1.
Obbligo
di comunicare la PEC da parte delle imprese individuali
2.
Aggiornate
le metodologie di controllo per le attività economiche dirette al consumatore
finale
3.
Comunicazione
annuale dati Iva e dichiarazione Iva: termini di presentazione
4.
Opzione
Irap entro il 1° marzo 2013
5.
Congedo
obbligatorio e facoltativo per il padre
6.
Mancata
proroga delle iscrizioni alle liste di mobilità
7.
Contratto
di apprendistato possibile anche se non regolato dal CCNL
NOTIZIE FLASH
AGEVOLAZIONI
-
Bergamo, contributi
alle Pmi per il deposito di marchi all'estero
-
Veicoli
“ecologici”, dal 14 marzo è possibile prenotare i contributi
-
In Toscana
contributi alle aziende che assumono
-
Al via i
contributi per procedure di conciliazione e rimborsi delle polizze dormienti
-
Contributi fino a
5mila euro per l’acquisto di veicoli "ecologici"
-
Contributi a fondo
perduto per la pesca, domande entro il 30 giugno
-
Calamità naturali:
Terremoto Emilia, aggiornata la misura dei contributi per la ricostruzione
-
Calamità naturali:
Terremoto Emilia, per le società di capitali il bilancio 2012 slitta al 30 settembre 2013
ASSICURAZIONI
-
Imposta sulle
assicurazioni, cambiano le competenze per i controlli sui “grandi contribuenti”
CONTABILITÀ
-
Principi
contabili: Approvati definitivamente i nuovi principi Oic 7 e 8
-
Approvate le
specifiche tecniche dell’Unico Società di Persone 2013
IMPOSTE DIRETTE
-
IRPEF: Residenti
all’estero, detrazioni per carichi di famiglia applicabili anche nel 2013
-
IRPEF: Otto per
mille Irpef, domande di contributo entro il 15 marzo
-
IRPEF, IRES:
Intermediari assicurativi, si allargano le ipotesi di esonero dalla ritenuta
d'acconto
IVA E IMPOSTE INDIRETTE
-
Imposta sulle
successioni: Gli “estratti catastali” non devono più essere allegati alla
dichiarazione di successione
-
Iva
all'importazione, dal 28 marzo operative le nuove regole sulla riscossione
coattiva
LAVORO
-
Formazione:
Apprendimento permanente e certificazione delle competenze, il decreto è in
G.U.
-
Dal 1° luglio 2013
solo online le denunce/comunicazioni di infortunio
-
Tfr, dal 6 agosto 2013
soltanto online le domande di intervento del Fondo di Tesoreria
-
Al tirocinante
spetta un'indennità minima di 300 euro
PREVIDENZA
-
Riduzione
contributiva in edilizia, confermata per il 2012 la misura dell’11,50 per cento
-
Le regole
previdenziali per gli iscritti alla Gestione separata
-
Fissata la misura
delle aliquote contributive a carico di commercianti e artigiani
-
Requisiti
contributivi per la pensione di vecchiaia, chiarimenti sulle deroghe ex L.
503/1992
PROFESSIONISTI
-
Professioni:
Pubblicati modelli e istruzioni per l'iscrizione al Mise dei
"senz'albo"
-
Requisiti di
professionalità e indipendenza per il professionista attestatore
-
In G.U. i
requisiti per gli agenti in attività finanziaria
SOCIETÀ
-
Commesse Nato,
stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell’elenco
-
Imprese,
l'autorizzazione unica ambientale (AUA) prende forma
TRIBUTI LOCALI
-
Tares, pubblicati
il modello del tipo di regolamento e le linee guida - Comunicato Stampa 7 febbraio 2013
INDICI E STATISTICHE
1. Cambio delle valute estere del mese di gennaio 2013
La
dichiarazione IVA ,
relativa all’anno 2012 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1°
febbraio e il 30
settembre 2013 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla
presentazione in via autonoma o compresa in UNICO 2013.
OBBLIGO DI
COMUNICARE LA PEC DA
PARTE DELLE IMPRESE INDIVIDUALI
D.L. 18 ottobre 2012 , n. 179, convertito, con
modificazioni,
dalla L. 17 dicembre 2012 , n. 221, art. 5,
commi 1 e 2
Le imprese
individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a
depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il prossimo 30 giugno 2013 ,
e non più entro il 31
dicembre 2013 , come previsto dal D.L. n. 179/2012.
L'obbligo è invece già previsto (decorre dal20 dicembre 2012 ) per le imprese
individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle
imprese o all'Albo delle imprese artigiane.
L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intenderà non presentata.
L'obbligo è invece già previsto (decorre dal
L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intenderà non presentata.
AGGIORNATE LE METODOLOGIE
DI CONTROLLO PER LE ATTIVITÀ
ECONOMICHE
DIRETTE AL CONSUMATORE FINALE
L’Agenzia Entrate ha revisionato le metodologie di
controllo predisposte per verificare la correttezza fiscale degli operatori
economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali. Alle 96
metodologie già in essere, e oggetto di revisione, è stata aggiunta una nuova
metodologia riferita all’attività di autonoleggio.
Le metodologie (che sono disponibili online
all’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/attivita+di+controllo/metodologie+di+controllo si propongono di:
-
uniformare i
comportamenti operativi degli uffici al fine di assicurare ai controlli uno
standard qualitativo più elevato;
-
contribuire allo
sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale;
-
aumentare la
proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle
indagini indirette (riscontri esterni, ecc.);
-
indirizzare le
indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente,
riducendo al minimo i controlli formali.
