IN BREVE
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Proroga al 1° gennaio 2019 della fatturazione
elettronica per i carburanti
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Fattura elettronica: attivi i servizi gratuiti per
registrare l'indirizzo telematico e generare il QR-Code
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Dal 1° luglio 2018 tracciabilità obbligatoria per
stipendi e compensi
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Nessuna sanzione per gli acconti Irpef errati dopo
il rinvio dell'Iri
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Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso
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Sospesi dal 1° agosto al 4 settembre anche avvisi
bonari e questionari
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Scade il 31 luglio il termine per il versamento
del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
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Versamento del diritto annuale alla Camera di
Commercio
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Voucher digitalizzazione PMI: pubblicati gli
importi per le imprese
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Credito di imposta per investimenti in attività di
ricerca e sviluppo: chiarimenti delle Entrate
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Iperammortamento: dal MISE ulteriori chiarimenti
sui beni agevolabili
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Prima casa comprata in comunione: proprietà uguale,
imposte diverse
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APPROFONDIMENTI
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Sanzioni IMU/TASI e ravvedimento
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Sospensione di avvisi bonari e questionari dal 1°
agosto al 4 settembre
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IN BREVE
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IVA, ADEMPIMENTI
Proroga al 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica per i
carburanti
D.L. 28 giugno 2018, n. 79
È
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 28 giugno 2018, n. 79, che
stabilisce la proroga al 1° gennaio 2019 dell’entrata in vigore dell’obbligo,
previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), della
fatturazione elettronica per le cessioni
di carburante ai soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali
di distribuzione.
Fino alla fine dell’anno,
quindi, si potrà continuare ad
utilizzare la scheda carburante per documentare le spese sostenute e poter
effettuare la deduzione dei costi e la detrazione dell’Iva, fermo restando l’obbligo di pagare gli
acquisti di carburante con mezzi tracciabili diversi dal contante.
La
proroga all’introduzione della fattura elettronica non riguarda però l’obbligo
per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese con
contratto di subappalto con la Pubblica Amministrazione, che entra in vigore -
come da previsione originale - il 1° luglio 2018.
IVA, ADEMPIMENTI
Fattura elettronica: attivi i servizi gratuiti per registrare
l'indirizzo telematico e generare il QR-Code
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 14 giugno 2018;
Comunicato Stampa 29 giugno 2018
In vista dell’entrata in
vigore della fattura elettronica, con un Comunicato Stampa del 14 giugno 2018,
l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, accedendo al servizio reso
disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi”, i soggetti passivi IVA
possono comunicare l’indirizzo telematico ove intendono ricevere tutte le
fatture elettroniche delle quali sono destinatari, abbinando alla propria partita IVA un indirizzo PEC oppure un “codice destinatario“.
Così facendo, il Sistema di
Interscambio (SdI) potrà inviare automaticamente il documento al recapito
preregistrato. Tale indirizzo potrà comunque essere modificato o cancellato in
qualsiasi momento.
Sempre accedendo al portale
“Fatture e corrispettivi” o al proprio cassetto fiscale è possibile generare il QR-CODE, che può essere salvato in
formato pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare,
tramite cui si potranno evitare errori da parte del cedente nell’emissione
della fattura. In caso di modifica del numero di partita Iva o dei dati
anagrafici si dovrà distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.
Sia la comunicazione del
“codice destinatario” che la generazione del QR-Code saranno delegabili ad un
intermediario abilitato ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.
L’Agenzia Entrate ha inoltre
rilasciato in questi giorni due nuovi servizi:
- l’App “FATTURAe”, disponibile sia in ambiente Android che iOS, che consente ai titolari di partita Iva in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline o Spid di predisporre e inviare le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio; la piattaforma web consente inoltre di inviare, ricevere tramite SdI e conservare – previa sottoscrizione di apposito accordo online – le fatture elettroniche con le nuove regole tecniche, oltre che acquisire il QR-Code del cliente.
- un pacchetto software da scaricare sul proprio computer per predisporre le fatture elettroniche in modalità offline quando non si è connessi a internet.
IMPRESE
Dal 1° luglio 2018 tracciabilità obbligatoria per stipendi e compensi
Dal 1° luglio 2018, ai sensi
della legge n. 205/2017, scatta l’obbligo di pagamento delle retribuzioni
esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità
appositamente individuate dal Legislatore.
Lo scopo immediato della
norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di
verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati
dalla contrattazione collettiva.
