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del
documento comprovante l’operazione, i dati identificativi del cedente/prestatore,
i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento
comprovante l’operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la
base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione
non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia
dell’operazione.
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