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Visualizzazione dei post da ottobre, 2007

Falso in bilancio; si cambia...

L’alterazione di tutti i documenti presentati ai soci o al pubblico, anche se non previsti da norma di legge, potranno costituire falsa comunicazione sociale punibile ai sensi del novellato art. 2621 c.c. E’ una delle novità in merito alle false comunicazioni sociali, illecito che tornerebbe ad essere punibile come reato di pericolo e plurioffensivo, prescindendo, peraltro dal dolo intenzionale dei committenti. Lo prevede, fra l’altro, lo schema di disegno di legge recante “Modifiche alle disposizioni penali in materia di società e consorzi”, approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri, prossimamente al vaglio delle aule parlamentari. Queste le principali novità: 1) eliminazione delle fattispecie contravvenzionali; 2) eliminazione della procedibilità a querela; 3) creazione di due fattispecie distinte di falso in bilancio: una per le società ordinarie e una per le società quotate in borsa, con riformulazione della condotta sanzionata; 4) riformulazione della fattispecie di fa

Falso in bilancio ritorno al passato

Il falso in bilancio torna al passato. Queste le principali modifiche al reato di falso in bilancio in discussione oggi al Consiglio dei ministri. Viene cancellata la divisione della fattispecie criminale a seconda che ci sia stato il danno a soci e creditori. Introdotta invece una suddivisione tra falso in società quotate e non quotate. Vengono eliminate le soglie di rilevanza dell’illecito penale. Cancellata la contravvenzione torna il delitto e nelle società non quotate pena massima fino a 4 anni. Nelle quotate la pena massima può arrivare a sei anni. Cade la procedibilità a querela. Inserita un’aggravante con aumento di pena fino a un terzo in caso di grave danno al risparmio. (Giovanni Negri, Il Sole-24 Ore, 30/10/2007, pag. 31)

Liti tributarie, precisazioni sul tempo

La scadenza per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza, se cade di sabato o in un giorno festivo, viene prorogata al primo giorno lavorativo utile. È quanto precisato dalla circolare 56/E emanata oggi dall’Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti sull’applicabilità dell’articolo 155 del codice di procedura civile anche al processo tributario. Se il termine per la presentazione degli atti è a “decorrenza successiva” (per esempio nei casi in cui si presenta un ricorso) e scade in un giorno festivo o di sabato, questo viene prorogato al primo giorno lavorativo. Per i termini a “ritroso”, cioè quando l’atto deve essere compiuto un certo numero di giorni prima di una specifica data (per esempio per il deposito di documenti o di memorie: le memorie devono essere depositate dieci giorni “liberi” prima (termine finale) dell’udienza di trattazione (termine iniziale)), la scadenza del termine è anticipata al giorno precedente non festivo. La norma si applica ai pro

Restyling per il modello F24

Nuovo look per il modello F24. dal 29 ottobre 2007, i titolari di partita Iva dovranno usare i nuovi modelli F24 e F24 accise approvati con decreto 23 ottobre 2007 dell’agenzia delle Entrate. I nuovi modelli prevedono l’indicazione di due codici fiscali, sono necessari nel caso di versamenti dovuti da eredi, genitori, tutori e curatori fallimentari. E’ stata inoltre prevista l’informazione del mese di riferimento nelle sezioni Erario, regioni Ici e altri tributi locali, da indicare per alcuni codici tributo che saranno specificatamente individuati. L’obbligo del nuovo modello scatta dal 29 ottobre 2007 per i titolari di partita Iva obbligati ad effettuare i versamenti con modalità telematica, nonché i non titolari di partita Iva che intendono avvalersi delle modalità on line. I titolari di partita Iva, che sono esclusi dall’obbligo di eseguire i versamenti on line, se intendono usare il nuovo modello cartaceo possono prelevarlo dal sito internet www.agenziaentrate.gov . ( Tonino Morina

