IN BREVE |
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31 maggio 2023: invio della
comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023 ·
La precompilata 2023 è online: invio
dall'11 maggio ·
Bonus edilizi: definiti i codici
tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023 ·
Rottamazione-quater:
ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell'istanza di
adesione ·
Spese mediche con e senza
obbligo di tracciabilità ·
ISA 2023: aggiornate le
specifiche tecniche ·
Regime premiale contribuenti
ISA: individuati i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici ·
La piattaforma cessione crediti
aggiornata per far spazio alla “rateazione lunga” ·
Dichiarazione imposta di
soggiorno: dall'8 maggio compilazione e invio telematico ·
La pensione di vecchiaia
superiore a 30.000 euro e non imponibile in Italia preclude l'accesso al
regime forfetario |
APPROFONDIMENTI |
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La dichiarazione precompilata 2023: scadenze e novità ·
Bonus edilizi: i codici tributo per le opzioni dal
1° aprile 2023 |
IN BREVE |
IVA
31 maggio 2023: invio della Comunicazione dei dati
delle liquidazioni periodiche IVA del I trimestre 2023
Scade il 31 maggio il termine per l’invio
della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al I
trimestre 2023.
La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite
intermediario abilitato.
Qualora entro la scadenza del 31 maggio
vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L'omessa, incompleta
o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
Per chi non disponesse di un proprio
software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia delle Entrate
ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la
compilazione della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
La precompilata 2023
è online: invio dall'11 maggio
Dal 2 maggio è possibile consultare la dichiarazione
precompilata e dall’11 maggio é possibile accettare o modificare i modelli 730
o Redditi ed inviarli all’Agenzia delle Entrate.
Il 730 precompilato dovrà essere inviato entro il
2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (e il modello Redditi
correttivo del 730) entro il 30 novembre 2023.
Vedi l’Approfondimento
Bonus
edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile
2023
Agenzia delle Entrate, Risoluzione
2 maggio 2023, n. 19/E
Con la Risoluzione n. 19/E del 2
maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per
l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti ceduti o
fruiti come sconto in fattura, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al
bonus barriere architettoniche, e relativi alle opzioni inviate all’Agenzia delle
Entrate a partire dal 1° aprile 2023.
Si tratta, in particolare, di
codici tributo dedicati appositamente alle comunicazioni delle opzioni inviate
dal 1° aprile, ed istituiti al fine di distinguere i crediti nelle
successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite
modello F24.
Vedi l’Approfondimento
Rottamazione-quater: ufficializzata la
proroga di due mesi per la presentazione dell'istanza di adesione
D.L. 10 maggio 2023, n. 51
È
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 10 maggio 2023, n. 51, introduce
disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società,
di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Le disposizioni
introdotte mirano ad un riordino della disciplina in materia di amministrazione
degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico sinfoniche e delle
società quotate, oltre ad intervenire prorogando alcuni termini legislativi
in scadenza nel settore sanitario, fiscale, nell’artigianato e in relazione
alla concessione del titolo onorifico a favore delle vittime delle foibe.
Nell'ambito
della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della
riscossione, il decreto prevede che il pagamento dei debiti risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
30 giugno 2022 possa essere effettuato:
·
in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (non più
quindi entro il 31 luglio 2023);
·
nel numero massimo di 18 rate,
la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme
complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente
il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di
pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In
caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e
non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2% annuo.
La
manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa
entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata
entro la stessa data.
La
comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute potrà
avvenire entro il 30 settembre 2023 (e non più entro il 30 giugno).
Posticipata,
inoltre, al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio 2023), la data alla quale le dilazioni
sospese saranno automaticamente revocate.
Infine,
viene posticipato al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024)
l’invio telematico delle schede relative all’8, al 5 e al 2 per mille
mantenendo le modalità di trasmissione (cartacea) per il periodo d’imposta 2022
e si prevede che le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria vengano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto e che le stesse si svolgano entro il 30
settembre 2023.
DICHIARAZIONI
Spese mediche con e senza obbligo di
tracciabilità
La
detrazione IRPEF (19%) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR, tra i quali
rientrano le spese sanitarie, spetta se il pagamento è stato effettuato con
versamento bancario, postale o altri sistemi “tracciabili”. Fanno però eccezione
a questa regola le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici,
nonché quelle relative alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o
da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Ricordiamo
che l’Agenzia delle Entrate ha già avuto occasione di chiarire che il requisito
richiesto dalla norma sulla tracciabilità dei pagamenti, in vigore dal 1° gennaio
2020, non modifica i presupposti stabiliti per la detraibilità degli oneri
dall’IRPEF come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. A
prescindere dall’esecutore materiale del pagamento, l’onere si considera
comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa
(fattura, ricevuta o documento commerciale).
ACCERTAMENTO
ISA 2023: aggiornate le specifiche
tecniche
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le
Specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli ISA (periodo d'imposta 2022), stabilite con
Provvedimento del 28 febbraio 2023.
