IN BREVE |
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Il decreto “Bollette” proroga
le scadenze della pace fiscale ·
Tregua fiscale: i nuovi chiarimenti
dell’Agenzia delle Entrate ·
Definizione delle irregolarità
formali: rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024 ·
ISA: approvate le specifiche
tecniche per l'acquisizione di “ulteriori dati” (periodo d'imposta 2022) ·
Aggiornato il modello IVA TR ·
Bonus e-commerce 2022 imprese
agricole e agroalimentari al 100% ·
Lavoratori all'estero: in G.U.
il decreto con le retribuzioni convenzionali per il 2023 ·
Imposta sostitutiva sulle
mance: 5 i codici tributo per il versamento con F24 ·
Bonus per l'attività fisica
adattata: definita la percentuale fruibile ·
Bonus trasporti: domande entro
il 31 dicembre 2023 per famiglie, studenti e lavoratori ·
Diffusione malware tramite
false comunicazioni di “compensi” per “operosità fiscale” |
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APPROFONDIMENTI |
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I chiarimenti in tema di pace fiscale ·
Definizione delle irregolarità formali: la
rimozione delle irregolarità od omissioni
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Il decreto “Bollette” proroga le scadenze della pace fiscale D.L. 30 marzo 2023, n. 34 È
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Bollette” (D.L. 30 marzo 2023,
n. 34) che contiene anche la proroga di alcune scadenze collegate alle
definizioni agevolate rientranti nella c.d. pace fiscale introdotta dall’art.
1, della Legge n. 197/2022.
Definizione delle irregolarità formali È
prorogato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 il termine di versamento (unica
soluzione / prima rata).
Ravvedimento speciale È
prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine: ·
per la rimozione dell’irregolarità / omissione; ·
per il versamento (unica soluzione / prima rata) dell’importo
dovuto. È
fissato al 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre (invece del 30 giugno, 30
settembre e 20 dicembre) il termine di versamento delle rate successive alla
prima.
Definizione liti pendenti È
prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per: ·
presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita domanda; ·
versare quanto dovuto (unica soluzione / prima rata). È
fissato al 31 ottobre e 20 dicembre (invece del 30 settembre e 20 dicembre) il
termine di versamento delle rate successive alla prima.
Tregua fiscale:
i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate, Circolare 20 marzo 2023, n. 6/E L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del
20 marzo 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle misure di tregua fiscale
introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). La circolare contiene indicazioni sul perimetro
applicativo delle norme agevolative, ed in particolare:
Vedi l’Approfondimento
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Definizione delle irregolarità formali: rimozione
delle irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024 La
definizione delle irregolarità formali (legge di Bilancio 2023) prevede,
oltre al pagamento di 200.00 euro per ciascuna annualità, che siano rimosse le
irregolarità, infrazioni od omissioni entro il 31 marzo 2024. Come
già precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 15 maggio 2019, n. 11/E,
in relazione alla precedente analoga definizione agevolata di cui all'art. 9
del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, se per un “giustificato motivo” non
vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione,
la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non
inferiore a 30 giorni indicato dall’Ufficio delle Entrate. Tale circostanza
potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la
diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni
formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di
immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali
sui tributi cui si riferiscono. La circolare ha inoltre precisato che la
mancata rimozione – spontanea o su invito – di tutte le irregolarità, non
pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre
violazioni correttamente regolarizzate all'interno del medesimo periodo d'imposta.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI ISA: approvate le specifiche tecniche per
l'acquisizione di ulteriori dati (periodo d'imposta 2022) Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 marzo 2023, n. 92984 Con
Provvedimento del 23 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche
tecniche per l’acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari per
l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il
periodo di imposta 2022. I
soggetti incaricati della trasmissione telematica trasmettono all’Agenzia delle
Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, il file contenente l’elenco
dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo
cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati, predisposto e controllato
tramite i pacchetti software resi disponibili dall’Agenzia, ovvero predisposto
con altri strumenti, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia
delle Entrate. La
stessa modalità di acquisizione è valida per i soggetti incaricati alla
trasmissione telematica non provvisti di delega alla consultazione del
cassetto fiscale del contribuente.
