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rassegna fiscale periodica



IN BREVE
·         Proroga al 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica per i carburanti
·         Fattura elettronica: attivi i servizi gratuiti per registrare l'indirizzo telematico e generare il QR-Code
·         Dal 1° luglio 2018 tracciabilità obbligatoria per stipendi e compensi
·         Nessuna sanzione per gli acconti Irpef errati dopo il rinvio dell'Iri
·         Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso
·         Sospesi dal 1° agosto al 4 settembre anche avvisi bonari e questionari
·         Scade il 31 luglio il termine per il versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
·         Versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio
·         Voucher digitalizzazione PMI: pubblicati gli importi per le imprese
·         Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo: chiarimenti delle Entrate
·         Iperammortamento: dal MISE ulteriori chiarimenti sui beni agevolabili
·         Prima casa comprata in comunione: proprietà uguale, imposte diverse

APPROFONDIMENTI
·         Sanzioni IMU/TASI e ravvedimento
·         Sospensione di avvisi bonari e questionari dal 1° agosto al 4 settembre





IN BREVE



IVA, ADEMPIMENTI

Proroga al 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica per i carburanti

D.L. 28 giugno 2018, n. 79

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 28 giugno 2018, n. 79, che stabilisce la proroga al 1° gennaio 2019 dell’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante ai soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione.

Fino alla fine dell’anno, quindi, si potrà continuare ad utilizzare la scheda carburante per documentare le spese sostenute e poter effettuare la deduzione dei costi e la detrazione dell’Iva, fermo restando l’obbligo di pagare gli acquisti di carburante con mezzi tracciabili diversi dal contante.

La proroga all’introduzione della fattura elettronica non riguarda però l’obbligo per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese con contratto di subappalto con la Pubblica Amministrazione, che entra in vigore - come da previsione originale - il 1° luglio 2018.





IVA, ADEMPIMENTI

Fattura elettronica: attivi i servizi gratuiti per registrare l'indirizzo telematico e generare il QR-Code

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 14 giugno 2018; Comunicato Stampa 29 giugno 2018

In vista dell’entrata in vigore della fattura elettronica, con un Comunicato Stampa del 14 giugno 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, accedendo al servizio reso disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi”, i soggetti passivi IVA possono comunicare l’indirizzo telematico ove intendono ricevere tutte le fatture elettroniche delle quali sono destinatari, abbinando alla propria partita IVA un indirizzo PEC oppure un “codice destinatario.

Così facendo, il Sistema di Interscambio (SdI) potrà inviare automaticamente il documento al recapito preregistrato. Tale indirizzo potrà comunque essere modificato o cancellato in qualsiasi momento.

Sempre accedendo al portale “Fatture e corrispettivi” o al proprio cassetto fiscale è possibile generare il QR-CODE, che può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare, tramite cui si potranno evitare errori da parte del cedente nell’emissione della fattura. In caso di modifica del numero di partita Iva o dei dati anagrafici si dovrà distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.

Sia la comunicazione del “codice destinatario” che la generazione del QR-Code saranno delegabili ad un intermediario abilitato ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.

L’Agenzia Entrate ha inoltre rilasciato in questi giorni due nuovi servizi:

  • l’App “FATTURAe”, disponibile sia in ambiente Android che iOS, che consente ai titolari di partita Iva in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline o Spid di predisporre e inviare le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio; la piattaforma web consente inoltre di inviare, ricevere tramite SdI e conservare – previa sottoscrizione di apposito accordo online – le fatture elettroniche con le nuove regole tecniche, oltre che acquisire il QR-Code del cliente.
  • un pacchetto software da scaricare sul proprio computer per predisporre le fatture elettroniche in modalità offline quando non si è connessi a internet.





IMPRESE

Dal 1° luglio 2018 tracciabilità obbligatoria per stipendi e compensi

Dal 1° luglio 2018, ai sensi della legge n. 205/2017, scatta l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore.

Lo scopo immediato della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.

Saranno ammesse le seguenti forme di pagamento:

  • bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La norma introduce due elementi innovativi fondamentali:

  • sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro;
  • sul piano probatorio ribalta la presunzione invalsa, così che, con l'entrata in vigore della norma, la firma apposta sulla busta paga non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

L’ambito di applicazione è ricondotto a:

  • rapporti di lavoro subordinato;
  • rapporti di lavoro originati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142/2001.

Il riferimento ai rapporti di lavoro e a quelli di collaborazione coordinata e continuativa lascerebbe intendere che l’obbligo di utilizzo di mezzi tracciati non riguardi il pagamento di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro propriamente detti, quali borse di studio, attività di amministratore di società, ovvero il pagamento di compensi per lavoro autonomo occasionale (contratto d’opera).

Ricordiamo però che sotto il profilo fiscale, i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti secondo il principio di cassa allargato. Il ricorso ad un pagamento “tracciato” diviene quindi comunque opportuno per determinare con certezza il momento del pagamento (e quindi la deducibilità del relativo costo).





RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Nessuna sanzione per gli acconti Irpef errati dopo il rinvio dell'Iri

Agenzia Entrate, Risoluzione 22 giugno 2018, n. 47/E

L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 47/E del 22 giugno 2018, ha chiarito che non è prevista nessuna sanzione per i contribuenti che, avendo optato già dal 2017 per l'Iri, hanno versato acconti d'imposta che risultano ora insufficienti, in seguito al differimento dell'applicazione del regime opzionale al periodo d'imposta 2018 previsto dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017).

Nel documento viene infatti precisato che, laddove il versamento degli acconti risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell'applicazione dell'IRI al periodo d'imposta 2018, e non anche per altre previsioni rivelatesi errate, non è applicabile la sanzione per carente versamento, in virtù del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.

Il contribuente potrà, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta, determinare definitivamente l'imposta dovuta per il 2017, senza l'applicazione né di sanzioni né di interessi, e provvedere alla compilazione dei righi RS148 ("Rideterminazione dell'acconto") e RN38 ("Acconti") del modello Redditi PF 2018.





TRIBUTI LOCALI

Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso

Il 18 giugno 2018 (il 16 cadeva di sabato) è scaduto il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all'art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, il quale stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30%, con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.



Vedi l’Approfondimento





DICHIARAZIONI

In arrivo le lettere di compliance per le Dichiarazioni IVA 2018


Sono in arrivo dall'Agenzia delle Entrate nuove comunicazioni aventi ad oggetto le dichiarazioni IVA non presentate entro la scadenza del 30 aprile o presentate compilando solo il quadro “VA” con le informazioni e i dati relativi all’attività.

Chi riceve queste comunicazioni potrà verificare la propria posizione e, se necessario, mettersi in regola con il ravvedimento operoso. Si tratta, in particolare di contribuenti che avevano trasmesso telematicamente all’Agenzia i dati delle fatture emesse nel 2017 e che successivamente hanno dimenticato di presentare la dichiarazione o hanno tralasciato alcuni dati.

La comunicazione conterrà:

a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;

c) data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;

d) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2017, in caso di compilazione del solo quadro VA.

La comunicazione sarà inviata tramite PEC, ma sarà altresì disponibile all’interno del Cassetto fiscale del contribuente.

I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2017 possono mettersi in regola presentando la dichiarazione entro 90 giorni con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.

I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro “VA” della dichiarazione IVA, relativa al periodo d’imposta 2017, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l’istituto del ravvedimento operoso.











RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Sospesi dal 1° agosto al 4 settembre anche avvisi bonari e questionari

A seguito del D.L. n. 193/2016, oltre la sospensione feriale dei termini processuali, è stata introdotta anche la sospensione degli avvisi bonari e delle richieste istruttorie.

Vi è infatti la sospensione feriale dei termini processuali, degli avvisi bonari, delle richieste istruttorie, oltre allo slittamento del termine di pagamento dei modelli F24.



Vedi l’Approfondimento





SOCIETÀ

Scade il 31 luglio il termine per il versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato

AGCM, Delibera 23 maggio 2018, n. 27171

Dal 1° luglio, ed entro il 31 luglio 2018, le società con ricavi maggiori di 50 milioni di euro sono tenute al versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

All’onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede infatti mediante un contributo di importo pari allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 10 gennaio 2018, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

Il pagamento può avvenire tramite MAV, PagoPA o bonifico bancario.





SOCIETÀ

Versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio

Scade il 2 luglio (il 30 giugno cade di sabato), o il 20 agosto, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%, il termine per il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

Si ricorda che le misure del diritto camerale, a decorrere dal 2017, coincidono con quelle stabilite dal D.M. 21 aprile 2011, ridotte del 50%.

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, firmato in data 22 maggio 2017, ha però autorizzato l’aumento della misura del diritto annuale del 20% per il triennio 2017-2019. Le Camere di Commercio che hanno usufruito di tale aumento sono in tutto 79: l’elenco è disponibile sul sito.

Come di consueto, purtroppo, anche quest’anno sono state segnalate diverse lettere pervenute alle imprese iscritte alla CCIAA da fantomatici “enti camerali” o “registri telematici”; nelle lettere viene richiesto il pagamento di un bollettino di conto corrente postale, che in realtà non si riferisce ad un tributo obbligatorio bensì ad una semplice iscrizione in elenchi o annuari economici con eventuale invio di pubblicazioni.

Ribadiamo che il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio viene effettuato esclusivamente con modello F24 telematico.





AGEVOLAZIONI

Voucher digitalizzazione PMI: pubblicati gli importi per le imprese

D.Dirett. 14 marzo 2018; D.Dirett. 1° giugno 2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile, e consultabile per regione, l'elenco delle imprese beneficiarie del bonus voucher digitalizzazione con l'indicazione dell'importo del Voucher prenotato.

L'elenco pubblicato dal MISE è stato definito a seguito dell'integrazione della dotazione finanziaria dell'intervento, avvenuta con il D.M. 23 marzo 2018, e dell'espletamento dei controlli amministrativi su tutte le domande presentate.

