IN BREVE
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Finanziamenti all
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Entro il 25 ottobre il 730 integrativo a favore del contribuente
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In arrivo gli alert frutto
dell’incrocio dati tra redditi e spesometro
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Rimborso IVA del terzo trimestre 2016: modello TR da trasmettere entro
ottobre
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In arrivo 60 mila lettere di esclusione dal Vies
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Dichiarazioni d’intento anche per gli esportatori abituali nel caso di
contratti d’appalto per la costruzione di fabbricati
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Distributori automatici: fatturazione elettronica e corrispettivi dei
distributori
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Avvocati “minimi” e gestione separata INPS
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I compensi pagati all’amministratore senza poteri sono indeducibili
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IRAP obbligatoria se il professionista ha due collaboratori
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Rinuncia all’incasso degli utili da parte dei soci: configura
l’esistenza di un finanziamento fruttifero
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APPROFONDIMENTI
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· Le comunicazioni telematiche dei finanziamenti all
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Nuovo ravvedimento operoso: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
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IN BREVE
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IMPOSTE
DIRETTE, IVA
Deducibilità
dei costi black list: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Agenzia Entrate, Circolare 26 settembre 2016, n.
39/E
La legge
di Stabilità 2016 ha
abrogato la disciplina speciale dettata dall’art. 110, commi 10 e 12-bis, del
Tuir che prevedeva, per i costi derivanti da operazioni intercorse con Paesi a
fiscalità privilegiata, la totale indeducibilità dei costi black list (salvo
prova contraria).
In una
recente circolare, n. 39/E del 26 settembre 2016, l’Agenzia Entrate ha fornito
chiarimenti per l’applicazione del nuovo regime e per la corretta compilazione
del modello UNICO2016, nella parte che riguarda l’indicazione dei costi
sostenuti per operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata.
(Vedi l’Approfondimento)
CONSOLIDATO
FISCALE
Novità
per il consolidato nazionale
Agenzia Entrate, Circolare 26 settembre 2016,
n. 40/E
L’Agenzia
Entrate ha dedicato una recente circolare, n. 40/E del 26 settembre 2016, alla
disciplina del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e ss. del TUIR, con
particolare riferimento alle novità introdotte in materia dal D.Lgs. n.
147/2015 (decreto internazionalizzazione).
Il documento
illustra, in particolare, alcuni casi in cui un soggetto non residente può
partecipare al regime fiscale in esame, sia in qualità di consolidante, sia in
qualità di consolidata, attraverso una propria stabile organizzazione.
(Vedi l’Approfondimento)
RISCOSSIONE
E VERSAMENTI
Domande
entro il 20 ottobre per la concessione di un nuovo piano di rateazione
Legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del D.L. 24
giugno 2016, n. 113
Entro il 20 ottobre
2016 possono essere trasmesse le istanze per:
·
la
riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti al 1 luglio 2016
da precedenti piani di rateazione;
·
la
riammissione alla dilazione da accertamento con adesione acquiescenza per i
contribuenti che risultano decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1 luglio 2016.
Ricordiamo che:
·
si
decade dal nuovo piano per effetto del mancato pagamento di due rate, anche non
consecutive;
·
la
rateazione non può essere concessa per più di sei anni, cioè 72 rate mensili;
·
sono
esclusi gli importi oggetto di segnalazione da parte delle pubbliche
amministrazioni;
È stato inoltre
innalzato da 50.000 a
60.000 euro il limite al di sotto del quale la dilazione viene concessa da
Equitalia su semplice richiesta di parte, senza la necessità di dimostrare la
temporanea difficoltà finanziaria.
AGEVOLAZIONI
Assegnazione
agevolata di beni ai soci: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Agenzia Entrate, Circolare 16 settembre 2016, n. 37
A pochi giorni dalla
scadenza, fissata al 30 settembre 2016, l’Agenzia Entrate ha pubblicato una
circolare per fornire chiarimenti in merito alla disciplina dell’assegnazione,
cessione e trasformazione agevolata prevista dall’art. 1, commi da 115 a 121, legge n. 208 del
2015.
