DETRAZIONE
36%/50%
Nel corso degli anni, la detrazione IRPEF del 36% (50%) per
interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata costantemente oggetto di
proroga attraverso Leggi finanziarie, nonché di modifiche relative sia agli
interventi agevolabili sia al limite massimo detraibile.
L’art. 4, D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia) ha disposto la conferma
“a regime” della detrazione in esame, a partire dal 1° gennaio 2012:
l’agevolazione, infatti, è stata inserita “a tempo indeterminato” nel TUIR,
precisamente nel nuovo articolo 16-bis, rubricato “Detrazione delle spese per
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
degli edifici”.
Nel corso del 2012 il Legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia:
l’art. 11, D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Crescita”) ha infatti aumentato al
50% la detrazione spettante per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
(data di entrata in vigore del Decreto) al 30 giugno 2013 (oggi prorogata al 31 dicembre 2013).
Per il medesimo periodo è stato previsto l’innalzamento del limite massimo di
spesa agevolabile, da € 48.000,00 a € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare.
Esclusivamente per
le spese per l’acquisto del mobilio (nuova misura introdotta dal D.L. del
31.05.2013) in immobili ristrutturati il limite di spesa è di 10.000 euro.
SOGGETTI INTERESSATI (art.3 D.Lgs. n.23/2011 commi
1 e 6)
L’agevolazione è rivolta ai “contribuenti
che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul
quale sono effettuati gli interventi”.
In particolare possono fruire della
detrazione i soggetti IRPEF:
-
sia residenti;
-
che non residenti nel territorio dello Stato;
-
che possiedono o detengono, sulla base di titolo
idoneo, l’immobile oggetto degli interventi di recupero.
La detrazione compete anche ai familiari
conviventi del possessore o detentore dell’immobile, a condizione che “i
lavori siano effettuati su uno degli immobili in cui di fatto si esplica la
convivenza” e risultino intestatari delle fatture e bonifici. Non è
necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale
dell’intestatario e dei familiari conviventi (Risoluzione 12 giugno 2002, n.
184 e Circolare 10 giugno 2004, n. 24).
SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE E STUDI
ASSOCIATI
Per le spese sostenute da società di
persone oppure da studi associati, la detrazione del 36% è riconosciuta ai soci
o associati in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili.
In pratica, le spese devono essere
indicate dalla società nel quadro RP e nel quadro RN del Mod. UNICO SP.
Sulla base dei dati risultanti dal quadro
RN, la società o associazione rilascia un prospetto (prospetto di riparto) da
cui risulta, tra l’altro, la quota spettante a ciascun socio o associato delle
spese sostenute per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione.
Il socio o
professionista dello studio associato riporta quindi l’importo a lui spettante
(come attestato nel prospetto di riparto) nella propria dichiarazione dei
redditi Mod. UNICO PF, beneficiando della specifica detrazione d’imposta.
IMMOBILI OGGETTO
DEL BENEFICIO
Gli immobili che
possono essere oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
sono individuati dall’articolo 16-bis, TUIR, il quale al comma 1, dispone la
detraibilità delle spese sostenute dai contribuenti possessori o detentori
sulla base di un titolo idoneo, dell’immobile sul quale sono effettuati gli
interventi:
“a) di cui alle
lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale di cui all’articolo 1117, del codice civile;
b) di cui alle
lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali
di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla
ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi
calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a)
e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza
[...]”.
Pertanto, possono
fruire della detrazione IRPEF del 36% gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio effettuati su edifici:
-
residenziali, nella generalità dei casi;
-
non residenziali nella particolare ipotesi di
ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, se è stato
dichiarato lo stato di emergenza.
Il co. 3
dell’art. 1, Legge n. 449/1997 richiedeva inoltre che gli edifici agevolati
fossero censiti all’ufficio del catasto (o ne fosse stato richiesto
l’accatastamento) e che risultasse pagata l’ICI per gli anni a decorrere dal
1997 (se dovuta). L’art. 16-bis del TUIR, disciplinante l’agevolazione
dal 2012, non contiene più disposizioni in tal senso, ma si ritiene, in
considerazione della finalità della norma, che l’iscrizione (o
iscrivibilità) in catasto sia ancora necessaria.
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PARTI COMUNI
CONDOMINIALI - Sono ammessi alla detrazione del 36% gli interventi
eseguiti su tutte le parti comuni condominiali elencate all’articolo 1117, n.
1, 2 e 3, Codice civile (R.M. 12 febbraio 2010, n. 7), ovvero:
-
il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri
maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i
vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti
dell’edificio necessarie all’uso comune;
-
i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere,
per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri
simili servizi in comune;
-
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi,
le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli
impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento
e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva
dei singoli condomini.
