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PEC per le imprese individuali

Come noto, l’art. 16, D.L. n. 185/2008, ha introdotto l’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) per:
ü       i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) che, qualora iscritti alla data del 29.11.2008, dovevano ottemperare a tale obbligo entro il 29.11.2009;
ü       le imprese costituite in forma societaria (società di persone, società di capitali, ecc.) che, qualora costituite entro il 29.11.2008, dovevano ottemperare a tale obbligo entro il 30.6.2012 (il termine, inizialmente fissato al 29.11.2011, è stato prorogato dall’art. 37, DL n. 5/2012). In caso di costituzione successiva alla predetta data, la PEC doveva essere/va comunicata in sede di iscrizione al Registro delle Imprese;
ü       le Amministrazioni pubbliche.



        A norma dell'art. 37 della legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.
        A seguito di quanto disposto dall’art. 5, comma 1, D.L. n. 179/2012, l’obbligo della PEC è stato esteso alle imprese individuali che si iscrivono al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
        A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 179/2012, dal 20 ottobre 2012 l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC è esteso anche alle imprese individuali, quindi:
ü       le imprese individuali che si iscrivono al Registro Imprese dopo il 20 ottobre 2012 devono indicare nella domanda di iscrizione il proprio indirizzo di PEC;
ü       le imprese individuali già iscritte alla data del 20 ottobre devono comunicare il proprio indirizzo di PEC entro il 30/06/2013.


Destinatari/Fonti normative
Entrata in vigore dell'obbligo per le imprese nuove iscritte
Termine di comunicazione per le imprese già iscritte
29.11.2008
30.06.2012
Imprese individuali
(attive e non soggette a procedura concorsuale)
Link a sito esternoArt. 5 del D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012
20.10.2012
30.06.2013






















Pec

        La Posta Elettronica Certificata (PEC) è l'equivalente informatico della raccomandata con ricevuta di ritorno.
        Si tratta sostanzialmente di un messaggio di posta elettronica di cui vengono fornite le ricevute, a valore legale, di avvenuta spedizione e di avvenuta o mancata consegna. Le ricevute sono conservate per legge per un periodo di 30 giorni, entro il quale, in caso di smarrimento da parte dell'utente, il sistema sarebbe in grado di riprodurle.
        Per poter usufruire delle funzionalità di PEC, non è sufficiente una casella di posta normale, ma bisogna acquistare una casella (di PEC appunto) presso un gestore autorizzato.
        Il servizio di posta elettronica certificata (PEC) è un servizio a pagamento. La casella PEC può essere acquistata, anche via Internet, dai gestori abilitati.
        È possibile dotarsi di una casella di PEC rivolgendosi direttamente ad uno dei gestori pubblici di Posta Elettronica Certificata contenuti nell'apposito elenco disponibile sul sito del DigitPA.

Comunicazione al registro imprese

La trasmissione dell’indirizzo PEC può essere fatta attraverso lo strumento della “Comunicazione Unica”, cioè della normale pratica utilizzata per le comunicazioni con la CCIAA.
È possibile provvedere direttamente alla comunicazione, se si è in possesso di firma digitale, utilizzando una procedura semplificata compilando un formulario presente sul sito www.registroimprese.it che va appunto firmato con firma digitale.
Bisogna però fare la seguente distinzione.

Imprese (sia società che individuali) di nuova iscrizione
L'indirizzo PEC va indicato nella sezione dati sede dell'impresa della pratica telematica di iscrizione al Registro Imprese. Per le imprese individuali, la pratica di iscrizione viene in genere trasmessa da un consulente attraverso la procedura ComunicaStarweb.

Imprese individuali (iscritte prima del 20.10.2012)

Modalità di presentazione
Diritti di segreteria
Note
ComunicaStarweb o ComunicaFedra
Non previsti
Software disponibile presso le C.C.I.A.A.
Non previsti
La procedura semplificata potrà essere direttamente utilizzata dal titolare in possesso di firma digitale La postazione PC utilizzata deve possedere specifici requisiti ed avere installato un lettore per smart card (il lettore non è necessario se la firma digitale è su chiave USB)

Faq

In relazione alle predette questioni alcune CCIAA forniscono le seguenti precisazioni:

Ci sono costi per la comunicazione dell'indirizzo PEC al Registro Imprese?
No, la comunicazione è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo.