La circolare affronta
diversi argomenti:
·
il
trattamento contabile e riflessi fiscali dell’assegnazione;
·
l’assegnazione/cessione
agevolata e conseguenze fiscali;
·
gli
effetti fiscali in capo ai soci;
·
il
passaggio dal regime di contabilità semplificato a quello ordinario;
·
l’assegnazione
dei beni nel caso di recesso soci;
·
casi
particolari di assegnazione;
·
la
base imponibile IVA dell’assegnazione agevolata;
·
la
rettifica della detrazione per le assegnazioni fuori campo IVA;
·
la
trasformazione agevolata in società semplice;
·
la
determinazione dell’imposta sostitutiva nel caso di assegnazione/cessione ai
soci di terreni agricoli sui quali insistono fabbricati rurali;
·
l’imposta
di registro: applicazione dell’imposta minima e determinazione della base
imponibile per le assegnazioni o cessioni di immobili ai soci.
Ricordiamo che il
termine ultimo per effettuare l’operazione agevolabile fiscalmente era il 30
settembre 2016.
La pubblicazione di una
circolare a 14 giorni dalla scadenza lasciava supporre una imminente proroga,
per consentire ai contribuenti ed ai loro professionisti il giusto tempo per
esaminare i chiarimenti (peraltro “non scontati”).
La proroga non è
arrivata, pare a causa dell’indisponibilità di un provvedimento legislativo in
cui inserire la proroga in urgenza. Secondo la stampa specializzata è, a questo
punto, altamente probabile che la prossima legge di Stabilità riapra i termini
retroattivamente.
Escluso
il credito d'imposta Ricerca & Sviluppo per lo studio di “attività di
formazione”
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 settembre 2016, n.
80/E
Con una Risoluzione
emessa in risposta ad un interpello, l’Agenzia Entrate ha chiarito che il
credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo non può essere
riconosciuto ad attività che vengano descritte come attività, di ricerca e
sviluppo, dedite alla creazione di corsi di formazione, seppure con un forte contenuto
innovativo.
L’Agenzia Entrate ha
espresso dubbi sul fatto che i caratteri di innovazione previsti
dall’agevolazione possano essere riconosciuti allo specifico progetto
formativo, anche in considerazione del fatto che il processo seguito per la
definizione del progetto formativo, nonché la sua articolazione modulare e le
metodologie didattiche sembrerebbero essere patrimonio della scienza della
formazione e comunque già impiegate in altre esperienze di erogazione di alta
formazione.
Inoltre, se il percorso
formativo è destinato ad essere erogato dietro remunerazione il credito
d’imposta non può spettare; la destinazione commerciale è infatti motivo
espresso di esclusione dal credito di imposta per i “prodotti, processi o
servizi” di cui all’art. 3, lettera c), del D.L. 145/2013, fatta eccezione per
i prototipi richiamati all’ultimo passaggio della stessa lettera c), tra i
quali non rientra il caso di specie.
Incentivi
per fonti rinnovabili solo se l'impianto è in rete
Tar Lazio, Sent. 13 settembre 2016, n. 9698
Il Tar
del Lazio ha recentemente sentenziato che alle fonti rinnovabili di energia
spettano le agevolazioni pubbliche soltanto se i relativi impianti sono
connessi alla rete, confermando il principio riportato nella “Guida agli
incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”
pubblicata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) nel 2010.
IVA
L'irregolarità
formale della fattura non pregiudica la detrazione dell'IVA
La Corte
di Giustizia Ue ha recentemente confermato che eventuali irregolarità della
fattura possono essere sanzionate, ma non possono comportare il diniego del
diritto alla detrazione in tutti i casi in cui il medesimo spetti sulla base
dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa. Il diritto alla detrazione
dell’IVA costituisce parte integrante del meccanismo che regola l’imposta e, in
linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.
