Come noto, l’art. 16, D.L. n. 185/2008, ha introdotto l’obbligo di dotarsi di una
casella di posta elettronica certificata (PEC) per:
ü
i professionisti iscritti
in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti,
geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti
contabili, ecc.) che, qualora iscritti alla data del 29.11.2008, dovevano
ottemperare a tale obbligo entro il 29.11.2009;
ü
le imprese costituite in forma societaria (società di persone,
società di capitali, ecc.) che, qualora costituite entro il 29.11.2008,
dovevano ottemperare a tale obbligo entro il 30.6.2012 (il termine, inizialmente fissato al 29.11.2011, è stato
prorogato dall’art. 37, DL
n. 5/2012). In caso di costituzione successiva alla predetta data, la PEC doveva essere/va
comunicata in sede di iscrizione al Registro delle Imprese;
ü
le Amministrazioni pubbliche.
A
norma dell'art. 37 della legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L.
9 febbraio 2012, n. 5, l 'ufficio del Registro delle
imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in
attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.
A
seguito di quanto disposto dall’art. 5, comma 1, D.L. n. 179/2012, l’obbligo
della PEC è stato esteso alle imprese
individuali che si iscrivono al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese
artigiane.
A
seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 179/2012, dal 20 ottobre 2012 l 'obbligo di comunicazione
dell'indirizzo PEC è esteso anche alle imprese individuali, quindi:
ü
le imprese
individuali che si iscrivono al Registro Imprese dopo il 20 ottobre 2012 devono
indicare nella domanda di iscrizione il proprio indirizzo di PEC;
ü
le imprese
individuali già iscritte alla data del 20 ottobre devono comunicare il proprio
indirizzo di PEC entro il 30/06/2013.
Destinatari/Fonti
normative
|
Entrata
in vigore dell'obbligo per le imprese nuove iscritte
|
Termine
di comunicazione per le imprese già iscritte
|
Imprese in forma societaria
Art. 16 co. 6 del D.L. n. 185/2008, convertito con L. 2/2009 |
29.11.2008
|
30.06.2012
|
Imprese individuali
(attive e non soggette a procedura concorsuale) Art. 5 del D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 |
20.10.2012
|
30.06.2013
|
Pec
Si
tratta sostanzialmente di un messaggio di posta elettronica di cui vengono
fornite le ricevute, a valore legale, di avvenuta spedizione e di avvenuta o
mancata consegna. Le ricevute sono conservate per legge per un periodo di
30 giorni, entro il quale, in caso di smarrimento da parte dell'utente, il
sistema sarebbe in grado di riprodurle.
Per
poter usufruire delle funzionalità di PEC, non è sufficiente una casella di
posta normale, ma bisogna acquistare una casella (di PEC appunto) presso un
gestore autorizzato.
Il
servizio di posta elettronica certificata (PEC) è un servizio a pagamento. La casella PEC può essere
acquistata, anche via Internet, dai gestori abilitati.
È possibile
dotarsi di una casella di PEC rivolgendosi direttamente ad uno dei gestori
pubblici di Posta Elettronica Certificata contenuti nell'apposito elenco
disponibile sul sito del DigitPA.
Comunicazione
al registro imprese
La trasmissione dell’indirizzo PEC può
essere fatta attraverso lo strumento della “Comunicazione Unica”, cioè della normale pratica utilizzata per le
comunicazioni con la CCIAA.
È possibile provvedere direttamente
alla comunicazione, se si è in possesso di firma digitale, utilizzando una procedura
semplificata compilando un formulario presente sul sito www.registroimprese.it
che va appunto firmato con firma digitale.
Bisogna però fare la seguente distinzione.
Imprese (sia società che individuali) di nuova
iscrizione
L'indirizzo
PEC va indicato nella sezione dati sede dell'impresa della pratica telematica
di iscrizione al Registro Imprese. Per le imprese individuali, la pratica di
iscrizione viene in genere trasmessa da un consulente attraverso la procedura ComunicaStarweb.
Imprese individuali (iscritte prima del 20.10.2012)
Modalità
di presentazione
|
Diritti
di segreteria
|
Note
|
ComunicaStarweb o ComunicaFedra
|
Non previsti
|
Software disponibile presso le C.C.I.A.A.
|
Non previsti
|
La procedura semplificata potrà essere
direttamente utilizzata dal titolare
in possesso di firma
digitale
|
Faq
In relazione alle predette questioni alcune CCIAA forniscono le
seguenti precisazioni:
Ci sono costi per
la comunicazione dell'indirizzo PEC al Registro Imprese?