Saranno ammesse le seguenti forme di pagamento:
- bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
La norma introduce due elementi innovativi fondamentali:
- sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro;
- sul piano probatorio ribalta la presunzione invalsa, così che, con l'entrata in vigore della norma, la firma apposta sulla busta paga non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
L’ambito di applicazione è
ricondotto a:
- rapporti di lavoro subordinato;
- rapporti di lavoro originati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142/2001.
Il riferimento ai rapporti di
lavoro e a quelli di collaborazione coordinata e continuativa lascerebbe
intendere che l’obbligo di utilizzo di mezzi tracciati non riguardi il
pagamento di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro
propriamente detti, quali borse di studio, attività di amministratore di
società, ovvero il pagamento di compensi per lavoro autonomo occasionale
(contratto d’opera).
Ricordiamo però che sotto il
profilo fiscale, i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili
nell’esercizio in cui sono corrisposti secondo il principio di cassa allargato.
Il ricorso ad un pagamento “tracciato” diviene quindi comunque opportuno per
determinare con certezza il momento del pagamento (e quindi la deducibilità del
relativo costo).
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Nessuna sanzione per gli acconti Irpef errati dopo il rinvio dell'Iri
Agenzia Entrate, Risoluzione 22 giugno 2018, n.
47/E
L'Agenzia Entrate, con la
Risoluzione n. 47/E del 22 giugno 2018, ha chiarito che non è prevista nessuna
sanzione per i contribuenti che, avendo optato già dal 2017 per l'Iri, hanno
versato acconti d'imposta che risultano ora insufficienti, in seguito al
differimento dell'applicazione del regime opzionale al periodo d'imposta 2018
previsto dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017).
Nel documento viene infatti
precisato che, laddove il versamento degli acconti risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello
slittamento dell'applicazione dell'IRI al periodo d'imposta 2018, e non anche per altre previsioni rivelatesi
errate, non è applicabile la sanzione per carente versamento, in virtù del
principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.
Il contribuente potrà, entro
il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta, determinare
definitivamente l'imposta dovuta per il 2017, senza l'applicazione né di sanzioni né di interessi, e provvedere
alla compilazione dei righi RS148 ("Rideterminazione dell'acconto") e
RN38 ("Acconti") del modello Redditi PF 2018.
TRIBUTI LOCALI
Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso
Il 18 giugno 2018 (il 16
cadeva di sabato) è scaduto il termine per il versamento della prima rata di
IMU e TASI. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante
ravvedimento operoso.
In particolare, per quanto
riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) il D.Lgs. n. 158/2015
prevede all'art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'art. 13 del
D.Lgs. n. 471/1997, il quale stabilisce la sanzione da applicare per omessi o
parziali versamenti in misura pari al
30%, con riduzione a metà per
versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI
In arrivo le lettere di compliance per le Dichiarazioni IVA 2018
Agenzia Entrate, Provvedimento 27
giugno 2018, n. 129515
Sono in arrivo dall'Agenzia
delle Entrate nuove comunicazioni aventi ad oggetto le dichiarazioni IVA non
presentate entro la scadenza del 30 aprile o presentate compilando solo il
quadro “VA” con le informazioni e i dati relativi all’attività.
Chi riceve queste
comunicazioni potrà verificare la propria posizione e, se necessario, mettersi
in regola con il ravvedimento operoso. Si tratta, in particolare di
contribuenti che avevano trasmesso telematicamente all’Agenzia i dati delle
fatture emesse nel 2017 e che successivamente hanno dimenticato di presentare
la dichiarazione o hanno tralasciato alcuni dati.
La comunicazione conterrà:
a) codice fiscale e
denominazione/cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e
data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
c) data di elaborazione della
comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i
termini prescritti;
d) data e protocollo
telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2017, in
caso di compilazione del solo quadro VA.
La comunicazione sarà inviata
tramite PEC, ma sarà altresì disponibile all’interno del Cassetto fiscale del
contribuente.
I contribuenti che hanno
omesso di presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2017
possono mettersi in regola presentando la dichiarazione entro 90 giorni con il
versamento delle sanzioni in misura ridotta.
I contribuenti che invece
hanno compilato soltanto il quadro “VA” della dichiarazione IVA, relativa al
periodo d’imposta 2017, possono regolarizzare gli errori e le omissioni
eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni
applicabili, tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Sospesi dal 1° agosto al 4 settembre anche avvisi bonari e questionari
A seguito del D.L. n. 193/2016,
oltre la sospensione feriale dei termini processuali, è stata introdotta anche
la sospensione degli avvisi bonari e delle richieste istruttorie.
Vi è infatti la sospensione
feriale dei termini processuali, degli avvisi bonari, delle richieste
istruttorie, oltre allo slittamento del termine di pagamento dei modelli F24.
