Premessa
Il c.d. Decreto del fare ha introdotto la possibilità di effettuare i
pagamenti dilazionati in 120 rate.
Per rendere attuabile tale previsione era però necessaria l’emanazione
di un decreto attuativo, entro il 20 settembre 2013, che si è fatto attendere.
Infatti,
soltanto l’8 novembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale. Analizziamone i principali
aspetti.
Le novità introdotte dal Decreto del fare
Il Decreto del
fare ha consentito all'agente della riscossione di concedere piani straordinari
di rateazione decennale nel caso in cui ricorrano congiuntamente:
- la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento
del credito tributario secondo un piano ordinario;
- quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano
di rateazione concedibile.
Tali condizioni,
che inizialmente erano state disciplinate singolarmente, individuando per
ognuna delle quali specifiche condizioni, sono state successivamente “fuse” in
un unico requisito richiesto.
Se infatti
inizialmente si chiedeva la dimostrazione del possesso di fonti stabili di
reddito o di beni immobili espropriabili, oggi entrambe le condizioni si
ritengono rispettate allorquando l’importo della rata:
Ø sia superiore al 20% del reddito mensile del nucleo
familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione
Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, (per le persone
fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati);
Ø sia superiore al 10% del valore della produzione (per i soggetti
diversi da quelli di cui al punto precedente). In quest’ultimo caso è inoltre
richiesto che l’indice di liquidità sia
compreso tra 0,50 e 1.
A oggi non appare
ben chiaro se con l’espressione “ditte individuali con regimi fiscali semplificati”
vengano individuate anche le ditte individuali in contabilità semplificata.
L’ulteriore
requisito richiesto di esporre l’indice di liquidità lascia tuttavia pensare
che anche per queste ultime vada applicata l’unica condizione posta per le
persone fisiche: in tal caso, infatti, non si potrebbe calcolare l’indice di
liquidità.
Rimarrebbe
tuttavia il problema per le società di persone in regime di contabilità
semplificata, le quali dovrebbero comunque procedere con il calcolo dell’indice
suddetto.
Il numero massimo di rate
Il reddito e il
valore della produzione assumono rilievo anche nella determinazione del numero
delle rate che possono essere concesse.
Per poter
conoscere il numero massimo di rate è infatti sufficiente rapportare il valore
della rata al reddito (o al valore della produzione). Sarà poi necessario
confrontare il valore ottenuto con la tabella allegata al Decreto stesso, la
quale riporta per ogni percentuale il numero massimo di rate ammissibili.
ESEMPIO:
Reddito mensile
(ISR): 1.500 euro
Rata mensile
(così come da rateazione ordinaria): 500 euro
Di seguito le
Tabelle riportate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
6.11.2013
La Tabella “A” è
relativa ai soggetti diversi dalle persone fisiche e alle ditte con regimi
fiscali semplificati
La Tabella “B”,
invece, deve essere presa di riferimento dalle persone fisiche e dalle ditte
con regimi fiscali semplificati.
Come può
facilmente desumersi, solo allorquando la percentuale superi il 38,80% sarà
possibile beneficiare della rateazione decennale (per le persone fisiche).
I soggetti
diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali con regimi fiscali
semplificati potranno vedersi invece accordare una rateazione a 10 anni nel
caso in cui il rapporto rata/valore della produzione sia superiore al 19,40%.
Gli strumenti offerti da Equitalia
Negli ultimi
anni, diversi sono stati gli strumenti messi a punto dal legislatore per
rendere meno difficile il pagamento delle imposte.
Si ricorda, infatti,
che Equitalia può concedere la rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili,
e, per i debiti fino a 50.000 euro la rateazione è concessa automaticamente,
senza che sia necessario verificare la situazione di difficoltà economica.
Inoltre, il debitore può chiedere che il piano di
rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo
crescente per ciascun anno.
Infine, in caso
di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione può essere prorogata per una sola volta, per un
ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta la
decadenza.
A seguito
dell’introduzione della nuova rateazione decennale sono pertanto diventati ben
4 i piani di rientro che possono essere accordati dall’agente alla riscossione.
Tuttavia, mentre le rate a importo variabile possono
essere chieste nel caso della rateazione ordinaria, non è chiaro se possano
essere concesse anche in caso di rateazione straordinaria.
Le rateazioni già in corso
Anche per le
rateazioni già accordate sarà possibile chiedere che le rate siano aumentate
fino a 120, se ricorrono le condizioni di legge.
Non è invece chiaro come debba essere applicato
l’istituto della decadenza della rateazione a seguito delle novità introdotte
sempre dal Decreto del fare.
Se infatti prima erano sufficienti due rate
consecutive non pagate per decadere dal beneficio della rateazione, oggi, a
seguito delle novità normative, si decade solo a seguito del mancato pagamento
di otto rate, anche non consecutive.
Qual è invece la sorte per le rateazioni che erano
già in corso e per le quali risultavano non pagate più di due rate, ma meno di
otto?
La questione è rimasta in sospeso e si attendono
ulteriori chiarimenti.
Riepilogo
CONDIZIONI
RICHIESTE
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L’importo della
rata deve essere:
a) superiore
al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto
riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla
certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
dello stesso nucleo, (per le persone fisiche e le ditte individuali con
regimi fiscali semplificati);
b) superiore
al 10% del valore della produzione (per i soggetti diversi da quelli di
cui al punto precedente). In quest’ultimo caso è inoltre richiesto che l’indice
di liquidità sia compreso tra 0,50 e 1.
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NUMERO MASSIMO
DI RATE CONCEDIBILI
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È necessario
rapportare il valore della rata al reddito (o al valore della produzione). Il risultato
dovrà essere confrontato con la tabella allegata al Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 6.11.2013: ad ogni percentuale è correlato
un numero massimo di rate concedibili.
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SOGGETTI
AMMESSI
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Tutti coloro
che rispettano le condizioni richieste, anche se i piani di rateazione sono
stati accordati prima delle novità introdotte.
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