Passa ai contenuti principali

Tetto alle spese di rappresentanza



Definito e chiarito il regime di deducibilità dei costi tanto amati e abusati dalle imprese: le spese di rappresentanza. Esse, in vista della chiusura dei bilanci 2008, sono ammesse in deduzione nell'anno di sostenimento se rispettano i requisiti di inerenza e congruità stabiliti dal ministero. Salvate, in ogni caso dalle limitazioni, le erogazioni gratuite di valore unitario non superiore a 50 euro. E’ questo il contenuto sostanziale della attesa riforma sul tema, apportata dalla legge finanziaria 2008, che ha rinnovato profondamente l'art. 108 del Tuir e dal conseguente decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19/11/08, pubblicato in G. U del 15/l/O9.
Le nuove regole.
La deducibilità nel periodo d'imposta di sostenimento delle spese di rappresentanza è condizionata, ai sensi del 2° comma dell'art. 108 Tuir, alla rispondenza ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con l'apposito DM citato, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. Per questi si precisa che, essendo rientranti nelle spese di rappresentanza quando di importo unitario inferiore a 50 euro, subiscono l'indetraibilità dell'Iva addebitata in fattura, salvo che il loro importo non sia inferiore a 25,82 euro (art. 19-bis i del dpr n.633/72). Tali omaggi, inoltre, non concorrono a formare la sommatoria delle altre spese di rappresentanza ai flni del calcolo del limite di deducibilità rispetto ai ricavi. Le nuove regole, in pratica, affermano che se si rientra nella classificabilità della spesa quale «di rappresentanza», poiché sì è in presenza dei specifici requisiti richiesti, la deducibilità è integrale nel rispetto, tuttavia, di plafond massimi. Del pari, in assenza dei richiesti requisiti, ovvero in caso di esubero rispetto ai limiti quantitativi ammessi, le spese dovranno considerarsi completamente indeducibili.
Il Dm 19/11/08 ha chiarito in maniera analitica le diverse ipotesi di spesa, elencandone le casistiche e fissandone le condizioni di deducibilità. Il provvedimento attuativo individua, infatti, quali spese di rappresentanza tutte le erogazioni gratuite attuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento manifesta la potenzialità di generare dei benefici all'azienda in termini di flussi di entrate o corrisponde a pratiche commerciali consolidate del settore. Le cinque tipologie di spese di rappresentanza sono: spese per viaggi turistici legate ad attività promozionali dei beni, spese per feste e ricevimenti per ricorrenze aziendali, festività religiose o nazionali e per inaugurazioni di nuove sedi, spese per feste e ricevimenti in occasione di mostre e fiere, ogni altra spesa per beni e servizi gratuiti o contributi a convegni inerenti la promozione dei prodotti aziendali.
Nessuna modifica, invece, è stata introdotta nella normativa che presiede alla deducibilità dal reddito delle spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi per i quali restano vigenti le limitazioni previste dal terzo periodo del quinto comma dell'articolo 54 del Tuir e quantificabili nei limiti dell'l% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
I requisiti da verificare.
Le spese di rappresentanza sono deducibili, entro le limitazioni apposte dal citato decreto se rispondono ai requisiti che seguono: 1) deve trattarsi di spese effettivamente sostenute e documentabili; 2) devono manifestare inerenza con finalità di promozione o di pubbliche relazioni per la valorizzazione dell'immagine aziendale; 3) devono essere esborsi il cui importo sia ragionevole, in considerazione della capacità di generare anche in via potenziale dei ritorni e dei benefici economici per l'azienda; 4) devono essere spese congrue e coerenti con le pratiche commerciali del particolare settore di appartenenza dell'impresa. All'accertamento del ricorrere dei suddetti requisiti, scatta l'applicazione del limite di deducibilità ancorato al parametro dei ricavi della gestione caratteristica dell'impresa. La percentuale per la quale è ammessa là deduzione dalla base imponibile è, infatti, in funzione del ritorno economico ditali erogazioni gratuite sui ricavi dell'azienda. I citati limiti sono così calcolati: a) fino a 10 milioni di euro: 1,3% sui ricavi; b) oltre i 10 milioni, ma fino a 50 milioni: 0,50%; c) oltre i 50 milioni di euro: 0,1%, per la parte eccedente. Per esempio, quindi, un'azienda con un fatturato di 1.000.000 euro potrà dedurre integralmente spese di rappresentanza fino a un massimo di 13.000 euro.
Le spese «fuori dalla rappresentanza».
Il provvedimento in commento, individua, inoltre, un gruppo di spese non qualificabili come di rappresenta e per le quali viene prevista la non soggezione ai limiti di deducibilità individuati dal decreto. Esse seguono le regole generali di deduzione ai fini delle imposte sui redditi, quindi possono anche essere completamente deducibili se spese inerenti.
Rientrano in questa tipologia di spese quelle di viaggio, di vitto e di alloggio, rivolte in favore dei clienti, effettivi o potenziali, dell'impresa e che dovranno essere sostenute in occasione, ad esempio, di mostre, fiere, esposizioni e simili, e sempre a condizione che in tali manifestazioni siano esposti i beni, o i servizi prodotti dall'impresa; ovvero in occasione di visite dei clienti a sedi, stabilimenti, o unità produttive dell'impresa. Si ricorda in proposito che in tutti i casi in cui le suddette spese siano qualificabili come spese di vitto e alloggio, dal 2009, le stesse sconteranno, ai fini delle imposte dirette, la deducibilità limitata al 75% e la totale detraibilità dell'Iva addebitata in fattura. La diretta conseguenza della piena deducibilità di queste spese è il rigore negli obblighi documentali richieste dalla norma attuativa che impone, all'azienda la raccolta di dati, quali: le generalità dei soggetti ospitati; la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione (obbligo che pare correlarsi al solo caso delle mostre, fiere etc); la natura dei costi sostenuti.
Tratto da ItaliaOggi Sette del 23 marzo 2009