Vedi l’Approfondimento
SOCIETÀ
Scade il 31 luglio il termine per il versamento del contributo
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
AGCM, Delibera 23 maggio 2018, n. 27171
Dal 1° luglio, ed entro il 31
luglio 2018, le società con ricavi maggiori di 50 milioni di euro sono tenute
al versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
All’onere derivante dal
funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede
infatti mediante un contributo di importo pari allo 0,055 per mille del fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 10 gennaio 2018, con
ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.
La soglia massima di
contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento
volte la misura minima.
Il pagamento può avvenire
tramite MAV, PagoPA o bonifico bancario.
SOCIETÀ
Versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio
Scade il 2 luglio (il 30 giugno cade di
sabato), o il 20 agosto, con
l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%, il termine per il pagamento
del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.
Si ricorda che le misure del
diritto camerale, a decorrere dal 2017, coincidono con quelle stabilite dal
D.M. 21 aprile 2011, ridotte del 50%.
Il Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico, firmato in data 22 maggio 2017, ha però autorizzato l’aumento della
misura del diritto annuale del 20% per il triennio 2017-2019. Le Camere di
Commercio che hanno usufruito di tale aumento sono in tutto 79: l’elenco è disponibile sul sito.
Come di consueto, purtroppo,
anche quest’anno sono state segnalate diverse lettere pervenute alle imprese
iscritte alla CCIAA da fantomatici “enti camerali” o “registri telematici”;
nelle lettere viene richiesto il pagamento di un bollettino di conto corrente
postale, che in realtà non si riferisce ad un tributo obbligatorio bensì ad una
semplice iscrizione in elenchi o annuari economici con eventuale invio di
pubblicazioni.
Ribadiamo che il versamento
del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio viene effettuato
esclusivamente con modello F24 telematico.
AGEVOLAZIONI
Voucher digitalizzazione PMI: pubblicati gli importi per le imprese
D.Dirett.
14 marzo 2018; D.Dirett. 1° giugno
2018
Il Ministero dello Sviluppo
Economico ha reso disponibile, e consultabile per regione, l'elenco delle
imprese beneficiarie del bonus voucher digitalizzazione con l'indicazione
dell'importo del Voucher prenotato.
L'elenco pubblicato dal MISE
è stato definito a seguito dell'integrazione della dotazione finanziaria
dell'intervento, avvenuta con il D.M. 23 marzo 2018, e dell'espletamento dei
controlli amministrativi su tutte le domande presentate.
Le imprese assegnatarie del
Voucher, a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di
tutte le relative spese, possono
presentare la richiesta di erogazione a partire dal 14 settembre 2018 e per i
successivi 90 giorni.
AGEVOLAZIONI
Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo:
chiarimenti delle Entrate
Agenzia Entrate, Risoluzione 22 giugno 2018, n.
46/E
In data 22 giugno, l'Agenzia
Entrate, con la Risoluzione n. 46/E,
ha fornito alcune risposte ad una richiesta in merito all'ambito applicativo
dell'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni, che
ha introdotto un credito di imposta a favore di tutte le imprese che investono
in attività di ricerca e sviluppo.
In particolare la società
scrivente aveva richiesto se le attività di progettazione, programmazione e
realizzazione di software, di servizi web, app e di impianti tecnologici,
destinati a supportare l'intero processo di produzione fieristica, "al
fine di:
- colmare i gap attualmente presenti nei sistemi che gestiscono le attività correlate alla partecipazione alle manifestazioni, che generano errori e prevedono lo svolgimento di attività manuali,
- digitalizzare integralmente i flussi documentali,
- migliorare ed ampliare i database in modo da aumentare la qualità dei dati integrandoli con informazioni sui comportamenti degli utenti,
- sviluppare i processi di valutazione dei risultati operativi,
- creare nuovi ed innovativi servizi",
fossero ammissibili al
"credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo" e,
conseguentemente, se la società potesse fruire del beneficio in riferimento
agli investimenti, effettuati nel corso del 2017.
L'Agenzia Entrate, in
risposta, ha chiarito che, mancando il
requisito della novità e del rischio finanziario, che dovrebbero
caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo, le attività
poste in essere dalla società scrivente costituiscono, a tutti gli effetti
ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale
fisso, non beneficiarie del "credito di imposta ricerca e sviluppo".
