IN BREVE |
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Definizione agevolata delle
cartelle esattoriali: attivato il servizio on line ·
Dichiarazione IVA e
compensazione del credito dal 1° febbraio ·
Requisiti per l’ingresso e la
permanenza nel regime forfetario per il 2023: le novità della Manovra 2023 ·
Credito d’imposta per investimenti
in beni strumentali 4.0 per il 2023 ·
Approvata la CU 2023 (anno
2022) ·
Il decreto Aiuti-quater è legge ·
Scontano l'imposta di bollo gli
atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici ·
Quando e come applicare la
marca da bollo in fattura ·
Settore turismo e strutture
ricettive: dal 30 gennaio via alla piattaforma con il nuovo incentivo FRI-Tur
(Fondo rotativo imprese turistiche) ·
La tardiva comunicazione
all’Enea pregiudica il diritto alla detrazione ·
Tassazione dei redditi prodotti
dai frontalieri svizzeri ·
Pensami - Pensione a misura: è
online il simulatore INPS per conoscere quando e come andare in pensione |
APPROFONDIMENTI |
·
Il servizio on line per la definizione agevolata
delle cartelle esattoriali ·
I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime
forfettario |
IN BREVE |
Definizione
agevolata delle cartelle esattoriali: attivato il servizio on line
È stato attivato il servizio on
line di Agenzia Entrate - Riscossione per presentare la domanda di adesione alla
Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/).
La Legge n. 197/2022 (art. 1,
commi da 231 a 252) ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata
i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche
se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati
pagamenti.
La Definizione agevolata consente
di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le
sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali
potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque
denominati, e dell’aggio.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI
Dichiarazione IVA e compensazione del
credito dal 1° febbraio
Per il periodo d’imposta 2022 la dichiarazione IVA può essere
presentata dal 1° febbraio 2023 fino al 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di
domenica e il 1° maggio è festivo).
Ricordiamo
che il credito IVA maturato al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato in
compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o
“esterna”), anche prima di inviare la dichiarazione IVA 2023, ma solo fino al
limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale
credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA e soltanto
se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da
un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del
visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo
incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000
euro per le start-up innovative.
I
contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul
periodo d’imposta 2021, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro
all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti,
maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2022 o,
alternativamente, un punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA
relativo al periodo d’imposta 2021 e a quello precedente.
Ricordiamo
infine che per chi avesse maturato nel 2021 un credito IVA compensabile, non
interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2022, potrà proseguirne
l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2021) fino a quando non sarà presentata
la dichiarazione annuale IVA per il 2022, all’interno della quale il credito
dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al
credito IVA maturato nel 2022.
REGIMI AGEVOLATI
Requisiti
per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario per il 2023: le novità
della Manovra 2023
Legge 29
dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 54
Per
l’esercizio 2023, per effetto della legge di Bilancio 2023, sono state
introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per
poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto
regime forfetario. Le modifiche hanno riguardato il limite dei compensi
ricevuti e le modalità di uscita dal regime.
Possono
accedere al regime forfetario per il 2023 le persone fisiche esercenti
attività d'impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2022):
- abbiano conseguito ricavi ovvero
abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000
euro (il precedente limite era fissato a 65.000);
- abbiano sostenuto spese non
superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del
D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui
all'art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un
progetto (ai sensi degli artt. 61 e segg. del D.Lgs n. 276/2003), comprese
le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di
cui all'art. 53, comma 2, lett. c), e le spese per prestazioni di lavoro
dei familiari di cui all'art. 60 del TUIR.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per investimenti in
beni strumentali tecnologicamente avanzati 4.0 per il 2023
Anche nel 2023, tutte le imprese residenti nel territorio dello
Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente
dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla
dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai
fini fiscali, possono usufruire dell’agevolazione consistente nel credito
d’imposta per investimenti in beni strumentali. Il credito d'imposta per gli
investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto
anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime
forfetario, alle imprese agricole e alle imprese marittime.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità
aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese
destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del
rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto
adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori.
La normativa non ha subito modifiche recenti e pertanto per il 2023 si
procede “a regime”.
In ambito di investimenti tecnologicamente
avanzati (i cosiddetti 4.0):
1. per i Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati
(allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232).