COMUNICAZIONE
ANNUALE DATI IVA E DICHIARAZIONE IVA: TERMINI DI PRESENTAZIONE
La comunicazione annuale dei dati IVA deve essere
presentata, in via telematica, entro il mese di febbraio.
Anche
quest’anno sarà possibile presentare la dichiarazione IVA
in via autonoma per i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero
chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione
annuale: l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo
superiore a 5.000 euro è infatti possibile solo successivamente alla
presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 25 gennaio 2011 aveva inoltre precisato
che, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, è
sempre possibile presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro
il mese di febbraio di ciascun anno, con il conseguente esonero dall’obbligo di
presentazione della Comunicazione Dati IVA.
OPZIONE IRAP
ENTRO IL 1° MARZO 2013
Entro il prossimo 1° marzo
2013 gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità
ordinaria potranno scegliere di determinare la base imponibile IRAP in base ai
risultati di bilancio e non alle specifiche regole in vigore per le società di
persone e degli imprenditori individuali.
L’opzione va esercitata con
istanza da inviarsi esclusivamente in via telematica entro 60 giorni
dall’inizio del primo periodo d’imposta, o entro 60 giorni dalla data di inizio
dell’attività per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori
individuali che iniziano l’attività in corso d’anno (provvedimento 31 marzo 2008 ).
L’opzione
è vincolante per tre periodi d’imposta (2013/2015), al termine dei quali si
intende tacitamente rinnovata per un altro triennio.
CONGEDO
OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PER IL PADRE
Legge 28 giugno 2012 , n. 92, art. 4, commi 24-25
L'art. 4, commi 24 e 25,
della L. n. 92/2012 fissa due principi, peraltro sperimentali fino al 31 dicembre 2015 .
Con il primo si stabilisce che il padre lavoratore
dipendente (qualunque sia la tipologia contrattuale di riferimento) ha
“l’obbligo” di astenersi dal lavoro per un giorno (in soluzione unica e non ad
ore) entro i primi cinque mesi dalla nascita del bambino. Sempre nello stesso
periodo, il genitore può astenersi dal lavoro per altri due giorni (anche
questi in soluzione unica secondo l’indirizzo contenuto nel D.M. 22 dicembre 2012 ),
anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in
relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante, con
un’indennità a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione che sostituisce
nelle due giornate, quella dovuta alla madre. Lo stretto dettato letterale
parla di “nascita del bambino” ma il decreto ministeriale attuativo comprende
anche le altre ipotesi assimilate, ugualmente tutelate dalla legge come
l’affido e l’adozione, secondo un indirizzo già espresso dalla Corte
Costituzionale, particolarmente attenta a queste problematiche, in altre
pronunce. Il datore di lavoro deve
essere informato per iscritto dei giorni di assenza con un preavviso di almeno
quindici giorni e, fatti salvi i c.d. “casi di forza maggiore”, non sembra che
possa rinvenirsi in capo al datore un potere di non accettazione, in quanto la
cura del bambino e la condivisione dei compiti in un momento molto delicato
della vita del bambino hanno un’importanza primaria.
Il secondo principio riguarda la possibilità di
concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo per
maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale
previsto dall’art. 32, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 151/2001 (si tratta
del periodo continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi), la
corresponsione di voucher (c’è il riferimento all’art. 72 del D.Lgs. n.
276/2003), da richiedere al datore di lavoro per l’acquisto di servizi di
“baby-sitting” o, in alternativa, per far fronte agli oneri della rete pubblica
dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Il decreto
ministeriale, finanziato con 78 milioni di euro per ogni anno compreso tra il
2013 e il 2015 prevede una duplice ipotesi legata al pagamento diretto dei
voucher per la baby-sitter pari a 300 euro netti per sei mesi (in alternativa
al congedo parentale, con accredito veloce da parte dell’Istituto, attraverso i
propri sistemi telematici), mentre nel caso della fruizione di servizi sociali
(es. nido) sarà l’INPS a provvedere direttamente al pagamento della quota
prevista alla struttura interessata. A fronte della scarsità delle risorse (“i
contributi economici saranno erogati fino a concorrenza”), dovrà
necessariamente essere effettuata una graduatoria nazionale tra tutte le donne
richiedenti che terrà conto dell’indicatore Isee: a parità, verrà considerato
come discriminante l’ordine di presentazione delle istanze. Non potranno
rientrare nel beneficio le donne che già sono esentate dal pagamento delle
rette per gli asili nido per motivi reddituali e quelle che godono del
contributo previsto dal Fondo per le politiche attive, mentre per le
lavoratrici a tempo parziale il contributo sarà “pro-quota” e per quelle
iscritte alla gestione separata (art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995),
perché, ad esempio, sono collaboratrici a progetto, fino ad un massimo di tre
mesi.
MANCATA PROROGA
DELLE ISCRIZIONI ALLE LISTE DI MOBILITÀ
INPS, Circolare 28 gennaio 2013 , n. 13
Per l'anno 2013 non è stata
prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le
condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. Manca anche la
copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti;
ne consegue che, per l’anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni
previste dalla L. n. 223/1991. Pertanto, non essendo possibile l’iscrizione
nelle liste di mobilità per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
decorrenti dal 1° gennaio 2013, consegue che, per eventuali iscrizioni,
comunque avvenute, gli incentivi non possono essere riconosciuti.
