Lo svolgimento di un’attività che genera reddito di impresa è, per definizione, svolta mediante l’utilizzo di una organizzazione: conseguentemente la stessa sarà sempre assoggettata a Irap. Non possono dunque valere, se non per i lavoratori autonomi, i principi espressi dalla Cassazione per illustrare le ipotesi di non debenza del tributo. Lo afferma la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 254 di ieri. Questo il principio ribadito dall’agenzia. Il requisito dell’organizzazione è connaturato alla nozione stessa di impresa, come del resto può evincersi dal contenuto stesso della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001, la quale ipotizza solo con riferimento alle prestazioni professionali che l’attività possa essere svolta in assenza di organizzazione di capitali, e non anche in relazione all’attività di impresa.
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