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rassegna fiscale periodica

IN BREVE
          Proroga dei versamenti per i soggetti interessati dagli studi di settore
          Dichiarazione IMU/TASI entro il 30 giugno 2015
          Niente esenzione IMU per gli immobili delle cooperative edilizie
          In scadenza il termine per le rivalutazioni di terreni e partecipazioni
          Istanze entro il 2 luglio per la disapplicazione della disciplina antielusiva ACE
          Dal 4 giugno il nuovo modello AA9/12
          Immobili di interesse storico-artistico: riduzione IMU applicabile anche alla Tasi
          730 precompilato: possibile il reinvio
          I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul nuovo ravvedimento operoso
          ISEE: giacenze medie bancarie 2014 a disposizione dell'Agenzia delle Entrate
          Fatture elettroniche e depositario scritture contabili
APPROFONDIMENTI
          Rivalutazioni di terreni e partecipazioni entro il 30 giugno 2015
          Il modello AA9/12 - Partita Iva Persone Fisiche




IN BREVE
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Proroga dei versamenti per i soggetti interessati dagli studi di settore
D.P.C.M. 9 giugno 2015
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2015 n. 134 il D.P.C.M. 9 giugno 2015, che  prevede la proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2015, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Dal 7 luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti potranno essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.
La proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

TRIBUTI LOCALI
Dichiarazione IMU/TASI entro il 30 giugno 2015
Dipartimento Finanze, Circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF
La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
A decorrere dall’anno 2014, con prima scadenza al 30 giugno 2015, deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili.
Il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Niente esenzione IMU per gli immobili delle cooperative edilizie
L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL), con la nota del 28 maggio 2015, ha precisato che per gli immobili delle cooperative edilizie non spetta l'esenzione di cui all'articolo 13, comma 9-bis, D.L. n. 201/2011 prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
L'IFEL ritiene infatti dubbia l'assimilazione delle cooperative edilizie alle “imprese costruttrici” e sostiene che gli immobili realizzati dalle cooperative edilizie non sono comunque destinati alla vendita ma al soddisfacimento delle esigenze dei soci.

AGEVOLAZIONI

In scadenza il termine per le rivalutazioni di terreni e partecipazioni

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 626-627
La Legge di Stabilità 2015 ha disposto l’ennesima riapertura dei termini per rideterminare il valore di terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati posseduti da:
-           persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime di impresa;
-           società semplici ed enti ad esse equiparate;
-           enti non commerciali, in relazione ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale;
-           soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia.
La rivalutazione può essere eseguita solo per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2015.
La rivalutazione si perfeziona con la redazione e l’asseverazione di una perizia di stima da asseverare entro il termine ultimo del 30 giugno 2015.
Entro la stessa data (30 giugno 2015) deve essere effettuato il versamento di un’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei beni emergente dalla perizia.

(Vedi l’Approfondimento)

Istanze entro il 2 luglio per la disapplicazione della disciplina antielusiva ACE
Agenzia Entrate, Circolare 3 giugno 2015, n. 21/E
La disciplina ACE contiene alcune disposizioni di carattere antielusivo finalizzate ad evitare, nell’ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio.
La disciplina antielusiva è finalizzata a evitare che, a fronte di un’unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
In questi casi è però prevista la possibilità di presentare istanze di disapplicazione, adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione, per dimostrare che l’accrescimento del patrimonio netto rilevante ai fini dell’ACE non abbia determinato la duplicazione del beneficio all’interno del gruppo.
Nella Circolare n. 21/E del 3 giugno 2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che considerata la scadenza del modello Unico 2015 (30 settembre 2015) e il tempo necessario all’istruttoria (90 giorni), le istanze disapplicative dovranno essere presentate entro il 2 luglio 2015. 

