IN BREVE
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Non vanno comunicate le dichiarazioni d`intento 2015 ricevute nel
periodo transitorio
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Reverse charge IVA: novità 2015
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Opzione per l’IVA di gruppo entro il 16 febbraio 2015
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Certificazioni telematiche entro il 7 marzo anche per i compensi agli
autonomi
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Nuova proroga (al 10 febbraio) per l'IMU sui terreni agricoli
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Il reddito convenzionale 2015 per i lavoratori all'estero
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Il trattamento fiscale delle plusvalenze generate dalla cessione di un
contratto preliminare
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Presunzione di subordinazione per le finte partite IVA: al via i
controlli
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Dichiarazione imposta di bollo assolta in modo virtuale da spedire
entro il 31 gennaio 2015
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APPROFONDIMENTI
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La retribuzione convenzionale per i lavoratori all'estero
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Presunzione di subordinazione per le finte partite IVA: al via i
controlli
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IN BREVE
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IVA
Non
vanno comunicate le dichiarazioni d`intento 2015 ricevute nel periodo
transitorio
L`Agenzia
Entrate ha precisato che il regime transitorio previsto fino all`11 febbraio
2015 per l`entrata in vigore del nuovo obbligo di invio delle dichiarazioni
d`intento da parte degli esportatori abituali, non prevede, a carico del fornitore
(destinatario della dichiarazione d`intento), l`obbligo di trasmettere
all`Agenzia Entrate la "vecchia" comunicazione delle dichiarazioni
d`intento ricevute.
Quindi il
fornitore che riceve prima del 12 febbraio una dichiarazione d`intento dovrà
soltanto conservarla e annotarla sul registro delle dichiarazioni d`intento
ricevute.
Se la
dichiarazione d`intento esplica i suoi effetti entro l`11 febbraio nessun altro
adempimento è richiesto. Se invece gli effetti della dichiarazione si
esplicheranno anche oltre l`11 febbraio 2015 il fornitore dovrà applicare la
nuova disciplina che prevede la verifica dell`avvenuta presentazione della
dichiarazione d`intento all`Agenzia Entrate.
L`esportatore
dovrà invece sempre e comunque inviare telematicamente all`Agenzia Entrate le
dichiarazioni d`intento emesse, anche in caso di operazione concluse
definitivamente entro l`11 febbraio 2015.
Se, per
esempio, l`esportatore abituale invia al proprio fornitore, negli ultimi giorni
di dicembre 2014, una dichiarazione d`intento riferita all`intero anno 2015 e
tra il 1° gennaio 2015 e l`11 febbraio, si effettuano operazioni senza
applicazione dell`IVA, l`esportatore è tenuto ad applicare la nuova disciplina,
trasmettendo la dichiarazione d`intento telematicamente all`Agenzia, anche con
riferimento alle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e l`11 febbraio 2015,
e curandone la consegna al fornitore, insieme alla relativa ricevuta di
presentazione. Il fornitore però è tenuto a verificare l`avvenuta trasmissione
all`Agenzia solo con riferimento alle operazioni poste in essere
successivamente all`11 febbraio 2015.
Reverse
charge IVA: novità 2015
Legge
di stabilità 2015 (L. n.190/2014, art.1, comma 629)
La
legge di stabilità 2015 ha
ulteriormente ampliato le fattispecie a cui va applicato il meccanismo del
reverse charge.
Le
nuove fattispecie sono:
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decorrenza
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termine
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Prestazioni di servizi
di pulizia negli edifici (rese in appalto, subappalto,
contratto d’opera a qualunque soggetto IVA) individuate nei codici ATECO:
81.21.00, 81.22.02, 81.29.10 solo se relative ad edifici. Per strutture
diverse dagli edifici (cisterne, piscine, giardini, macchinari imbullonati,
ecc.), si continua invece ad applicare l’IVA.
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1/1/2015
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a regime
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Demolizione edifici - Prestazioni (rese in
appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto Iva) individuate
nei codici ATECO 43.11.00 solo se relative ad edifici
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1/1/2015
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a regime
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Installazione di
impianti - Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a
qualunque soggetto Iva) di cui ai cod. ATECO: 43.21.01, 43.21.02, 43.22.01,
43.22.02, 43.22.03, 43.29.01, 43.29.02, 43.29.09 solo se relative ad edifici.
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1/1/2015
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a regime
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Completamento di
edifici - Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a
qualunque soggetto Iva) individuate nei cod. ATECO 43.31.00, 43.32.01,
43.32.02, 43.33.00, 43.34.00, 43.39.01, 43.39.09 solo se relative ad edifici.
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1/1/2015
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a regime
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Settore energetico - trasferimenti di
quote di emissioni di gas a effetto serra, trasferimenti di certificati
relativi al gas e all’energia elettrica, cessioni di gas e di energia
elettrica a soggetti passivi rivenditori.
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1/1/2015
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4 anni
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Grande distribuzione
organizzata -cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati
(47.11.1), supermercati (47.11.2), discount alimentari (47.11.3).