Commenti

Post popolari in questo blog

Voucher Sportivo da €500 per Giovani 6-18 Anni – Scadenza 16 Maggio 2025

la Regione Lazio, in collaborazione con Sport e Salute, offre un’opportunità unica per i giovani residenti nel territorio:  Voucher Sportivi da €500  per attività fisica gratuita presso associazioni sportive accreditate. Ecco tutte le informazioni per partecipare: CHI PUÒ BENEFICIARE? Giovani tra  6 e 18 anni  (compiuti entro la data di domanda). Residenza in un Comune della  Regione Lazio . Priorità a nuclei familiari con  ISEE ≤ €50.000  (valido per l’anno in corso). COME PARTECIPARE? Accedi alla Piattaforma : Collegati a  https://bandi.sportesalute.eu   dalle ore 16:00 del 17/04/2025 alle 16:00 del 16/05/2025 . Autenticati con  SPID  o  CIE . Compila la Domanda : Inserisci i dati del destinatario (nome, cognome, codice fiscale, residenza, ISEE). Per minori, carica: ISEE del nucleo familiare  (rilasciato dall’INPS). Mo...

ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero

  Hai un'idea imprenditoriale? Con ON puoi farla partire con un finanziamento agevolato! Sei giovane e vuoi lanciarti nel mondo dell’impresa? Sei una donna con un progetto da realizzare? Oppure hai già una micro o piccola impresa, ma vuoi farla crescere? Allora l’incentivo ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero potrebbe essere la spinta che ti serve. Invitalia ha messo in campo un pacchetto di agevolazioni per sostenere nuove attività imprenditoriali o per ampliare imprese già esistenti composte in prevalenza da giovani under 36 o da donne di tutte le età . A chi si rivolge ON? Micro e piccole imprese costituite da non più di 5 anni Con compagine sociale composta in maggioranza da: Giovani tra i 18 e i 35 anni Donne di qualsiasi età Anche persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa dopo l’ammissione all’incentivo Cosa finanzia ON copre investimenti in: Industria e artigianato Servizi e commercio Trasformazione di prodotti agricoli Turismo e valorizzazione del p...

Classificazione Ateco 2025 – Aggiornamenti e Azioni Necessarie

A partire dal 1° gennaio 2025 , entrerà in vigore la nuova classificazione Ateco, che rappresenta un aggiornamento importante per tutte le imprese italiane. Questa revisione ha lo scopo di: Adeguare i codici delle attività economiche alle nuove realtà di mercato, come innovazione tecnologica, transizione ecologica e digitalizzazione; Uniformare i sistemi di classificazione a livello europeo per facilitare comparazioni e analisi tra Stati membri. Cosa Cambia: Nuovi codici per settori emergenti: Verranno introdotti codici specifici per attività legate all’e-commerce, ai servizi digitali e alla sostenibilità ambientale. Settori già esistenti, come manifattura o servizi tradizionali, vedranno una riorganizzazione per una descrizione più accurata. Modifiche amministrative e fiscali: I nuovi codici influenzeranno moduli dichiarativi, fatturazione elettronica e comunicazioni all’Agenzia delle Entrate . Ogni impresa dovrà adeguare i propri sistemi contabili e amministrativi al nuovo codice ass...