COMUNICAZIONI
Dal 4 giugno il nuovo modello AA9/12
Agenzia Entrate, Provvedimento 3 giugno 2015
Con provvedimento del 3 giugno 2015, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “AA9/12”, con relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, che le persone fisiche devono utilizzare per la dichiarazione di inizio o cessazione attività e per comunicare la variazione di dati.
Il nuovo modello si adegua alle disposizioni che hanno prorogato a tutto il 2015 il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”). Infatti, mentre la legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 54, legge n. 190/2014) ha introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2015, il nuovo regime fiscale forfetario, abrogando quello dei “nuovi minimi”, il successivo “decreto milleproroghe” (articolo 10, comma 12-undicies, D.L. n. 192/2014) ha “resuscitato” il preesistente regime fiscale di vantaggio anche per l’anno d’imposta 2015.
Il modello “AA9/12” sarà utilizzabile a partire dal 4 giugno 2015 ma i contribuenti che non hanno necessità di optare per i regimi fiscali agevolati potranno avvalersi dell’attuale “AA9/11” fino al prossimo 30 settembre 2015.
(Vedi l’Approfondimento)

TRIBUTI LOCALI

Immobili di interesse storico-artistico: riduzione IMU applicabile anche alla Tasi

Il Dipartimento delle Finanze, in risposta a un quesito posto dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona, ha precisato che l'abbattimento del 50% della base imponibile IMU previsto per i fabbricati dichiarati di interesse storico e artistico è applicabile anche ai fini della TASI.

DICHIARAZIONI
730 precompilato: possibile il reinvio
Agenzia Entrate, Provvedimento 9 giugno 2015,
Con un Provvedimento del 9 giugno 2015, l'Agenzia delle Entrate consente ai contribuenti che hanno già trasmesso direttamente il Mod. 730 precompilato un secondo invio della dichiarazione per la correzione di eventuali errori o l'integrazione di dati incompleti.
Ciò consente ai contribuenti che hanno già inviato via web il loro 730 precompilato, accettato o modificato, di rettificare eventuali errori, trasmettendo direttamente un nuovo modello che sostituisce e annulla la precedente dichiarazione, in modo da evitare la necessità di rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato per presentare un 730 integrativo o di produrre un modello Unico correttivo o integrativo.
In particolare, il contribuente potrà inviare la sua dichiarazione sostitutiva:
•           tra il 10 giugno 2015 e il 29 giugno 2015;
•           tra il 10 giugno 2015 e il 21 giugno 2015, per i contribuenti senza sostituto d'imposta, dalla cui dichiarazione emerge un debito e che abbiano trasmesso entro il 16 giugno il Mod. F24 per il pagamento delle somme dovute.
La sostituzione della dichiarazione è ammessa una sola volta. Ulteriori correzioni dovranno avvenire con le modalità ordinarie.

SANZIONI
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul nuovo ravvedimento operoso
Agenzia Entrate, Circolare 9 giugno 2015, n. 23/E
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il dies a quo per il ravvedimento con riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo decorre dalla scadenza:
•      del termine di presentazione della dichiarazione, se il contribuente intende regolarizzare violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione;
•      del termine di versamento, se il contribuente intende regolarizzare violazioni derivanti dall'omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione.

COMUNICAZIONI

ISEE: giacenze medie bancarie 2014 a disposizione dell'Agenzia delle Entrate

Agenzia Entrate, Provvedimento 28 maggio 2015
Con Provvedimento del 28 maggio 2015 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare all'archivio rapporti dell'Agenzia delle Entrate (attraverso il canale S.I.D.) anche le giacenze medie annuali dei conti correnti e depositi. Per il periodo 2014 la trasmissione andrà effettuata entro il 30 giugno 2015.
La giacenza media verrà utilizzata dall'Amministrazione Finanziaria per determinare l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilevante per la richiesta di alcune prestazioni sociali a condizioni agevolate.

