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Gli adempimenti del datore di lavoro in riferimenyo al Bonus Famiglia

L’art. 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. “Decreto anticrisi”) ha previsto, per il solo anno 2009, l’attribuzione di un bonus straordinario per le famiglie a basso reddito.
I soggetti che hanno diritto a percepire il bonus devono essere residenti nel territorio italiano e devono avere conseguito, nell’anno 2008:

1- redditi di lavoro dipendente;
2- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio quelli percepiti da collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori socialmente utili);
3- redditi di pensione;
4- redditi diversi, ossia derivanti dall’esercizio di attività commerciali non esercitate abitualmente e da attività di lavoro autonomo esercitato non abitualmente (prestazioni di lavoro autonomo occasionale);
5- redditi fondiari per un ammontare complessivo non superiore ad € 2.500, solo se considerati cumulativamente ai redditi di lavoro dipendente e/o di pensione.


Il beneficio economico è attribuito sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo familiare (vale a dire quello percepito da ciascun componente il nucleo) con riferimento all’anno 2007 (ovvero all’anno 2008) e viene erogato nei confronti di un solo soggetto.
Il bonus famiglia non è soggetto a ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali in quanto non costituisce reddito imponibile; può essere, inoltre, cumulato con i benefici derivanti dalla carta acquisti (c.d. “social card”).
Il reddito che deve essere preso in considerazione ai fini del diritto al beneficio è quello totale dato dalla somma degli importi relativi al reddito complessivo di ciascun componente il nucleo familiare.
Nella determinazione del reddito non devono essere considerati i redditi non superiori ad € 2.840,51 (importo al di sotto del quale un soggetto è considerato a carico ex art. 12 del TUIR).
Ai fini della composizione del nucleo familiare devono essere rispettati i seguenti requisiti:

– i soggetti devono essere quelli espressamente previsti dall’art. 433 c.c. (il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali);
– non devono vantare redditi superiori ad € 2.840,51 (familiare a carico ex art. 12 TUIR);
– devono essere conviventi con il richiedente il bonus.

Il bonus fiscale è riconosciuto per i seguenti importi:

- € 200 nei confronti di soggetti titolari di redditi di pensione ed unici componenti il nucleo familiare, qualora il reddito non sia superiore ad € 15.000;
- € 300 per il nucleo familiare composto da due soggetti, qualora il reddito non sia superiore ad € 17.000;
- € 450 per il nucleo familiare composto da tre soggetti, qualora il reddito non sia superiore ad € 17.000;
- € 500 per il nucleo familiare composto da quattro soggetti, qualora il reddito non sia superiore ad € 20.000;
- € 600 per il nucleo familiare composto da cinque soggetti, qualora il reddito non sia superiore ad € 20.000;
- € 1.000 per il nucleo familiare composto da oltre cinque soggetti, qualora il reddito non sia superiore ad € 22.000;
- € 1.000 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad € 35.000.

I soggetti interessati dovranno compilare l’apposito modello di richiesta messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e consegnarlo, anche tramite i CAF autorizzati, al datore di lavoro (il quale sarà tenuto a conservarlo per almeno 3 anni), entro il 28 febbraio 2009, con riferimento al nucleo familiare ed al reddito del 2007, entro il 31 marzo 2009, con riferimento al nucleo familiare ed al reddito del 2008.

Il datore di lavoro (non sono interessati i datori di lavoro domestico) è tenuto a verificare la correttezza della compilazione del modello, nonché ad erogare il bonus (entro il limite del monte ritenute e contributi relativi al mese di erogazione) in busta paga, recuperando gli importi erogati attraverso la compensazione con quanto dovuto per contributi e ritenute.
Il datore di lavoro dovrà porre molta attenzione alla data in cui viene presentato il modello da parte del dipendente, in virtù del fatto che è obbligato ad erogare il bonus rispettando l’ordine cronologico di ricezione delle istanze stesse.

Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a trasmettere, telematicamente o tramite un intermediario abilitato (CAF, professionisti, associazioni di categoria), all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2009 (oppure entro il 30 giugno 2009, nel caso di richieste pervenute con riferimento ai redditi ed al nucleo familiare dell’anno 2008) l’elenco delle richieste pervenute e le somme erogate in riferimento a ciascuna di esse.
Nel caso in cui non ci sia capienza nel monte ritenute e contributi per cui il datore di lavoro è impossibilitato ad erogare il bonus, il lavoratore potrà:

- presentare direttamente all’Agenzia delle Entrate una nuova richiesta mediante apposito modello previsto dall’Agenzia medesima, solo se il bonus si riferisce al periodo di imposta 2007;
- percepire il beneficio direttamente in sede di compilazione del modello 730/2009 o di modello Unico 2009 nel caso in cui lo stesso sia richiesto con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2008.

(Fonte: Dott. Stefano Carotti - Consulente del Lavoro in Ancona e Docente Unoformat)

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