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Fisco leggero nelle "zone franche urbane"

Cinque anni senza imposte sui redditi, Irap, Ici e contributi per le piccole imprese che saranno avviate nelle aree degradate

Esenzione dalle imposte sui redditi, dall'Irap, dall'Ici e dal versamento dei contributi da lavoro dipendente per i primi 5 anni. Sono solo alcune delle agevolazioni che la Finanziaria 2008 riserva alle piccole e microimprese che avvieranno una nuova attività in una "zona franca urbana" (zfu) nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012.Il provvedimento, contenuto nell'articolo 71 del Ddl, mira a contrastare i fenomeni di esclusione sociale in circoscrizioni o quartieri caratterizzati da degrado e potrà attingere a un fondo di complessivi cento milioni di euro per il 2008 e il 2009.Le zfu saranno individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) su proposta del ministro dello Sviluppo economico, applicando parametri socio-economici utili per evidenziare i fenomeni di degrado. Ciascuna di esse potrà contare al massimo 30mila abitanti.

Esenzione dalle imposte sui redditi
Esenzione totale per i primi cinque periodi d'imposta. L'esenzione scende al 60% dal sesto al decimo anno di attività, al 40% per l'undicesimo e il dodicesimo e al 20% per le successive due annualità.

Esenzione dall'Irap
Esenzione, per ogni periodo d'imposta, fino a concorrenza di 300mila euro del valore della produzione netta. L'esenzione è limitata ai primi cinque anni di attività.

Esenzione dall'Ici
Esenzione dall'imposta, a partire dal 2008 e fino al 2012 per gli immobili che si trovano nelle zfu. Per poter usufruire dell'agevolazione, l'impresa deve essere proprietaria dell'immobile e deve utilizzarlo per l'esercizio della nuova attività economica.

Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente
L'agevolazione si applica, per i primi cinque anni di attività e nei limiti di un ammontare massimo di retribuzione che sarà successivamente definito, solo con riferimento ai contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata almeno annuale. Altra condizione è che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema locale di lavoro (unità territoriale costituita da più comuni contigui fra loro, individuata sulla base dei flussi di pendolari) in cui ricade la zona franca urbana. Dopo i primi cinque anni, l'esonero è concesso secondo la stessa progressione prevista per l'esenzione dalle imposte sui redditi: 60% per il secondo quinquennio, 40% per undicesimo e dodicesimo periodo d'imposta, 20% per ulteriori due anni.

Già nella Finanziaria 2007 era prevista l'introduzione di una fiscalità di vantaggio per le aree a maggior rischio di degrado urbano e sociale. La manovra 2008 delinea ulteriormente i contorni delle agevolazioni (pur subordinandone l'efficacia all'autorizzazione della Commissione europea) e affida a un decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria, il compito di determinare, nel dettaglio, le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione degli "sconti" fiscali. Una cosa è certa: di questo tipo di esenzioni non potranno, comunque, beneficiare le imprese che operano nei campi della costruzione di automobili e di navi, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

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