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Circola esplicativa n.7/E sul regime dei minimi del 28 gennaio 2008

I contribuenti, che pur volendo applicare il regime dei "minimi" hanno emesso fatture applicando l'imposta, possono effettuare le opportune rettifiche, sempre che non abbiano già esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo. Dovranno emettere nota di variazione, da conservare, senza obbligo di registrazione ai fini Iva. Non è invece manifestazione di opzione per il regime ordinario l'emissione di ricevute e scontrini fiscali.
È uno dei tanti chiarimenti contenuti nella corposa circolare n. 7/E del 28 gennaio sul nuovo regime semplificato per imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi al di sotto di 30mila euro.

Requisiti di ammissione/permanenza nel regime
I contribuenti che esercitano un'attività soggetta a regime speciale Iva, che ai fini Irpef è espressione di un reddito d'impresa, non possono applicare il regime dei contribuenti minimi, non solo per tale attività, ma anche per eventuali altre attività di impresa o di lavoro autonomo esercitate.

I produttori agricoli, titolari ai fini Irpef di redditi fondiari e non di impresa (articolo 32 del Tuir), anche se soggetti a regime speciale Iva, possono avvalersi del regime dei "minimi" in riferimento, esclusivamente, alle ulteriori attività di impresa, arte e professione eventualmente svolte.

L'esistenza delle cause di esclusione dal regime (ad esempio, l'applicazione di un regime speciale Iva o la detenzione di partecipazioni) va verificata in relazione al periodo d'imposta in cui s'intende operare come contribuente minimo.

I partecipanti all'impresa familiare che contemporaneamente svolgono attività di impresa, arte o professione non sono esclusi dal regime dei minimi per i redditi prodotti al di fuori dell'impresa familiare.

Per accedere nel 2008 al regime dei minimi, il limite di 30mila euro di ricavi va verificato in riferimento ai ricavi di competenza dell'anno solare 2007, anche se eventualmente incassati nell'anno successivo.

Si può accedere al regime sia quando all'associato non sono stati distribuiti utili in quanto l'esercizio si è chiuso con una perdita sia quando il suo apporto non è esclusivamente di lavoro.

Non preclude l'accesso al regime l'aver sostenuto spese per prestazioni di natura occasionale, trattandosi di spese diverse da quelle per lavoro dipendente o per rapporti di collaborazione.
In caso di donazione d'azienda con prosecuzione dell'attività in regime di continuità dei valori fiscali, ai fini della verifica del limite dei 15mila euro di beni strumentali, occorre far riferimento agli acquisti effettuati dal donante nel triennio precedente a quello di entrata nel regime da parte del donatario.

Ai fini della verifica dei requisiti di accesso al regime, i beni strumentali a uso promiscuo rilevano per il 50% del costo sostenuto (al netto dell'eventuale Iva indetraibile), a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità riconosciute dal Tuir.

In caso di bene strumentale acquisito mediante contratto di leasing, ai fini della verifica del limite di 15mila euro concorre l'importo dei canoni corrisposti nel triennio precedente.

Il valore dei beni strumentali cui fare riferimento per la verifica del limite di 15mila euro è rappresentato dalla somma dei corrispettivi relativi al loro acquisto. Non rilevano eventuali cessioni.

Ai fini del limite di 15mila euro di beni strumentali, non rilevano quelli utilizzati in comodato d'uso gratuito, né taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l'avviamento.

In caso di acquisti provenienti da "strutture polifunzionali" (che offrono, oltre all'affitto del locale dove esercitare la professione, altri servizi, quali quelli di segreteria), se il contratto prevede un unico corrispettivo, si considera l'intero costo sostenuto nel triennio precedente; viceversa, si tiene conto del solo costo per la locazione se questo risulta distintamente quantificato.

Quando più professionisti dividono un unico appartamento ma solo uno è intestatario del contratto di locazione e delle utenze e provvede a riaddebitare i costi agli altri professionisti, ciascuno, ai fini della verifica del limite di 15mila euro, farà riferimento al costo che ha effettivamente sostenuto.

In caso di passaggio al regime dei minimi, occorre eseguire la rettifica dell'Iva anche per i beni strumentali di importo inferiore a 516,46 euro e per quelli il cui coefficiente di ammortamento ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25% non ancora entrati in funzione, ossia per i quali non sono state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamento.

Il limite di 15mila euro di beni strumentali va riferito all'intero triennio precedente e non ragguagliato ad anno, diversamente da quanto previsto per i ricavi.

Entrata nel regime
I contribuenti che iniziano l'attività e, pur volendo applicare fin dall'inizio il regime dei "minimi", non hanno provveduto a barrare - nel modello AA9/8 - la specifica casella del quadro B, possono nei successivi trenta giorni rettificare la dichiarazione di inizio attività presso l'ufficio competente.
Ad ogni modo, varrà il comportamento concludente, anche se, in caso di mancata comunicazione dell'opzione (nella dichiarazione originaria o nella successiva rettifica), il contribuente sarà assoggettato a sanzione (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997).

I contribuenti, che pur volendo applicare il nuovo regime hanno emesso fatture con applicazione dell'imposta (comportamento che potrebbe essere considerato espressione di volontà ad applicare il regime ordinario), possono effettuare le opportune rettifiche, sempre che non abbiano anche già esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo. Per correggere gli errori commessi, dovranno emettere nota di variazione (da conservare, senza obbligo di registrazione ai fini Iva), mentre il cessionario (o committente) che ha registrato la fattura deve registrare la nota di variazione, maturando il diritto alla restituzione dell'imposta pagata al cedente (o prestatore).
Analoga procedura va seguita in caso di emissione di ricevuta-fattura.
Non può invece considerarsi manifestazione di opzione per il regime ordinario l'emissione di ricevute e scontrini fiscali, compresi quelli manuali e quelli "parlanti".
Né integrano gli estremi del comportamento concludente l'istituzione e la tenuta dei registri Iva, dai quali i contribuenti minimi sono esonerati ma che, per finalità amministrative proprie ed ulteriori rispetto all'adempimento degli obblighi fiscali, possono essere istituiti senza che ciò rappresenti manifestazione di volontà per il regime ordinario.

(fonte: fiscooggi.it)

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