IN BREVE
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Proroga dei versamenti per i soggetti interessati dagli studi di
settore
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Dichiarazione IMU/TASI entro il 30 giugno 2015
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Niente esenzione IMU per gli immobili delle cooperative edilizie
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In scadenza il termine per le rivalutazioni di terreni e partecipazioni
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Istanze entro il 2 luglio per la disapplicazione della disciplina
antielusiva ACE
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Dal 4 giugno il nuovo modello AA9/12
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Immobili di interesse storico-artistico: riduzione IMU applicabile
anche alla Tasi
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730 precompilato: possibile il reinvio
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I chiarimenti dell
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ISEE: giacenze medie bancarie
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Fatture elettroniche e depositario scritture contabili
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APPROFONDIMENTI
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Rivalutazioni di terreni e partecipazioni entro il 30 giugno 2015
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Il modello AA9/12 - Partita Iva Persone Fisiche
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IN BREVE
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RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Proroga dei versamenti per i soggetti interessati
dagli studi di settore
D.P.C.M. 9 giugno 2015
È stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2015 n. 134 il D.P.C.M. 9
giugno 2015, che prevede la proroga dal
16 giugno al 6 luglio 2015, del termine per effettuare i versamenti derivanti
dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione
unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche
per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Dal 7
luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti potranno essere eseguiti con una
maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.
La
proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati
approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di
inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in
mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci
di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
TRIBUTI LOCALI
Dichiarazione
IMU/TASI entro il 30 giugno 2015
Dipartimento Finanze, Circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF
A
decorrere dall’anno 2014, con prima scadenza al 30 giugno 2015, deve essere
presentata anche la
Dichiarazione TASI , anch’essa al Comune in cui sono ubicati
gli immobili.
Il
Dipartimento delle Finanze, con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF, ha
precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di
dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma potrà essere
utilizzare la
dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi
TASI.
Niente
esenzione IMU per gli immobili delle cooperative edilizie
L’Istituto
per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL), con la nota del 28 maggio 2015, ha precisato che per
gli immobili delle cooperative edilizie non spetta l' esenzione
di cui all' articolo 13, comma 9-bis,
D.L. n. 201/2011 prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
L' IFEL ritiene infatti dubbia l' assimilazione
delle cooperative edilizie alle “imprese costruttrici” e sostiene che gli
immobili realizzati dalle cooperative edilizie non sono comunque destinati alla
vendita ma al soddisfacimento delle esigenze dei soci.
AGEVOLAZIONI
In
scadenza il termine per le rivalutazioni di terreni e partecipazioni
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 626-627
La Legge
di Stabilità 2015 ha
disposto l’ennesima riapertura dei termini per rideterminare il valore di
terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati posseduti da:
- persone fisiche che detengono terreni
e partecipazioni al di fuori del regime di impresa;
- società semplici ed enti ad esse
equiparate;
- enti non commerciali, in relazione ai
beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale;
- soggetti non residenti, senza stabile
organizzazione in Italia.
La
rivalutazione può essere eseguita solo per i beni posseduti alla data del 1°
gennaio 2015.
La
rivalutazione si perfeziona con la redazione e l’asseverazione di una perizia di
stima da asseverare entro il termine ultimo del 30 giugno 2015.
Entro la
stessa data (30 giugno 2015) deve essere effettuato il versamento di un’imposta
sostitutiva da calcolarsi sul valore dei beni emergente dalla perizia.
(Vedi
l’Approfondimento)
Istanze
entro il 2 luglio per la disapplicazione della disciplina antielusiva ACE
Agenzia Entrate, Circolare 3 giugno 2015, n. 21/E
La
disciplina antielusiva è finalizzata a evitare che, a fronte di un’unica
immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in
più soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
In questi
casi è però prevista la possibilità di presentare istanze di disapplicazione,
adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione, per dimostrare
che l’accrescimento del patrimonio netto rilevante ai fini dell’ACE non abbia
determinato la duplicazione del beneficio all’interno del gruppo.
Nella
Circolare n. 21/E del 3 giugno 2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che
considerata la scadenza del modello Unico 2015 (30 settembre 2015) e il tempo
necessario all’istruttoria (90 giorni), le istanze disapplicative dovranno
essere presentate entro il 2 luglio 2015.
COMUNICAZIONI
Dal 4 giugno il nuovo modello AA9/12
Agenzia Entrate, Provvedimento 3 giugno 2015
Con
provvedimento del 3 giugno 2015, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha
approvato il modello “AA9/12”, con relative istruzioni e specifiche tecniche
per la trasmissione dei dati, che le persone fisiche devono utilizzare per la
dichiarazione di inizio o cessazione attività e per comunicare la variazione di
dati.