2022
- 40% del costo
per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo
per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite
di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 10% del costo
per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di
costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta
(con le aliquote 2022) è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al
30 settembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Dal 2023 al 2025
- 20% del costo per
la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo
per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite
di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 5% del costo per
la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di
costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
- 5% del costo per
la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di
costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli
investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di
transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino
al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti
in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
2. per i Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati
funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre
2016, n. 232, come integrato dall'art. 1, comma 32, della legge 27 dicembre
2017, n. 205)
- 2022: 50% del
costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- 2023: 20% del
costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- 2024: 15% del
costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- 2025: 10% del
costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino
al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre
dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione.
Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese
sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un
ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali
o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato,
da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli
rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono
interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000
euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Il requisito dell'interconnessione al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura dovrà essere mantenuto per tutto il periodo
di utilizzazione del bene.
Approvata la CU 2023 (anno 2022)
Agenzia delle
Entrate, Provvedimento 17 gennaio 2023, n. 14392/2023
Con il Provvedimento 17 gennaio 2023, n. 14392/2023 è stato approvato il Modello CU 2023 relativa al periodo 2022, le relative specifiche
tecniche per la trasmissione telematica e le istruzioni di compilazione.
Le principali novità del modello sono le seguenti:
- nuovi campi
dedicati al “bonus carburante” previsto dal D.L. n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), secondo il quale
le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti, senza
corrispettivo, da aziende private ai lavoratori dipendenti, per l’acquisto
di carburanti, non concorrono alla formazione del reddito nel limite di
200 euro, anche nell’ipotesi in cui le stesse siano state erogate in sostituzione
del premio di risultato; si ricorda che il bonus è stato prorogato a tutto
il 2023 grazie al "Decreto trasparenza prezzi carburanti" (D.L.
14 gennaio 2023, n. 5);
- è aggiornato il prospetto dei familiari a carico: grazie all'introduzione dell’assegno unico universale erogato
dall’Inps da marzo 2022 e la fine del precedente regime di detrazioni
fiscali per figli a carico minori di 21 anni, sono cambiati i criteri per
l’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico. Dal 1° marzo
2022 non hanno più efficacia le detrazioni per figli a carico minori di 21
anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre
anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal
primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. Inoltre, è
abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4
figli);
- sono stati
inseriti campi dedicati alle nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione
spettante, riconosciuto per i redditi non superiori a 15.000 euro ma
attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a
28.000 euro;
- vi è una sezione
contribuzione alla previdenza
complementare: da quest’anno vanno riportati anche i dati
relativi ai contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (Pepp) di cui al regolamento Ue
2019/1238, come stabilito dal D.Lgs. n. 114/2022;
- inserito un
nuovo codice per individuare la quota esente dei redditi corrisposti ai docenti e ricercatori,
rientrati in Italia prima del 2020 e che al 31
dicembre 2019 hanno esercitato l’opzione per aderire al regime previsto
dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010;
- inserito anche
un codice specifico nella sezione redditi esenti, per le somme percepite dal lavoratore con
disturbi dello spettro autistico, assunto dalla
start-up a vocazione sociale, che non concorrono alla formazione del suo reddito
imponibile complessivo (art.12-quinquies del D.L. n. 146/2021);
- è inserita tra
le detrazioni anche quella spettante per canoni
di locazione per un importo pari al 20% dell’ammontare del
canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di 2.000 euro
(art. 1, comma 155, legge di Bilancio 2022).
AGEVOLAZIONI
Il Decreto “Aiuti-quater” è legge
D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, in
legge 13 gennaio 2023, n. 6
È
stato definitivamente convertito in legge il D.L. 18 novembre 2022, n. 176,
recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza
pubblica, c.d. Decreto “Aiuti-quater”.
Le
principali novità riguardano:
- la riduzione dal
110% al 90% della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi
rientranti nella disciplina del superbonus (salvo alcune eccezioni);
- la proroga al 31
marzo 2023 del termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110%
per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari;
- l'aumento, da 2 a
3, del limite del numero di cessioni del credito previste per gli interventi
di efficientamento energetico e recupero edilizio;
- la proroga dal 31
marzo al 30 giugno 2023 dei termini per l’utilizzo, in capo a beneficiari
e cessionari, del credito d’imposta per l’acquisto del carburante,
concesso dal D.L. n. 144/2022 (c.d. “Aiuti-ter”) con riferimento alle
spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese
esercenti attività agricola, della pesca e agro-meccanica.
Conseguentemente, viene prorogato dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 il
termine entro cui i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal
diritto alla fruizione di quanto non ancora fruito, sono tenuti a inviare
all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del
credito maturato nell’esercizio 2022;
- la proroga al 30 settembre
2023 (in luogo del 30 giugno 2023, come disposto dall’originaria formulazione
della norma) dei termini per l'utilizzo e la relativa cessione dei crediti
di imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e
novembre 2022.
