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Dal 1° gennaio compensazioni limitate

Premessa

Il Fisco vuole controllare tutte le compensazioni che si fanno con i crediti d'imposta per ridurre o azzerare i debiti d'imposta con il modello F24.
Dopo la stretta sui crediti Iva, con l'articolo 1, comma 574, della legge di stabilità per il 2014 sono messi sotto vigilanza anche le compensazioni fatte con i crediti delle imposte sui redditi e dell'Irap.
 È questa una delle novità che riguarda i contribuenti e, in particolare, le imprese e i professionisti che a fine anno chiudono con rilevanti crediti per alcune imposte e con debiti di altre.
Si stabilisce, infatti, che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (quindi per le compensazioni da fare a partire dal 1° gennaio 2014) i contribuenti che usano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap, per importi superiori a 15.000 euro annui, devono chiedere l'apposizione del visto di conformità.


Limite di 15.000

 La norma, a differenza delle compensazioni in materia d'Iva, non prevede altre limitazioni. Ai fini Iva, l'articolo 17, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 241/1997, dispone, infatti, che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
         Analoga disposizione non è invece prevista dalla legge di stabilità per il 2014 per le compensazioni dei crediti Irpef, Ires e Irap.
Questo significa che, in attesa dei chiarimenti delle Entrate, la compensazione di questi ultimi crediti (Irpef, Ires, addizionali, Irap, ritenute e imposte sostitutive) per importi superiori a 15.000 euro dovrebbe essere possibile dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del credito.

ESEMPIO - Credito Irap relativo al 2013, anche se di ammontare superiore a 15.000 euro, potrà essere usato dal 1° gennaio 2014 anche se la relativa dichiarazione annuale, modello Unico 2014, per i redditi del 2013, sarà presentata entro il 30 settembre 2014.
Resta, comunque, ferma l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni da cui emerge il credito che si intende usare per importi superiori a 15.000 euro.

La motivazione della modifica normativa è la medesima che ha portato all’adozione, nel 2009, delle più restrittive regole relative al credito IVA, vale a dire l’aver constatato la presenza di fenomeni di abuso e frode mediante l’utilizzo indebito della compensazione dei crediti fiscali nel comparto delle imposte sui redditi.


Apposizione del visto

 Con l'apposizione del “visto”, il responsabile del centro di assistenza fiscale conferma che i dati delle dichiarazioni dalle quali emerge il credito sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili.
È prevista un'alternativa al visto di conformità per i soggetti diversi dalle persone fisiche, cioè i soggetti collettivi, società di persone e assimilati, e società di capitali, nei casi in cui è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.

Con riguardo ai soggetti che hanno la possibilità di apporre il visto, in prima battuta sono indicati i responsabili dei centri di assistenza fiscale, ma poi si indicano come alternativa, così come già avviene oggi per il comparto Iva, anche i dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro, nonché i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Cciaa, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o equipollenti, o diploma di ragioneria.
Per quanto riguarda i controlli da effettuare il riferimento principale per individuare l'ambito dei riscontri dovrebbe desumersi dalla circolare 34 del 1999, da cui ne consegue che gli stessi dovrebbero sostanziarsi nel:
a.    riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto;
b.    la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, ai fini delle imposte sui redditi;
c.    la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;
d.    l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

Limite massimo

         Si ricorda, infine, che per incrementare le compensazioni, l'attuale limite di 516.456,90 euro, cioè un miliardo delle vecchie lire, per ciascun anno solare può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, fino a 700.000 euro.

Per ridurre o “azzerare” i versamenti dovuti dell'Iva, dell'Irap, dell'Irpef, dell'Ires, o degli altri tributi, contributi e premi che si devono pagare con il modello F24, i contribuenti possono usare in compensazione i crediti d'imposta indicati nelle dichiarazioni annuali Iva, Irpef, Ires, Irap, nei modelli 770, o nei modelli Iva TR per i crediti Iva infrannuali, se non chiesti a rimborso.

 Si possono anche compensare i crediti previdenziali risultanti dalle denunce contributive o dalle dichiarazioni annuali, nonché i crediti spettanti per nuove assunzioni, per incentivi o altro.

 Chi si avvale della compensazione introdotta dal D.Lgs. 241/97 deve presentare il modello F24, anche nel caso in cui il saldo è uguale a zero perché i crediti sono di importo sufficiente ad azzerare i debiti.

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