Aggiornato
il modello IVA TR L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio
sito l'aggiornamento del modello IVA TR insieme alle istruzioni per la compilazione
e alle relative specifiche tecniche, da utilizzare a partire dal 1° aprile
2023 (la versione precedente potrà comunque essere utilizzata fino al 2
maggio 2023). Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti
che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di
importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte
il rimborso di tale eccedenza o intendono utilizzarla in compensazione. Di seguito si riportano le modifiche al modello, alle
istruzioni per la compilazione e alle relative specifiche tecniche: ·
è sostituita l'informativa sul
trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14, Reg. UE
2016/679). Sono soppressi poi i righi TA11A e TA14, le percentuali dei righi da
TA5 a TA13 sono sostituite con le seguenti rigo TA5 7%, rigo TA6 7,3%, rigo TA7
7,5%, rigo TA8 8,3%, rigo TA9 8,5%, rigo TA10 8,8%, rigo TA11 10%, rigo TA12
12,3%, rigo TA13 22% e nel rigo TA22 il riferimento al rigo TA14 è sostituito
con TA13; ·
nel quadro TB i righi TB11A e TB14 sono
soppressi, le percentuali dei righi da TB5 a TB13 sono sostituite con le
seguenti: rigo TB5 7%, rigo TB6 7,3%, rigo TB7 7,5%, rigo TB8 8,3%, rigo TB9
8,5%, rigo TB10 8,8%, rigo TB11 10%, rigo TB12 12,3%, rigo TB13 22% e nel rigo
TB20 il riferimento al rigo TB14 è sostituito con TB13.
INCENTIVI Bonus e-commerce 2022 imprese
agricole e agroalimentari al 100% Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 marzo
2023, n. 94679 L’art.
1, comma 131, del D.L. n. 178/2020 ha previsto la concessione, per i periodi
d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d'imposta disciplinato dall’art. 3,
comma 1, del D.L. n. 91/2014, in favore delle reti di imprese agricole e
agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o
aderenti ai disciplinari delle "strade del vino", per la realizzazione
o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento
del commercio elettronico. Con
Provvedimento del 24 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate, considerato che
l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle
comunicazioni validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con
riferimento agli investimenti realizzati nel 2022, è inferiore al limite di spesa,
ha informato che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile
da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.
IMPOSTE DIRETTE Lavoratori all'estero: in GU il decreto
con le retribuzioni convenzionali per il 2023 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.M. 28 febbraio
2023 Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 28 febbraio 2023, con cui sono
fissate, per l'anno 2023, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori
all'estero. Ai
sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del TUIR, a decorrere dal periodo di paga in
corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31
dicembre 2023, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo
dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani
operanti all'estero sono elencate, per ciascun settore, nelle tabelle allegate
al decreto. Il
Ministero del Lavoro ricorda inoltre che: ·
per i lavoratori per i quali sono previste fasce di
retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla
base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente; ·
in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti
da o per l'estero, nel corso del mese, i valori convenzionali
individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
IMPOSTE DIRETTE Imposta sostitutiva sulle mance: 5 i codici tributo per il versamento
con F24 Agenzia delle Entrate, Risoluzione 17 marzo 2023, n. 16/E La
legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 58 a 62, legge 29 dicembre 2022, n. 197)
ha previsto che le mance destinate dai clienti, anche attraverso mezzi di
pagamento elettronici, al personale impiegato nelle strutture ricettive e negli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituiscono redditi di
lavoro dipendente e, dunque, sono soggette a un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e
comunali con l’aliquota del 5%. Con
Risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate, per consentire
ai sostituti d’imposta il versamento dell’imposta tramite modello F24, ha
istituito i seguenti codici tributo: ·
“1067” denominato “Imposta sostitutiva
dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai
clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - art. 1, commi da 58 a 62, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197”; ·
“1605” denominato “Imposta sostitutiva
dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti
ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori
regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; ·
“1917” denominato “Imposta sostitutiva
dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai
clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata
fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; ·
“1918” denominato “Imposta sostitutiva
dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai
clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e
versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197”; ·
“1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori
a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate
fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - art. 1, commi da 58 a
62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. I
codici tributo, in sede di compilazione del modello F24, dovranno essere
esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme
indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese
di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta
(00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento
(AAAA).