IMPOSTA DI BOLLO
Scontano l'imposta bollo gli atti
relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza
di interpello 20 gennaio 2023, n. 130
Con
la Risposta ad istanza di interpello n. 130 del 20 gennaio 2023, l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che scontano l’imposta di bollo i verbali di avvio,
sospensione e ripresa dei lavori, i certificati di ultimazione delle
prestazioni e di verifica di conformità, redatti dal direttore dell'esecuzione
del contratto pubblico, in quanto rientrano tra le tipologie di atti
elencati all’art. 2 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Trattasi,
infatti, di scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni
anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si
accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni,
constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno
sottoscritti.
IMPOSTA DI BOLLO
Quando e come applicare la marca da bollo
in fattura
L'art. 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I,
annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta
di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di "Fatture, note,
conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti,
ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal
creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una
obbligazione pecuniaria".
Sono generalmente esenti dall'imposta di bollo le
fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri
documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di
corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
L'imposta non è dovuta quando la somma non supera
77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi
soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo
superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2 gennaio 1984, n.
301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98).
La tabella che segue riporta le principali
fattispecie di applicazione (o meno) dell'imposta di bollo (D.P.R. 26ottobre 1972,
n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:
Classificazione |
Fattispecie |
Norma IVA |
Per importi > € 77,47 |
Imponibili |
Aliquota zero |
Art. 74, comma 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972 |
Non soggetto a bollo |
Imponibili |
Altre aliquote |
|
Non soggetto a bollo |
Esenti |
|
Art. 10, D.P.R. n. 633/1972 |
Imposta di bollo € 2,00 |
Non imponibili |
Esportazioni e servizi
internazionali |
Artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972 |
Non soggetto a bollo |
Non imponibili |
Cessioni intraUE |
Artt. 41, 42 e 58, D.L. n. 331/1993- |
Non soggetto a bollo |
Non imponibili |
Esportatori abituali |
Art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 |
Imposta di bollo € 2,00 |
Escluse per mancanza del presupposto
territoriale |
Servizi estero |
Artt. da 7 a 7-septies (compreso
7-ter), D.P.R. n. 633/1972 |
Imposta di bollo € 2,00 |
Split payment |
|
Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 |
Non soggetto a bollo |
Reverse charge |
|
Art. 17, comma 5 e 6, e art. 17-ter,
D.P.R. n. 633/1972 |
Non soggetto a bollo |
Reverse charge |
|
Art. 46, D.L. n. 331/1993 |
Non soggetto a bollo |
Fuori campo IVA |
|
Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15, D.P.R. n.
633/1972 |
Imposta di bollo € 2,00 |
Fuori campo IVA |
Regime minimi |
|
Imposta di bollo € 2,00 |
Fuori campo IVA |
Regime forfetario |
|
Imposta di bollo € 2,00 |
Fuori campo IVA |
Compenso occasionale |
|
Imposta di bollo € 2,00 |
INCENTIVI
Settore turismo e strutture ricettive:
dal 30 gennaio via alla piattaforma con il nuovo incentivo FRI-Tur (Fondo rotativo
imprese turistiche)
Dal 30 gennaio si è apreRTA
la piattaforma per la misura del PNRR promossa dal Ministero del Turismo e
gestita da Invitalia, con la partecipazione di ABI e CDP, per favorire la
riqualificazione in chiave sostenibile e digitale.
L’incentivo, Misura M1C3
investimento 4.2.5 del PNRR, è previsto nell’ambito del sistema di fondi
integrati per la competitività delle imprese turistiche, di titolarità del
Ministero del turismo. Si rivolge, tra gli altri, ad alberghi, agriturismi,
stabilimenti balneari e termali, strutture ricettive all’aria aperta, porti
turistici, imprese del settore fieristico e congressuale.
Sono richiesti investimenti compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro, che puntano sulla sostenibilità e sulla
digitalizzazione, in particolare sulla riqualificazione energetica e
antisismica. Altri interventi agevolabili sono: eliminazione delle barriere
architettoniche, manutenzione straordinaria, realizzazione di piscine termali,
acquisto o rinnovo di arredi.
Due le forme di
agevolazione:
- un contributo
diretto alla spesa, concesso dal Ministero del Turismo,
- e un finanziamento
agevolato, concesso da Cassa Depositi e Prestiti.