In relazione agli altri aspetti connessi alla
mancata proroga della norma è stato richiesto parere al Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali.
Rimangono in vigore l’iscrizione nelle liste di
mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi
previsti per la loro assunzione dagli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9,
della L. n. 223/1991.
CONTRATTO DI
APPRENDISTATO POSSIBILE ANCHE SE NON REGOLATO DAL CCNL
Ministero del Lavoro, Risposta 5 febbraio 2013 ,
n. 4
Il
Ministero del Lavoro ha chiarito che il D.Lgs. n. 167/2011 (che disciplina
l'istituto dell'apprendistato) prevede un necessario intervento della
contrattazione collettiva la cui disciplina, anche in assenza di “offerta
formativa pubblica”, è comunque sufficiente per attivare contratti di
apprendistato professionalizzante o di mestiere. Ciò premesso, al fine di non
ostacolare il ricorso all’istituto, in assenza di un contratto collettivo
proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di lavoro
applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l’apprendistato, si
ritiene possibile che lo stesso datore di lavoro possa far riferimento ad una regolamentazione
contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che
economici dell’istituto.
AGEVOLAZIONI
BERGAMO,
CONTRIBUTI ALLE PMI PER IL DEPOSITO DI MARCHI ALL'ESTERO - Comunicato Stampa 15 febbraio 2013
(Camera di Commercio di Bergamo )
Le micro, piccole e medie imprese della provincia di Bergamo che dopo il 7 maggio 2012
abbiano depositato domanda di registrazione di un marchio comunitario presso
l’Uami, possono accedere ad un contributo della misura massima dell'80 per
cento delle spese sostenute, e comunque non superiore a 4mila euro per ciascuna
domanda di marchio, e fino ad un massimo di 15mila euro per azienda. Per le
istanze di registrazione effettuate tramite la procedura Ompi ,
invece, il contributo spetta nelle seguenti misure: 80 per cento delle spese
sostenute fino ad un massimo di 4mila euro (5mila euro e 90 per cento della
spesa se il Paese di deposito è la Cina o la Russia) per ciascuna domanda di
marchio depositata che designi un solo Paese, e 5mila euro (6mila e 90 per
cento per Russia e Cina) se vengono designati due o più Paesi. Anche in tal
caso, vi è il limite massimo di 15mila euro per impresa.
VEICOLI
“ECOLOGICI”, DAL 14 MARZO È POSSIBILE PRENOTARE I CONTRIBUTI - Comunicato
Stampa 13
febbraio 2013
(Ministero dello Sviluppo
Economico )
Il Ministero dello Sviluppo Economico rende noto che a seguito della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 11 gennaio 2013 , è operativa
l’agevolazione prevista per l’acquisto di veicoli “ecologici” (elettrici, ibridi,
a metano, a biometano, a GPL, a biocombustibili, a idrogeno). Pertanto, a
decorrere dal prossimo 14 marzo i rivenditori potranno prenotare i contributi
(che complessivamente ammontano a 120 milioni di euro per il triennio 2013-2015 ) tramite l’apposita piattaforma
contenuta nel sito www.bec.mise.gov.it.
IN
TOSCANA CONTRIBUTI ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO - Comunicato Stampa 13 febbraio 2013
(Camera di Commercio di Pistoia )
Un nuovo bando della Regione Toscana prevede la concessione di contributi
alimentati in parte dal Fondo Sociale Europeo alle imprese che aumentano il
livello occupazionale. In particolare, l’agevolazione è riconosciuta
principalmente per l’assunzione di donne, giovani, ricercatori, lavoratori in
mobilità, lavoratori prossimi alla pensione. Le domande dovranno essere
presentate attraverso la piattaforma di Sviluppo Toscana Spa.
AL
VIA I CONTRIBUTI PER PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E RIMBORSI DELLE POLIZZE
DORMIENTI - Comunicato 12 febbraio 2013 ; Comunicato 12 febbraio 2013
(Ministero dello Sviluppo
Economico )
Scadrà il 2
ottobre 2013 il termine entro il quale le associazioni nazionali
dei consumatori possono presentare domanda di contributo forfettario per le
spese sostenute in relazione a procedure di conciliazione avviate nel 2013 e concluse
positivamente, sia con modalità tradizionali, cioè attraverso lo sportello, sia
online. Il bando è riservato alle associazioni che hanno assistito i loro
clienti a titolo gratuito e alle procedure di conciliazione ricomprese nei
protocolli d’intesa stipulati tra le aziende e le associazioni stesse. Potranno
invece essere presentate fino al 15 aprile 2013 le domande di rimborso delle
polizze vita prescritte (c.d. “polizze dormienti”), da parte di coloro che non
sono riusciti a riscattare la polizza a causa della retroattività prevista dal
D.L. 28 agosto
2008 , n. 134, convertito con modifiche dalla L. 27 ottobre 2008 , n. 166.
Il modello da utilizzare per l’istanza è disponibile sul sito della Consap.
CONTRIBUTI
FINO A 5MILA EURO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI "ECOLOGICI" - D.M. 11 gennaio 2013
(Ministero dello Sviluppo
Economico - Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2013 )
È in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mise che dispone incentivi per
l’acquisto di veicoli “ecologici”, ai sensi dell’art. 17-bis del D.L. 22 giugno 2012 ,
n. 83, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012 , n. 134. Tale norma riconosce
infatti un contributo per l'acquisto in Italia, anche in leasing, di un veicolo
nuovo a basse emissioni complessive, previa rottamazione di altro veicolo: in
particolare, si deve trattare di veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a
metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di
anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120g/km e ridotte
emissioni di ulteriori sostanze inquinanti. Per gli acquisti effettuati negli
anni 2013 e 2014 il contributo spetta nelle seguenti misure: 20 per cento del
prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per veicoli a basse
emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per
veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non
superiori a 95 g/km; 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di
2.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni
di CO2 non superiori a 120 g/km.