AGEVOLAZIONI
Iperammortamento: dal MISE ulteriori chiarimenti sui beni agevolabili
Mise, Circolare 23 maggio 2018, n. 177355
Il Ministero dello Sviluppo
Economico, con la circolare n. 177355, pubblicata il 23 maggio 2018, ha fornito
ulteriori chiarimenti concernenti l'individuazione dei beni agevolabili e il
requisito dell'interconnessione, in riferimento all'iperammortamento.
Nel documento di prassi
vengono, inoltre, fornite indicazioni per meglio definire i concetti di guida
automatica e semiautomatica e per chiarire alcune fattispecie riconducibili ai
sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità.
AGEVOLAZIONI
Prima casa comprata in comunione: proprietà uguale, imposte diverse
Cassazione, Ordinanza 5 giugno 2018, n. 14326
L'alloggio acquistato dal
consorte con i benefici è, civilisticamente, di entrambi i coniugi, ma per l'agevolazione fiscale è necessario che
tutti e due possiedano i requisiti di legge.
In caso di acquisto di
un'abitazione da parte di coniugi in regime di comunione legale, per usufruire
dell'agevolazione "prima casa" sull'intero immobile, è necessario che
entrambi i coniugi intervengano in atto al fine di rendere le dichiarazioni di
cui alla nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R.
n.131/1986.
Lo ha confermato la Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 14326 del 5 giugno 2018, che ha riformato la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1508/16/2016.
APPROFONDIMENTI
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TRIBUTI LOCALI
Sanzioni IMU/TASI e ravvedimento
Il 18 giugno 2018 (il 16
cadeva di sabato) è scaduto il termine per il versamento della prima rata di
IMU e TASI. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante
ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso
IMU/TASI (e TARI) .
In caso di omesso o insufficiente versamento della
TASI o dell’IMU si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, il quale prevede
che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti
in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo
dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
In caso di accertamento
notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il
termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del
contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli
interessi.
In ogni caso, anche per la
TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:
- entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
- decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
- decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
- decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).
Quindi, per la scadenza
dell'acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al
30 giugno dell'anno successivo, mentre per il saldo è possibile usufruire del
ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo. Alcuni Comuni per
regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell'anno
successivo alla scadenza.
Dopo il termine previsto dal
Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il
contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per
regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi
del proprio Comune.
ATTENZIONE: il cosiddetto "ravvedimento
lunghissimo", che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino
a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle
Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.
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Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale per la
determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,3% annuo.
Già a decorrere dall’anno
2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in
cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare
3 giugno 2015, n. 2/DF, aveva però precisato che non è necessaria la
predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui
servizi indivisibili (TASI), ma può
essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti
dichiarativi TASI.
In riferimento alla
Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:
- la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
- la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
- la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.
L’omessa presentazione della
dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200%
del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs.
n. 504/1992).
La presentazione di una
Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali,
è sanzionata:
- con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992), se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
- con una sanzione fissa, compresa tra 51,00 ed 258,00 euro (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.
Anche in questi casi è
possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal
ravvedimento operoso.
RISCOSSIONE E
VERSAMENTI
Sospensione di avvisi bonari e questionari dal 1°
agosto al 4 settembre
A seguito del D.L. n. 193/2016,
oltre la sospensione feriale dei termini processuali, è stata introdotta anche
la sospensione degli avvisi bonari e delle richieste istruttorie.
Vi è infatti la sospensione
feriale dei termini processuali, degli avvisi bonari, delle richieste istruttorie,
oltre allo slittamento del termine di pagamento dei modelli F24.
In sintesi:
- l’art. 1 della legge n. 742/1969 prevede la sospensione di tutti i termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno;
- l’art. 37, comma 1-bis, del D.L. n. 223/2006 prevede che “gli adempimenti fiscali e i versamenti delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”;
- l’art. 7-quater, comma 17, del D.L. n. 193/2016 sancisce la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/1997, e 1, comma 412, della legge n. 311/2004 (rispettivamente, liquidazione automatica, controllo formale e tassazione separata);
- l’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. n. 223/2006, prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di trasmissione di atti e documenti, con l’eccezione di quelli connessi ai rimborsi IVA e agli accessi dei funzionari.
Per gli avvisi bonari e la
trasmissione dei documenti in fase istruttoria, la legge enuncia la
“sospensione”, fornendo quindi la possibilità di applicare i principi,
affermati ormai da decenni, in tema di sospensione feriale processuale dei
termini.
Dunque, se il termine di
pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo
di sospensione, l’inizio è differito al 4 settembre.
Ove il termine abbia iniziato
a decorrere prima del 1° agosto, rimane invece sospeso nel periodo che va dal
1° agosto al 4 settembre per ricominciare a decorrere alla fine di detto
periodo.
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