IRPEF
Deducibilità
delle spese mediche per portatori di handicap e invalidi civili
Agenzia Entrate, Risoluzione 23 settembre
2016, n. 79
L’Agenzia
delle Entrate ha recentemente chiarito che le spese mediche e di assistenza
specifica deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), TUIR:
·
sono sempre deducibili
per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992;
·
non sono invece
automaticamente deducibili per gli invalidi civili. In tal caso
l’Agenzia Entrate individua come indicatore per la deduzione il riconoscimento
dell’invalidità totale o dell’indennità di accompagnamento.
CONVENZIONI
BILATERALI
Efficace
dal 31 dicembre 2015 il regime speciale con Taiwan
Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale, Comunicato 23 settembre 2016
Il Ministero degli
Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha comunicato che le norme
sul regime fiscale speciale che regola i rapporti tra Italia e Taiwan, di cui
alla legge 7 maggio 2015, n. 62, sono efficaci dal 31 dicembre 2015.
Il comunicato precisa
inoltre che il regime si applica:
a.
con
riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme
realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2016;
b.
con
riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi
imponibili che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
IMPOSTE DIRETTE, IVA
Acquisto
e vendita di bitcoin e monete virtuali
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E
L’Agenzia Entrate, in
risposta ad un interpello, ha chiarito che le attività di intermediazione di
valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l’IVA in quanto rientrano
tra le operazioni relative a banconote e monete.
Sul piano della
tassazione diretta, invece, i ricavi che derivano dall’attività di
intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin sono soggetti ad Ires ed Irap, al netto dei relativi costi.
Per valutare i bitcoin
di cui la società dispone a fine esercizio occorre considerarne il valore
normale, cioè la loro quotazione in quel momento.
Per quanto riguarda i
clienti persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività
d’impresa, la risoluzione chiarisce che si tratta di operazioni a pronti che
non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa. Ne deriva
che gli operatori non sono tenuti agli
adempimenti tipici dei sostituti d’imposta.
LAVORO AUTONOMO
Quando
il lavoratore autonomo può essere “riconsiderato” dipendente subordinato
Corte di Cassazione, Sent. 21 settembre 2016,
n. 18502 e sent. 22 settembre 2016, n. 18586
La Corte
di Cassazione ha recentemente sentenziato che sussiste un rapporto di lavoro
subordinato e non di natura autonoma, qualora dalle deposizioni testimoniali
emerga che il lavoratore è tenuto al rispetto di orari di lavoro identici a
quelli degli altri dipendenti ed utilizza mezzi e strumenti del datore di
lavoro.
Secondo
la Corte è da considerarsi lavoratore dipendente anche l’autonomo che, pur
senza vincoli di orario e con elevata autonomia, sottostà alle direttive
impartitegli dalla direzione commerciale dell’azienda e coordina un gruppo di
persone numeroso.
SOCIETÀ
È
sufficiente la società semplice per l'affitto di immobili senza servizi
ulteriori
Il
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in una
raccolta di massime emanate nel corso del 2016, ha affermato che
l'affitto di una o più unità immobiliari da parte di una società che ne ha la
titolarità, senza la previsione di ulteriori servizi accessori a beneficio
dell'impresa utilizzatrice, rappresenta un'attività economica non commerciale
che può essere gestita attraverso una società semplice.
Secondo i
Notai delle Tre Venezie la gestione di beni integra:
a.
un'attività
commerciale, se esercitata con “modalità più o meno complesse che comunque
presuppongano l'utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della
produzione”;
b.
un'attività economica
non commerciale, se svolta senza necessità di coordinamento dei mezzi della
produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine
vincolante di ricavarne un utile e “con esclusione della possibilità per i soci
di utilizzare direttamente i beni sociali”;
c.
una comunione di
godimento,
qualora sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione
produttivo/economico tipico del contratto di società, vincolo negoziale che, se
costituito, esclude l'applicazione della disciplina sulla comunione dettata
dagli artt. 1102 e 1103 c.c. (facoltà per i comproprietari di utilizzare
personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota).
APPROFONDIMENTI
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ACCERTAMENTO, IMPOSTE DIRETTE
Le comunicazioni telematiche dei finanziamenti all' impresa da parte di soci e familiari dell' imprenditore e dei beni d’impresa concessi in
godimento a soci o familiari
A partire
dal 2012, i soggetti che esercitano attività d' impresa,
devono comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati (e i relativi
importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell' imprenditore,
che nel periodo d’imposta hanno concesso
finanziamenti all’impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa.
