Passa ai contenuti principali

Regole per l’acquisto di carburante dal 1° luglio 2018


Dal 1° gennaio 2019, ad eccezione di casi marginali (soggetti cosiddetti “minimi” e forfettari”), tutti i soggetti IVA dovranno emettere le fatture in formato elettronico, sia nei confronti della Pubblica Amministrazione (l’obbligo è in vigore ormai dal 2014), sia nei confronti di soggetti IVA (il cosiddetto B2B), sia nei confronti dei privati cittadini (B2C).

Tutti saranno coinvolti dalla fatturazione elettronica: dalla grande impresa, al commerciante, al professionista, fino al contribuente persona fisica che usufruisce di prestazioni professionali (ad esempio mediche).

Ogni fattura transiterà in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) dell’Agenzia Entrate. Sarà quindi l’Agenzia Entrate a ricevere tutte le fatture emesse per poi reindirizzarle ad destinatario finale.



L’introduzione dell’obbligo è anticipata al 1° luglio 2018:

·         per la cessione di benzina o di gasolio per autotrazione, nell’ambito dei rapporti tra soggetti passivi Iva;

·         e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica. Quest’ultimo obbligo troverà applicazione per i soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto con l’amministrazione pubblica, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, escludendo gli ulteriori passaggi successivi.



ATTENZIONE: con effetto dalla stessa data del 1° luglio 2018, non sarà inoltre più consentito, per l’acquisto di carburanti, il pagamento in contanti.



L’Agenzia Entrate, con il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, ha chiarito che saranno ammessi tutti i mezzi di pagamento, diversi dal denaro, e quindi carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, assegni, addebiti diretti in conto corrente, ma è altresì ammesso l’utilizzo delle carte nei contratti di “netting” e di buoni carburante o carte prepagate quando la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica regolata con i mezzi di pagamento descritti.



Sebbene non risulti obbligatoria l’indicazione in fattura del modello e della targa del veicolo (diversamente da quanto avveniva con la “scheda carburante”), è necessario che tali dati siano inseriti ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo e, quindi, per poter stabilire e dimostrare la percentuale di detraibilità dell’IVA e di deducibilità del costo.

Qualora si effettuino più operazioni, contestualmente o in momenti diversi, che trovano esposizione in un'unica fattura (ad esempio cessione di carburante e intervento di riparazione), la fattura dovrà essere emessa cumulativa di tali operazioni ed in formato elettronico.

Rimane ferma la possibilità di emissione di un unico documento entro il quindicesimo giorno del mese successivo al fine di riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra gli stessi soggetti.



Da un punto di vista pratico occorre, innanzitutto, dotarsi di un mezzo di pagamento idoneo.

Nel caso in cui il rifornimento dell’autovettura aziendale venga effettuato da un dipendente durante una trasferta, qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento idoneo) e il relativo ammontare gli sia rimborsato - avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di Bilancio n. 205/2017 (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione) - è riconosciuta la deducibilità del costo sostenuto.

In merito all’utilizzo delle carte multiuso si sottolinea la circostanza secondo cui non sono soggette a IVA le operazioni di cessione o di ricarica delle fuel card multiuso, che permettono quindi di acquistare carburante presso soggetti diversi dall’emittente, ovvero più prodotti con aliquote differenti.

La fuel card costituisce, in questa ipotesi, un semplice documento di legittimazione la cui cessione non richiede l’emissione di fattura elettronica in quanto non è soggetta ad imposta, trattandosi di operazione che ha ad oggetto denaro o crediti di denaro ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Tuttavia, all’atto della cessione materiale del carburante, l’esercente dell’impianto di distribuzione ubicato in Italia dovrà documentare la stessa con fattura elettronica quando l’acquisto viene effettuato da un soggetto passivo d’imposta.



La ricezione di fatture elettroniche avverrà, alternativamente, tramite:

1.   un indirizzo PEC valido;

2.   un codice identificativo (fornito dall’Agenzia Entrate previo accreditamento – solitamente effettuato dalle software house).



ATTENZIONE: occorrerà quindi comunicare al proprio fornitore, nel caso specifico il distributore di benzina, il canale tramite cui si decide di ricevere la fattura elettronica.



La fattura elettronica sarà ricevuta:

·         all’indirizzo PEC comunicato al fornitore;

·         tramite una piattaforma WEB in grado di ricevere i documenti trasmessi con indicazione del codice identificativo comunicato;

·         tramite i servizi web messi a disposizione dall’Agenzia Entrate, previo accreditamento a Entratel o Fisconline, iscrizione al Cassetto fiscale dedicato per la fatturazione elettronica o SPID.

Commenti

Post popolari in questo blog

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Scadenza al 10 aprile per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ·          In vigore il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 ·          Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate ·          Entro il 31 maggio il versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale ·          Approvato il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche ·          Disponibile il nuovo modello IVA TR per il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale ·          5 per mille 2017, online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi ·          L’Agenzia Entrate comunica i primi risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di euro di falsi crediti Iva ·          Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni ·          Bonus gasolio uso au

rassegna periodica fiscale

IN BREVE ·          31 maggio 2023: invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023 ·          La precompilata 2023 è online: invio dall'11 maggio ·          Bonus edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023 ·          Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell'istanza di adesione ·          Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità ·          ISA 2023: aggiornate le specifiche tecniche ·          Regime premiale contribuenti ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici ·          La piattaforma cessione crediti aggiornata per far spazio alla “rateazione lunga” ·          Dichiarazione imposta di soggiorno: dall'8 maggio compilazione e invio telematico ·          La pensione di vecchiaia superiore a 30.000 euro e n

rassegna fiscale periodica

IN BREVE ·          Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale ·          Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024 ·          Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali ·          La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti ·          Scadenza al 18 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024) ·          Entro il 18 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) ·          Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ·          La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti ·          Pubblicato il Decreto direttoriale per la Certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ·          Le start-up innovative a vocazione sociale ·          Bando ISI 2023: dal 15 aprile 2024 apertura pro