CONTRIBUTI
A FONDO PERDUTO PER LA PESCA, DOMANDE ENTRO IL 30 GIUGNO - D.M. 28 dicembre 2012
(Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali - Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2013
)
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali stanzia
300mila euro da destinare come contributi a fondo perduto agli imprenditori
ittici per il rafforzamento del supporto tecnico-formativo per il corretto
funzionamento dei dispositivi elettronici di bordo. Possono usufruirne gli
armatori di unità da pesca, con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri , dotate di
apparecchiature elettroniche blue-box, antenna satellitare, supernet e tablet.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2013 all’Ufficio di
iscrizione delle unità da pesca. La misura massima del contributo per singola
unità produttiva è stata fissata a 750 euro. Si ricorda che ai sensi del Titolo
IV - Capo I del Regolamento (CE) n. 1224 del 20 novembre 2009 , le imbarcazioni
aventi le caratteristiche tecniche indicate sopra, devono essere dotate di
apparecchiature elettroniche di bordo.
CALAMITÀ
NATURALI: TERREMOTO EMILIA, AGGIORNATA LA MISURA DEI CONTRIBUTI
PER LA RICOSTRUZIONE - D.P.C.M. 8 febbraio 2013
(Presidente del Consiglio dei
Ministri - Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013 )
Con un proprio decreto, il Presidente del Consiglio ha aggiornato la
misura dei contributi concessi per la ricostruzione nei territori danneggiati
dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 , che ha colpito aree delle regioni Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto. Si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012 , n.
74, convertito con modifiche dalla L. 1° agosto 2012, n. 122, ha prorogato fino al 31 maggio 2013
lo stato di emergenza e, ai sensi del successivo art. 3, i Presidenti delle
Regioni interessate d'intesa tra loro stabiliscono priorità, modalità e
percentuali entro le quali possono essere concessi contributi per la ricostruzione. L'art.
2-bis del D.L. 14
gennaio 2013 , n. 1, convertito con modifiche dalla L. 1° febbraio
2013, n. 11, modificando il richiamato art. 3 del D.L. n. 74 del 2012, o dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122,
ha previsto che possano essere concessi contributi,
anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la
riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili.
CALAMITÀ
NATURALI: TERREMOTO EMILIA, PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI IL BILANCIO 2012 SLITTA
AL 30 SETTEMBRE
2013 - Delibera 31 gennaio 2013
(Consiglio dei Ministri - Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2013 )
Per le società di capitali che hanno subìto danni dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ,
in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, comma 1, del Codice Civile,
il termine per la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei
bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è stato prorogato al
30 settembre 2013 .
ASSICURAZIONI
IMPOSTA
SULLE ASSICURAZIONI, CAMBIANO LE COMPETENZE PER I CONTROLLI SUI “GRANDI
CONTRIBUENTI” - Provvedimento 5 febbraio 2013
(Direttore Agenzia delle Entrate -
Pubblicato il 5
febbraio 2013 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi
dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 , n. 244 )
Emanato il provvedimento che fa seguito alla Delibera amministrativa 27 dicembre 2012 ,
n. 57, con la quale viene estesa la competenza delle Direzioni regionali nei
confronti dei “grandi contribuenti” all’imposta sulle assicurazioni, al fine di
consentire una più efficace azione di controllo. Ai fini dell’individuazione
dei “grandi contribuenti” cioè dei soggetti con volume d’affari, ricavi o
compensi non inferiori a 100 milioni di euro si deve fare riferimento all’art.
27, comma 13, del D.L. 29 novembre 2008 , n. 185, convertito con modifiche dalla
L. 28 gennaio
2009 , n. 2. Nei confronti degli altri contribuenti la competenza
sulle attività di controllo sostanziale passa dagli uffici territoriali
all’ufficio controlli, mentre gli uffici territoriali continuano a curare la
liquidazione delle dichiarazioni e la gestione dei rimborsi. I nuovi criteri di
attribuzione delle competenze si applicano anche al contraente, domiciliato o
avente sede in Italia, obbligato a presentare la dichiarazione per
assicurazioni stipulate con assicuratori esteri. Il provvedimento in esame si
applica inoltre al contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei
natanti (art. 334 del D.Lgs. 7 settembre 2005 , n. 209) e al contributo sui premi
assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio,
responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto (art. 18 della L. 23 febbraio 1999 ,
n. 44).
CONTABILITÀ
PRINCIPI
CONTABILI: APPROVATI DEFINITIVAMENTE I NUOVI PRINCIPI OIC 7 E 8 - Comunicato
Stampa 7 febbraio
2013 ; Comunicato Stampa 7 febbraio 2013
(OIC )
Il Consiglio di Gestione dell’Oic ha approvato la versione definitiva dei
Principi contabili Oic 7 e 8, relativi rispettivamente ai certificati verdi e
alle quote di emissione di gas ad effetto serra. Il Principio contabile Oic 7
disciplina il trattamento contabile dei certificati verdi distinguendo tra: a)
società che producono/importano energia elettrica da fonti rinnovabili; b)
società che producono energia elettrica da fonti non rinnovabili; c) società
trader. Il Principio contabile Oic 8 disciplina il trattamento contabile delle
quote di emissione distinguendo tra: a) società che rientrano nella disciplina
per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; b) società trader.