Entrambe le agevolazioni
verranno concesse sulla base della valutazione dei progetti affidata a
Invitalia.
Al finanziamento agevolato
dovrà essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di
pari importo e durata, erogato da una banca che aderisce all’apposita
convenzione firmata da Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e
Cassa Depositi e Prestiti. Si prevede, pertanto, un ulteriore apporto di 600
milioni di euro da parte del mondo bancario, pari alla somma stanziata per
il finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti, che porta la
dotazione complessiva della misura a quasi 1,4 miliardi di euro.
Possono presentare domanda di agevolazione le imprese alberghiere,
le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono
strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico,
ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari,
i complessi termali, i porti turistici (in riferimento ai quali il codice ATECO
da considerare è 52.29.09), i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e
faunistici:
- regolarmente
costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi,
albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
- nel pieno e libero
esercizio dei propri diritti e che non si trovino in stato di liquidazione
anche volontaria ovvero di fallimento;
- con stabile
organizzazione d’impresa nel territorio nazionale;
- in regime di
contabilità ordinaria;
- in possesso di una positiva
valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e di
una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice
per il finanziamento della domanda di incentivo presentata;
- laddove operanti nel
settore agricolo o della pesca, che si impegnino ad adottare un apposito
regime di contabilità separata per l’attività da agevolare per tutta la
durata di realizzazione del programma e di monitoraggio dello stesso.
Già dal 30 gennaio 2023 è aperta
la piattaforma web sulla quale le imprese potranno scaricare la documentazione.
La domanda potrà essere presentata online sul sito di Invitalia dal 1° marzo
2023.
AGEVOLAZIONI
La tardiva comunicazione all’Enea
pregiudica il diritto alla detrazione
Corte di Cassazione, Ord. 21 novembre 2022, n. 34151
Con
l’ordinanza 21 novembre 2022, n. 34151, la Cassazione ha stabilito che la
normativa sui bonus edilizi condiziona il beneficio fiscale a un adempimento
che consenta lo svolgimento dei controlli sull’effettivo diritto
all’agevolazione entro un termine congruo.
Non
possono detrarsi le spese per ristrutturazioni edilizie di un contribuente che
ha installato dei pannelli solari e ha inviato la documentazione all’Enea oltre
i 90 giorni dalla fine dei lavori senza, inoltre, presentare l’asseverazione
del tecnico. Le norme sulle agevolazioni fiscali sono di stretta
interpretazione non potendo essere derogati i principi di certezza giuridica.
IMPOSTE DIRETTE
Tassazione dei redditi prodotti dai
frontalieri svizzeri
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza
di interpello 26 gennaio 2023, n. 171
Con la risposta ad interpello n. 171 del 26 gennaio
2023, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quale debba essere il corretto
trattamento fiscale da riservare ai redditi prodotti da dipendenti frontalieri
con la Svizzera, a seguito della cessazione dell’efficacia dell’Accordo Covid.
Si ricorda che sono considerati “lavoratori
frontalieri” esclusivamente quei lavoratori dipendenti che sono residenti in
Italia e che quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera o Paesi
limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa.
Pertanto, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate,
al fine di essere considerato un lavoratore frontaliero, il lavoratore si deve
recare “quotidianamente” in Svizzera per svolgere la propria attività.
Pertanto, una volta cessata l’efficacia delle disposizioni dettate, in via
eccezionale e provvisoria, unicamente dall’emergenza Covid, contenute
nell’Accordo amichevole del 19 giugno 2020, non risulterà applicabile quanto
stabilito nell’art. 15, par. 4, della Convenzione Italia-Svizzera per evitare
le doppie imposizioni e nell’art. 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974 a un
frontaliero che svolgerà sino al 25% delle giornate lavorative di un anno
solare in smart working dalla propria abitazione situata in Italia.
Il reddito che sarà percepito dal contribuente,
residente in Italia, a fronte della propria attività di lavoro dipendente,
svolta per i tre quarti dei giorni lavorativi di un anno solare in Svizzera e
per un quarto nel nostro Paese, rientrerà nell’ambito applicativo dell’art. 15,
par.1, della citata Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie
imposizioni, con conseguente tassazione esclusiva dei redditi da lavoro
dipendente nello Stato di residenza del contribuente a meno che tale attività
non sia svolta nell’altro Stato contraente il medesimo Trattato internazionale;
ipotesi in cui tale reddito dovrà essere assoggettato ad imposizione
concorrente in entrambi i Paesi.