AGEVOLAZIONI Bonus per l'attività fisica adattata: definita la percentuale fruibile Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 marzo 2023, n. 94779 Con
Provvedimento del 24 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la percentuale
del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per
le spese sostenute nel 2022 per l'attività fisica adattata (art. 1,
comma 737, legge n. 234/2021), è pari al 97,5838% dell’importo del
credito richiesto. Il
credito d'imposta, in particolare, è previsto in favore delle persone fisiche
che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, hanno sostenuto spese documentate
per fruire di attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lett. e),
del D.L. n. 36/2021. Il
citato art. 2 definisce l’Attività Fisica Adattata (AFA) come segue: programmi
di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante
l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale
(MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in
ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno
patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche
e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato
di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria,
come le “palestre della salute”, al fine di migliorare il livello di attività
fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.
AGEVOLAZIONI Bonus trasporti: domande entro il 31 dicembre 2023 per famiglie,
studenti e lavoratori Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa 27 marzo
2023, n. 47 Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito la misura di sostegno cosiddetta
"bonus trasporti" contro il caro energia a sostegno di famiglie,
studenti e lavoratori per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto
ferroviario nazionale. Il
contributo può arrivare fino a 60 euro a beneficiario. Le
risorse stanziate per il 2023 sono pari a 100 milioni di euro. Per
beneficiare del bonus è necessario avere un reddito 2022 che non superi i
20.000 euro e inviare la domanda attraverso la procedura disponibile sul
portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.
entro il 31 dicembre 2023.
FRODI INFORMATICHE Diffusione malware tramite false comunicazioni di “compensi” per
“operosità fiscale” L'Agenzia
delle Entrate ha recentemente segnalato l’ennesima ondata di diffusione del
malware Ursnif tramite false mail a tema rimborsi. I
messaggi sono come sempre leggermente diversificati gli uni dagli altri, ma in
questo caso risultano confezionati in maniera particolarmente maldestra, con i
consueti indicatori: ·
mittente completamente estraneo all’Agenzia delle Entrate; ·
uffici inesistenti; ·
testo generico; ·
errori di sintassi e di ortografia. L’Agenzia
delle Entrate si dichiara naturalmente totalmente estranea a questi messaggi
ricordando che in caso di dubbi sull’autenticità di eventuali comunicazioni, ci
si può rivolgere ai contatti reperibili sul sito istituzionale o all’ufficio
territorialmente competente.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE I chiarimenti in tema di pace fiscale Agenzia delle Entrate, Circolare 20 marzo 2023, n. 6/E L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del
20 marzo 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle misure di tregua
fiscale introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). La circolare contiene indicazioni sul perimetro
applicativo delle norme agevolative, ed in particolare:
Relativamente alla regolarizzazione delle
irregolarità formali viene chiarito che si considera irregolarità formale,
quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di
Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture
siano correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo
versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio
dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità
con liquidazione dell’imposta dovuta. Tra le indicazioni relative all'ambito applicativo
delle norme agevolative, la circolare chiarisce che rientrano nel perimetro del
“ravvedimento operoso speciale” le violazioni accertabili ai sensi
dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non
siano già state contestate. L'Agenzia delle Entrate ricorda che, come riportato
nella circolare n. 2/E/2023, non sono definibili con il ravvedimento speciale
le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis
del D.P.R. n. 633/1972. Per beneficiare della regolarizzazione, inoltre, è
necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate,
alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di
liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di
sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Pertanto, le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n.
600/1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché, come detto, non siano già
state contestate. Nella circolare viene specificato che gli atti derivanti
dai controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) non
rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite
adesione o acquiescenza. Tuttavia, tali atti possono rientrare nella
procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al
momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo. Relativamente all'adesione e definizione agevolata
degli atti del procedimento di accertamento, l'Agenzia ricorda che la legge
di Bilancio ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli
atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia
delle Entrate. Nella circolare citata, l’Agenzia delle Entrate in
riferimento ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, ammette la
definizione agevolata, ossia l’adesione, sia nel caso di istanza presentata dal
contribuente ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, sia
nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’art. 5 del
predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia
sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il
pagamento. L’adesione potrà avvenire sia su iniziativa del contribuente sia su
iniziativa d'ufficio. Dunque, l’adesione con i vantaggi di cui alla legge
di Bilancio può avvenire anche dopo la data del 31 marzo; rileva la data di consegna
del PVC entro il 31 marzo, al di là della tempistica della successiva adesione. Inoltre, spiega ancora l'Agenzia, non è possibile
definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni. Nella circolare vengono fornite risposte anche sulla definizione
delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute
a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e
conciliazione giudiziale. L'Agenzia delle Entrate ha altresì pubblicato sul
proprio canale YouTube un video-convegno formativocdedicato alla Tregua
Fiscale 2023 (https://www.youtube.com/watch?v=WKKv-TUhyoY). Nel video intervengono sei esperti di Agenzia delle Entrate
e di Agenzia delle Entrate-Riscossione che ripercorrono ed illustrano le misure
introdotte dalla legge di Bilancio 2023 in favore dei contribuenti: dallo stralcio
dei debiti fino a mille euro alla definizione agevolata delle controversie
tributarie, dalla definizione delle irregolarità formali all'adesione e definizione
agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Definizione delle irregolarità formali: la
rimozione delle irregolarità od omissioni La
definizione delle irregolarità formali (legge di Bilancio 2023) prevede,
oltre al pagamento di 200.00 euro per ciascuna annualità, che siano rimosse le
irregolarità, infrazioni od omissioni entro il 31 marzo 2024. Come
già precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 15 maggio 2019, n. 11/E,
in relazione alla precedente analoga definizione agevolata di cui all'art. 9
del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, se per un “giustificato motivo” non
vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione,
la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non
inferiore a 30 giorni indicato dall’Ufficio delle Entrate. Tale circostanza
potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la
diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni
formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di
immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali
sui tributi cui si riferiscono. La circolare ha inoltre precisato che la
mancata rimozione – spontanea o su invito – di tutte le irregolarità, non
pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre
violazioni correttamente regolarizzate all'interno del medesimo periodo d'imposta. La rimozione non deve inoltre essere effettuata quando non è possibile o necessaria.
Trattasi dei casi in cui è la stessa norma sanzionatoria a disporre la sola
applicazione della sanzione. Rientrano nell'ipotesi in parola, ad
esempio: ·
la violazione del principio di competenza
che non ha prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta per i due
periodi d'imposta di riferimento; ·
a partire dal 1° gennaio 2018, l'addebito
al cessionario o al committente di un'imposta sul valore aggiunto in misura superiore
a quella effettiva, purché l'imposta stessa sia stata assolta; in tale ipotesi
il cessionario che ha detratto l'imposta riportata in fattura è punibile con
una sanzione in misura fissa, ai sensi dell'art. 6, comma 6, secondo periodo,
del D.Lgs. n. 471/1997 e conserva il diritto a detrazione. Pertanto la
violazione può essere rimossa con il versamento dei 200 euro senza necessità di
rimuovere anche l'errore; ·
le violazioni in materia di inversione
contabile, sanzionate ai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 del citato art. 6, sempre che
la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e
l'imposta sia stata effettivamente assolta; ·
l'omessa presentazione della liquidazione
periodica ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, purché i dati siano confluiti
nella dichiarazione IVA annuale. Non possono, invece, essere ricondotte
nelle fattispecie sopra richiamate (irregolarità od omissioni per le quali non
è più possibile o necessaria la rimozione) alcune violazioni formali la cui
rimozione è comunque necessaria, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: ·
l'omissione o irregolarità delle dichiarazioni
di cui agli art. 35, 35-ter e 74-quinquies del decreto IVA. Le informazioni
rese con tali dichiarazioni sono, infatti, utili al corretto esercizio dell'attività
di controllo e alla notifica degli atti tributari. Va da sé che la rimozione della
violazione per mezzo della definizione in parola non produce alcun effetto ai
fini della regolarità della notifica degli atti eseguita nelle more della
correzione; ·
l'omessa restituzione dei questionari inviati
dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei
questionari con risposte incomplete o non veritiere; ·
l'irregolare tenuta e conservazione delle
scritture contabili; ·
l'omessa, irregolare o incompleta
presentazione degli elenchi Intrastat; ·
l'omessa o irregolare presentazione delle
comunicazioni di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010; ·
l'omessa comunicazione riguardante la
proroga dei contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare
secca; ·
l'omessa iscrizione al VIES. Sebbene la
Corte di Giustizia UE, con sentenza relativa alla causa C-21/16, depositata il 9
febbraio 2017, abbia confermato un orientamento ormai costante secondo cui la
mancata iscrizione al VIES da parte del soggetto acquirente non preclude la
possibilità di applicare il regime di esenzione IVA previsto per le cessioni
intracomunitarie, non costituendo una condizione essenziale per poter
beneficiare del regime di non imponibilità, né dalla direttiva IVA, né secondo
la giurisprudenza della Corte UE; l'omissione va comunque sanata per consentire
alle controparti commerciali di poter effettuare le opportune verifiche.
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