Posso comunicare al Registro Imprese un indirizzo PEC assegnato da un gestore, ma non ancora attivato dal punto di vista tecnico-informatico (ad esempio perché non è stato ancora accertato il pagamento)?
No, l’indirizzo PEC solo assegnato, ma non ancora attivato dal punto di vista tecnico-informatico, non esiste e sarà applicata la relativa sanzione in caso di ritardo

Le società iscritte che non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo PEC che conseguenze hanno?
In base al comma 6bis dell'articolo 16 del D.L. 185/2008 (introdotto dall'articolo 37 del D.L. 5/2012) le imprese in forma societaria che non hanno ancora comunicato l'indirizzo PEC si vedranno sospendere l'iscrizione di qualunque atto al Registro imprese (escluse le dununce REA) fino all'integrazione dell'indirizzo PEC e comunque per un periodo massimo di tre mesi.

Le imprese individuali iscritte che non comunicano entro il termine del 30.6.2013 il proprio indirizzo PEC che conseguenze hanno?
In base all'art. 5 del D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 le imprese individuali che non hanno ancora comunicato l'indirizzo PEC si vedranno sospendere l'iscrizione di qualunque atto al Registro delle Imprese per un periodo massimo 45 giorni. Trascorso tale periodo la pratica viene respinta e si intende non presentata.

Le variazioni dell'indirizzo PEC dell'impresa devono essere comunicate al Registro Imprese?
Sì, è necessario che l’indirizzo che compare in visura e nei certificati sia sempre valido e attivo. La comunicazione è gratuita e va effettuata per via telematica con le stesse modalità previste per la prima comunicazione.

La PEC che le imprese devono comunicare alla Camera di Commercio può essere associata a più soggetti?
La normativa non prevede un'univocità “casella PEC - impresa”. Quindi una stessa casella PEC può essere utilizzata per più imprese. La piena responsabilità sull’indicazione e relativo accesso alla gestione e sul mantenimento della validità e attivazione tecnica dell’indirizzo ricade esclusivamente sui legali rappresentanti dell'impresa che hanno effettuato la comunicazione all’ufficio del registro delle imprese

Se l'impresa dispone di più unità locali o sedi secondarie in varie province si deve dotare e comunicare più indirizzi PEC?
No, l'impresa deve comunicare un solo indirizzo PEC presso il Registro Imprese della sede legale a prescindere dalle sedi secondarie e unità locali di cui dispone.

L'impresa che dispone di più indirizzi PEC (ad es. per uffici, dipartimenti, unità locali ecc.) può chiedere la loro iscrizione al Registro Imprese?
No, perché al Registro Imprese si iscrivono esclusivamente le informazioni e i dati previsti dalla legge e la normativa in materia di PEC prevede la comunicazione di un solo indirizzo PEC che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale.

Come faccio a verificare se un'impresa ha già depositato l'indirizzo PEC?
E' possibile verificare la presenza dell'indirizzo PEC dal sito www.registroimprese.it inserendo la denominazione dell'impresa e la provincia della sede legale.

Posso comunicare al Registro Imprese una casella PEC con dominio @postacertificata.gov.it?
No, le “PEC del cittadino”, riconoscibili appunto dal dominio @postacertificata.gov.it, sono riservate esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni e quindi non possono essere utilizzate dalle imprese. La procedura di comunicazione implementerà un controllo che rifiuterà l'inserimento di caselle PEC con questo dominio.

I soggetti iscritti solo al REA (associazioni, fondazioni, ecc.) sono tenute all'obbligo di comunicazione della PEC?
No, perché le leggi in materia prevedono l'obbligo di comunicare la PEC al Registro Imprese solo per le imprese (in forma societaria o individuale).

Le imprese individuali che sono in procinto di cancellarsi dal Registro Imprese sono tenute a comunicare la PEC?
Le imprese in procinto di cancellarsi non devono comunicare la PEC solo se la pratica di cancellazione viene spedita prima del 30 giugno 2013.

Quanto lungo può essere un indirizzo PEC?

Le specifiche ministeriali prevedono un campo massimo di 40 caratteri prima del simbolo @ ed un campo massimo di 40 caratteri dopo. Indirizzi più lunghi non possono essere inseriti.

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