Entrambi i principi contabili sono destinati alle società che redigono i
bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice civile.
DICHIARAZIONI
APPROVATE
LE SPECIFICHE TECNICHE DELL’UNICO SOCIETÀ DI PERSONE 2013 - Provvedimento 15 febbraio 2013
(Direttore Agenzia delle Entrate -
Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 18 febbraio 2013 sul sito Internet
dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 ,
n. 244 )
Approvate le specifiche tecniche per l’invio telematico dell’Unico 2013
Società di Persone, unitamente alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini
degli indicatori di normalità economica. Il modello era stato approvato con il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2013 .
IMPOSTE DIRETTE
IRPEF:
RESIDENTI ALL’ESTERO, DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA APPLICABILI ANCHE NEL
2013 - Messaggio 12
febbraio 2013 , n. 2698
(Inps )
Ai sensi dell’art. 1, comma 526, della Legge di Stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012 ,
n. 228) che ha modificato l’art. 1, comma 1324, della Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006 ,
n. 296), nei confronti dei residenti all'estero si applicano anche nel 2013 le
detrazioni per carichi di famiglia, di cui all'art. 12 del Tuir. Ai fini della
detrazione, peraltro, gli interessati devono dimostrare, con idonea
documentazione, che le persone alle quali il beneficio fiscale si riferisce non
possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a
2.840,51 euro (compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato).
Inoltre, le detrazioni non spettano se nel Paese di residenza si usufruisce di
altri benefici fiscali connessi a carichi di famiglia. La detrazione relativa
al 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto Irpef per il 2014
(art. 1, comma 526, della L. 24 dicembre 2012 , n. 228).
IRPEF:
OTTO PER MILLE IRPEF, DOMANDE DI CONTRIBUTO ENTRO IL 15 MARZO - Comunicato
Stampa 8 febbraio
2013 ; Comunicato Stampa 8 febbraio 2013
(Governo )
Le domande di accesso al contributo relativo all'otto per mille
dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale (ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1998 ,
n. 76), dovranno essere inviate entro il 15 marzo 2013 . A tal fine la Presidenza del
Consiglio chiarisce che in caso di riproposizione della domanda per quest'anno,
in assenza di modifiche è possibile fare riferimento alla documentazione già
presentata per gli anni 2011 e 2012; i soggetti diversi dalle Pubbliche
Amministrazioni sono comunque tenuti a presentare, assieme alla domanda, una
dichiarazione aggiornata relativa al possesso dei requisiti soggettivi. Dallo
scorso 15 febbraio è possibile chiedere informazioni al numero 06.67796850 . Sempre con riferimento all'otto
per mille a diretta gestione statale, con un altro comunicato Palazzo Chigi ha
reso noto che per il 2012 non è stato predisposto il decreto di ripartizione
(previsto dagli artt. 47 e 48 della L. 20 maggio 1985 , n. 222 e dal D.P.R. 10 marzo 1998 ,
n. 76) per mancanza di disponibilità finanziaria.
IRPEF,
IRES: INTERMEDIARI ASSICURATIVI, SI ALLARGANO LE IPOTESI DI ESONERO DALLA
RITENUTA D'ACCONTO - Risoluzione 7 febbraio 2013 , n. 7/E
(Agenzia delle Entrate )
In merito all'ambito applicativo dell'art. 25-bis, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973 ,
n. 600, l 'Agenzia
delle Entrate ha chiarito che l'esonero delle ritenute si applica alle
condizioni previste per gli agenti e i mediatori anche alle provvigioni
spettanti agli intermediari iscritti nella sezione d) del Registro unico degli
intermediari assicurativi (ex art. 109 del Codice delle Assicurazioni), se essi
svolgono attività di intermediazione assicurativa rendendo prestazioni
“direttamente” all’impresa di assicurazione. Si ricorda che ai sensi del citato
art. 25-bis si applica una ritenuta a titolo di acconto di Irpef o Ires a
carico dei percipienti sulle provvigioni comunque denominate per le
prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia,
mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Per il
quinto comma della norma sono esentate dalla ritenuta le provvigioni percepite,
tra gli altri soggetti, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese
direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per
i loro rapporti con le imprese medesime e con gli agenti generali delle imprese
di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni
direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
IVA E IMPOSTE
INDIRETTE
IMPOSTA
SULLE SUCCESSIONI: GLI “ESTRATTI CATASTALI” NON DEVONO PIÙ ESSERE ALLEGATI ALLA
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - Risoluzione 13 febbraio 2013 , n. 11/E
(Agenzia delle Entrate )
I dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di
successione devono essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate;
pertanto i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di
successione gli “estratti catastali”, come invece previsto dall’art. 30, comma
1, lettera e), del D.Lgs. 31 ottobre 1990 , n. 346. La norma prevede infatti
l’obbligo di allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti
catastali” al fine di consentire l’esatta identificazione degli immobili
dichiarati. Alla luce della normativa sopravvenuta, che semplifica i rapporti
tra Fisco e contribuente, e in considerazione del fatto che gli uffici
dell’Agenzia delle Entrate che ricevono le dichiarazioni di successione possono
accedere (tramite il Sistema Informatico) all’applicazione “SISTER”, il citato
obbligo deve ritenersi venuto meno. Si ricorda, per completezza, che il sistema
“SISTER” consente il servizio telematico di visura catastale e la consultazione
dei dati presenti negli archivi catastali.