Il nuovo
modello si adegua alle disposizioni che hanno prorogato a tutto il 2015 il
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità (“nuovi minimi”). Infatti, mentre la legge di stabilità per il 2015
(articolo 1, comma 54, legge n. 190/2014) ha introdotto, a decorrere dall’anno
d’imposta 2015, il nuovo regime fiscale forfetario, abrogando quello dei “nuovi
minimi”, il successivo “decreto milleproroghe” (articolo 10, comma 12-undicies,
D.L. n. 192/2014) ha “resuscitato” il preesistente regime fiscale di vantaggio
anche per l’anno d’imposta 2015.
Il
modello “AA9/12” sarà utilizzabile a partire dal 4 giugno 2015 ma i
contribuenti che non hanno necessità di optare per i regimi fiscali agevolati
potranno avvalersi dell’attuale “AA9/11” fino al prossimo 30 settembre 2015.
(Vedi
l’Approfondimento)
TRIBUTI LOCALI
Immobili
di interesse storico-artistico: riduzione IMU applicabile anche alla Tasi
Il
Dipartimento delle Finanze, in risposta a un quesito posto dall' Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Verona, ha precisato che l' abbattimento
del 50% della base imponibile IMU previsto per i fabbricati dichiarati di
interesse storico e artistico è applicabile anche ai fini della TASI.
DICHIARAZIONI
730
precompilato: possibile il reinvio
Agenzia Entrate, Provvedimento 9 giugno 2015,
Con un
Provvedimento del 9 giugno 2015,
l ' Agenzia
delle Entrate consente ai contribuenti che hanno già trasmesso direttamente il
Mod. 730 precompilato un secondo invio della dichiarazione per la correzione di
eventuali errori o l' integrazione di
dati incompleti.
Ciò
consente ai contribuenti che hanno già inviato via web il loro 730
precompilato, accettato o modificato, di rettificare eventuali errori,
trasmettendo direttamente un nuovo modello che sostituisce e annulla la
precedente dichiarazione, in modo da evitare la necessità di rivolgersi a un
Caf o a un professionista abilitato per presentare un 730 integrativo o di
produrre un modello Unico correttivo o integrativo.
In
particolare, il contribuente potrà inviare la sua dichiarazione sostitutiva:
• tra il 10 giugno 2015 e il 29 giugno
2015;
• tra il 10 giugno 2015 e il 21 giugno
2015, per i contribuenti senza sostituto d' imposta,
dalla cui dichiarazione emerge un debito e che abbiano trasmesso entro il 16
giugno il Mod. F24 per il pagamento delle somme dovute.
La
sostituzione della dichiarazione è ammessa una sola volta. Ulteriori correzioni
dovranno avvenire con le modalità ordinarie.
SANZIONI
I chiarimenti dell' Agenzia
delle Entrate sul nuovo ravvedimento operoso
Agenzia Entrate, Circolare 9 giugno 2015, n. 23/E
L' Agenzia delle Entrate ha chiarito che il dies a quo
per il ravvedimento con riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo decorre
dalla scadenza:
• del
termine di presentazione della dichiarazione, se il contribuente intende
regolarizzare violazioni commesse mediante la presentazione della
dichiarazione;
• del
termine di versamento, se il contribuente intende regolarizzare violazioni
derivanti dall' omissione dei
versamenti risultanti dalla dichiarazione.
COMUNICAZIONI
ISEE:
giacenze medie bancarie 2014
a disposizione dell' Agenzia
delle Entrate
Agenzia Entrate, Provvedimento 28 maggio 2015
Con
Provvedimento del 28 maggio 2015
l ' Agenzia
delle Entrate ha stabilito che gli operatori finanziari sono tenuti a
comunicare all' archivio rapporti
dell' Agenzia delle Entrate
(attraverso il canale S.I.D.) anche le giacenze medie annuali dei conti correnti
e depositi. Per il periodo 2014 la trasmissione andrà effettuata entro il 30
giugno 2015.
La
giacenza media verrà utilizzata dall' Amministrazione
Finanziaria per determinare l’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) rilevante per la richiesta di alcune prestazioni sociali a condizioni
agevolate.
COMUNICAZIONI
Fatture
elettroniche e depositario scritture contabili
Alla luce
della diffusione della “fatturazione elettronica” è opportuno chiarire come
debba essere definito il depositario delle scritture contabili:
1.
se il soggetto che effettua la conservazione digitale delle
fatture elettroniche segue le “nuove” regole del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (in
vigore dall’11 aprile 2014) il contribuente dovrà effettuare la comunicazione
del “depositario delle scritture contabili” all’Agenzia tramite il modello
AA7/AA9;
2.
se la conservazione viene
invece effettuata in base alle “vecchie” modalità (D.M. 23 gennaio 2004 e
Delibera CNIPA n. 11/2004) e i documenti
elettronici risultano, dopo aver subito il processo di conservazione,
“restituiti” su supporto informatico all’ interessato, non è richiesta alcuna
comunicazione.
