Passa ai contenuti principali

Post

Visualizzazione dei post da gennaio, 2009

Gli adempimenti del datore di lavoro in riferimenyo al Bonus Famiglia

L’art. 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. “Decreto anticrisi”) ha previsto, per il solo anno 2009, l’attribuzione di un bonus straordinario per le famiglie a basso reddito. I soggetti che hanno diritto a percepire il bonus devono essere residenti nel territorio italiano e devono avere conseguito, nell’anno 2008: 1- redditi di lavoro dipendente; 2- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio quelli percepiti da collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori socialmente utili); 3- redditi di pensione; 4- redditi diversi, ossia derivanti dall’esercizio di attività commerciali non esercitate abitualmente e da attività di lavoro autonomo esercitato non abitualmente (prestazioni di lavoro autonomo occasionale); 5- redditi fondiari per un ammontare complessivo non superiore ad € 2.500, solo se considerati cumulativamente ai redditi di lavoro dipendente e/o di pensione. I

Inerenza e congruità per dedurre le spese di rappresentanza

Pubblicato il decreto ministeriale che definisce i nuovi criteri e i limiti per scaricare i costi Sono inerenti le spese sostenute, a fini promozionali o di pubbliche relazioni, con lo scopo di procurare benefici economici all'azienda. Questi costi sono deducibili secondo congruità ovvero in misura percentuale rispetto ai proventi e ai ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi dello stesso periodo d'imposta. Sono questi i criteri definiti con il decreto ministeriale del 19 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, in attuazione dell'importante innovazione introdotta dalla Finanziaria dello scorso anno per semplificare e razionalizzare la disciplina fiscale in materia di reddito d'impresa. In precedenza, per distinguere le spese di pubblicità e propaganda, interamente deducibili, dalle spese di rappresentanza, che invece erano deducibili parzialmente e in misura forfetaria pari a un terzo dell'importo sostenuto, più volte è stato necessario

Sanzioni ridotte se si accetta la verifica

Il Fisco è (sempre più) clemente con chi si arrende subito. E se il contribuente accetta i contenuti di un atto di accertamento o di liquidazione, le sanzioni si possono ridurre a un ottavo, anziché a un quarto. E quanto dispone il nuovo testo del Dl 185/2008 in via di approvazione dalla Camera, che modifica l'istituto dell'acquiescenza, disciplinato dall'articolo 15 del decreto legislativo 218/1997. La nuova misura si pone in linea con quelle dell'adesione ai processi verbali di constatazione (manovra estiva 2008) e dell'adesione agli inviti al contraddittorio (la cui disciplina è stata introdotta dalla stessa manovra anti-crisi). L'istituto dell'acquiescenza prevede che, se il contribuente rinuncia a impugnare l'atto di accertamento o di liquidazione e a presentare istanza di accertamento con adesione, le sanzioni si riducono a un quarto. Oltre all'accettazione del contenuto della pretesa fiscale, occorre un'ulteriore condizione e cioè che gli

Le modalità per richiedere le agevolazioni

(Fonte ItaliaOggiSette)