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ICI FACILE. Agenzia delle entrate, provvedimento del 26 aprile 2007

Fissati i termini e le modalità di attuazione della previsione relativa alla liquidazione e al versamento dell’imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione dei redditi.

Con provvedimento direttoriale del 26 aprile, sono stati fissati termini e modalità di attuazione delle disposizioni in materia di Ici contenute nell’articolo 37, comma 55, del Dl 223/2006. La norma citata ha previsto la possibilità di liquidare l’imposta comunale in sede di dichiarazione dei redditi e di versare il relativo importo utilizzando il modello F24, avvalendosi della facoltà di pagare il tributo con i crediti scaturenti da imposte ammesse in compensazione, a norma dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997.E’ possibile versare l’Ici dal 1° maggio. Da tale data, dunque, non rileva più la circostanza che il Comune abbia aderito alla convenzione con l’Agenzia delle entrate: tutti potranno utilizzare il modello F24 per pagare il tributo.Con cadenza periodica, poi, l’Agenzia invierà a ciascun Comune, attraverso il sistema Siatel, un flusso informativo contenente il dettaglio dei dati relativi alla riscossione dell’imposta, alle relative sanzioni e agli interessi. Sarà onere dei Comuni accedere, dal sito delle Entrate, al sistema Siatel, attraverso il quale fornire le coordinate su cui accreditare le somme riscosse, nonché comunicare eventuali cambiamenti, almeno trenta giorni prima dell’operatività degli stessi.Il provvedimento direttoriale specifica che non sono ammessi in compensazione i crediti relativi a tributi e ad altre entrate di competenza degli enti locali, a esclusione di quelli afferenti le addizionali comunali all’Irpef previste dal Dlgs 360/1998.Il documento precisa, inoltre, che il contribuente che presenta il modello 730 può indicare di voler utilizzare, in tutto o in parte, l’eventuale credito risultante dalla liquidazione delle imposte sui redditi, per il pagamento dell’Ici. A tal fine, nel 730/2007 è stato aggiunto il quadro I, la cui compilazione non esonera, peraltro, il contribuente dalla presentazione del modello F24 al fine di rendere conoscibile l’avvenuta compensazione. Il provvedimento chiarisce che il contribuente può autorizzare il soggetto che presta assistenza fiscale, diverso dal sostituto d’imposta, a provvedere al versamento dell’imposta dovuta in suo nome e per suo conto, anche utilizzando crediti in compensazione, secondo le modalità dettate dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997.Se invece il 730 è presentato direttamente al sostituto d’imposta, il contribuente deve attivarsi in via autonoma per il pagamento dell’Ici, eventualmente avvalendosi di un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate. L’articolo 3 del provvedimento stabilisce, infatti, che gli intermediari abilitati a norma dell’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, che abbiano aderito alla convenzione sulle modalità di svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche in nome e per conto dei clienti, su richiesta di qualsiasi contribuente e previa idonea autorizzazione a operare, possono provvedere anche a versare l’Ici dovuta a titolo di acconto e di saldo o in unica soluzione, in nome e per conto del cliente. Gli stessi soggetti sono ammessi a effettuare anche un versamento cumulativo per conto dei contribuenti che ne facciano richiesta, tramite un unico addebito, trasmettendo all’Agenzia l’apposito flusso informativo di dettaglio dei singoli modelli F24, in ossequio alle specifiche tecniche in corso di approvazione con separato provvedimento.Da ricordare, infine, che i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di versare anche l’Ici esclusivamente con modalità telematiche.

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