Assegni mantenimento da provare

Per legittimare la deduzione fiscale degli assegni corrisposti al coniuge separato deve essere fornita la dimostrazione dell’effettivo versamento degli importi relativi. Con queste conclusioni, la sezione ventiseiesima della commissione tributaria regionale del Lazio, nella sentenza n. 156/26/07, depositata in segreteria il 28 settembre 2007, ribaltando completamente la decisione dei giudici provinciali di primo grado che invece avevano accolto il ricorso presentato dal contribuente, hanno stabilito che in mancanza di tale dimostrazione la deduzione non sia consentita. (Benito Fuoco, in Italia Oggi, 24/10/2007, pag. 34)

Società di comodo, ritorno al passato

La disciplina delle società di comodo ritorna alla sua veste originaria di noma antielusione. E’ questa la chiave di lettura che si può dare all’ampliamento delle cause di esclusione contenute nel disegno di legge finanziaria 2008. E’ infatti l’assenza di intenti elusivi o di manovre fiscalmente convenienti che guida il legislatore nella scelta di escludere alcune società dalla rigida disciplina della legge n. 724/1994. Dopo un anno vissuto pericolosamente a causa di una serie di interventi normativi che ne avevano snaturato radicalmente le finalità, la normativa sulle società operative di cui all’articolo 30 della legge 724/1994, sembra poter tornare a svolgere la sua originaria funzione di norma antielusione mirante a contrastare le ipotesi di utilizzo improprio dello schema societario. Le modifiche apportate alla disciplina delle non operative dal dl 223/06 prima e dalla finanziaria 2007 poi, ne avevano infatti snaturato lo spirito originario trasformando la norma in oggetto in un a

Spese di Rappresentanza, con recupero allargato

Il disegno di legge per la Finanziaria 2008 prevede la semplificazione delle spese di rappresentanza delle imprese, che si auspica possa essere coordinata con quella per i professionisti. La distinzione tra le spese di rappresentanza e quelle di pubblicità e propaganda è un problema complesso. Il tema è stato oggetto di numerose pronunce non sempre coerenti. La norma proposta introduce il principio della deducibilità nel periodo d’imposta di sostenimento delle spese di rappresentanza, purché rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che saranno stabiliti con un decreto ministeriale. Le spese riconosciute di rappresentanza saranno considerate direttamente connesse alla produzione di ricavi e quindi deducibili nell’esercizio di competenza e non più per quote costanti. Le modalità di deduzione fiscale sembrano continuare a dipendere dall’applicazione dei criteri civilistici, in conformità al principio di derivazione. (Gianfranco Ferranti, in Il Sole-24 Ore, 17/10/2007, pag. 30)

Edilizia agevolata sulle manutenzioni

Ancora tre anni di proroga per l’Iva ridotta sulle manutenzioni edilizie, e senza il vincolo della specificazione in fattura del costo della manodopera. Questo è quanto prevede il disegno di legge finanziaria presentato dal governo, che attraverso la proroga dell’agevolazione fino al 31/12/2010 intende sfruttare tutto l’arco temporale autorizzato dalla normativa comunitaria. Decorsa tale data, infatti, la misura transitoria cesserà di avere effetto, fatta salva naturalmente la possibilità di ulteriore proroga in sede comunitaria. A parte la buona notizia della conferma dell’agevolazione, la novità di rilievo contenuta nel ddl Finanziaria 2008 risiede nella sospensione della condizione, introdotta in occasione dell’ultima proroga a opera della Finanziaria 2007, di indicare distintamente in fattura il costo della manodopera impiegata. (Franco Ricca, in Italia Oggi, 18/10/2007, pag. 38)

Fisco leggero nelle "zone franche urbane"

