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possibile blocco delle compensazioni a partire dal 1° gennaio 2011

Con le modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010, la compensazione dei crediti resta vietata fino a concorrenza dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro

In presenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate dal contribuente per imposte erariali, la compensazione dei crediti non è più possibile fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore al tetto indicato.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi ai tributi erariali è limitata in presenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate, come disposto dall’articolo 31, del D.L. n. 78 del 2010.
Di fatto, la manovra in commento ha vietato la compensazione, di cui al comma 1, dell’articolo 17, del D.Lgs. n. 241 del 1997, quando il contribuente risulti anche “debitore” dell’erario fino a concorrenza dei debiti, di ammontare superiore a euro 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali il termine di pagamento risulta scaduto.
Di conseguenza la norma dispone alcune condizioni perché la limitazione risulti operante:
  1. importo quantitativo del debito relativo alle imposte erariali che deve risultare superiore a 1.500 euro;
  2. debito iscritto a ruolo e scaduto (si pensi alla cartella che si è consolidata dopo il decorso dei 60 giorni);
  3. blocco limitato ai crediti di natura “erariale”.

Numerose le riflessioni emergenti (e i chiarimenti assenti), qui di seguito riportate in estrema sintesi:
  • compensazione: sembra che le nuove disposizioni abbiano come obiettivo le compensazioni “orizzontali”, ancorché si faccia riferimento alla generalità delle compensazioni, ovvero a quella tipologia in cui l’oggetto della stessa compensazione sono tributi di diversa natura;
  • imposte erariali: sul punto sarebbe utile un intervento chiarificatore in quanto, per esempio, l’IRAP si configura come un tributo regionale; è necessario definire meglio l’ambito di applicazione, anche se si suppone che il legislatore abbia voluto comprendere tutti quei tributi che trovano o possono trovare la collocazione nella delega F24, con particolare riferimento a quelli che vengono indicati nella sezione “Erario”;
  • tetto dei 1.500: la disposizione fa esplicito riferimento all’importo dei debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo, con la conseguenza che dovrebbero essere incluse sicuramente le imposte, le sanzioni e gli interessi, mentre dovrebbero essere esclusi gli importi relativi a diritti di riscossione ed alle spese di notifica della cartella;
  • ruolo scaduto: come anticipato si dovrebbe far riferimento soltanto al decorso dei 60 giorni dalla data di notifica; in presenza di un’istanza di rateazione non si può “tecnicamente” parlare di debito “non” pagato;

Sulla modalità applicativa del blocco (con particolare riferimento al limite) si sono aperte notevoli discussioni dottrinali contrapposte, che si possono così riassumere:
tesi restrittiva: la compensazione, in presenza di debito scaduto e non onorato, risulta vietata totalmente. Il contribuente, in tal caso, deve procedere al pagamento del debito scaduto al fine di poter utilizzare i propri crediti in compensazione;
tesi estensiva: la compensazione, in presenza di un debito scaduto e non onorato è sempre possibile, ma per l’ammontare dei crediti eccedenti rispetto all’ammontare del debito non pagato.

esempio
Per capire meglio il funzionamento, si ipotizzi un contribuente con un credito per Iva pari a 5.000, una cartella per imposte dirette (IRES) scaduta per un importo pari a euro 3.000 e un debito per ritenute alla fonte pari a euro 1.500. Se si segue la tesi restrittiva, il contribuente deve procedere a sistemare (pagare) il debito pari a euro 3.000 (IRES) per procedere a compensare il credito Iva con altri tributi; se si segue la tesi estensiva il contribuente blocca l’ammontare dei crediti per l’importo del debito scaduto e non onorato (3.000) potendo compensare l’importo eccedente (5.000 - 3.000 = 2.000).



La disciplina sanzionatoria
Per il contribuente che non osserva la disciplina, le nuove disposizioni prevedono l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’ammontare dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali risulta scaduto il termine di pagamento fino al raggiungimento dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione, però, non potrà essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale e/o amministrativa.

suggerimenti
Per quanto concerne la pratica applicazione, al fine di salvaguardare la posizione del Professionista incaricato alla gestione delle compensazioni, si rende più che opportuno ottenere una preventiva situazione della posizione debitoria del contribuente direttamente dal concessionario della riscossione e un’attestazione (dichiarazione) del cliente che evidenzi l’assenza di pendenze (ruoli scaduti e non pagati).

Superando le problematiche emergenti in relazione alla presenza di contestazione dell’avviso di accertamento e/o della cartella, è opportuno evidenziare che anche la reale applicazione della disciplina sanzionatoria non è di facile comprensione e necessita di un chiarimento dell’Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento al limite introdotto in sede di conversione secondo il quale la sanzione non può risultare superiore al 50% di quanto compensato indebitamente, tenendo conto degli importi iscritti a ruolo.
Dal tenore letterale della disposizione, la determinazione della sanzione risulta condizionata dal rispetto di due limiti: il primo, con riferimento all'importo compensato, e il secondo per il quale la sanzione non può risultare superiore al 50% di quanto indebitamente compensato. Di conseguenza, la sanzione deve risultare pari alla metà del minor importo tra quello iscritto a ruolo e non onorato e quello effettivamente compensato.

esempio
Per tentare di comprendere meglio l’applicazione del regime sanzionatorio si pensi a una cartella emessa per un debito iscritto a ruolo pari a euro 20.000 e della volontà di compensare, a cura del contribuente, un importo pari a 9.000 euro. Essendo pari a 9.000 il 100% dell’importo compensato e 4.500 il 50% dell’importo compensato, si ritiene che la sanzione applicabile sia limitata a euro 4.500 ovvero il 50% di quanto compensato. In caso contrario, ovvero nel caso in cui l’importo iscritto a ruolo e scaduto sia pari a 9.000 e l’importo compensato sia pari a 20.000 euro, si ritiene che la sanzione applicabile sia pari a 4.500 euro ovvero alla metà dell’importo iscritto a ruolo, scaduto e non onorato.


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