Definito e chiarito il regime di deducibilità dei costi tanto amati e abusati dalle imprese: le spese di rappresentanza. Esse, in vista della chiusura dei bilanci 2008, sono ammesse in deduzione nell'anno di sostenimento se rispettano i requisiti di inerenza e congruità stabiliti dal ministero. Salvate, in ogni caso dalle limitazioni, le erogazioni gratuite di valore unitario non superiore a 50 euro. E’ questo il contenuto sostanziale della attesa riforma sul tema, apportata dalla legge finanziaria 2008, che ha rinnovato profondamente l'art. 108 del Tuir e dal conseguente decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19/11/08, pubblicato in G. U del 15/l/O9. Le nuove regole. La deducibilità nel periodo d'imposta di sostenimento delle spese di rappresentanza è condizionata, ai sensi del 2° comma dell'art. 108 Tuir, alla rispondenza ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con l'apposito DM citato, anche in funzione della natura e della destinazion