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Tracciabilità dei compensi, ecco gli esonerati

Esclusi dall'obbligo introdotto dal decreto "Visco-Bersani" i percettori di assegno sociale, i non residenti e i portatori di disabilità

Coloro che percepiscono l'assegno sociale, i non residenti e i diversamente abili potranno pagare i professionisti in denaro contante, senza alcun limite di soglia. Sono esonerati, quindi, dall'obbligo della tracciabilità dei compensi introdotto dal decreto "Visco-Bersani". Lo stabilisce il decreto 3 ottobre 2007 del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2007.
Il Dl 223/2006, come modificato dalla Finanziaria 2007 (legge 296/2006), aveva infatti stabilito l'obbligo di effettuare i pagamenti ai professionisti esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale o mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi inferiori a 1.000 euro sino al 30 giugno 2008, a 500 euro dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, e di 100 euro dal 1° luglio 2009.
Il decreto ministeriale, che ha efficacia dal 1° novembre 2007, prendendo in considerazione le difficoltà sociali, economiche che essi possono incontrare per adempiere l'obbligo di pagamento con le modalità previste dal "Visco-Bersani", esonera i seguenti soggetti:
  • le persone fisiche titolari di un reddito non superiore all'ammontare annuo dell'assegno sociale di cui alla legge 335/1995, articolo 3, commi 6 e 7
  • le persone fisiche non residenti
  • i diversamente abili portatori di una minoranza fisica, psichica o sensoriale, causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e che comporti svantaggio sociale o emarginazione.

Per certificare le condizioni che esonerano dall'obbligo, i contribuenti sopra elencati devono presentare, contestualmente al pagamento al professionista, un'apposita dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, sottoscritta dall'interessato ai sensi del decreto 445/2000.

(articolo a cura di Alessandra Gambadoro)

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