Il decreto Legge n.78 del 2009 ha introdotto la Tremonti-Ter che prevede incentivi alle imprese sottoforma di agevolazioni fiscali su investimenti strutturali relativi all'acquisto di macchinari e apparecchiature.
Il pacchetto Tremonti-Ter prevede la detraibilità del 50% degli investimenti in beni strumentali (apparecchiature e macchinari).
Gli investimenti soggetti a detassazione sono quelli relativi a macchinari ed apparecchiature ricomprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, effettuati a partire dalla entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2010.
L'investimento può riguardare:
- costo di acquisto (sostenuto per acquisire la titolarità del bene da economie esterne, al netto di sconti e abbuoni);
- costo di produzione (costi direttamente imputabili al prodotto e tutti i costi ragionevolmente imputabili, relativi al periodo di fabbricazione, fino al momento in cui il bene può essere utilizzato).
In caso di acquisto da economie esterne il valore è comprensivo: del costo d'acquisto rappresentato dal prezzo effettivo al netto dell' IVA e degli eventuali sconti e abbuoni; dei costi accessori d'acquisto, e degli altri eventuali oneri che l'impresa deve sostenere affinchè l'immobilizzazione possa essere utilizzata (costi di progettazione, dazi di importazione, costi di trasporto, costi di installazione, montaggio, collaudo e altri costi direttamente imputabili).
In caso di investimenti in beni realizzati internamente all' azienda ( Costruzioni in Economia ), la capitalizzazione dei costi non può portare a superare il valore di mercato o il valore di utilizzazione. In questo caso i costi diretti saranno rappresentati dalle spese di progettazione, costi delle materie prime ed energie consumate, costi di forniture esterne di materiali e lavorazioni, costi per la manodopera ( produzione, collaudo, messa a punto), consumo degli impianti utilizzati per la realizazione del bene; i costi indiretti saranno, invece, i costi generali di produzione ad eccezione dei costi di vendita e generali di amministrazione, e quindi: costi della manodopera indiretta di produzione, materiali di consumo, manutenzione e riparazione, e i costi delle strutture all'interno delle quali è avvenuta la produzione.
Inoltre possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi, durante il periodo di fabbricazione. Gli oneri finanziari capitalizzati devono riferirsi al capitale appositamente preso a prestito per la costruzione del bene ed effettivamente utilizzato a tale scopo.
I soggetti beneficiari sono i titolari di reddito d'impresa, a prescindere dal regime contabile adottato, mentre risultano esclusi le persone fisiche dedite all'attività agricola entro i limiti previsti dall' art 32 del TIUR, gli enti non commerciali non titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
La revoca delle agevolazioni può avvenire in due casi specifici: quando vi è l'alienazione del bene effettuata prima del secondo esercizio successivo all'acquisto, ossia quando si verifica la cessione a terzi e la destinazione a fini extraimprenditoriali; e nel caso in cui avviene la cessione a favore di soggetti con stabili organizzazioni in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
Infine, è importante sottolineare che, è possibile cumulare la Tremonti-Ter con altre agevolazioni pubbliche (contributi comunitari) perchè non è considerata come "aiuto di stato", quindi non soggetta a vincoli di cumulo.
Il pacchetto Tremonti-Ter prevede la detraibilità del 50% degli investimenti in beni strumentali (apparecchiature e macchinari).
Gli investimenti soggetti a detassazione sono quelli relativi a macchinari ed apparecchiature ricomprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, effettuati a partire dalla entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2010.
L'investimento può riguardare:
- costo di acquisto (sostenuto per acquisire la titolarità del bene da economie esterne, al netto di sconti e abbuoni);
- costo di produzione (costi direttamente imputabili al prodotto e tutti i costi ragionevolmente imputabili, relativi al periodo di fabbricazione, fino al momento in cui il bene può essere utilizzato).
In caso di acquisto da economie esterne il valore è comprensivo: del costo d'acquisto rappresentato dal prezzo effettivo al netto dell' IVA e degli eventuali sconti e abbuoni; dei costi accessori d'acquisto, e degli altri eventuali oneri che l'impresa deve sostenere affinchè l'immobilizzazione possa essere utilizzata (costi di progettazione, dazi di importazione, costi di trasporto, costi di installazione, montaggio, collaudo e altri costi direttamente imputabili).
In caso di investimenti in beni realizzati internamente all' azienda ( Costruzioni in Economia ), la capitalizzazione dei costi non può portare a superare il valore di mercato o il valore di utilizzazione. In questo caso i costi diretti saranno rappresentati dalle spese di progettazione, costi delle materie prime ed energie consumate, costi di forniture esterne di materiali e lavorazioni, costi per la manodopera ( produzione, collaudo, messa a punto), consumo degli impianti utilizzati per la realizazione del bene; i costi indiretti saranno, invece, i costi generali di produzione ad eccezione dei costi di vendita e generali di amministrazione, e quindi: costi della manodopera indiretta di produzione, materiali di consumo, manutenzione e riparazione, e i costi delle strutture all'interno delle quali è avvenuta la produzione.
Inoltre possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi, durante il periodo di fabbricazione. Gli oneri finanziari capitalizzati devono riferirsi al capitale appositamente preso a prestito per la costruzione del bene ed effettivamente utilizzato a tale scopo.
I soggetti beneficiari sono i titolari di reddito d'impresa, a prescindere dal regime contabile adottato, mentre risultano esclusi le persone fisiche dedite all'attività agricola entro i limiti previsti dall' art 32 del TIUR, gli enti non commerciali non titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
La revoca delle agevolazioni può avvenire in due casi specifici: quando vi è l'alienazione del bene effettuata prima del secondo esercizio successivo all'acquisto, ossia quando si verifica la cessione a terzi e la destinazione a fini extraimprenditoriali; e nel caso in cui avviene la cessione a favore di soggetti con stabili organizzazioni in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
Infine, è importante sottolineare che, è possibile cumulare la Tremonti-Ter con altre agevolazioni pubbliche (contributi comunitari) perchè non è considerata come "aiuto di stato", quindi non soggetta a vincoli di cumulo.
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