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A Natale il "bonus incapienti"

Dichiarazione dei redditi o apposita istanza per chi non ha sostituto d'imposta

E' approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 278 del 29 novembre) il decreto ministeriale dell'8 novembre che definisce le modalità di erogazione del "bonus incapienti" previsto dal collegato alla Finanziaria.
Si tratta di una misura fiscale di sostegno ai contribuenti a basso reddito, con Irpef netta pari a zero nel 2006, che già dalle prossime settimane si vedranno accreditare in busta paga o nella pensione una somma pari a 150 euro "quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario".
Gli stessi soggetti riceveranno un ulteriore bonus, di pari importo, per ogni familiare a carico. Il beneficio non spetta a chi è fiscalmente a carico di altri, anche se con imposta netta pari a zero (lo riceverà per lui l'eventuale contribuente incapiente che lo ha a carico), e, in ogni caso, a chi nel 2006, ha avuto un reddito superiore a 50mila euro.

Nel decreto pubblicato ieri in Gazzetta (n. 278 del 29/11/2007) vengono specificate le categorie di soggetti che possono accedere al beneficio e le modalità di erogazione delle somme da parte dei sostituti d'imposta.

Soggetti beneficiari
Il bonus spetta ai soggetti passivi Irpef residenti in Italia per i quali, nell'anno 2006, l'imposta netta risulta pari a zero. In particolare, il beneficio riguarda:

  1. i lavoratori dipendenti
  2. i pensionati, compresi coloro che, oltre ai redditi di pensione non eccedenti 7.500 euro, possiedono eventualmente solo l'abitazione principale, comprese le relative pertinenze, e redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro
  3. gli "assimilati", tra cui, per citarne alcuni, i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi e agricole, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori socialmente utili e i sacerdoti
  4. i lavoratori autonomi, i titolari di redditi di impresa e di impresa minore, anche se conseguiti in forma di partecipazione
  5. i titolari di redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Nel decreto è precisato che per i soggetti indicati al punto 4 l'imposta netta dovrà essere assunta al lordo delle perdite dichiarate.

Erogazione tramite sostituto d'imposta
I lavoratori dipendenti e gli assimilati che, nel dicembre 2007, lavorano presso lo stesso datore di lavoro che ha rilasciato loro il Cud relativo al 2006, riceveranno il bonus in via automatica, salvo rinuncia espressa, entro la fine dell'anno. Analoga modalità è prevista per i pensionati. Nel caso in cui, invece, il sostituto d'imposta al dicembre 2007 è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione unica per il 2006, il contribuente può richiedere l'erogazione del bonus al nuovo sostituto, comunicando per iscritto, con riferimento al 2006:

  • che l'imposta netta è pari a zero
  • di aver presentato la dichiarazione o, in alternativa, di essere stato esonerato dal presentarla
  • i dati e il codice fiscale di ciascun familiare a carico
  • la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico.
Analogamente si comporteranno coloro che nel 2006 hanno percepito redditi di lavoro dipendente da un soggetto non obbligato a effettuare le ritenute, a patto che, al dicembre 2007, abbiano un sostituto d'imposta.

Erogazione in assenza di sostituto
Nei casi in cui il contribuente presti la sua attività per un soggetto che non opera da sostituto d'imposta (è il caso, ad esempio, delle badanti), il bonus può essere richiesto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2007.
Chi non deve presentare la dichiarazione, invece, può richiedere il beneficio tramite un'apposita domanda all'agenzia delle Entrate. Un modello ad hoc sarà a tal fine predisposto dall'Amministrazione finanziaria.

"Erronea" erogazione
Chi riceve il bonus senza averne diritto è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro o l'ente pensionistico in modo tale che esso possa provvedere a recuperare le somme, trattenendole dalla busta paga o dalla pensione, entro i termini per l'effettuazione dei conguagli dei redditi 2008. A prescindere che abbia provveduto o meno a effettuare questa comunicazione, il contribuente che ha percepito il bonus senza possedere i requisiti è tenuto a riportare in dichiarazione l'importo non spettante. Se è esonerato dalla presentazione della dichiarazione restituirà invece la somma indebitamente ricevuta mediante versamento con F24 (entro i termini per il versamento del saldo Irpef relativo ai redditi 2008).

Il provvedimento specifica infine che i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di indicare nel modello 770 il codice fiscale dei beneficiari e, eventualmente, quello dei familiari a carico per i quali è stato corrisposto il bonus. Spetta all'agenzia delle Entrate effettuare i controlli e recuperare le somme non dovute se non spontaneamente restituite.

(fonte fiscoggi)

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