Le imprese assegnatarie del Voucher, a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di tutte le relative spese, possono presentare la richiesta di erogazione a partire dal 14 settembre 2018 e per i successivi 90 giorni.





AGEVOLAZIONI

Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo: chiarimenti delle Entrate

Agenzia Entrate, Risoluzione 22 giugno 2018, n. 46/E

In data 22 giugno, l'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 46/E, ha fornito alcune risposte ad una richiesta in merito all'ambito applicativo dell'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni, che ha introdotto un credito di imposta a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

In particolare la società scrivente aveva richiesto se le attività di progettazione, programmazione e realizzazione di software, di servizi web, app e di impianti tecnologici, destinati a supportare l'intero processo di produzione fieristica, "al fine di:

  • colmare i gap attualmente presenti nei sistemi che gestiscono le attività correlate alla partecipazione alle manifestazioni, che generano errori e prevedono lo svolgimento di attività manuali,
  • digitalizzare integralmente i flussi documentali,
  • migliorare ed ampliare i database in modo da aumentare la qualità dei dati integrandoli con informazioni sui comportamenti degli utenti,
  • sviluppare i processi di valutazione dei risultati operativi,
  • creare nuovi ed innovativi servizi",

fossero ammissibili al "credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo" e, conseguentemente, se la società potesse fruire del beneficio in riferimento agli investimenti, effettuati nel corso del 2017.

L'Agenzia Entrate, in risposta, ha chiarito che, mancando il requisito della novità e del rischio finanziario, che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo, le attività poste in essere dalla società scrivente costituiscono, a tutti gli effetti ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso, non beneficiarie del "credito di imposta ricerca e sviluppo".





AGEVOLAZIONI

Iperammortamento: dal MISE ulteriori chiarimenti sui beni agevolabili

Mise, Circolare 23 maggio 2018, n. 177355

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 177355, pubblicata il 23 maggio 2018, ha fornito ulteriori chiarimenti concernenti l'individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell'interconnessione, in riferimento all'iperammortamento.

Nel documento di prassi vengono, inoltre, fornite indicazioni per meglio definire i concetti di guida automatica e semiautomatica e per chiarire alcune fattispecie riconducibili ai sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità.







AGEVOLAZIONI

Prima casa comprata in comunione: proprietà uguale, imposte diverse

Cassazione, Ordinanza 5 giugno 2018, n. 14326

L'alloggio acquistato dal consorte con i benefici è, civilisticamente, di entrambi i coniugi, ma per l'agevolazione fiscale è necessario che tutti e due possiedano i requisiti di legge.

In caso di acquisto di un'abitazione da parte di coniugi in regime di comunione legale, per usufruire dell'agevolazione "prima casa" sull'intero immobile, è necessario che entrambi i coniugi intervengano in atto al fine di rendere le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n.131/1986.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14326 del 5 giugno 2018, che ha riformato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1508/16/2016.








APPROFONDIMENTI



TRIBUTI LOCALI

Sanzioni IMU/TASI e ravvedimento

Il 18 giugno 2018 (il 16 cadeva di sabato) è scaduto il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) .

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, il quale prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).



Quindi, per la scadenza dell'acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell'anno successivo, mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi del proprio Comune.



ATTENZIONE: il cosiddetto "ravvedimento lunghissimo", che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.



Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,3% annuo.

Già a decorrere dall’anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF, aveva però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma può essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

In riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992), se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra 51,00 ed 258,00 euro (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.





RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Sospensione di avvisi bonari e questionari dal 1° agosto al 4 settembre

A seguito del D.L. n. 193/2016, oltre la sospensione feriale dei termini processuali, è stata introdotta anche la sospensione degli avvisi bonari e delle richieste istruttorie.

Vi è infatti la sospensione feriale dei termini processuali, degli avvisi bonari, delle richieste istruttorie, oltre allo slittamento del termine di pagamento dei modelli F24.



In sintesi:

  • l’art. 1 della legge n. 742/1969 prevede la sospensione di tutti i termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno;
  • l’art. 37, comma 1-bis, del D.L. n. 223/2006 prevede che “gli adempimenti fiscali e i versamenti delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”;
  • l’art. 7-quater, comma 17, del D.L. n. 193/2016 sancisce la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/1997, e 1, comma 412, della legge n. 311/2004 (rispettivamente, liquidazione automatica, controllo formale e tassazione separata);
  • l’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. n. 223/2006, prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di trasmissione di atti e documenti, con l’eccezione di quelli connessi ai rimborsi IVA e agli accessi dei funzionari.



Per gli avvisi bonari e la trasmissione dei documenti in fase istruttoria, la legge enuncia la “sospensione”, fornendo quindi la possibilità di applicare i principi, affermati ormai da decenni, in tema di sospensione feriale processuale dei termini.

Dunque, se il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al 4 settembre.

Ove il termine abbia iniziato a decorrere prima del 1° agosto, rimane invece sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 4 settembre per ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo.

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