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rassegna fiscale periodica

IN BREVE
·         Finanziamenti all'impresa e beni concessi in godimento a soci o familiari: entro il 31 ottobre le comunicazioni telematiche
·         Entro il 25 ottobre il 730 integrativo a favore del contribuente
·         In arrivo gli alert frutto dell’incrocio dati tra redditi e spesometro
·         Rimborso IVA del terzo trimestre 2016: modello TR da trasmettere entro ottobre
·         In arrivo 60 mila lettere di esclusione dal Vies
·         Dichiarazioni d’intento anche per gli esportatori abituali nel caso di contratti d’appalto per la costruzione di fabbricati
·         Distributori automatici: fatturazione elettronica e corrispettivi dei distributori
·         Avvocati “minimi” e gestione separata INPS
·         I compensi pagati all’amministratore senza poteri sono indeducibili
·         IRAP obbligatoria se il professionista ha due collaboratori
·         Rinuncia all’incasso degli utili da parte dei soci: configura l’esistenza di un finanziamento fruttifero

APPROFONDIMENTI
·      Le comunicazioni telematiche dei finanziamenti all'impresa da parte di soci e familiari dell'imprenditore e dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari
·         Nuovo ravvedimento operoso: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate




IN BREVE

IMPOSTE DIRETTE, IVA
Deducibilità dei costi black list: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Agenzia Entrate, Circolare 26 settembre 2016, n. 39/E
La legge di Stabilità 2016 ha abrogato la disciplina speciale dettata dall’art. 110, commi 10 e 12-bis, del Tuir che prevedeva, per i costi derivanti da operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata, la totale indeducibilità dei costi black list (salvo prova contraria).
In una recente circolare, n. 39/E del 26 settembre 2016, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti per l’applicazione del nuovo regime e per la corretta compilazione del modello UNICO2016, nella parte che riguarda l’indicazione dei costi sostenuti per operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata.

(Vedi l’Approfondimento)


CONSOLIDATO FISCALE
Novità per il consolidato nazionale
Agenzia Entrate, Circolare 26 settembre 2016, n. 40/E
L’Agenzia Entrate ha dedicato una recente circolare, n. 40/E del 26 settembre 2016, alla disciplina del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e ss. del TUIR, con particolare riferimento alle novità introdotte in materia dal D.Lgs. n. 147/2015 (decreto internazionalizzazione).
Il documento illustra, in particolare, alcuni casi in cui un soggetto non residente può partecipare al regime fiscale in esame, sia in qualità di consolidante, sia in qualità di consolidata, attraverso una propria stabile organizzazione.

(Vedi l’Approfondimento)


RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Domande entro il 20 ottobre per la concessione di un nuovo piano di rateazione
Legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del D.L. 24 giugno 2016, n. 113
Entro il 20 ottobre 2016 possono essere trasmesse le istanze per:
·         la riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti al 1 luglio 2016 da precedenti piani di rateazione;
·         la riammissione alla dilazione da accertamento con adesione acquiescenza per i contribuenti che risultano decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1 luglio 2016.
Ricordiamo che:
·         si decade dal nuovo piano per effetto del mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
·         la rateazione non può essere concessa per più di sei anni, cioè 72 rate mensili;
·         sono esclusi gli importi oggetto di segnalazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

È stato inoltre innalzato da 50.000 a 60.000 euro il limite al di sotto del quale la dilazione viene concessa da Equitalia su semplice richiesta di parte, senza la necessità di dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria.



AGEVOLAZIONI
Assegnazione agevolata di beni ai soci: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Agenzia Entrate, Circolare 16 settembre 2016, n. 37
A pochi giorni dalla scadenza, fissata al 30 settembre 2016, l’Agenzia Entrate ha pubblicato una circolare per fornire chiarimenti in merito alla disciplina dell’assegnazione, cessione e trasformazione agevolata prevista dall’art. 1, commi da 115 a 121, legge n. 208 del 2015.
La circolare affronta diversi argomenti:
·         il trattamento contabile e riflessi fiscali dell’assegnazione;
·         l’assegnazione/cessione agevolata e conseguenze fiscali;
·         gli effetti fiscali in capo ai soci;
·         il passaggio dal regime di contabilità semplificato a quello ordinario;
·         l’assegnazione dei beni nel caso di recesso soci;
·         casi particolari di assegnazione;
·         la base imponibile IVA dell’assegnazione agevolata;
·         la rettifica della detrazione per le assegnazioni fuori campo IVA;
·         la trasformazione agevolata in società semplice;
·         la determinazione dell’imposta sostitutiva nel caso di assegnazione/cessione ai soci di terreni agricoli sui quali insistono fabbricati rurali;
·         l’imposta di registro: applicazione dell’imposta minima e determinazione della base imponibile per le assegnazioni o cessioni di immobili ai soci.