IVA
ALL'IMPORTAZIONE, DAL 28 MARZO OPERATIVE LE NUOVE REGOLE SULLA RISCOSSIONE
COATTIVA - Nota 1° febbraio 2013, n. 12035
(Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli )
In materia di Iva all'importazione, le nuove regole introdotte dall'art.
9, comma 3-bis, del D.L. 2 marzo 2012 , n. 16, convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012 ,
n. 44, saranno operative dal 28 marzo 2013 . Lo ha precisato una Nota dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, con la quale si ricorda che gli atti di accertamento
emessi dalla medesima per il recupero di risorse proprie tradizionali e
dell’Iva all’importazione costituiscono titolo esecutivo decorsi 10 giorni
dalla notifica al contribuente; decorso il termine ultimo per il pagamento, la
riscossione degli importi richiesti, in deroga alle norme sull'iscrizione a
ruolo, è affidata agli agenti della riscossione. Le modalità della procedura sono
illustrate nel Provvedimento del Direttore Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 21 gennaio 2013 ,
n. 3204 R.U., entrato in vigore il 28 gennaio scorso.
LAVORO
FORMAZIONE:
APPRENDIMENTO PERMANENTE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, IL DECRETO È IN G.U.
- D.Lgs. 16
gennaio 2013 , n. 13
(Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2013
)
Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che, in attuazione
dell'art. 4, commi 58 e 68, della riforma del lavoro (L. 28 giugno 2012 , n. 92)
introduce la nuova disciplina sull'apprendimento permanente e sulla
certificazione delle competenze, stabilendone gli standard minimi di servizio.
Per “apprendimento permanente” si intende “qualsiasi attività intrapresa dalla
persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita,
al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una
prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale”. La
“certificazione delle competenze” è invece la procedura di formale riconoscimento,
da parte dell'ente titolato, delle competenze acquisite dalla persona in
contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di
quelle validate acquisite in contesti non formali ed informali. La procedura di
certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato.
Al fine di garantire la mobilità della persona e favorire l'incontro tra
domanda e offerta nel mercato del lavoro, e la spendibilità delle
certificazioni in ambito nazionale ed europeo, l'art. 8 del provvedimento
istituisce il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e
delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 4, comma 67, della
richiamata L. n. 92 del 2012.
DAL
1° LUGLIO 2013 SOLO ONLINE LE DENUNCE/COMUNICAZIONI DI INFORTUNIO - Comunicato
Stampa 11
febbraio 2013 ; Nota 22 gennaio 2013
(Inail )
L'Inail comunica che sono disponibili la nuova versione della procedura
relativa all'invio telematico della denuncia/comunicazione di infortunio e il
modello 4 bis Prest. (che sostituisce i precedenti 4 Prest. e 117 Prest.). In
particolare, con una Nota del 22 gennaio scorso vengono forniti chiarimenti in
merito al nuovo modello unificato da utilizzare per la denuncia/comunicazione
di infortunio in via telematica. Si ricorda che il D.Lgs. n. 81 del 2008 (Testo
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) ha previsto in capo ai datori di
lavoro l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Inail la comunicazione a
fini statistici e informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, entro 48 ore a
decorrere dalla ricezione del certificato medico, nonché la denuncia a fini
assicurativi degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a
tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico. Ai
sensi del D.P.C.M. 22
luglio 2011 , poi, a decorrere dal 1° luglio 2013 la presentazione
di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche
a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene
esclusivamente in via telematica.
TFR,
DAL 6 AGOSTO 2013
SOLTANTO ONLINE LE DOMANDE DI INTERVENTO DEL FONDO DI TESORERIA - Circolare 7 febbraio 2013 ,
n. 21
(Inps )
A decorrere dal 6
agosto 2013 , terminato il periodo transitorio, la dichiarazione di
incapienza da parte delle aziende per l’intervento diretto di pagamento ai
lavoratori del Tfr dal Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuata
esclusivamente in via telematica, attraverso il sito dell'Inps oppure inviando
un file telematico XML. Per informazioni è possibile chiamare il numero 803164.
AL
TIROCINANTE SPETTA UN'INDENNITÀ MINIMA DI 300 EURO - Comunicato Stampa 6 febbraio 2013
(Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali )
Lo scorso 24 gennaio è stato siglato l'accordo tra Governo, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Linee guida in materia di
tirocini”. Allo scopo di prevedere standard minimi uniformi dell'istituto. In
particolare, l'accordo prevede che: il tirocinante ha diritto a un'indennità
minima di 300 euro; il tirocinio non può essere utilizzato per attività
lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo; i tirocinanti
non possono sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco
delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie.
PREVIDENZA
RIDUZIONE
CONTRIBUTIVA IN EDILIZIA, CONFERMATA PER IL 2012 LA MISURA DELL ’11,50 PER
CENTO - Circolare 18
febbraio 2013 , n. 28
(Inps )
L’Inps riepiloga la normativa dettata in merito alla riduzione
contributiva nel settore edile, fornendo altresì indicazioni alle aziende che
non hanno presentato la relativa istanza nel 2012. La riduzione introdotta
dall’art. 29 del D.L. n. 244 del 1995, convertito con modifiche dalla L. n. 341
del 1995, consiste in una riduzione sui contributi dovuti (nella misura
dell’11,50 per cento) per le assicurazioni sociali diverse da quella
pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di
40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. Ai
sensi del D.M. 30
ottobre 2012 , la predetta riduzione è stata confermata per il 2012
nella citata misura dell’11,50 per cento.
