1. Compensazione di somme a ruolo con crediti erariali
2. Schede Carburante
3. Migliorie con IVA al 4% per la “prima casa” in costruzione
4. Detassazione degli straordinari possibile solo con accordo aziendale
5. Festività del 17 marzo 2011
NOTIZIE FLASH
ADEMPIMENTI
- Modello Eas, invio entro il 31 marzo 2011
PREVIDENZA
- Contributi dovuti dalle aziende, riepilogo delle novità
- Artigiani e commercianti, fissata la misura dei contributi
- Debiti previdenziali, chiarimenti dall'Inps
- Maternità, chiarimenti sul cumulo dei periodi assicurativi esteri
INDICI E STATISTICHE
1. Indici mensili prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) applicabili alle locazioni immobili urbani
2. T.F.R. – Coefficienti di rivalutazione anno 2011
COMPENSAZIONE DI SOMME A RUOLO CON CREDITI ERARIALI Decreto 10 febbraio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011 e Risoluzione n. 18/E del 21 febbraio 2011 |
Con la pubblicazione in G.U. del decreto con le modalità attuative e l’istituzione di un codice tributo ad hoc, sono diventate operative le disposizioni contenute nell’articolo 31 del decreto legge n. 78/2010, che ha previsto: · da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato), · e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione. Il codice tributo per compensare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali (vi rientrano anche gli oneri accessori delle imposte erariali iscritte a ruolo, quindi le sanzioni, gli interessi, ma anche gli aggi e le altre spese a favore dell’agente della riscossione) con crediti relativi alle stesse imposte è RUOL (Risoluzione n. 18/E del 21 febbraio 2011). Saranno compensabili anche le somme indicate negli avvisi di accertamento che, a partire dal mese di luglio, diventerà titolo esecutivo. La compensazione va effettuata utilizzando il modello “F24 Accise”. Il codice RUOL va esposto nella sezione “Accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nel campo “ente” deve essere indicata la lettera “R”, in “prov” va riportata la sigla della provincia di competenza dell’agente di riscossione che ha in carico il debito, mentre non devono essere valorizzati i campi “codice identificativo”, “mese” e “anno di riferimento”. |
SCHEDE CARBURANTE Sentenza Corte Cassazione n. 3947 del 18 febbraio 2011 |
Una recentissima sentenza della Cassazione ha ribadito la necessità della completezza di indicazioni nelle schede carburante, ai fini di consentirne la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA. La disciplina della scheda carburante è contenuta nel D.P.R. n. 444 del 10 novembre 1997 e prevede: · che la scheda contenga: gli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita IVA del soggetto d’imposta che acquista il carburante, nonché, per i soggetti domiciliati all’estero, l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia; · che l'addetto alla distribuzione di carburante indichi, all'atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l'ubicazione dell'impianto stesso. · che l'ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda mensile o trimestrale sia registrato distintamente nel registro acquisti entro il termine ivi stabilito. Prima della registrazione, l'intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell'esercizio d'impresa, dovrà annotare sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo. |
MIGLIORIE CON IVA AL 4% PER Agenzia Entrate, Risoluzione 22 febbraio 2011, n. 22/E |
Rispondendo a una richiesta di un contribuente, l’Agenzia Entrate ha precisato che si può applicare l’aliquota IVA del 4% alle prestazioni di servizi commissionate, in corso d’opera, direttamente dalla persona fisica, all’impresa appaltatrice che sta edificando la sua “prima casa” al fine di apportare alcune migliorie all’abitazione. Le prestazioni che si inseriscono nel processo di costruzione dell’immobile e perseguono lo scopo di inserire materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’abitazione non rappresentano infatti un intervento di ristrutturazione edilizia, in quanto l’alloggio su cui intervengono i lavori non è ancora completamente realizzato. |
DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI POSSIBILE SOLO CON ACCORDO AZIENDALE Agenzia Entrate, Circolare 14 febbraio 2011 n. 3/E |
