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Rateazione straordinaria

Premessa
Il c.d. Decreto del fare ha introdotto la possibilità di effettuare i pagamenti dilazionati in 120 rate.
Per rendere attuabile tale previsione era però necessaria l’emanazione di un decreto attuativo, entro il 20 settembre 2013, che si è fatto attendere.
Infatti, soltanto l’8 novembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale. Analizziamone i principali aspetti.

Le novità introdotte dal Decreto del fare

Il Decreto del fare ha consentito all'agente della riscossione di concedere piani straordinari di rateazione decennale nel caso in cui ricorrano congiuntamente:
-        la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario;
-        quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Tali condizioni, che inizialmente erano state disciplinate singolarmente, individuando per ognuna delle quali specifiche condizioni, sono state successivamente “fuse” in un unico requisito richiesto.

Se infatti inizialmente si chiedeva la dimostrazione del possesso di fonti stabili di reddito o di beni immobili espropriabili, oggi entrambe le condizioni si ritengono rispettate allorquando l’importo della rata:
Ø       sia superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, (per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati);

Ø       sia superiore al 10% del valore della produzione (per i soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente). In quest’ultimo caso è inoltre richiesto che l’indice di liquidità sia compreso tra 0,50 e 1.

A oggi non appare ben chiaro se con l’espressione “ditte individuali con regimi fiscali semplificati” vengano individuate anche le ditte individuali in contabilità semplificata.
L’ulteriore requisito richiesto di esporre l’indice di liquidità lascia tuttavia pensare che anche per queste ultime vada applicata l’unica condizione posta per le persone fisiche: in tal caso, infatti, non si potrebbe calcolare l’indice di liquidità.
Rimarrebbe tuttavia il problema per le società di persone in regime di contabilità semplificata, le quali dovrebbero comunque procedere con il calcolo dell’indice suddetto.

 Il numero massimo di rate

Il reddito e il valore della produzione assumono rilievo anche nella determinazione del numero delle rate che possono essere concesse.
Per poter conoscere il numero massimo di rate è infatti sufficiente rapportare il valore della rata al reddito (o al valore della produzione). Sarà poi necessario confrontare il valore ottenuto con la tabella allegata al Decreto stesso, la quale riporta per ogni percentuale il numero massimo di rate ammissibili.

ESEMPIO:
Reddito mensile (ISR): 1.500 euro
Rata mensile (così come da rateazione ordinaria): 500 euro

Di seguito le Tabelle riportate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.11.2013
La Tabella “A” è relativa ai soggetti diversi dalle persone fisiche e alle ditte con regimi fiscali semplificati



La Tabella “B”, invece, deve essere presa di riferimento dalle persone fisiche e dalle ditte con regimi fiscali semplificati.


Come può facilmente desumersi, solo allorquando la percentuale superi il 38,80% sarà possibile beneficiare della rateazione decennale (per le persone fisiche).

I soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali con regimi fiscali semplificati potranno vedersi invece accordare una rateazione a 10 anni nel caso in cui il rapporto rata/valore della produzione sia superiore al 19,40%.

Gli strumenti offerti da Equitalia

Negli ultimi anni, diversi sono stati gli strumenti messi a punto dal legislatore per rendere meno difficile il pagamento delle imposte.

Si ricorda, infatti, che Equitalia può concedere la rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili, e, per i debiti fino a 50.000 euro la rateazione è concessa automaticamente, senza che sia necessario verificare la situazione di difficoltà economica.

Inoltre, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
Infine, in caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta la decadenza.

A seguito dell’introduzione della nuova rateazione decennale sono pertanto diventati ben 4 i piani di rientro che possono essere accordati dall’agente alla riscossione.


 Tuttavia, mentre le rate a importo variabile possono essere chieste nel caso della rateazione ordinaria, non è chiaro se possano essere concesse anche in caso di rateazione straordinaria.

Le rateazioni già in corso

Anche per le rateazioni già accordate sarà possibile chiedere che le rate siano aumentate fino a 120, se ricorrono le condizioni di legge.

Non è invece chiaro come debba essere applicato l’istituto della decadenza della rateazione a seguito delle novità introdotte sempre dal Decreto del fare.
Se infatti prima erano sufficienti due rate consecutive non pagate per decadere dal beneficio della rateazione, oggi, a seguito delle novità normative, si decade solo a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.
Qual è invece la sorte per le rateazioni che erano già in corso e per le quali risultavano non pagate più di due rate, ma meno di otto?
La questione è rimasta in sospeso e si attendono ulteriori chiarimenti.

Riepilogo

CONDIZIONI RICHIESTE
L’importo della rata deve essere:
a) superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, (per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati);
b) superiore al 10% del valore della produzione (per i soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente). In quest’ultimo caso è inoltre richiesto che l’indice di liquidità sia compreso tra 0,50 e 1.
NUMERO MASSIMO DI RATE CONCEDIBILI
È necessario rapportare il valore della rata al reddito (o al valore della produzione). Il risultato dovrà essere confrontato con la tabella allegata al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.11.2013: ad ogni percentuale è correlato un numero massimo di rate concedibili.
SOGGETTI AMMESSI
Tutti coloro che rispettano le condizioni richieste, anche se i piani di rateazione sono stati accordati prima delle novità introdotte.

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