LE
REGOLE PREVIDENZIALI PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA - Circolare
12 febbraio 2013, n. 27
(Inps )
L’Inps riepiloga la normativa previdenziale riservata ai soggetti
iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della “Riforma
Dini” (L. 8 agosto 1995,
n. 335). Si precisa in particolare che:
a)
a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 57,
della L. 28
giugno 2012 , n. 92, come modificato dall’art. 46-bis, comma
1, lettera g), del D.L. n. 83 del 2012, per tali soggetti,
assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di
pensione, l’aliquota contributiva e di computo per il 2013 è elevata al 20 per
cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra
tutela previdenziale obbligatoria. Per gli iscritti che non siano pensionati o
che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria si
applica anche l’ulteriore aliquota contributiva (prevista dall’art. 59, comma 16,
della L. n. 449 del 1997), nella misura dello 0,72 per cento;
b)
si conferma la ripartizione dell’onere contributivo
tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e due
terzi (salvo il caso di associazione in partecipazione), mentre per i
professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere è totalmente a carico
dei medesimi;
c)
i contributi devono essere versati dal committente
con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
corresponsione del compenso (per i professionisti, entro i termini previsti per
il pagamento delle imposte sui redditi);
d)
le aliquote del 27,72 e del 20 per cento si
applicano con riferimento ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del
massimale di reddito, che per il 2013 è pari a 99.034 euro;
e) le somme corrisposte entro il 12 gennaio
si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente, in forza del
principio di cassa “allargato”, per il quale si rinvia alla Circolare Inps 8 gennaio 2002, n. 10;
f)
per
il 2013, ai fini dell’accredito contributivo il minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3,
della L. n. 233 del 1990, è pari a 15.357 euro.
FISSATA
LA MISURA DELLE
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI COMMERCIANTI E ARTIGIANI -
Circolare 8
febbraio 2013 , n. 24
(Inps )
Per il 2013, le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti
iscritti alle gestioni autonome dell'Inps, sono pari al 21,75 per cento. Ai
sensi dell’art. 24, comma 22, del D.L. 6 dicembre 2011 , n. 201, convertito con
modifiche dalla L. 22
dicembre 2011 , n. 214, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2012 le
predette aliquote devono essere incrementate di 1,3 punti percentuali e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24
per cento. Anche per quest'anno, comunque, si applica l’art. 59, comma 15,
della Finanziaria 1998 (L. 27 dicembre 1997 , n. 449), che prevede la riduzione del 50
per cento dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti con più di
65 anni (sul punto, si richiamano le Circolari Inps 17 marzo 1998 , n. 63, 29 luglio 1998 ,
n. 175 e 15
febbraio 1999 , n. 33, nonché il Messaggio 5 dicembre 2012 , n. 20028).
Per i coadiuvanti e i coadiutori sotto i 21 anni, invece, continua ad
applicarsi l’art. 1, comma 2, della L. 2 agosto 1990 , n. 233. Si fa presente,
peraltro, che alla predetta aliquota sono da aggiungere: per i commercianti, lo
0,09 per cento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 1996 , n. 207, ai fini
dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale; per i
commercianti e gli artigiani, un contributo per le prestazioni di maternità
nella misura di 0,62 euro mensili, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della
Finanziaria 2000 (L. 23 dicembre 1999 , n. 488). Si ricorda infine che i
contributi devono essere versati con il modello F24 entro: a) il 16 maggio, il
20 agosto, il 18
novembre 2013 e il 17 febbraio 2014 , per le quattro rate dei
contributi dovuti sul minimale di reddito; b) entro i termini previsti per il
pagamento dell'Irpef, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di
reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e
secondo acconto 2013.
REQUISITI
CONTRIBUTIVI PER LA
PENSIONE DI VECCHIAIA , CHIARIMENTI SULLE DEROGHE EX L.
503/1992 - Circolare 1° febbraio 2013, n. 16
(Inps )
L'Inps fornisce chiarimenti in merito al requisito contributivo richiesto
ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia per
particolari categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, ai sensi dell'art.
2, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 , n. 503 (le cui novità sono state
illustrate con la
Circolare Inps n. 65 del 1995). In particolare, per tali
soggetti è sufficiente un’anzianità minima contributiva di 15 anni (e non di
20), fermo restando il limite relativo all’età pensionabile, uguale alla
generalità dei lavoratori. Si ricorda al riguardo che a seguito dell'entrata in
vigore dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011 , n. 201, convertito con modifiche dalla L.
22 dicembre 2011 ,
n. 214, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue, come regola
generale, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 20 anni (sul punto
si rinvia alle Circolari Inps 14 marzo 2012 , nn. 35, 36 e 37).
PROFESSIONISTI
PROFESSIONI:
PUBBLICATI MODELLI E ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE AL MISE DEI
"SENZ'ALBO" - Notizia di Stampa 19 febbraio 2013
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito,
www.sviluppoeconomico.gov.it, le istruzioni e i modelli da compilare per
iscriversi all'elenco delle associazioni professionali che dichiarano di avere
i requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 4/2013. L’elenco ha
finalità esclusivamente informative e non un valore di graduatoria o di
rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico. Lo scopo è quello di portare a conoscenza degli utenti e degli
stessi professionisti elementi utili sulle organizzazioni che riuniscono gli
operatori del mercato dei servizi professionali.