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Sospesa e in attesa di
autorizzazione comunitaria
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4 anni
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Cessioni di bancali di
legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo
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1/1/2015
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a regime
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Opzione per l’IVA di gruppo entro il 16 febbraio
2015
Entro il
prossimo 16 febbraio 2015, con riferimento all’anno 2015, può essere esercitata
l’opzione annuale per la liquidazione dell’IVA di gruppo. La modalità di
presentazione è esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati.
L’opzione
può anche essere esercitata tardivamente, versando la somma di 258 euro, purché
non oltre il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, e non
siano ancora iniziate attività di controllo riguardanti l’IVA.
ASSISTENZA FISCALE
Certificazioni
telematiche entro il 7 marzo anche per i compensi agli autonomi
Il
decreto sulle semplificazioni fiscali, in relazione alla novità del 730
precompilato, prevede l’obbligo, a decorrere dal 2015 (per i dati relativi al
2014), di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle
certificazioni da parte dei sostituti di imposta, entro il 7 marzo dell’anno
successivo.
Il nuovo
obbligo riguarda anche i compensi corrisposti ai lavoratori autonomi.
La norma
prevede che si applichi una sanzione di cento euro per ogni certificazione
omessa, tardiva o errata e che, nei casi di errata trasmissione, la sanzione
non si applichi solo se la certificazione corretta è inviata entro i cinque
giorni successivi al 7 marzo.
(Vedi
l’Approfondimento)
TRIBUTI
LOCALI
Nuova proroga
(al 10 febbraio) per l'IMU sui terreni agricoli
È
arrivato in extremis, nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio, il decreto legge
contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU che va a ridefinire i
parametri precedentemente fissati, ampliandone la platea.
Il
testo prevede che a decorrere dall’anno in corso (2015) l’esenzione
dall’imposta municipale propria (IMU) si applica:
·
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei
Comuni classificati come totalmente
montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto
dall’Istat;
·
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali,
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco
dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
Tali
criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014.
Per
l’anno 2014 non è comunque dovuta l’IMU per quei terreni che erano esenti in
virtù del decreto del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per
effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati. I contribuenti che non
rientrano nei parametri per l’esenzione verseranno l’imposta entro il 10
febbraio 2015.
IRPEF
Il
reddito convenzionale 2015 per i lavoratori all'estero
Decreto
interministeriale del 14 gennaio 2015 - Min. Lavoro e Politiche Sociali di
concerto con Min. Economia e Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
17 del 22 gennaio 2015
Sono
state pubblicate le tabelle con gli importi forfettari da considerare
imponibili, ai fini fiscali e previdenziali, per i lavoratori dipendenti
occupati all’estero in via continuativa (ma che mantengono la residenza fiscale
in Italia). Gli schemi con gli importi sono allegati al Decreto
interministeriale del 14 gennaio 2015 - Min. Lavoro e Politiche Sociali di
concerto con Min. Economia e Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22 gennaio 2015
(Vedi l’Approfondimento)
Il trattamento fiscale delle plusvalenze generate
dalla cessione di un contratto preliminare
Risoluzione Agenzia
delle Entrate 19 gennaio 2015, n. 6,
L'Agenzia
Entrate ha precisato che i corrispettivi percepiti dalla cessione di un
contratto preliminare di acquisto di un immobile possono essere inclusi fra i
redditi diversi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o
permettere (art. 67, comma 1, lettera l), TUIR).
LAVORO
Presunzione di subordinazione per le finte partite
IVA: al via i controlli
Dal 1°
gennaio 2015 partiranno quindi i controlli degli ispettori del lavoro.
(Vedi
l’Approfondimento)
IMPOSTA DI BOLLO
Dichiarazione
imposta di bollo assolta in modo virtuale da spedire entro il 31 gennaio 2015
A partire
dal 1° gennaio 2015, i contribuenti che hanno scelto di assolvere al pagamento
dell`imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare una dichiarazione
contenente il numero degli atti e documenti emessi nel 2014, distinti per voce
di tariffa, utilizzando il modello approvato con provvedimento del 14 novembre
2014.
A
decorrere dal periodo d`imposta 2014, la dichiarazione deve essere trasmessa
esclusivamente in via telematica all`Agenzia delle Entrate, direttamente on
line o tramite intermediario, entro il mese di gennaio dell`anno successivo a
quello di riferimento.
Il nuovo
modello deve essere utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni
previste a seguito di rinunzia all`autorizzazione, nei casi di operazioni
straordinarie nonché per rettificare e/o integrare una dichiarazione già
presentata.
L`Agenzia
delle Entrate ha pubblicato sul suo sito internet il software Bollo Virtuale
(BOV), per presentare in via telematica a partire dal 1° gennaio 2015 la
dichiarazione dell`imposta di bollo assolta in modo virtuale.
APPROFONDIMENTI
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ASSISTENZA FISCALE
È
facoltà del sostituto d`imposta trasmettere al contribuente la certificazione
in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di
entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i
successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere
utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari
per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre
deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia
tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto
ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque,
in capo al sostituto d`imposta l`onere di accertarsi che ciascun soggetto si
trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione,
provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del
21/12/06).