PERTINENZE - L’articolo
16-bis, TUIR (al pari di quanto prevedeva l’articolo 1, Legge n. 449/1997)
ricomprende tra gli immobili interessati dalla detrazione anche le pertinenze
degli immobili residenziali.
La Circolare n. 57/1998
aveva affermato che sono ricompresi nell’agevolazione gli interventi, anche
innovativi, realizzati su pertinenze o aree pertinenziali che siano già
dotate del vincolo pertinenziale con l’unità immobiliare principale.
Non è posto alcun
limite al numero delle pertinenze sulle quali è possibile beneficiare della
detrazione del 36%, nel rispetto delle altre condizioni richieste.
IMMOBILI AD USO
PROMISCUO - Qualora l’unità immobiliare residenziale sia adibita promiscuamente
all’esercizio dell’arte e della professione, ovvero all’esercizio di
un’attività commerciale, la detrazione è ridotta al 50%.
IMMOBILI
INTERESSATI DA INTERVENTI CALAMITOSI - Pertanto, dal 2012, se è stato
dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione del 36% spetta per gli
interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili sia a destinazione
abitativa (caso “ordinario”) che non abitativa, danneggiati da
eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, etc.). Si noti inoltre che lo stato di
emergenza può essere stato dichiarato anche prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione, ovvero
anche in data antecedente al 1° gennaio 2012.
INTERVENTI AGEVOLABILI
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L’articolo
16-bis TUIR, al comma 1, con le lettere da a) a l), individua gli interventi
che possono beneficiare dell’agevolazione relativamente alle spese sostenute
dal 2012.
Le tipologie di
interventi per i quali è possibile beneficiare dell’agevolazione sono
confermati in:
1. INTERVENTI DI
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO;
2. ALTRI INTERVENTI
AGEVOLABILI, tra cui la realizzazione di box o posti auto
pertinenziali;
3. ACQUISTO DI
IMMOBILI RISTRUTTURATI da impresa di costruzione/ristrutturazione o
cooperativa edilizia.
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1. INTERVENTI DI
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
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Il D.P.R. n.
380/2001, all’art. 3, co. 1, individua, con specifiche lettere, una serie di
interventi sugli immobili per i quali, nel rispetto delle altre condizioni
richieste, è possibile fruire della detrazione, come di seguito
schematizzato:
-
Lett. a) MANUTENZIONE ORDINARIA;
-
Lett. b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA;
-
Lett. c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO;
-
Lett. d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.
Si ricorda che
la tipologia di intervento posto in essere dal contribuente può essere
desunto dalla documentazione edilizia che, in linea generale è rappresentata
dalla DIA (denuncia di inizio attività) per gli interventi di
manutenzione straordinaria e dalla concessione edilizia per interventi di
entità maggiore (es. ristrutturazione edilizia).
AMPLIAMENTO DI
EDIFICI GIÀ ESISTENTI - La Circolare n. 121/1998 ammette la detrazione anche
dei costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, a
condizione che non si realizzino unità immobiliari autonomamente
utilizzabili: ad esempio, risulta detraibile l’importo corrisposto per
rendere abitabile un sottotetto esistente, se ciò è realizzato senza
aumento della volumetria preesistente.
L’Agenzia delle
Entrate, con la Circolare n. 39/2010, aveva evidenziato, relativamente alla
detrazione del 55%, che:
-
in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento,
non spetta la detrazione in quanto l’intervento è qualificabile come nuova
costruzione;
-
per la ristrutturazione senza demolizione dell’esistente
con ampliamento, è possibile richiedere la detrazione, con riferimento
tuttavia, solamente alle spese sostenute per la parte pre-esistente
(Risoluzione 4 gennaio 2011, n. 4).
SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE
Fra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano le spese per:
-
progettazione lavori;
-
acquisto materiali ed
esecuzione lavori;
-
altre prestazioni
professionali richieste dal tipo di intervento;
-
relazione di conformità degli
interventi alle leggi vigenti, perizie e sopralluoghi;
-
IVA, imposta di bollo e
diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
-
oneri di urbanizzazione;
-
altri eventuali costi inerenti
la realizzazione degli interventi e adempimenti posti dal regolamento di
attuazione, Decreto 18 febbraio 1998 n. 41;
-
spese per la messa a norma
degli edifici ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46, per gli impianti
elettrici e delle norme UNI-CIG per gli impianti a metano.
