L’alterazione di tutti i documenti presentati ai soci o al pubblico, anche se non previsti da norma di legge, potranno costituire falsa comunicazione sociale punibile ai sensi del novellato art. 2621 c.c. E’ una delle novità in merito alle false comunicazioni sociali, illecito che tornerebbe ad essere punibile come reato di pericolo e plurioffensivo, prescindendo, peraltro dal dolo intenzionale dei committenti. Lo prevede, fra l’altro, lo schema di disegno di legge recante “Modifiche alle disposizioni penali in materia di società e consorzi”, approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri, prossimamente al vaglio delle aule parlamentari. Queste le principali novità: 1) eliminazione delle fattispecie contravvenzionali; 2) eliminazione della procedibilità a querela; 3) creazione di due fattispecie distinte di falso in bilancio: una per le società ordinarie e una per le società quotate in borsa, con riformulazione della condotta sanzionata; 4) riformulazione della fattispecie di fa