Gli
enti previdenziali rendono invece disponibile la certificazione unica
esclusivamente in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la
trasmissione della Certificazione Unica 2015 in forma cartacea.
I
dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell`anno
indicato nell`apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute
operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali
relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all`INPS (comprensiva delle
gestioni ex INPDAP) nonché l`importo dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente
previdenziale.
A
partire dal 2015 per il periodo d`imposta 2014, i sostituti d`imposta dovranno
trasmettere in via telematica all`Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo (nel
2015 il termine sarà lunedì 9 marzo perché il 7 cade di sabato), le
certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro
autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio.
Tutte
le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d`imposta dovranno essere
inviate all`Agenzia delle Entrate, anche qualora attestassero tipologie
reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la
predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata. Modello e
istruzioni sono pubblicati sul sito internet dell`Agenzia delle Entrate.
IRPEF
La retribuzione convenzionale per i
lavoratori all'estero
Decreto
interministeriale del 14 gennaio 2015 - Min. Lavoro e Politiche Sociali di
concerto con Min. Economia e Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22 gennaio 2015
Sono
state pubblicate le tabelle con gli importi forfettari da considerare
imponibili, ai fini fiscali e previdenziali, per i lavoratori dipendenti
occupati all’estero in via continuativa (ma che mantengono la residenza fiscale
in Italia). Gli schemi con gli importi sono allegati al Decreto
interministeriale del 14 gennaio 2015 - Min. Lavoro e Politiche Sociali di
concerto con Min. Economia e Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22 gennaio 2015
Sono
esclusi dall'applicazione del reddito convenzionale i lavoratori occupati in
uno Stato con il quale esiste un accordo contro le doppie imposizioni, che
prevede la tassazione del reddito esclusivamente nel Paese estero.
Il
reddito convenzionale si può utilizzare, in alternativa alla retribuzione
effettivamente erogata (benefit compresi), ai fini degli adempimenti
contributivi e fiscali, per i lavoratori dipendenti che operano all’estero:
• per un periodo superiore a 183 giorni
nell'arco di dodici mesi, non necessariamente coincidenti con l'anno solare,
• in via continuativa
• e come unico oggetto del rapporto di
lavoro tra datore di lavoro (anche estero) e dipendente.
Il
contratto deve inoltre prevedere che l'esecuzione delle prestazioni avvenga
esclusivamente in territorio straniero e che il dipendente sia collocato in uno
speciale "ruolo estero" (circolare n. 207/2000 del Mef).
Sono
quindi escluse le trasferte presso clienti stranieri o società collegate.
Le
tabelle con le retribuzioni convenzionali prevedono specifiche mansioni (operai
e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti) e specifici settori produttivi;
la mancanza del settore produttivo effettivo tra quelli indicati nelle tabelle,
rappresenta un motivo ostativo all'applicazione del regime (circolare Agenzia
delle Entrate n. 20/E/2011).
LAVORO
Presunzione di subordinazione per le finte partite
IVA: al via i controlli
Dal 1°
gennaio 2015 partiranno quindi i controlli degli ispettori del lavoro.
La Legge
n. 92/2012 prevede che il rapporto di lavoro autonomo si presume in realtà di
natura subordinata qualora si riscontrino almeno 2 delle seguenti 3 condizioni:
1.
se la collaborazione con lo stesso committente ha una durata
complessiva maggiore di 8 mesi all’anno, per due anni consecutivi (pari a 241
giorni, anche non continuativi);
2.
se il corrispettivo percepito con la collaborazione (anche se
fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro d’imputazione di
interessi) sia stato superiore all’80% dei corrispettivi annui complessivamente
percepiti dal collaboratore, nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
3.
se il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro
(anche se non a uso esclusivo) presso una delle sedi del committente.
Qualora
gli ispettori del lavoro dovessero riscontrare almeno due delle tre precedenti
condizioni, potranno ascrivere la collaborazione a partita Iva nell’alveo delle
collaborazioni coordinate e continuative, senza compiere ulteriori
accertamenti.
Il
committente/datore di lavoro potrà sempre provare il contrario, ma qualora non
fosse in grado di dimostrare l’esistenza di una collaborazione a progetto, il
rapporto di lavoro verrà riqualificato come subordinato a tempo indeterminato,
fin dal giorno della sua costituzione.
La stessa
legge prevede però alcune eccezioni, per le quali non scatta mai la
presunzione:
•
quando il lavoratore deve possedere competenze teoriche elevate
o particolari capacità tecnico-pratiche (la circolare n. 32/2012 del Ministero
del Lavoro fornisce alcuni esempi);
•
quando il lavoratore è titolare di un reddito annuo da lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del
versamento dei contributi alla gestione Inps commercianti (19.395 euro per il
2014, per il 2015 il limite è ancora da definire);
•
quando la collaborazione viene svolta nell’ambito di una
attività iscritta a un Ordine professionale o derivante dall’iscrizione in Albi
o elenchi.
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