Pertanto la porzione di reddito che sarà maturata
durante i giorni in cui il contribuente presterà la propria attività lavorativa
in Svizzera (pari al 75% del totale dei giorni lavorati nell’anno solare) dovrà
essere assoggettata a tassazione concorrente in Italia (Stato di residenza del
contribuente) e in Svizzera (Stato della fonte del reddito) e l’eventuale doppia
imposizione sarà eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute
nell’art. 24, par. 2, della vigente Convenzione Italia-Svizzera per evitare le
doppie imposizioni. La quota parte di reddito, percepito a fronte dell’attività
lavorativa svolta in Italia, dovrà, invece, essere assoggettata ad imposizione
esclusiva nel nostro Paese (in quanto, in tale ipotesi, Stato di residenza e
Stato della fonte coincidono cfr. art. 15, par. 1, della Convenzione Italia-Svizzera).
In ogni caso, l’intero reddito di lavoro dipendente
dovrà essere riportato nelle relative dichiarazioni dei redditi nel nostro
Paese.
Pensami -
Pensione a misura: è online il simulatore INPS per conoscere quando e come
andare in pensione
È online la nuova versione del servizio Pensami
- Pensione a misura, il simulatore ideato da INPS per fornire una consulenza
pensionistica "fai da te" e per conoscere quando e come andare in
pensione cumulando tutta la contribuzione.
“Pensami” permette all’utente, senza
autenticazione e rispondendo a poche domande, di conoscere le principali
prestazioni pensionistiche a cui potrebbe aver diritto, la data dalla quale
potrebbe accedere alla pensione, le modalità di calcolo applicate e alcuni
istituti per anticipare l'accesso alla pensione.
È disponibile anche un video di presentazione del
servizio.
APPROFONDIMENTI |
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Il servizio on-line per la definizione
agevolata delle cartelle esattoriali
È
stato attivato il servizio on line di Agenzia Entrate - Riscossione per
presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata delle cartelle
esattoriali (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/).
La
Legge n. 197/2022 (art. 1, commi da 231 a 252) ha previsto la possibilità di pagare
in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30
giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano
decadute per mancati pagamenti.
La
Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo
senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le
multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi,
comunque denominati, e dell’aggio.
L’importo
dovuto per la Definizione agevolata potrà essere versato in un’unica
soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le
prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in
scadenza al 31 luglio e al 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei
successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale
saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.
I
contribuenti interessati devono presentare una richiesta di adesione alla Definizione
agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area
pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la
necessità di inserire credenziali di accesso.
Si
hanno a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda di
adesione:
- On-line in area
riservata, compilando il form e indicando le cartelle/avvisi che si
intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area
riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi;
- On-line in area
pubblica, compilando il form, allegando la documentazione di
riconoscimento e specificando l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta
della domanda di adesione (R-DA-2023).
Se
si presenta la domanda in area riservata, si riceverà una e-mail
di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di
adesione (R-DA-2023).
Se
si presenta la domanda in area pubblica:
- si riceverà una prima
e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le
successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e
la richiesta sarà automaticamente annullata;
- dopo la convalida
della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico,
con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- infine, se la
documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con
allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione
(R-DA-2023).
A
coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia Entrate-Riscossione
invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda,
l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione e i bollettini di
pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
Con
le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre
entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite
ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se
riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno
considerate sostitutive della precedente. È possibile presentare la richiesta
di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter”
indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il
mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.
L'Agenzia
Entrate-Riscossione ha pubblicato altresì le risposte alle domande più
frequenti (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/FAQ_DefinizioneAgevolata.pdf)
sul tema. Dall'ambito di applicazione all'individuazione dei debiti che
rientrano o meno nella Definizione agevolata, dalle modalità per aderire e per
presentare la domanda alle modalità di pagamento o rateizzazione delle somme
dovute. Vengono chiarite le modalità di versamento e cosa succede se non viene
versata o viene versata in ritardo una rata. Nello specifico viene chiarito che
in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque
giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il
pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace
e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente
dovuto.
Nel
caso in cui si aderisca alla Definizione per debiti per i quali fosse già in
corso una rateazione, la legge prevede che, una volta presentata la domanda
di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi,
fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute
a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da
precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni
in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater”
sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di
adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di
rateizzazione.
REGIMI AGEVOLATI
I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario per il 2023
Legge 29
dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 54
Per
l’esercizio 2023, per effetto della legge di Bilancio 2023, sono state
introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per
poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto
regime forfetario. Le modifiche hanno riguardato il limite dei compensi
ricevuti e le modalità di uscita dal regime.
