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Frazionabili gli importi richiesti con le comunicazioni di irregolarità Non più necessario attendere la notifica della cartella di pagamento


Il contribuente può chiedere la rateazione delle somme dovute (comprese le sanzioni) già in occasione del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità emesse in conseguenza di controlli automatici e formali delle dichiarazioni dei redditi. La novità, di notevole portata, è stata introdotta dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 144 e 147). Prima della modifica normativa in questione, chi voleva usufruire del frazionamento doveva non versare gli importi comunicati, aspettare la notifica della cartella di pagamento e a quel punto chiedere la rateizzazione degli stessi, con l'aggravio di dovere rinunciare alla possibilità di fruire della riduzione della sanzione, pur in assenza di contestazioni sul dovuto. Ovviamente, se l'interessato riscontrasse un errore nella comunicazione, deve recarsi in ufficio, farlo correggere e rateizzare il nuovo importo.

La "nuova" possibilità si applica ai seguenti casi:
  1. comunicazioni di irregolarità per le somme dovute a seguito di controlli automatizzati, eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972. Si tratta, rispettivamente, delle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi e di quelle Iva, nonché delle regolarità dei versamenti effettuati anche prima delle presentazioni delle dichiarazioni quando vi è pericolo per la riscossione. In tali casi, i contribuenti hanno la facoltà di versare con modello F24, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'imposta dovuta con l'applicazione di sanzioni ridotte al 10%, pari a 1/3 di quelle ordinarie
  2. comunicazioni di irregolarità per le somme dovute a seguito di controlli formali, effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr 600/1973. Si tratta dei controlli sulle dichiarazioni dei redditi e su quelle dei sostituti d'imposta, effettuati dagli uffici sulla base di criteri selettivi stabiliti dal Ministero. Anche in tali casi è possibile versare tramite modello F24, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, le imposte dovute con sanzioni ridotte al 20%, pari a 2/3 di quelle ordinarie
  3. comunicazioni inviate, ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 311/2004, per somme dovute in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata indicati nell'articolo 17 del Tuir. Per gli altri redditi soggetti a tassazione separata, indicati nell'articolo 21 dello stesso Testo unico, le disposizioni in parola si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo in corso al 31 dicembre 2005.
Le modalità per usufruire della dilazione variano a seconda degli importi da rateizzare:

  1. se l'importo dovuto a seguito delle comunicazioni sopra indicate ai numeri 1 e 2 non è superiore a 2mila euro, può essere versato in un massimo di sei rate trimestrali (diciotto mesi) tutte dello stesso ammontare. La dilazione deve essere richiesta all'ufficio, entra trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, che l'autorizza solo se l'interessato si trova in condizione di obiettiva difficoltà temporanea
  2. se l'importo dovuto a seguito delle comunicazioni sopra indicate ai numeri 1 e 2 è superiore a 2mila euro, può essere versato in un massimo di sei rate trimestrali (diciotto mesi) tutte dello stesso ammontare
  3. se l'importo dovuto a seguito delle comunicazioni sopra indicate ai numeri 1 e 2 è superiore a 5mila euro può essere versato in un massimo di 8 rate trimestrali, che salgono a 20 se l'importo è superiore a 50mila euro (modifica introdotta dall'articolo 36, comma 3, del Dl 248/2007), tutte dello stesso ammontare
  4. se l'importo dovuto è superiore a 50mila euro, è necessario garantire la dilazione del credito con una polizza fideiussoria o con una fideiussione bancaria, che coprano anche le somme dovute a titolo di sanzioni calcolate per intero. L'Erario, in tal modo, intende garantirsi sulla totale solvibilità del proprio credito anche nel caso in cui il contribuente, non pagando una rata, decada dal beneficio della rateazione e della riduzione della sanzione, e pertanto sia tenuto a versare le penalità in misura piena. Le garanzie devono avere la durata della rateazione aumentata di un anno, e possono essere rilasciate anche da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi purché si tratti di soggetti, regolarmente operanti nel settore finanziario, iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 (elenchi generali) e 107 (elenchi speciali) del Testo unico in materia bancaria e creditizia n. 385/1993. E' ammessa anche, su autorizzazione dell'ufficio, l'ipoteca su immobili che garantiscano il doppio dell'importo dovuto. In tal caso, l'immobile ipotecato deve essere di esclusiva proprietà di chi "concede" ipoteca, che a sua volta può anche essere una persona diversa dal contribuente che chiede la dilazione. La valutazione dell'immobile deve essere fatta secondo le disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 4, del Dpr 131/1986 - Testo unico in materia di imposta di registro - o, in alternativa, attraverso una perizia giurata, ai sensi dell'articolo 64 del Codice di procedura civile. L'ipoteca non è soggetta all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 267/1942 e successive modificazioni.
Disposizioni comuni
La prima rata deve essere versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre, e su di esse sono dovuti gli interessi del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla dilazione e l'iscrizione a ruolo della somma residua, compresi gli interessi e le sanzioni in misura piena. In tal caso, il contribuente non potrà più avvalersi della possibilità di rateizzare la cartella di pagamento conseguente all'iscrizione a ruolo.

Nel caso in cui sia stata prestata garanzia, l'ufficio procede alle iscrizioni a carico del contribuente (ed eventualmente del suo garante o del terzo datore di ipoteca) se il pagamento non avviene entro trenta giorni dalla notifica di un apposito invito. Le cartelle conseguenti ai mancati pagamenti devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

Le disposizioni sopra enunciate si applicano anche alle comunicazioni relative ai redditi soggetti a tassazione separata indicate al punto 3 secondo le seguenti modalità:
  • se l'importo dovuto è superiore a 500 euro, si applicano i criteri sopra indicati ai punti b), c) e d)
  • se l'importo non supera l'ammontare di 500 euro, si applica il criterio sopra indicato al punto a)
Decorrenza
Il comma 147 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008 dispone l'applicazione delle rateazioni a decorrere dalle dichiarazioni relative ai seguenti periodi d'imposta in corso:
  • al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 462/1997, sopra indicate al punto 1 (controlli automatizzati)
  • al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 462/1997, sopra indicate al punto 2 (controlli formali)
  • al 31 dicembre 2004, per le somme dovute in base all'articolo 1, comma 412, della legge 311/2004, sopra indicate al punto 3 (tassazione separata).
(fonte: fiscooggi.it)

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