Ricordiamo che il termine ultimo per effettuare l’operazione agevolabile fiscalmente era il 30 settembre 2016.
La pubblicazione di una circolare a 14 giorni dalla scadenza lasciava supporre una imminente proroga, per consentire ai contribuenti ed ai loro professionisti il giusto tempo per esaminare i chiarimenti (peraltro “non scontati”).
La proroga non è arrivata, pare a causa dell’indisponibilità di un provvedimento legislativo in cui inserire la proroga in urgenza. Secondo la stampa specializzata è, a questo punto, altamente probabile che la prossima legge di Stabilità riapra i termini retroattivamente.


Escluso il credito d'imposta Ricerca & Sviluppo per lo studio di “attività di formazione”
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 settembre 2016, n. 80/E
Con una Risoluzione emessa in risposta ad un interpello, l’Agenzia Entrate ha chiarito che il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo non può essere riconosciuto ad attività che vengano descritte come attività, di ricerca e sviluppo, dedite alla creazione di corsi di formazione, seppure con un forte contenuto innovativo.
L’Agenzia Entrate ha espresso dubbi sul fatto che i caratteri di innovazione previsti dall’agevolazione possano essere riconosciuti allo specifico progetto formativo, anche in considerazione del fatto che il processo seguito per la definizione del progetto formativo, nonché la sua articolazione modulare e le metodologie didattiche sembrerebbero essere patrimonio della scienza della formazione e comunque già impiegate in altre esperienze di erogazione di alta formazione.
Inoltre, se il percorso formativo è destinato ad essere erogato dietro remunerazione il credito d’imposta non può spettare; la destinazione commerciale è infatti motivo espresso di esclusione dal credito di imposta per i “prodotti, processi o servizi” di cui all’art. 3, lettera c), del D.L. 145/2013, fatta eccezione per i prototipi richiamati all’ultimo passaggio della stessa lettera c), tra i quali non rientra il caso di specie.

Incentivi per fonti rinnovabili solo se l'impianto è in rete
Tar Lazio, Sent. 13 settembre 2016, n. 9698
Il Tar del Lazio ha recentemente sentenziato che alle fonti rinnovabili di energia spettano le agevolazioni pubbliche soltanto se i relativi impianti sono connessi alla rete, confermando il principio riportato nella “Guida agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” pubblicata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) nel 2010.


IVA
L'irregolarità formale della fattura non pregiudica la detrazione dell'IVA
La Corte di Giustizia Ue ha recentemente confermato che eventuali irregolarità della fattura possono essere sanzionate, ma non possono comportare il diniego del diritto alla detrazione in tutti i casi in cui il medesimo spetti sulla base dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa. Il diritto alla detrazione dell’IVA costituisce parte integrante del meccanismo che regola l’imposta e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.


IRPEF
Deducibilità delle spese mediche per portatori di handicap e invalidi civili
Agenzia Entrate, Risoluzione 23 settembre 2016, n. 79
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che le spese mediche e di assistenza specifica deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), TUIR:
·         sono sempre deducibili per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
·         non sono invece automaticamente deducibili per gli invalidi civili. In tal caso l’Agenzia Entrate individua come indicatore per la deduzione il riconoscimento dell’invalidità totale o dell’indennità di accompagnamento.


CONVENZIONI BILATERALI
Efficace dal 31 dicembre 2015 il regime speciale con Taiwan
Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Comunicato 23 settembre 2016
Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha comunicato che le norme sul regime fiscale speciale che regola i rapporti tra Italia e Taiwan, di cui alla legge 7 maggio 2015, n. 62, sono efficaci dal 31 dicembre 2015.
Il comunicato precisa inoltre che il regime si applica:
a.      con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2016;
b.      con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2016.


IMPOSTE DIRETTE, IVA
Acquisto e vendita di bitcoin e monete virtuali
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E
L’Agenzia Entrate, in risposta ad un interpello, ha chiarito che le attività di intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l’IVA in quanto rientrano tra le operazioni relative a banconote e monete.
Sul piano della tassazione diretta, invece, i ricavi che derivano dall’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin sono soggetti ad Ires ed Irap, al netto dei relativi costi.
Per valutare i bitcoin di cui la società dispone a fine esercizio occorre considerarne il valore normale, cioè la loro quotazione in quel momento.
Per quanto riguarda i clienti persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, la risoluzione chiarisce che si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa. Ne deriva che gli operatori non sono tenuti agli adempimenti tipici dei sostituti d’imposta.