Per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% prevista dal D.L. n. 185/2008, per l’anno 2011 è sufficiente che le somme siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevabile ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Dette somme devono essere erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale, che può essere stipulato tra datore di lavoro e sindacato sia per iscritto sia verbalmente, della cui esistenza però il datore di lavoro dovrà fornire prova se richiesta. Il limite complessivo di cui è possibile beneficiare è fissato in € 6.000 lordi e il reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno non deve essere superiore a € 40.000. Per fruire dell’agevolazione non è necessario che l’accordo o il contratto collettivo espressamente e formalmente dichiarino che le somme corrisposte sono finalizzate a incrementi di produttività, dato che l’imposta sostitutiva trova applicazione anche sul solo presupposto che essi siano stati corrisposti in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali che prevedano modalità di organizzazione del lavoro che siano, in base ad una valutazione datoriale, tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale. Tra gli istituti agevolabili: lo straordinario (forfait o in senso stretto), il lavoro a tempo parziale, il lavoro notturno, il lavoro festivo, le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni; i ristorni corrisposti ai soci delle cooperative se collegati a un incremento di produttività; i lavoratori in somministrazione sulle somme corrisposte dalle agenzie del lavoro dalle quali dipendono. |
FESTIVITÀ DEL 17 MARZO 2011 Decreto legge 22 febbraio 2011 n. 5 |
Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo sarà considerato festivo per il 150° anniversario dell'Unità d’Italia. Tale qualificazione comporta l'implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive ed è quindi obbligatorio estendere a tale giornata le regole in materia di orario festivo anche dal punto di vista giuslavoristico. |
ADEMPIMENTI
ADEMPIMENTI: MODELLO EAS, INVIO ENTRO IL 31 MARZO 2011 - Circolare 24 febbraio 2011, n. 6/E
(Agenzia delle Entrate)
L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sul modello Eas e i relativi termini per l'invio, sulla base della proroga prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto “milleproroghe” (D.L. 29 dicembre 2010, n. 225), decreto in attesa di conversione in legge (convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, n.d.r.).
PREVIDENZA
PREVIDENZA: CONTRIBUTI DOVUTI DALLE AZIENDE, RIEPILOGO DELLE NOVITÀ - Circolare 22 febbraio 2011, n. 40
(Inps)
L'Inps ha pubblicato un riepilogo delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta, nel corso del 2011, dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato. Tra le principali novità, si ricordano il Collegato Lavoro e la Legge di Stabilità.
PREVIDENZA: ARTIGIANI E COMMERCIANTI, FISSATA
(Inps)
L'Inps definisce gli importi dei contributi volontari dovuti da artigiani e commercianti per il
PREVIDENZA: DEBITI PREVIDENZIALI, CHIARIMENTI DALL'INPS - Messaggio 16 febbraio 2011, n. 3881
(Inps)
A integrazione di quanto già affermato con la Circolare 30 dicembre 2010, n.
PREVIDENZA: MATERNITÀ, CHIARIMENTI SUL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI ESTERI - Circolare 25 febbraio 2011, n. 41
(Inps)
L'Inps ha fornito chiarimenti in ordine al cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini dei contributi richiesti per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Dal 1° maggio 2010, per l’accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, deve ritenersi superata la condizione che i 5 anni di contribuzione effettiva richiesti all’atto della domanda devono essere perfezionati sulla sola base della contribuzione italiana.
INDICI MENSILI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI (FOI) APPLICABILI ALLE LOCAZIONI IMMOBILI URBANI
Per contratti di locazione occorre applicare il 75% dell’incremento
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2011. Le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono le seguenti:
TABELLA VARIAZIONI 2011 | |||
Mese | Gazzetta Ufficiale | Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo | |
Dell’anno precedente | Di due anni precedenti | ||
GENNAIO | n. 48 | 2,2 | 3,5 |
FEBBRAIO | | | |
MARZO | | | |
APRILE | | | |
MAGGIO | | | |
GIUGNO | | | |
LUGLIO | | | |
AGOSTO | | | |
SETTEMBRE | | | |
OTTOBRE | | | |
NOVEMBRE | | | |
DICEMBRE | | | |
COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE Anno 2011 |
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Mese | Indice ISTAT | Coefficiente di rivalutazione | Montante mese | |
GENNAIO | 102,2 | 0,421749 | 1,00421749 | |
FEBBRAIO | | | | |
MARZO | | | | |
APRILE | | | | |
MAGGIO | | | | |
GIUGNO | | | | |
LUGLIO | | | | |
AGOSTO | | | | |
SETTEMBRE | | | | |
OTTOBRE | | | | |
NOVEMBRE | | | | |
DICEMBRE | | | | |
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