Lo svolgimento di un’attività che genera reddito di impresa è, per definizione, svolta mediante l’utilizzo di una organizzazione: conseguentemente la stessa sarà sempre assoggettata a Irap. Non possono dunque valere, se non per i lavoratori autonomi, i principi espressi dalla Cassazione per illustrare le ipotesi di non debenza del tributo. Lo afferma la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 254 di ieri. Questo il principio ribadito dall’agenzia. Il requisito dell’organizzazione è connaturato alla nozione stessa di impresa, come del resto può evincersi dal contenuto stesso della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001, la quale ipotizza solo con riferimento alle prestazioni professionali che l’attività possa essere svolta in assenza di organizzazione di capitali, e non anche in relazione all’attività di impresa.
Siamo abituati alle proroghe fiscali come al caffè del mattino, ma questa volta, a quanto pare, non ci sarà scampo. Il Fisco italiano, con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di fine ottobre , ha messo il punto definitivo sull'integrazione tra Registratori Telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico (POS e app) . Tradotto in soldoni: dal 1° gennaio 2026 , il registratore di cassa e il POS non saranno più due entità separate che comunicano a sprazzi, ma due elementi di un unico, grande sistema di controllo incrociato. Preparatevi, perché il "collegamento logico" è il nuovo standard . 🤝 L'Unione Fa la Forza... e la Trasparenza Fiscale La Legge di Bilancio 2025 aveva già riscritto le regole, chiedendo la piena interazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello di pagamento elettronico . Lo strumento che accetta la moneta elettronica – sia esso l'hardware classico come il POS, sia un software o un'app – deve essere sempre...