La
comunicazione va effettuata solo se nell' anno
di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a
3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle
capitalizzazioni annue.
Attenzione
Sono
esclusi dall' obbligo di
comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione
finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto
pubblico o scrittura privata autenticata).
Sempre
dal 2012, i soggetti che esercitano attività d' impresa,
devono comunicare anche i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni
dell’impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011).
La
comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari
dell’imprenditore.
In
particolare vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese
le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni
nell' impresa concedente) e dei
familiari dell' imprenditore, che
hanno ricevuto in godimento beni dell' impresa,
qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento
del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste
anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne
permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.
La
comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall' impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai
soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
Sono esclusi dalla comunicazione:
·
i beni concessi in godimento agli amministratori;
·
i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore
autonomo, che costituiscono fringe benefit;
·
i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
·
i beni di società e di enti privati di tipo associativo che
svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento
a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini
esclusivamente istituzionali;
·
gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a
proprietà indivisa concessi ai propri soci;
·
i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale
deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto
per legge.
I beni vanno suddivisi nelle seguenti
categorie:
·
autovetture;
·
altri veicoli;
·
unità da diporto;
·
aeromobili;
·
immobili;
·
altri beni (da indicare solo se di valore superiore a tremila
euro, al netto di IVA).
Il
termine ordinario per effettuare entrambe le comunicazioni è fissato al
trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono
concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono
stati ricevuti (e quindi al 30 ottobre per i soggetti “solari”). Poiché la
scadenza originaria del 30 ottobre quest’anno cade di domenica, le comunicazioni andranno effettuate entro
lunedì 31 ottobre.
ACCERTAMENTO,
DICHIARAZIONI
Nuovo ravvedimento operoso: i chiarimenti
dell’Agenzia Entrate
Con
Comunicato stampa pubblicato il 12 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito alcuni aspetti contenuti nella circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016
riguardante la riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche apportate
dalla legge di Stabilità 2015 e dal D.Lgs n. 158/2015 (riforma del sistema
sanzionatorio).
Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni
dalla scadenza, in caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva,
l’agevolazione cambia a seconda del tipo di errore:
·
in presenza di errori
rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione
applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% dell’importo non
versato, con riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del
momento in cui avviene il ravvedimento (non trova più applicazione la sanzione
fissa di euro 250);
·
in presenza di errori non
rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione
prevista è quella per le “violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni” trattate dall’art. 8 del D.Lgs. n. 471 del
1997. Il contribuente dovrà versare la sanzione di euro 250, ridotta a 1/9 in
caso di ravvedimento (euro 27,78) e quella per omesso versamento, se dovuto, in
misura ridotta a seconda del momento in cui viene regolarizzata la sanzione.
Invece, in caso di dichiarazione tardiva, cioè
presentata entro 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione in misura
fissa, euro 250, ridotta di 1/10, e quindi pari ad euro 25. Qualora alla
tardività della dichiarazione si accompagni un carente o tardivo versamento
bisogna applicare anche la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda
del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.
Quando l’errore viene corretto dopo i 90
giorni, dal 1° gennaio 2016 se il contribuente
vuole regolarizzare la propria posizione:
·
in presenza di errori rilevabili
in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è
quella per omesso versamento, pari al 30% dell’importo non versato, con
riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui
avviene il ravvedimento stesso;
·
in presenza di errori non
rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione
prevista è pari al 90% della maggiore imposta dovuta e della differenza del
credito utilizzato. Se invece si è in presenza di violazioni che integrano ipotesi
di irregolarità senza imposta dovuta, e non di dichiarazione infedele, la
sanzione rimane quella prevista dall’art. 8 anche dopo i 90 giorni. In entrambi
i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a
seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.
L’Agenzia
ricorda inoltre che oltre i 90 giorni
non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell’omessa dichiarazione,
anche quando è stata inviata entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
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