No, la comunicazione è esente da diritti di segreteria e imposta di
bollo.
Posso comunicare
al Registro Imprese un indirizzo PEC assegnato da un gestore, ma non ancora
attivato dal punto di vista tecnico-informatico (ad esempio perché non è stato
ancora accertato il pagamento)?
No, l’indirizzo PEC solo assegnato, ma non ancora attivato dal punto
di vista tecnico-informatico, non esiste e sarà applicata la relativa sanzione
in caso di ritardo
Le società
iscritte che non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo PEC che
conseguenze hanno?
In base al comma 6bis dell'articolo 16 del D.L. 185/2008 (introdotto
dall'articolo 37 del D.L. 5/2012) le imprese in forma societaria che non hanno
ancora comunicato l'indirizzo PEC si vedranno sospendere l'iscrizione di
qualunque atto al Registro imprese (escluse le dununce REA) fino
all'integrazione dell'indirizzo PEC e comunque per un periodo massimo di tre
mesi.
Le imprese
individuali iscritte che non comunicano entro il termine del 30.6.2013 il
proprio indirizzo PEC che conseguenze hanno?
In base all'art. 5 del D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 le
imprese individuali che non hanno ancora comunicato l'indirizzo PEC si vedranno
sospendere l'iscrizione di qualunque atto al Registro delle Imprese per un
periodo massimo 45 giorni. Trascorso tale periodo la pratica viene respinta e
si intende non presentata.
Le variazioni
dell'indirizzo PEC dell'impresa devono essere comunicate al Registro Imprese?
Sì, è necessario che l’indirizzo che compare in visura e nei
certificati sia sempre valido e attivo. La comunicazione è gratuita e va
effettuata per via telematica con le stesse modalità previste per la prima
comunicazione.
La normativa non prevede un'univocità “casella PEC - impresa”. Quindi
una stessa casella PEC può essere utilizzata per più imprese. La piena
responsabilità sull’indicazione e relativo accesso alla gestione e sul
mantenimento della validità e attivazione tecnica dell’indirizzo ricade
esclusivamente sui legali rappresentanti dell'impresa che hanno effettuato la
comunicazione all’ufficio del registro delle imprese
Se l'impresa
dispone di più unità locali o sedi secondarie in varie province si deve dotare
e comunicare più indirizzi PEC?
No, l'impresa deve comunicare un solo indirizzo PEC presso il Registro
Imprese della sede legale a prescindere dalle sedi secondarie e unità locali di
cui dispone.
L'impresa che
dispone di più indirizzi PEC (ad es. per uffici, dipartimenti, unità locali
ecc.) può chiedere la loro iscrizione al Registro Imprese?
No, perché al Registro Imprese si iscrivono esclusivamente le
informazioni e i dati previsti dalla legge e la normativa in materia di PEC
prevede la comunicazione di un solo indirizzo PEC che rappresenta l’equivalente
“elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale.
Come faccio a
verificare se un'impresa ha già depositato l'indirizzo PEC?
E' possibile verificare la presenza dell'indirizzo PEC dal sito
www.registroimprese.it inserendo la denominazione dell'impresa e la provincia
della sede legale.
Posso comunicare
al Registro Imprese una casella PEC con dominio @postacertificata.gov.it?
No, le “PEC del cittadino”, riconoscibili appunto dal dominio
@postacertificata.gov.it, sono riservate esclusivamente alle comunicazioni tra
cittadini e pubbliche amministrazioni e quindi non possono essere utilizzate
dalle imprese. La procedura di comunicazione implementerà un controllo che
rifiuterà l'inserimento di caselle PEC con questo dominio.
I soggetti
iscritti solo al REA (associazioni, fondazioni, ecc.) sono tenute all'obbligo
di comunicazione della PEC?
No, perché le leggi in materia prevedono l'obbligo di comunicare la PEC al Registro Imprese solo
per le imprese (in forma societaria o individuale).
Le imprese
individuali che sono in procinto di cancellarsi dal Registro Imprese sono
tenute a comunicare la PEC ?
Le imprese in procinto di cancellarsi non devono comunicare la PEC solo se la pratica di
cancellazione viene spedita prima del 30 giugno 2013.
Quanto lungo può
essere un indirizzo PEC?
Le specifiche ministeriali prevedono un campo massimo di 40 caratteri
prima del simbolo @ ed un campo massimo di 40 caratteri dopo. Indirizzi più
lunghi non possono essere inseriti.
Commenti