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Visualizzazione dei post da gennaio, 2011

Comunicazione annuale dati IVA

LA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PER L’ANN0 2010 Modalità di compilazione e termini di presentazione Anche quest’anno, a norma dell’articolo 8-bis del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, i soggetti Iva hanno l’obbligo di presentare, entro il mese di febbraio, la comunicazione annuale dei dati Iva relativa all’anno precedente. Con riferimento al periodo d’imposta 2010, tuttavia, la scadenza per la presentazione di detta comunicazione è il 28 febbraio 2011. Si illustra la disciplina generale, soffermandosi su alcuni casi particolari, con la premessa che gli articoli di legge citati, se non diversamente indicato, si riferiscono al D.P.R. n. 633/1972. Riferimenti normativi - D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8-bis. SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI In linea generale, l’obbligo di presentazione della Comunicazione Annuale riguarda i soggetti passivi d’imposta tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili o non siano tenut

ELENCHI VIES, AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

ELENCHI VIES, AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE Per evitare la sospensione nell’effettuazione di operazioni comunitarie, per taluni contribuenti si rende necessario presentare la richiesta entro il prossimo 29 gennaio L’Agenzia delle Entrate procederà con periodicità alla verifica delle posizioni inserite nell’archivio (archivio VIES) dei soggetti autorizzati all’effettuazione di operazioni comunitarie. Con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contribuenti che intendono effettuare operazioni comunitarie dovranno inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, al fine di essere inseriti nella banca dati delle partite Iva autorizzate ad operare in ambito comunitario (cosiddetto “Archivio VIES”). Archivio VIES Con due provvedimenti, di cui l’ultimo quello del 29 dicembre 2010, protocollo n. 188381, l’Agenzia delle Entrate ha indicato i criteri con i quali i soggetti passivi Iva (identificati sul

possibile blocco delle compensazioni a partire dal 1° gennaio 2011

Con le modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010, la compensazione dei crediti resta vietata fino a concorrenza dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro In presenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate dal contribuente per imposte erariali, la compensazione dei crediti non è più possibile fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore al tetto indicato. Con decorrenza dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi ai tributi erariali è limitata in presenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate, come disposto dall’articolo 31, del D.L. n. 78 del 2010. Di fatto, la manovra in commento ha vietato la compensazione, di cui al comma 1, dell’articolo 17, del D.Lgs. n. 241 del 1997, quando il contribuente risulti anche “debitore” dell’erario fino a concorrenza dei debiti, di ammontare superiore a euro 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali il termine di pagamento risulta scaduto. Di conseguenza la n

spesometro

SPESOMETRO, PRIMO APPUNTAMENTO A OTTOBRE Dopo l’emanazione del provvedimento ad hoc, entro il prossimo 31 ottobre saranno comunicate le transazioni 2010 Il provvedimento dirigenziale del 22 dicembre 2010 dà piena attuazione all’articolo 21, D.L. n. 78/2010 in tema di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo superiore a 3 mila euro. L’articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 2010, ha disposto, a carico di tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale tributo, di comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da altri soggetti passivi i cui corrispettivi risultino di importo pari o superiore a € 3.000,00, naturalmente al netto dell’Iva. In presenza di operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali non sussista l’obbligo di emissione della fattura, il limite indicato è elevato a € 3.600,00 al lordo dell’imposta. Il valore cui si deve far riferimento è

rassegna fiscale periodica

Sommario 1. Termini di decadenza per l’accertamento fiscale 2. Tasso legale all’1,5% dal 1° gennaio 2011 3. Limiti alla compensazione di crediti erariali in presenza di cartelle di pagamento scadute 4. Deducibilità compensi amministratori TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO FISCALE Ricordiamo che i termini sopra indicati risultano raddoppiati, a partire dall'annualità 1998, "quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto" (circolare n. 28/E/2006). TASSO LEGALE ALL’1,5% DAL 1° GENNAIO 2011 Dal 1° gennaio 2011 la