LAVORO AUTONOMO
Quando il lavoratore autonomo può essere “riconsiderato” dipendente subordinato
Corte di Cassazione, Sent. 21 settembre 2016, n. 18502 e sent. 22 settembre 2016, n. 18586
La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato che sussiste un rapporto di lavoro subordinato e non di natura autonoma, qualora dalle deposizioni testimoniali emerga che il lavoratore è tenuto al rispetto di orari di lavoro identici a quelli degli altri dipendenti ed utilizza mezzi e strumenti del datore di lavoro.
Secondo la Corte è da considerarsi lavoratore dipendente anche l’autonomo che, pur senza vincoli di orario e con elevata autonomia, sottostà alle direttive impartitegli dalla direzione commerciale dell’azienda e coordina un gruppo di persone numeroso.


SOCIETÀ
È sufficiente la società semplice per l'affitto di immobili senza servizi ulteriori
Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in una raccolta di massime emanate nel corso del 2016, ha affermato che l'affitto di una o più unità immobiliari da parte di una società che ne ha la titolarità, senza la previsione di ulteriori servizi accessori a beneficio dell'impresa utilizzatrice, rappresenta un'attività economica non commerciale che può essere gestita attraverso una società semplice.
Secondo i Notai delle Tre Venezie la gestione di beni integra:
a.      un'attività commerciale, se esercitata con “modalità più o meno complesse che comunque presuppongano l'utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della produzione”;
b.      un'attività economica non commerciale, se svolta senza necessità di coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e “con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali”;
c.      una comunione di godimento, qualora sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione produttivo/economico tipico del contratto di società, vincolo negoziale che, se costituito, esclude l'applicazione della disciplina sulla comunione dettata dagli artt. 1102 e 1103 c.c. (facoltà per i comproprietari di utilizzare personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota).



APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO, IMPOSTE DIRETTE
Le comunicazioni telematiche dei finanziamenti all'impresa da parte di soci e familiari dell'imprenditore e dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari
A partire dal 2012, i soggetti che esercitano attività d'impresa, devono comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nel periodo d’imposta hanno concesso finanziamenti all’impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa.
La comunicazione va effettuata solo se nell'anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.

Attenzione
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Sempre dal 2012, i soggetti che esercitano attività d'impresa, devono comunicare anche i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011).
La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.
In particolare vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
Sono esclusi dalla comunicazione:
·         i beni concessi in godimento agli amministratori;
·         i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
·         i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
·         i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
·         gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
·         i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

I beni vanno suddivisi nelle seguenti categorie:
·         autovetture;
·         altri veicoli;
·         unità da diporto;
·         aeromobili;
·         immobili;
·         altri beni (da indicare solo se di valore superiore a tremila euro, al netto di IVA).

Il termine ordinario per effettuare entrambe le comunicazioni è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti (e quindi al 30 ottobre per i soggetti “solari”). Poiché la scadenza originaria del 30 ottobre quest’anno cade di domenica, le comunicazioni andranno effettuate entro lunedì 31 ottobre.



ACCERTAMENTO, DICHIARAZIONI
Nuovo ravvedimento operoso: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Con Comunicato stampa pubblicato il 12 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti contenuti nella circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 riguardante la riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2015 e dal D.Lgs n. 158/2015 (riforma del sistema sanzionatorio).

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva, l’agevolazione cambia a seconda del tipo di errore:
·         in presenza di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% dell’importo non versato, con riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento (non trova più applicazione la sanzione fissa di euro 250);
·         in presenza di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione prevista è quella per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” trattate dall’art. 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Il contribuente dovrà versare la sanzione di euro 250, ridotta a 1/9 in caso di ravvedimento (euro 27,78) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui viene regolarizzata la sanzione.

Invece, in caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione in misura fissa, euro 250, ridotta di 1/10, e quindi pari ad euro 25. Qualora alla tardività della dichiarazione si accompagni un carente o tardivo versamento bisogna applicare anche la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.

Quando l’errore viene corretto dopo i 90 giorni, dal 1° gennaio 2016 se il contribuente vuole regolarizzare la propria posizione:
·         in presenza di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è quella per omesso versamento, pari al 30% dell’importo non versato, con riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento stesso;
·         in presenza di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione prevista è pari al 90% della maggiore imposta dovuta e della differenza del credito utilizzato. Se invece si è in presenza di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di dichiarazione infedele, la sanzione rimane quella prevista dall’art. 8 anche dopo i 90 giorni. In entrambi i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.

L’Agenzia ricorda inoltre che oltre i 90 giorni non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell’omessa dichiarazione, anche quando è stata inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.



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