Le modifiche del 3 maggio scorso (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/st-isa-2023)
sono state apportate ai sensi del punto 3 del citato provvedimento ("Correzioni
delle specifiche tecniche e dei controlli di coerenza”) e riguardano:
·
l’ISA
CG15U: modificato il valore del campo B0100001 da 1-10 a 1-15;
·
l’ISA
CG73U: modificato il formato del campo Y0100901 da CBN2 a CBN3;
·
l’ISA
CM04U: aggiornati i dettagli dell’indicatore di anomalia IIN002 “Costo del
venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo”;
·
l’ISA
CG70U: aggiornati i dettagli dell’indicatore di anomalia IIN060 “Incidenza
dei costi residuali di gestione, al netto dei ristorni”;
·
l’ISA
CG87U: modificata la descrizione del campo C0102501.
ACCERTAMENTO
Regime premiale contribuenti ISA: individuati
i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso ai benefici
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 aprile 2023, n.
140005/2023
Con
Provvedimento del 27 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i
livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta 2022, cui
sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del
D.L. n. 50/2017.
I
criteri per fruire delle agevolazioni, riconosciute ai contribuenti cui si
applicano gli ISA per l’annualità di imposta 2022, non si scostano
sostanzialmente da quelli già individuati per il periodo d'imposta 2021.
Tra
questi, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla
dichiarazione annuale, che è riconosciuto ai contribuenti che per il
periodo d’imposta 2022 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8,
per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro
relativi all’IVA, maturati nel 2023, e a 20mila euro relativi alle imposte dirette
e IRAP, maturati nel 2022.
AGEVOLAZIONI
La
piattaforma cessione crediti aggiornata per far spazio alla “rateazione lunga”
L'Agenzia
delle Entrate ha reso noto che è stato effettuato l'aggiornamento della Piattaforma
per la cessione dei crediti (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/piattaforma-cessione-crediti-riq-ener-cittadini),
per permettere, ai titolari dei crediti e ai fornitori che hanno applicato lo
sconto o ai cessionari dei bonus, di trasmettere telematicamente la comunicazione
con cui dichiarano di aderire alla rateazione "lunga" e per effettuare
un’interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate.
L'aggiornamento,
attuato attraverso l'inserimento della nuova sezione "ulteriore
rateazione", si è reso necessario al fine dell'adeguamento alla nuova
disciplina introdotta dall'art. 9, comma 4, del decreto “Aiuti-quater”, che
consente di diluire in 10 rate annuali i bonus edilizi residui (spettanti
ma non utilizzati) derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul
corrispettivo.
L'Agenzia
delle Entrate ha di conseguenza aggiornato anche la “Guida all’utilizzo della Piattaforma
cessione crediti” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2243387/Manuale_Utente+Piattaforma+cessione+crediti.pdf/43a56e80-a3cd-08f8-da28-d9522c5d86e5).
Per
accedere alla piattaforma i soggetti cessionari dei crediti d’imposta e delle
detrazioni per interventi edilizi, dopo l’autenticazione, devono seguire il
percorso “Servizi – Agevolazioni” e, da qui, selezionare la voce “Piattaforma
Cessione Crediti”.
ADEMPIMENTI
Dichiarazione
imposta di soggiorno: dall'8 maggio compilazione e invio telematico
Con
notizia del 2 maggio pubblicata sul proprio portate istituzionale, il
Dipartimento delle Finanze ha comunicato che dall'8 maggio è possibile
procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito
web dell’Agenzia delle Entrate, alla predisposizione e all’invio telematico
della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa all’anno di
imposta 2022.
I
soggetti interessati, dopo aver effettuato l'accesso al sito dell'Agenzia,
troveranno il servizio all’interno della scheda “Servizi” (categoria
"dichiarazioni") o, in alternativa, potranno cercarlo con parole chiave,
tramite l'apposita funzione di ricerca.
È
possibile procedere alla trasmissione delle dichiarazioni anche attraverso i
canali telematici Entratel/Fisconline.
Il
Dipartimento delle Finanze precisa che il modello dichiarativo e le istruzioni
di compilazione, pubblicate nella sezione “Fiscalità regionale e locale -
Dichiarazione telematica imposta di soggiorno” (https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/),
sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno e che eventuali variazioni
saranno comunicate sul proprio sito internet.
IRPEF
La pensione di vecchiaia superiore a
30.000 euro e non imponibile in Italia preclude l'accesso al regime forfetario
Agenzia delle Entrate, Risposta ad
istanza di interpello 3 maggio 2023, n. 311
Con la Risposta n. 311 del 3 maggio 2023, l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che non può beneficiare del regime fiscale agevolato dei
forfetari (Legge n. 190/2014) il soggetto che percepisce una pensione di
vecchiaia di importo superiore a 30.000 euro, astrattamente riconducibile
tra i redditi di lavoro dipendente, anche nell'ipotesi in cui questa sia
esente da imposte in Italia.