Con Risoluzione 18 agosto 2009, n. 229, è stato chiarito che la TOSAP
(tassa occupazione suolo pubblico) relativa all’area necessaria per
l’impianto dei ponteggi può essere computata nelle spese sulle quali
calcolare la detrazione d’imposta del 36% prevista per le ristrutturazioni
edilizie. Non preclude la fruizione del beneficio il versamento dell’imposta
mediante conto corrente intestato al concessionario del servizio di
accertamento e riscossione del tributo.
ATTENZIONE: Danno diritto alla detrazione anche le spese sostenute per
la redazione della documentazione obbligatoria per comprovare la sicurezza
statica dei fabbricati, nonché per la realizzazione degli interventi di
manutenzione necessari in tal senso.
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2. ALTRI
INTERVENTI AGEVOLABILI
|
Sono detraibili
anche gli interventi finalizzati alla realizzazione di:
-
interventi necessari per la ricostruzione o
ripristino di immobili danneggiati a causa di eventi calamitosi
(terremoti, alluvioni, etc.) a condizione che sia stato dichiarato lo stato
di emergenza anche anteriormente al 1° gennaio 2012;
-
autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a
proprietà comune; possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti
di box o posti auto pertinenziali già realizzati.
In tal caso,
però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la
realizzazione, sempre che le stesse risultino comprovate da apposita
attestazione rilasciata dal venditore.
L’Agenzia ha ammesso il riconoscimento della detrazione anche nel caso
in cui, in assenza di un preliminare registrato, il pagamento del box risulti
effettuato prima dell’atto di acquisto dal quale risulta la pertinenzialità
dello stesso purché nel medesimo giorno (Risoluzione n. 7/2011):
-
opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
-
opere finalizzate al contenimento
dell’inquinamento acustico;
-
opere finalizzate al conseguimento
di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di
impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
-
opere finalizzate all’adozione
di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere
per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
-
ogni strumento, anche di
natura tecnologica adatto a “favorire la mobilità interna ed esterna
dell’abitazione per le persone portatrici di handicap” (ascensori e
montacarichi);
-
misure finalizzate alla prevenzione di
atti illeciti da parte di terzi (ad esempio furti) e per evitare gli
infortuni domestici;
-
interventi di bonifica
dall’amianto.
L’installazione degli addolcitori per abbattere il calcare degli
impianti idrici delle abitazioni può fruire della detrazione IRPEF del 36%
(50%) e dell’aliquota IVA del 10% solo se detto intervento comporta “[...] modificazioni
strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione
e/o degli impianti relativi, come definite dalla circolare n. 57/E del 24
febbraio 1998 al par. 3.4” (Circolare 13 maggio 2011, n. 20).
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3. ACQUISTO DI
IMMOBILI RISTRUTTURATI
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Il co. 3 dell’art. 16-bis TUIR conferma la detraibilità anche per
l’anno 2012 e successivi delle spese sostenute per l’acquisto di unità
immobiliari site in edifici completamente ristrutturati da imprese di
costruzione o cooperative edilizie che, entro i sei mesi successivi alla
fine lavori, provvedono alla vendita/assegnazione dell’immobile.
La detrazione spetta all’acquirente dell’immobile, nella misura del
36% del 25% del prezzo di acquisto, nel limite massimo complessivo di €
48.000,00.
Le istruzioni alla dichiarazione dei redditi relative all’anno 2012
specificano che anche l’acquisto di immobili ristrutturati beneficia della detrazione
del 50% con il limite di € 96.000 per le spese sostenute nel periodo 26
giugno 2012 - 30 giugno 2013 (prorogata
fino al 31.12.2013 grazie al D.L. 63/2013).
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4. ACQUISTO DI
MOBILIO (NOVITA’)
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Detraibile al
50% anche l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile
oggetto di ristrutturazione per le spese sostenute dal 06 giugno
2013 al 31 dicembre 2013. Lo sconto va calcolato su un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro e va ripartito in dieci rate
annuali.
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CRITERIO DI CASSA
La detraibilità
delle spese sostenute segue il criterio di cassa. Pertanto, possono essere
detratte nell’anno d’imposta solo le spese realmente pagate nell’anno stesso
(come da data presente nella documentazione comprovante le stesse). Il
pagamento degli importi detraibili può avvenire anche, ad esempio, l’anno
successivo a quello di emissione della fattura (si pensi ad esempio a
lavori eseguiti negli ultimi mesi dell’anno): non si deve prendere in
considerazione la data di inizio o fine lavori.
La detrazione
spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda, pertanto in ogni periodo
d’imposta la quota eventualmente eccedente non può:
-
essere cumulata negli esercizi successivi;
-
riportata nell’anno successivo;
-
essere chiesta a rimborso o utilizzata in sede di
compensazione.
