Passa ai contenuti principali

possibile blocco delle compensazioni a partire dal 1° gennaio 2011

Con le modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010, la compensazione dei crediti resta vietata fino a concorrenza dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro

In presenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate dal contribuente per imposte erariali, la compensazione dei crediti non è più possibile fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore al tetto indicato.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi ai tributi erariali è limitata in presenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate, come disposto dall’articolo 31, del D.L. n. 78 del 2010.
Di fatto, la manovra in commento ha vietato la compensazione, di cui al comma 1, dell’articolo 17, del D.Lgs. n. 241 del 1997, quando il contribuente risulti anche “debitore” dell’erario fino a concorrenza dei debiti, di ammontare superiore a euro 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali il termine di pagamento risulta scaduto.
Di conseguenza la norma dispone alcune condizioni perché la limitazione risulti operante:
  1. importo quantitativo del debito relativo alle imposte erariali che deve risultare superiore a 1.500 euro;
  2. debito iscritto a ruolo e scaduto (si pensi alla cartella che si è consolidata dopo il decorso dei 60 giorni);
  3. blocco limitato ai crediti di natura “erariale”.

Numerose le riflessioni emergenti (e i chiarimenti assenti), qui di seguito riportate in estrema sintesi:
  • compensazione: sembra che le nuove disposizioni abbiano come obiettivo le compensazioni “orizzontali”, ancorché si faccia riferimento alla generalità delle compensazioni, ovvero a quella tipologia in cui l’oggetto della stessa compensazione sono tributi di diversa natura;
  • imposte erariali: sul punto sarebbe utile un intervento chiarificatore in quanto, per esempio, l’IRAP si configura come un tributo regionale; è necessario definire meglio l’ambito di applicazione, anche se si suppone che il legislatore abbia voluto comprendere tutti quei tributi che trovano o possono trovare la collocazione nella delega F24, con particolare riferimento a quelli che vengono indicati nella sezione “Erario”;
  • tetto dei 1.500: la disposizione fa esplicito riferimento all’importo dei debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo, con la conseguenza che dovrebbero essere incluse sicuramente le imposte, le sanzioni e gli interessi, mentre dovrebbero essere esclusi gli importi relativi a diritti di riscossione ed alle spese di notifica della cartella;
  • ruolo scaduto: come anticipato si dovrebbe far riferimento soltanto al decorso dei 60 giorni dalla data di notifica; in presenza di un’istanza di rateazione non si può “tecnicamente” parlare di debito “non” pagato;

Sulla modalità applicativa del blocco (con particolare riferimento al limite) si sono aperte notevoli discussioni dottrinali contrapposte, che si possono così riassumere:
tesi restrittiva: la compensazione, in presenza di debito scaduto e non onorato, risulta vietata totalmente. Il contribuente, in tal caso, deve procedere al pagamento del debito scaduto al fine di poter utilizzare i propri crediti in compensazione;
tesi estensiva: la compensazione, in presenza di un debito scaduto e non onorato è sempre possibile, ma per l’ammontare dei crediti eccedenti rispetto all’ammontare del debito non pagato.

esempio
Per capire meglio il funzionamento, si ipotizzi un contribuente con un credito per Iva pari a 5.000, una cartella per imposte dirette (IRES) scaduta per un importo pari a euro 3.000 e un debito per ritenute alla fonte pari a euro 1.500. Se si segue la tesi restrittiva, il contribuente deve procedere a sistemare (pagare) il debito pari a euro 3.000 (IRES) per procedere a compensare il credito Iva con altri tributi; se si segue la tesi estensiva il contribuente blocca l’ammontare dei crediti per l’importo del debito scaduto e non onorato (3.000) potendo compensare l’importo eccedente (5.000 - 3.000 = 2.000).



La disciplina sanzionatoria
Per il contribuente che non osserva la disciplina, le nuove disposizioni prevedono l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’ammontare dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali risulta scaduto il termine di pagamento fino al raggiungimento dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione, però, non potrà essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale e/o amministrativa.

suggerimenti
Per quanto concerne la pratica applicazione, al fine di salvaguardare la posizione del Professionista incaricato alla gestione delle compensazioni, si rende più che opportuno ottenere una preventiva situazione della posizione debitoria del contribuente direttamente dal concessionario della riscossione e un’attestazione (dichiarazione) del cliente che evidenzi l’assenza di pendenze (ruoli scaduti e non pagati).

