L’obbligo della partita Iva sul web, ricorda l’informativa 15/2008 del 19 marzo scorso a firma del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, vige per tutti i soggetti passivi dell’Imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dalle concrete modalità d’esercizio dell’attività. Il decreto presidenziale numero 633 del 1972 dispone, all’articolo 35, che l’Ufficio (provinciale Iva o sede locale delle Entrate) attribuisca al contribuente un numero di partita Iva, da indicare nelle dichiarazioni, nella home page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto. Pertanto, sostiene l’informativa del Cndcec, gli ordini professionali che posseggono la posizione Iva sono tra i destinatari dell’obbligo di pubblicare il numero di partita Iva sul proprio sito istituzionale. Anche i collegi territoriali. Il mancato adempimento comporta una sanzione amministrativa che varia da 258,22 a 2.065,83 euro, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo numero 471/1997.
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