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La comunicazione degli importi a partire da € 3.000

Per i soggetti passivi d’imposta (titolari di partita IVA) torna l’obbligo, con effetti dal 2010, di invio dell’elenco clienti e fornitori. Più nel dettaglio, andranno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA. Per le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura (per esempio nei casi di vendita al dettaglio con emissione di scontrino fiscale) il predetto limite è elevato a euro 3.600 euro al lordo dell’IVA applicata.

Solo per il periodo d’imposta 2010, l’importo è elevato a 25.000 euro e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti. Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/1972, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black-list e le altre operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

In fase di prima applicazione sono escluse anche le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al 30 aprile 2011.

La trasmissione dell’elenco clienti e fornitori dovrà avvenire telematicamente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Solo per il periodo d’imposta 2010, la comunicazione potrà essere effettuata fino al 31 ottobre 2011.

Gli elenchi dovranno indicare, per ciascuna cessione o prestazione:

a) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;

b) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale:

· per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio fiscale, l'attività esercitata, l'eventuale ditta;

· per soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva, il domicilio fiscale, l'attività esercitata. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di almeno una delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza.

c) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’IVA applicata.

Attenzione: a decorrere dal prossimo mese di maggio 2011, per effetto di quanto sopra riportato, in caso di emissione di scontrino fiscale per importo pari o superiore a 3.600 euro, il cedente dovrà farsi comunicare dal cliente i propri dati identificativi; consigliamo di richiedere e trattenere copia del documento di identità e del codice fiscale.

Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

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