Possono
accedere al regime forfetario per il 2023 le persone fisiche esercenti
attività d'impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2022):
- abbiano conseguito ricavi ovvero
abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000
euro (il precedente limite era fissato a 65.000);
- abbiano sostenuto spese non
superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del
D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui
all'art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un
progetto (ai sensi degli artt. 61 e segg. del D.Lgs n. 276/2003), comprese
le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di
cui all'art. 53, comma 2, lett. c), e le spese per prestazioni di lavoro
dei familiari di cui all'art. 60 del TUIR.
Ai
fini del possesso del requisito legato ai ricavi:
- non rilevano gli
ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di
affidabilità fiscale;
- nel caso di esercizio
contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si
assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività
esercitate. Ad esempio, se una persona fisica svolge contemporaneamente
attività di lavoro autonomo e attività d’impresa, deve verificare la somma
dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Tuttavia, se
la persona svolge anche un’attività agricola che rispetta i limiti previsti
dall’art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all’attività
commerciale (non agricola).
Per
la verifica dell’eventuale superamento del limite si deve tener conto
del regime contabile applicato nell’anno precedente. Ad esempio:
- coloro che hanno
operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi
conseguiti applicando il principio di competenza;
- coloro che hanno
applicato il regime semplificato devono calcolare l’ammontare dei ricavi
conseguiti applicando il regime di cassa.
Concorre
alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo
personale o familiare dell’imprenditore (come definito dall’art. 9 del TUIR).
Concorrono
alla formazione del limite di 85.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo
di diritti di autore, ma solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo
svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza
dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (circolare n. 9/E del 10
aprile 2019).
Il
regime è applicabile anche alle imprese familiari e l’Agenzia delle Entrate
ritiene che si possa estendere all’azienda coniugale non gestita in forma
societaria; in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà
calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.
Non
possono mai avvalersi del regime forfettario:
a)
le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
b)
i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno
degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo
sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni
e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono
almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c)
i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati
o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo
comma, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art.
53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d)
gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano,
contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad
associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano
direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni
in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili
(direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o
arte/professione;
d-bis)
i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata
prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente
o indirettamente riconducibili) con i quali:
- sono in corso
rapporti di lavoro o
- erano intercorsi
rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
d-ter)
i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro
dipendente e redditi assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR) superiori a 30.000
euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è
cessato.
La
circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini
IVA o i regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente
lettera a) sono quelli riguardanti le seguenti attività:
- Agricoltura e
attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);
- Vendita sali e
tabacchi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
- Commercio dei
fiammiferi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
- Editoria (art. 74,
primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
- Gestione di
servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
- Rivendita di
documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo comma, del
D.P.R. n. 633/1972);
- Intrattenimenti,
giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
(art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972);
- Agenzie di viaggi
e turismo (art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/1972);
- Agriturismo (art.
5, comma 2, della legge n. 413/1991);
- Vendite a
domicilio (art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973);
- Rivendita di beni
usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36 del D.L.
n. 41/1995);
- Agenzie di vendite
all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis del
D.L. n. 41/1995).
L'esercizio
di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime
speciale IVA ed espressiva, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, preclude l'accesso al
regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.
Tuttavia,
alcuni di questi regimi speciali ammettono la possibilità di optare per
l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. In questo caso è possibile applicare
il regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno
di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Nel
caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 85.000
euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti
precedenti, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 19 febbraio
2015 aveva già chiarito che il regime forfetario cessa di avere efficacia
soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche
solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di
esclusione. La legge di Bilancio 2023 ha previsto un'ulteriore fattispecie tale
per cui se vengono sforati gli 85.000 euro di ricavi o compensi, ma ci si
mantiene sotto i 100.000 euro si esce dal regime forfetario nell'anno
successivo, quindi nel 2024; invece se si superano i 100.000 euro cessa
immediatamente il regime forfetario e occorre applicare l'IVA all'operazione
con cui viene superato questo limite.
Il
regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i
requisiti. Pertanto, qualora si volesse applicare il regime ordinario (di
contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario,
occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA
riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta
vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa
comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta
ovvero del regime contabile adottato.
Per
i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che
sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime
forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime
semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime
forfetario. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E
del 14 settembre 2018, in occasione dell’incontro Telefisco 2019 e con la
circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.
Per
i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria, invece, si applica
il vincolo triennale di permanenza.
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