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Esecutività dei nuovi atti di accertamento

NUOVA ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

Art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

A decorrere dal 1° ottobre 2011 diventano esecutivi gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

L'avviso di accertamento si presenterà con la forza precettiva tipica del titolo esecutivo, contenendo una intimazione espressa al pagamento di un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati e ponendo quello dei sessanta giorni come termine ultimo per evitare, previo pagamento, il recupero coattivo da parte dell'agente della riscossione.

In caso di mancato pagamento da parte del contribuente, decorsi ulteriori trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento (quindi 60 + 30), la riscossione delle somme richieste (maggiorate dei relativi aggi di competenza dell'agente della riscossione), verrà affidata direttamente ad Equitalia s.p.a., la quale potrà a sua volta adottare le misure cautelari che riterrà opportune.

L'esecuzione forzata resta sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento degli accertamenti esecutivi agli agenti della riscossione; ma tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (es. fermi ed ipoteche) e non opera se gli agenti della riscossione vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione.





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