REQUISITI
DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA PER IL PROFESSIONISTA ATTESTATORE - Circolare
11 febbraio 2013 ,
n. 30/IR
(IRDCEC )
L'IRDCEC, intervenendo sul ruolo del professionista, ha chiarito che gli
incarichi per l'attestazione dei concordati o dei piani di ristrutturazione,
come previsti dalla legge fallimentare, possono essere assunti anche dalle
società tra professionisti. Le significative modifiche dell'art. 33 del D.L. n.
83/2012 apportate alla L.F. nella parte relativa alla composizione negoziale
della crisi d'impresa hanno comportato il riconoscimento della centralità del
ruolo del professionista attestatore, chiarendo alcuni dubbi interpretativi che
avevano animato il dibattito sui nuovi istituti post riforma della L.F. Ne è
conseguita la qualificazione dell'attestatore come professionista indipendente,
la previsione della responsabilità penale dello stesso e l'espressa inclusione
della veridicità dei dati nei contenuti delle attestazioni.
IN
G.U. I REQUISITI PER GLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA - D.M. 28 dicembre 2012 ,
n. 256
(Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013 )
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che detta le
condizioni e i requisiti richiesti agli agenti che prestano esclusivamente
servizi di pagamento, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale
dell'elenco degli agenti in attività finanziaria. Ai sensi dell'art.
128-quater, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal
D.Lgs. 13 agosto
2010 , n. 141, è agente in attività finanziaria il soggetto che
promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto
di intermediari finanziari previsti dal titolo V del medesimo Testo Unico,
istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, banche e Poste Italiane
Spa. Per la definizione di “servizi di pagamento” si rinvia all'art. 1, comma
1, lettera b), e all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 , n. 11.
SOCIETÀ
COMMESSE
NATO, STABILITI I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL’ELENCO - Comunicato Stampa 18 febbraio 2013
(Ministero dello Sviluppo
Economico )
Con la Circolare n. 1 del 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha
fissato i requisiti richiesti e le modalità di iscrizione nell’apposito elenco
per le imprese che intendono partecipare alle gare di appalto relative alle
commesse Nato. I settori per i quali è possibile chiedere l’iscrizione sono i
seguenti: sistemi di comando, controllo, comunicazioni, computer, informazione,
sorveglianza, identificazione; costruzioni di infrastrutture civili; trasporto
e magazzinaggio. Le domande devono essere presentate al Ministero dello
Sviluppo Economico Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività (DGPIC) Divisione
VIII via Molise (cap 00187) Roma.
IMPRESE,
L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PRENDE FORMA - Comunicato Stampa 15 febbraio 2013
(Governo )
Semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale a
carico delle aziende e modifica della disciplina relativa all'autorizzazione
unica ambientale (AUA) ed agli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale: è quanto prevede un provvedimento varato in via
definitiva venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri. L'autorizzazione unica
ambientale introdotta dal D.L. n. 35 del 2012 al fine di semplificare gli
adempimenti amministrativi per le Pmi sostituisce ben sette procedure, tra le
quali, ad esempio, l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali,
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la documentazione previsionale
di impatto acustico. L'AUA si chiede in via telematica allo Sportello Unico per
le attività produttive.
IMPRESA:
I REQUISITI RICHIESTI PER LO STATUS DI IMPRESA “LEGALE” - Comunicato Stampa 4 febbraio 2013
(Ministero dell’Interno )
Per ottenere il riconoscimento di impresa “legale” certificato da
apposite stelline (da una a tre) le aziende interessate devono aver raggiunto
nell’esercizio precedente un fatturato di almeno due milioni, e presentare
un’istanza in via telematica. I requisiti, dettagliatamente indicati nel
Regolamento approvato con la
Delibera Agcom 14 novembre 2012 , n. 24075, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 , sono numerosi: dichiarazione
dell'imprenditore di non aver ricevuto sentenze di condanna per reati tributari
e reati contro la Pa; dichiarazione di non aver subito condanne né procedimenti
in corso per reati di mafia; assenza di condanne in capo all’impresa per
illeciti antitrust gravi, per mancato rispetto delle norme a tutela della
sicurezza sul lavoro e per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi,
assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti. Il riconoscimento
dura due anni ed è rinnovabile su richiesta dell’azienda.
TRIBUTI
LOCALI
TARES,
PUBBLICATI IL MODELLO DEL TIPO DI REGOLAMENTO E LE LINEE GUIDA - Comunicato
Stampa 7 febbraio
2013
(Dipartimento delle Finanze )
Pubblicato il modello-tipo di regolamento relativo alla Tares, il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi introdotto dall’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 ,
n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011 , n. 214. Si ricorda
che il tributo in esame è dovuto per il possesso, l’occupazione o la
detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a
qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Per “locali” si intendono le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da
ogni lato (o su tre lati) verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni
urbanistico-edilizie. Le “aree scoperte” sono invece sia le superfici prive di
edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non
costituiscono locale, come ad esempio tettoie, balconi, terrazze, campeggi,
dancing e cinema all’aperto, parcheggi. Sono invece escluse dalla Tares le aree
scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (come i balconi e le
terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi) e
le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile, che non
siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori,
stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. La
mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o
l’interruzione temporanea dello stesso non comportano comunque esonero o
riduzione del tributo. Pubblicate inoltre le linee-guida per la redazione del
piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe.
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