Cinque anni senza imposte sui redditi, Irap, Ici e contributi per le piccole imprese che saranno avviate nelle aree degradate Esenzione dalle imposte sui redditi, dall'Irap, dall'Ici e dal versamento dei contributi da lavoro dipendente per i primi 5 anni. Sono solo alcune delle agevolazioni che la Finanziaria 2008 riserva alle piccole e microimprese che avvieranno una nuova attività in una "zona franca urbana" (zfu) nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012.Il provvedimento, contenuto nell'articolo 71 del Ddl, mira a contrastare i fenomeni di esclusione sociale in circoscrizioni o quartieri caratterizzati da degrado e potrà attingere a un fondo di complessivi cento milioni di euro per il 2008 e il 2009.Le zfu saranno individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) su proposta del ministro dello Sviluppo economico, applicando parametri socio-economici utili per evidenziare i fenomeni di degrado. Ciascuna di

Ecco a chi spetta il rimborso da 150 €uro

fonte: Il Mattino

Addio alle deduzioni extra-contabili

Addio alle deduzioni extracontabili, per semplificare gli adempimenti dei contribuenti e trovare unadifferente intesa tra Fisco e codice civile. E’ una delle novità contenute nella riforma Ires propostadal disegno di legge finanziaria. La riforma Ires entrata in vigore nel 2004 dava la possibilità didedurre quote di ammortamenti, accantonamenti o svalutazioni ai soli fini fiscali. La gestione deldoppio binario diventa estremamente complessa con il passare degli anni sia per il Fisco che per ilcontribuente. Con il Ddl per la finanziaria 2008 si prevede l’eliminazione dal prossimo anno dellapossibilità di operare deduzioni extra-contabili, con tutto il relativo carico di adempimenti, come lagestione dei singoli beni e l’accantonamento delle imposte differite. Per le variazioni pregresse, ilriassorbimento avverrà con le regole dell’inversione quando l’accantonamento civilistico sopravvivea quello fiscale. (Raffaele Rizzardi, Nuovo patto Fisco-Codice, 2/10/2007, pag. 9)

Nuovo regime per i contribuenti minimi

Per i contribuenti con ricavi e compensi sotto i 30mila euro sarà possibile una tassazionesostitutiva con applicazione di un’aliquota pari al 20%. Esclusi, inoltre, dall’applicazionedell’imposta regionale e dell’Iva ma, soprattutto, esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritturecontabili. Nella bozza di legge Finanziaria 2008 presentata venerdì scorso un’importante novitàriguarda il nuovo regime fiscale applicabile ai contribuenti minimi, ovvero quei soggetti cherealizzano ricavi o compensi al di sotto dei 30mila euro. Ai fini Iva è opportuno ricordare che icontribuenti minimi: 1) non possono addebitare l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa aipropri clienti; 2) non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, siano essiinterni, comunitari o extra-comunitari; 3) devono effettuare la rettifica della detrazione in presenzadel cambio di regime, versando in un’unica soluzione o in cinque rate annuali la sommaemergente; 4) possono richiedere solo a rimbo

Fisco semplice per i piccoli imprenditori;

Addio libri contabili, Iva e Irap. Per le piccole imprese solo un forfait . Un milione di imprenditori minimi e marginali, cioè con un'organizzazione semplice, senza dipendenti, potrà scegliere di aderire - se lo ritiene conveniente - ad un regime semplificato. Chi riguarda : chi ha un giro di affari inferiore a 30 mila euro lordi l'anno, non ha fatto investimenti superiori ai 15 mila euro nel triennio e non ha dipendenti. Come funziona : per coloro che aderiscono scattano la franchigia dall'Iva (e dalla relativa documentazione), l'esenzione dall'Irap e un solo adempimento per l'Irpef. Che cosa si paga : un'imposta sostitutiva sul reddito pari al 20 per cento. Come si calcola il reddito imponibile : dal valore del giro di affari annuale si sottrae il valore dei costi sostenuti per l'impresa. Sulla differenza si calcola il 20%. A sostanziale parità di gettito complessivo per il fisco, il risparmio in termini di costo degli adempimenti e di tempo impiegato