COMUNICAZIONI

Fatture elettroniche e depositario scritture contabili

Alla luce della diffusione della “fatturazione elettronica” è opportuno chiarire come debba essere definito il depositario delle scritture contabili:
1.         se il soggetto che effettua la conservazione digitale delle fatture elettroniche segue le “nuove” regole del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (in vigore dall’11 aprile 2014) il contribuente dovrà effettuare la comunicazione del “depositario delle scritture contabili” all’Agenzia tramite il modello AA7/AA9;
2.         se  la conservazione viene invece effettuata in base alle “vecchie” modalità (D.M. 23 gennaio 2004 e Delibera CNIPA n. 11/2004)  e i documenti elettronici risultano, dopo aver subito il processo di conservazione, “restituiti” su supporto informatico all’ interessato, non è richiesta alcuna comunicazione.



APPROFONDIMENTI
AGEVOLAZIONI
Rivalutazioni di terreni e partecipazioni entro il 30 giugno 2015
La Legge di Stabilità 2015 ha disposto l’ennesima riapertura dei termini per rideterminare il valore di terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati posseduti da:
-           persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime di impresa;
-           società semplici ed enti ad esse equiparate;
-           enti non commerciali, in relazione ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale;
-           soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia.
La rivalutazione può essere eseguita solo per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2015.
La rivalutazione si perfeziona con la redazione e l’asseverazione di una perizia di stima giurata che attesti il valore del terreno o della partecipazione societaria, redatta da professionisti abilitati (in caso di perizia di stima di partecipazioni societarie: dottori commercialisti, esperti contabili, revisori legali dei conti; in caso di perizia di stima dei terreni: ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili).
Il giuramento della perizia deve avvenire entro il termine ultimo del 30 giugno 2015.
Entro la stessa data (30 giugno 2015) deve essere effettuato il versamento di un’imposta sostitutiva da calcolarsi sul valore dei beni emergente dalla perizia applicando aliquote raddoppiate rispetto a quelle previste dalle precedenti rivalutazioni, e quindi:
-           8% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
-           8% per le partecipazioni qualificate (ovvero quelle che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 25%);
-           4% per le partecipazioni non qualificate (ovvero quelle che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria pari o inferiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale o patrimonio pari o inferiore al 25%).
L’imposta sostitutiva può essere versata anche in tre rate annuali di pari importo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata, in scadenza il 30 giugno 2016 ed il 30 giugno 2017.
Qualora i contribuenti che si avvalgono della rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni abbiano già effettuato una precedente rivalutazione è ammessa la possibilità di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quella già versata o in alternativa di chiederla a rimborso (entro il termine di 48 mesi).


COMUNICAZIONI
Il modello AA9/12 - Partita Iva Persone Fisiche
Con provvedimento del 3 giugno 2015, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “AA9/12”, con relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, che le persone fisiche devono utilizzare per la dichiarazione di inizio o cessazione attività e per comunicare la variazione di dati.
Il nuovo modello si adegua alle disposizioni che hanno prorogato a tutto il 2015 il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”). Infatti, mentre la legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 54, legge 190/2014) ha introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2015, il nuovo regime fiscale forfetario, abrogando quello dei “nuovi minimi”, il successivo “decreto milleproroghe” (articolo 10, comma 12-undicies, Dl 192/2014) ha “resuscitato” il preesistente regime fiscale di vantaggio anche per l’anno d’imposta 2015.
Il modello “AA9/12” è utilizzabile a partire dal 4 giugno 2015 ma i contribuenti che non hanno necessità di optare per i regimi fiscali agevolati potranno avvalersi dell’attuale “AA9/11” fino al prossimo 30 settembre 2015.

Ricordiamo che per presentare la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessione attività ai fini Iva delle persone fisiche (modelli AA9/12), già dal 1° aprile 2010, i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l’unico adempimento da svolgere.
La Comunicazione Unica, composta da un frontespizio e dalle diverse modulistiche prima presentate separatamente alle diverse Amministrazioni, permette di compilare il modello AA9/12 e inviare il tutto in via telematica o su supporto informatico al Registro delle imprese.
Possono utilizzare il modello AA9/12, invece della Comunicazione Unica, solo i contribuenti non tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea). In questi casi il modello AA9/12 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività:
          in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
          in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
          in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.


Il modello AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi), o AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) va utilizzato anche per essere inclusi nell’archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie.

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