APPROFONDIMENTI
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AGEVOLAZIONI
Rivalutazioni di terreni e
partecipazioni entro il 30 giugno 2015
La Legge
di Stabilità 2015 ha
disposto l’ennesima riapertura dei termini per rideterminare il valore di
terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati posseduti da:
- persone fisiche che detengono terreni
e partecipazioni al di fuori del regime di impresa;
- società semplici ed enti ad esse
equiparate;
- enti non commerciali, in relazione ai
beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale;
- soggetti non residenti, senza stabile
organizzazione in Italia.
La
rivalutazione può essere eseguita solo per i beni posseduti alla data del 1°
gennaio 2015.
La
rivalutazione si perfeziona con la redazione e l’asseverazione di una perizia
di stima giurata che attesti il valore del terreno o della partecipazione
societaria, redatta da professionisti abilitati (in caso di perizia di stima di
partecipazioni societarie: dottori commercialisti, esperti contabili, revisori
legali dei conti; in caso di perizia di stima dei terreni: ingegneri,
architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali
edili).
Il
giuramento della perizia deve avvenire entro il termine ultimo del 30 giugno
2015.
Entro la
stessa data (30 giugno 2015) deve essere effettuato il versamento di un’imposta
sostitutiva da calcolarsi sul valore dei beni emergente dalla perizia
applicando aliquote raddoppiate rispetto a quelle previste dalle precedenti
rivalutazioni, e quindi:
- 8% per i terreni agricoli e le aree
edificabili;
- 8% per le partecipazioni qualificate
(ovvero quelle che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di
voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% ovvero una
partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 25%);
- 4% per le partecipazioni non
qualificate (ovvero quelle che rappresentano complessivamente una percentuale
di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria pari o inferiore al
20% ovvero una partecipazione al capitale o patrimonio pari o inferiore al
25%).
L’imposta
sostitutiva può essere versata anche in tre rate annuali di pari importo.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi in
misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata, in scadenza il
30 giugno 2016 ed il 30 giugno 2017.
Qualora i
contribuenti che si avvalgono della rideterminazione del valore delle
partecipazioni e dei terreni abbiano già effettuato una precedente
rivalutazione è ammessa la possibilità di scomputare dall’imposta sostitutiva
dovuta per la nuova rivalutazione quella già versata o in alternativa di
chiederla a rimborso (entro il termine di 48 mesi).
COMUNICAZIONI
Il modello AA9/12 - Partita Iva
Persone Fisiche
Con
provvedimento del 3 giugno 2015, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha
approvato il modello “AA9/12”, con relative istruzioni e specifiche tecniche
per la trasmissione dei dati, che le persone fisiche devono utilizzare per la
dichiarazione di inizio o cessazione attività e per comunicare la variazione di
dati.
Il nuovo
modello si adegua alle disposizioni che hanno prorogato a tutto il 2015 il
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
(“nuovi minimi”). Infatti, mentre la legge di stabilità per il 2015 (articolo
1, comma 54, legge 190/2014) ha introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta
2015, il nuovo regime fiscale forfetario, abrogando quello dei “nuovi minimi”,
il successivo “decreto milleproroghe” (articolo 10, comma 12-undicies, Dl
192/2014) ha “resuscitato” il preesistente regime fiscale di vantaggio anche
per l’anno d’imposta 2015.
Il
modello “AA9/12” è utilizzabile a partire dal 4 giugno 2015 ma i contribuenti
che non hanno necessità di optare per i regimi fiscali agevolati potranno
avvalersi dell’attuale “AA9/11” fino al prossimo 30 settembre 2015.
Ricordiamo
che per presentare la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o
cessione attività ai fini Iva delle persone fisiche (modelli AA9/12), già
dal 1° aprile 2010, i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro
delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea)
devono avvalersi della Comunicazione Unica, anche nel caso in cui la dichiarazione
anagrafica ai fini Iva sia l’unico adempimento da svolgere.
Possono
utilizzare il modello AA9/12, invece della Comunicazione Unica, solo i
contribuenti non tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro
delle notizie economiche e amministrative (Rea). In questi casi il modello
AA9/12 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività:
•
in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a
un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
•
in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante
raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione
del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
•
in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i
soggetti incaricati della trasmissione telematica. Le dichiarazioni si
considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da
parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il
modello AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi), o AA7 (soggetti
diversi dalle persone fisiche) va utilizzato anche per essere inclusi
nell’archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie.
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