L'art. 1, comma 57, lett. d-ter), della citata Legge
n. 190/2014, prevede infatti che non possano avvalersi del regime dei forfetari
“i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro
dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui
rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è
irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate
ad un soggetto residente all'estero, in un Paese Ue, che ha come unico reddito
la pensione di vecchiaia di importo superiore a 30.000 euro esente da
tassazione, e che intendeva aprire una partita IVA in Italia previo
trasferimento della residenza fiscale nel nostro Paese.
APPROFONDIMENTI |
DICHIARAZIONI
La dichiarazione precompilata 2023: scadenze e novità
Dal 2 maggio è possibile
consultare la dichiarazione precompilata e dall’11 maggio é possibile accettare
o modificare i modelli 730 o Redditi ed inviarli all’Agenzia delle Entrate.
Il 730 precompilato
dovrà essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello
Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730) entro il 30 novembre
2023.
Quest'anno nella
precompilata saranno utilizzati nuovi dati rispetto a quelli già
presenti gli scorsi anni (come, ad esempio, i contributi previdenziali e
assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese
universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione
e di efficientamento energetico), ovvero:
·
corsi
post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale;
·
spese
per canoni di locazione;
·
spese
di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa.
Tra le novità di
quest'anno, anche la possibilità di delegare un familiare o una persona di
fiducia a gestire la propria precompilata e a utilizzare gli altri servizi
online anche via web o in videochiamata.
Prima di effettuare
l’invio è possibile:
·
accettare senza modifiche i dati inseriti nel caso in cui non ci
sia bisogno di intervenire sul pacchetto di informazioni pre-elaborate dall’Agenzia
delle Entrate;
·
integrare o modificare quanto già presente nella
dichiarazione dei redditi, eventualmente anche per aggiungere spese non presenti che
danno diritto a una specifica detrazione.
Queste operazioni si possono
effettuare a partire dall’11 maggio 2023.
Accettare il modello
730 così come proposto dall’Agenzia delle Entrate e quindi senza
modifiche ha un vantaggio: in questo caso non vengono effettuati i
controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati
all’Agenzia delle Entrate.
Per visualizzare e
scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata del sito
dell'Agenzia delle Entrate tramite Spid, Carta d’identità elettronica
(Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns).
È possibile accedere
anche con le credenziali Fisconline o Entratel, solo per i soggetti
titolati ad averle, o con le credenziali dell’Inps (pin “dispositivo”),
rilasciate dell’ente di previdenza solo per i residenti all’estero con un
documento di riconoscimento italiano.
Tutte le regole relative
alle modalità di accesso e alle deleghe sono definite in due provvedimenti dell’Agenzia
delle Entrate (17 aprile 2023, n. e 18 aprile 2023, n. 131884).
Disponibili anche un video
informativo (https://www.youtube.com/watch?v=YnOfdiZPGcs) e una guida
dedicata (www.fiscooggi.it/sites/default/files/file/2023/05/La_dichiarazione_precompilata_2023.pdf).
AGEVOLAZIONI
Bonus edilizi: i codici tributo per le
opzioni dal 1° aprile 2023
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 2 maggio 2023, n. 19/E
Con
la Risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito
i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti
ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi al Superbonus, al
Sismabonus e al bonus barriere architettoniche, e relativi alle opzioni inviate
all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° aprile 2023.
Si
tratta, in particolare, di codici tributo dedicati appositamente alle
comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile, ed istituiti al fine di distinguere
i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione
tramite modello F24.
In
aggiunta ai codici tributo 7708 e 7718 istituiti con la risoluzione n. 71/E del
7 dicembre 2022, dunque, sono istituiti i seguenti codici tributo:
·
“7709” denominato “CESSIONE CREDITO –
SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL
01/04/2023”;
·
“7719” denominato “SCONTO – SUPERBONUS
art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
·
“7738” denominato “CESSIONE CREDITO –
SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL
01/04/2023”;
·
“7739” denominato “SCONTO – SISMABONUS
art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
·
“7710” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 –
OPZIONI DAL 01/04/2023”;
·
“7740” denominato “SCONTO –
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL
n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”.
I
codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020, n.
12/E del 14 marzo 2022 e n. 71/E del 7 dicembre 2022, restano utilizzabili per
identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al
31 marzo 2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni in esse riportate.
Nella
stessa Risoluzione del 2 maggio l'Agenzia delle Entrate ha istituito anche i
codici da utilizzare per distinguere le rate annuali dei crediti
risultanti dalla ripartizione della rata originaria degli stessi crediti, a
seguito della comunicazione per la rateizzazione lunga, prevista dal provvedimento
del direttore dell’Agenzia dello scorso 18 aprile.
Si
tratta dei seguenti codici tributo:
·
“7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art.
121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
·
“7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art.
121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
·
“7773” denominato “ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 –
FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.
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