Frazionabili gli importi richiesti con le comunicazioni di irregolarità Non più necessario attendere la notifica della cartella di pagamento
Il contribuente può chiedere la rateazione delle somme dovute (comprese le sanzioni) già in occasione del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità emesse in conseguenza di controlli automatici e formali delle dichiarazioni dei redditi. La novità, di notevole portata, è stata introdotta dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 144 e 147). Prima della modifica normativa in questione, chi voleva usufruire del frazionamento doveva non versare gli importi comunicati, aspettare la notifica della cartella di pagamento e a quel punto chiedere la rateizzazione degli stessi, con l'aggravio di dovere rinunciare alla possibilità di fruire della riduzione della sanzione, pur in assenza di contestazioni sul dovuto. Ovviamente, se l'interessato riscontrasse un errore nella comunicazione, deve recarsi in ufficio, farlo correggere e rateizzare il nuovo importo. La "nuova" possibilità si applica ai seguenti casi: comunicazioni di irregolarità per le somme dovute a seguito d