LE PERCENTUALI
VECCHIE E NUOVE
A seguito delle
modifiche introdotte dall’art. 11, D.L. n. 83/2012, la detrazione in esame
spetta per una quota del:
-
36%, per le spese
sostenute fino al 25 giugno 2012;
-
50%, per le spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.
PERIODO
SOSTENIMENTO SPESE
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DETRAZIONE
INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
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LIMITE DI SPESA
AGEVOLABILE
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fino al 25
giugno 2012
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36%
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48.000 euro
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dal 26 giugno
2012 al 31.12.2013
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50%
|
96.000 euro
(10.000 per mobilio)
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dal 1° gennaio
2014
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36%
|
48.000 euro
|
SOSTENIMENTO DELLE
SPESE DA PARTE DI PIÙ SOGGETTI - In caso di comproprietà o contitolarità
di diritti reali sullo stesso immobile, è necessario rapportare l’importo
massimo agevolabile al numero degli aventi diritto, in base:
-
alla percentuale di sostenimento delle spese di ognuno di essi
ed indipendentemente dalle quote di proprietà, per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio;
-
alla quota di proprietà, nel caso di acquisto/assegnazione
di immobile ristrutturato da impresa di costruzione o cooperativa edilizia
(non rileva pertanto l’eventuale sostenimento delle spese in percentuali
differenti, come chiarito da ultimo dalla C.M. n. 20/2011).
NUMERO DELLE QUOTE - La detrazione
per interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere rateizzata in
quote costanti e annuali. Sono confermate le regole ordinarie di rateizzazione
della detrazione vigenti dal 2002, che prevedono la rateizzazione della
detrazione spettante in dieci quote annuali. Fino al 2011 i soggetti con età
non inferiore a 75 e 80 anni potevano beneficiare della detrazione spettante
per interventi di recupero del patrimonio edilizio in un periodo più breve. Nell’art.
16-bis, TUIR, in vigore dal 1° gennaio 2012, non si rinviene più alcun
riferimento a tale possibilità. Anche tali soggetti dovranno ripartire la
detrazione in 10 quote.
CASI PARTICOLARI
|
CESSIONE
DELL’IMMOBILE CON ATTO TRA VIVI - In caso di cessione dell’immobile, le
quote di detrazione 36% residua sono trasferite all’acquirente persona
fisica (per la parte non ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti
(art. 16-bis, TUIR, comma 8). Pertanto, in caso di cessione dell’immobile
oggetto degli interventi per i quali il cedente sta fruendo della detrazione,
la stessa rimane in capo a quest’ultimo soltanto se ciò è espressamente
previsto nell’atto di compravendita ma, se tale aspetto non viene
contrattualmente determinato, la detrazione passa automaticamente
all’acquirente. quanto previsto vale anche per tutte le ipotesi di cessione e
quindi anche alle cessioni a titolo gratuito (donazione) (Circolare 1° giugno
2012, n. 19).
|
DECESSO
DELL’AVENTE DIRITTO - In caso di decesso dell’avente diritto, le quote di
detrazione residua sono trasferite esclusivamente e interamente all’erede
che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (co. 8, art.
16-bis, TUIR).
In caso di decesso
del conduttore che ha eseguito lavori di ristrutturazione nell’immobile
ricevuto in locazione, con relativo consenso del proprietario, solo l’erede
del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene, può portare in detrazione le rate
residue (Circolare n.13/E/2013).
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CONIUGI SEPARATI
- Una
contribuente ha la residenza con i figli nella casa coniugale, che è
interamente intestata all’altro coniuge dal quale è separata. Quest’ultimo
non risiede nell’immobile. La sentenza concede il diritto di abitazione
nella casa alla contribuente che intende realizzare lavori di
ristrutturazione sulla casa di cui è assegnataria. La spesa sostenuta è
detraibile (Circolare n.13 /E/2013).
|
SPESA NON
DETRATTA IMMEDIATAMENTE - Le spese 36% sono detraibili anche nel caso in
cui il contribuente non abbia portato in detrazione negli anni precedenti le
relative rate, a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi
previsti dalla normativa in materia (Circolare 12 maggio 2000, n. 95). Il
recupero delle quote di detrazione non fruite può avvenire tramite:
-
presentazione di una dichiarazione integrativa a favore entro
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva a
quella nella quale non è stata indicata la detrazione (art. 2, comma 8-bis,
D.P.R. n. 322/98);
-
inoltro di richiesta di rimborso, per la parte
spettante, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento
delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi nella quale non si è
fruito della detrazione (art. 38, D.P.R. n. 602/73).
