La scadenza per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza, se cade di sabato o in un giorno festivo, viene prorogata al primo giorno lavorativo utile. È quanto precisato dalla circolare 56/E emanata oggi dall’Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti sull’applicabilità dell’articolo 155 del codice di procedura civile anche al processo tributario. Se il termine per la presentazione degli atti è a “decorrenza successiva” (per esempio nei casi in cui si presenta un ricorso) e scade in un giorno festivo o di sabato, questo viene prorogato al primo giorno lavorativo. Per i termini a “ritroso”, cioè quando l’atto deve essere compiuto un certo numero di giorni prima di una specifica data (per esempio per il deposito di documenti o di memorie: le memorie devono essere depositate dieci giorni “liberi” prima (termine finale) dell’udienza di trattazione (termine iniziale)), la scadenza del termine è anticipata al giorno precedente non festivo. La norma si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006, intendendosi per processo instaurato successivamente quello con la notifica del ricorso di primo grado.
(Domenico Morosini, in Italia Oggi, 25/10/2007, pag. 39)
(Domenico Morosini, in Italia Oggi, 25/10/2007, pag. 39)