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Visualizzazione dei post da settembre, 2007

Dichiarazioni, 4 anni per la rettifica

La dichiarazione tributaria può essere rettificata a favore del contribuente entro il 31 dicembre del quarto anno successivo, come prescrive l’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/98. Lo afferma Assonime, nella circolare 56 del 24 settembre, che evidenzia le molte perplessità che derivano dalla risoluzione 24/E del 14 febbraio scorso. Nel documento, le Entrate hanno sostenuto che il contribuente può presentare una dichiarazione a proprio favore solo nel più ristretto termine di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/98, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo successivo. Assonime rileva che l’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/98 detta una speciale disciplina, in base alla quale il contribuente può rettificare la dichiarazione entro il termine di presentazione di quella successiva, con possibilità di utilizzare in compensazione il credito che ne deriva. Questo però non impedisce al contribuente di rettificare a proprio favore la dichiarazione nel p

Registri, ritorna l’obbligo della stampa

Torna l’obbligo della stampa dei registri contabili che i contribuenti dovranno esibire in caso di controllo fiscale. Si tratta di un adempimento annuale che deve fare i conti anche con la novità del termine anticipato delle dichiarazioni. La scadenza per la stampa del libro giornale e dei registri ai fini Iva, per i soggetti che gestiscono la contabilità in modo meccanografico, coincide infatti con il termine della presentazione della dichiarazione annuale. Stesso termine è previsto per la predisposizione del libro dei beni ammortizzabili. Si tratta, quindi, di una scadenza variabile, legata al termine delle dichiarazioni e che come tale subisce le modifiche che hanno interessato la data di presentazione del modello Unico 2007. (Cristina Odorizzi, Libri, la stampa segue unico, pag. 31)

Regimi forfettari, ultima chance

Per i regimi forfettari oggi arriva il momento del giudizio. Stasera, infatti,l’amministrazione finanziaria presenterà ai rappresentanti delle categorie dei lavoratori autonomi una proposta sui minimi e- forse – sui marginali, in modo da arrivare a formulare un pacchetto condiviso per l’incontro dei presidenti delle associazioni di categoria con il viceministro dell’Economia, Vincenzo Visco, che è previsto per domani mattina. Due le soluzioni a confronto. Ipotesi A. Minimi. I contribuenti con volume d’affari non superiore a una soglia tra i 20mila e i 30mila euro. Riduzione degli obblighi fiscali, tenuta di una contabilità super semplificata, pagamento di un unico importo annuale che chiude tutti i conti con il Fisco. Marginali. I contribuenti sottoposti agli studi di settore con volume d’affari o di ricavi non superiore a 70mila euro, con soglie differenziate a parità di produttività marginale. Proposta. Unico versamento annuale per tutti gli obblighi fiscali, esclusi quelli ai fini I

L’impresa non sfugge all’Irap

Lo svolgimento di un’attività che genera reddito di impresa è, per definizione, svolta mediante l’utilizzo di una organizzazione: conseguentemente la stessa sarà sempre assoggettata a Irap. Non possono dunque valere, se non per i lavoratori autonomi, i principi espressi dalla Cassazione per illustrare le ipotesi di non debenza del tributo. Lo afferma la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 254 di ieri. Questo il principio ribadito dall’agenzia. Il requisito dell’organizzazione è connaturato alla nozione stessa di impresa, come del resto può evincersi dal contenuto stesso della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001, la quale ipotizza solo con riferimento alle prestazioni professionali che l’attività possa essere svolta in assenza di organizzazione di capitali, e non anche in relazione all’attività di impresa.

Studi, sanzioni maggiorate per i dati falsi

Ultime fatiche in materia di studi di settore, con l’attenzione del professionista che si sposta sulla compilazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell’automatismo accertativo. E’ opportuno evidenziare l’aspetto repressivo sancito dall’ultima legge finanziaria ravvisabile nell’aumento del 10% della sanzione pecuniaria applicabile in sede di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, per le seguenti violazioni: 1) omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore; 2) indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La maggiorazione della sanzione si applica a condizione che il maggior reddito d’impresa , arte o professione, la maggiore imposta o la minore imposta detraibile o rimborsabile, nonché la maggiore base imponibile, accertati a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, eccedano, ris p

Iva Auto, arriva la proroga

Ufficiale la proroga di un mese per la trasmissione delle istanze di rimborso per l’Iva auto. L’agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa diffuso ieri, confermando le anticipazioni dei giorni scorsi, informa che un decreto del presidente del Consiglio dei ministri sposterà il termine a sabato 20 ottobre 2007. Il rinvio dovrebbe consentire alle Entrate di fare luce su alcuni aspetti ancora poco chiari. Un importante chiarimento contenuto nella circolare 51/E di ieri, riguarda i non residenti. L’agenzia chiarisce che tali contribuenti devono presentare domanda al Centro operativo di Pescara entro il termine previsto dalla legge. Gli interessati dovranno allegare alla domanda gli originali delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione nonché una attestazione rilasciata dall’amministrazione dello Stato membro comprovante la qualità di soggetto di imposta del richiedente. Luca Gaiani, Iva auto, rinvio a ottobre, in Il Sole-24 Ore