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DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA
In seguito alle
modifiche introdotte dal D.L. n. 70/2011, per gli interventi edilizi e di
costruzione/ristrutturazione di box o posti auto pertinenziali, iniziati dal 14
maggio 2011, il contribuente deve conservare ed esibire su richiesta degli
uffici la seguente documentazione indicata nel Provvedimento Agenzia delle
Entrate 2 novembre 2011:
-
abilitazioni amministrative o visure catastali, dalle quali si
evincano i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dei lavori. Nel
caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo per la
realizzazione di determinati interventi che la normativa fiscale ritiene
detraibili, il contribuente è tenuto a redigere una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, in cui attesti: la data di inizio lavori ed il fatto che
gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano tra quelli agevolabili,
nonostante la normativa edilizia non richieda alcun titolo abilitativo;
-
domanda di accatastamento per gli immobili
non ancora censiti;
-
ricevuta pagamento dell’ICI (ora IMU), se
dovuta;
-
fatture o ricevute fiscali che comprovano le spese
sostenute (per le cessioni di beni/prestazioni di servizi rese da un privato
che non ha partita IVA, le spese sostenute vanno provate con altro documento,
ad esempio quietanza). A seguito delle modifiche del D.L. n. 70/2011, per le
fatture emesse dal 14 maggio 2011, non è più richiesta l’indicazione
separata del costo della manodopera;
-
ricevuta dei bonifici bancari o postali (C.M. n. 24/2004)
a favore delle imprese che hanno eseguito i lavori, con indicazione dei
seguenti dati:
o
causale del versamento;
o
codice fiscale del contribuente avente diritto alla
detrazione;
o
partita IVA o codice fiscale del soggetto
beneficiario del bonifico stesso;
o
quietanze di pagamento delle spese il cui pagamento non
doveva essere obbligatoriamente eseguito con bonifico (ad esempio, oneri
di urbanizzazione, imposta di bollo, etc.).
Per fruire della
detrazione del 36% sull’acquisto o assegnazione di un box o posto auto
pertinenziale, è necessario che in sede di compravendita o assegnazione l’atto
attesti la pertinenzialità rispetto all’immobile abitativo.
L’impresa
costruttrice o cooperativa edilizia rilascia quindi una dichiarazione
nella quale sono attestate le spese di realizzazione del box o posto auto.
Il contribuente è
tenuto a corrispondere il prezzo di acquisto risultante dall’atto di
compravendita o assegnazione tramite bonifico bancario.
È agevolabile
l’acquisto del box pertinenziale anche se il pagamento è avvenuto prima della
stipula dell’atto, ma nello stesso giorno (Risoluzione 13 gennaio 2011, n. 7).
Ciò che conta ai
fini della detrazione è, infatti, la sussistenza del vincolo pertinenziale,
condizione che può dirsi soddisfatta, oltre che con la presenza di un compromesso
regolarmente registrato, anche qualora tale destinazione si realizzi nell’arco
della medesima giornata in cui si è effettuato il pagamento, mediante stipula
del rogito. Nonostante non sia espressamente compreso nell’elenco del
Provvedimento Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011, si ritiene indispensabile
conservare:
-
l’attestazione delle spese di realizzazione
consegnata dall’impresa costruttrice o dalla cooperativa edilizia (su
detto importo va calcolata la detrazione spettante al contribuente);
-
l’atto dal quale risulti il vincolo pertinenziale con l’abitazione.
ACQUISTO DI
IMMOBILI RISTRUTTURATI - Nel caso di acquisto/assegnazione di immobili
ristrutturati da imprese e cooperative edilizie, il contribuente ha l’obbligo
di conservare ed esibire l’atto di compravendita o assegnazione
dell’immobile completo delle indicazioni richieste dalla normativa in
materia.
INTERVENTI SU
PARTI COMUNI – È sufficiente che il condomino possieda la certificazione
rilasciata dall’amministratore attestante (Circolare 1° giugno 2012, n. 19
e Circolare n. 122/1999):
-
che lo stesso ha adempiuto agli obblighi previsti ai
fini della detrazione ed è in possesso della documentazione originale;
-
l’ammontare della somma per la quale il singolo condomino
può fruire della detrazione del 36%.
In tali casi:
-
l’amministratore è tenuto a:
o
conservare la documentazione originale relativa
all’intervento (indicata nel Provvedimento Agenzia delle Entrate 2 novembre
2011);
o
indicare nel quadro AC della propria dichiarazione dei
redditi i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento;
-
i singoli condomini, nella propria dichiarazione dei
redditi, devono indicare il codice fiscale del condominio e non i dati catastali.
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