Superando le problematiche emergenti in relazione alla presenza di contestazione dell’avviso di accertamento e/o della cartella, è opportuno evidenziare che anche la reale applicazione della disciplina sanzionatoria non è di facile comprensione e necessita di un chiarimento dell’Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento al limite introdotto in sede di conversione secondo il quale la sanzione non può risultare superiore al 50% di quanto compensato indebitamente, tenendo conto degli importi iscritti a ruolo.
Dal tenore letterale della disposizione, la determinazione della sanzione risulta condizionata dal rispetto di due limiti: il primo, con riferimento all'importo compensato, e il secondo per il quale la sanzione non può risultare superiore al 50% di quanto indebitamente compensato. Di conseguenza, la sanzione deve risultare pari alla metà del minor importo tra quello iscritto a ruolo e non onorato e quello effettivamente compensato.

esempio
Per tentare di comprendere meglio l’applicazione del regime sanzionatorio si pensi a una cartella emessa per un debito iscritto a ruolo pari a euro 20.000 e della volontà di compensare, a cura del contribuente, un importo pari a 9.000 euro. Essendo pari a 9.000 il 100% dell’importo compensato e 4.500 il 50% dell’importo compensato, si ritiene che la sanzione applicabile sia limitata a euro 4.500 ovvero il 50% di quanto compensato. In caso contrario, ovvero nel caso in cui l’importo iscritto a ruolo e scaduto sia pari a 9.000 e l’importo compensato sia pari a 20.000 euro, si ritiene che la sanzione applicabile sia pari a 4.500 euro ovvero alla metà dell’importo iscritto a ruolo, scaduto e non onorato.


Commenti

Post popolari in questo blog

POS e Registratori Telematici: La Fine del "Non mi Vedono" è Ufficiale (e Senza Proroghe!)

Siamo abituati alle proroghe fiscali come al caffè del mattino, ma questa volta, a quanto pare, non ci sarà scampo. Il Fisco italiano, con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di fine ottobre , ha messo il punto definitivo sull'integrazione tra Registratori Telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico (POS e app) . Tradotto in soldoni: dal 1° gennaio 2026 , il registratore di cassa e il POS non saranno più due entità separate che comunicano a sprazzi, ma due elementi di un unico, grande sistema di controllo incrociato. Preparatevi, perché il "collegamento logico" è il nuovo standard . 🤝 L'Unione Fa la Forza... e la Trasparenza Fiscale La Legge di Bilancio 2025 aveva già riscritto le regole, chiedendo la piena interazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello di pagamento elettronico . Lo strumento che accetta la moneta elettronica – sia esso l'hardware classico come il POS, sia un software o un'app – deve essere sempre...

Contributi sportivi Roma Capitale 2026-2027: guida pratica al bando (scadenza 21 settembre)

Roma Capitale ha aperto un canale di finanziamento per il mondo sportivo cittadino: con l'Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale QA/445/2026 del 16/07/2026 — e sostituito integralmente dal testo coordinato approvato con D.D. QA/528/2026 del 24/08/2026, a correzione di un errore materiale sui massimali erogabili — l'Amministrazione mette a disposizione 1 milione di euro per il biennio 2026-2027 a sostegno di eventi e attività sportive, ludiche e motorie, con un'attenzione specifica all'inclusione delle persone con disabilità. Cosa finanzia il bando. Le risorse, 500.000 € per ciascuna annualità, sono suddivise in due sezioni: la Sezione 1 sostiene le attività sportive in generale, con un contributo massimo di 20.000 € per organismo e per anno; la Sezione 2 è dedicata alle attività sportive rivolte a persone con disabilità, con un massimale di 25.000 € per organismo e per anno. Un soggetto può partecipare a una sola sezione con la stessa attività, e il ...

Nuova commissione Airbnb al 15,5%: perché "adeguare la tariffa del 15,5%" quasi mai è la risposta corretta

Dal 13 ottobre 2026 Airbnb cambia il modo in cui applica il costo del servizio agli host con immobili nello Spazio Economico Europeo e in Svizzera. Il sistema attuale — una commissione più bassa per l'host (in genere intorno al 3%) affiancata da una commissione più alta pagata dall'ospite — viene sostituito da una commissione unica del 15,5%, interamente a carico dell'host (fonte: Airbnb, Centro Risorse, comunicazione del 7 luglio 2026, aggiornata il 24 agosto 2026). Per non perdere prenotazioni, Airbnb stessa propone uno strumento automatico che alza la tariffa pubblicata di circa il 15,5%, in modo che l'ospite continui a vedere lo stesso prezzo finale di oggi. È una soluzione comoda. Il problema è che non è quasi mai il numero giusto — e la ragione per cui non lo è dipende in modo diretto dalla forma con cui si esercita l'attività di locazione breve. È un aspetto che vale la pena capire prima di limitarsi a cliccare "conferma" sul suggerimento aut...