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La rottamazione delle cartelle Equitalia

La Legge di Stabilità 2014 ha consentito ai contribuenti di versare, entro il 28 febbraio, in un’unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, al fine di poter beneficiare dello stralcio degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo.
La previsione riguarda, tuttavia, soltanto le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati ad Equitalia per la riscossione, entro il 31 ottobre 2013.





L’agevolazione

Coloro che sono interessati alla nuova agevolazione, dovranno attivarsi per valutare la loro situazione e comprendere quale può essere l’effettivo risparmio, qualora si provveda al pagamento nei termini e in un’unica soluzione.
A tal fine si consiglia sempre di chiedere gli opportuni chiarimenti agli sportelli di Equitalia.

In ogni caso, è possibile dire che rientrano nell’agevolazione le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali, come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada, elevate da Comuni e Prefetture.

Restano, invece, escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (al fine di verificare quali sono gli enti ammessi, si consiglia di analizzare l’elenco disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it).



Come anticipato nello schema appena esposto, l’agevolazione è in alcuni casi estesa agli interessi per la ritardata iscrizione a ruolo, mentre in altri è limitata agli interessi di mora.

 

La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.
In occasione dell’ultimo appuntamento Telefisco, Equitalia ha altresì chiarito che possono rientrare nella sanatoria anche le somme iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio di primo e secondo grado, nonché le somme iscritte a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

IL CASO

Ho già richiesto una rateazione e sto regolarmente provvedendo ai pagamenti. Posso accedere al beneficio in oggetto?

Si, la definizione agevolata non è preclusa in presenza di rateazione.


È possibile fruire della definizione agevolata anche nel caso in cui sia stata impugnata la cartella di pagamento. Tuttavia, in questo caso, è da prestare moltissima attenzione al fatto che, se il ruolo reca l’intera pretesa, oggetto del giudizio tributario pendente, deve ritenersi cessata la materia del contendere.

IL CASO

In pendenza di giudizio tributario di primo grado, ho deciso di beneficiare della definizione agevolata per le somme iscritte provvisoriamente a ruolo (iscrizione provvisoria di un terzo in pendenza di giudizio). Potevo farlo? Si ritiene cessata la materia del contendere?
Se risultassi vittorioso in giudizio, come posso chiedere il rimborso delle somme?

Si, anche in questo caso è possibile fruire della definizione agevolata dei ruoli, ed essendo il pagamento solo parziale, non si intende cessata la materia del contendere.
Tuttavia, così come chiarito da Equitalia, in occasione dell’ultimo appuntamento Telefisco, le somme pagate per beneficiare della definizione agevolata, non possono mai essere rimborsate.
Infatti, “se il contribuente esercita la facoltà di aderire alla definizione agevolata, la scelta va considerata definitiva e immodificabile”.


Il pagamento

Chi volesse beneficiare dell’agevolazione, dovrà provvedere all’integrale pagamento del residuo del debito, dell’aggio, delle spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate, entro il 28 febbraio 2014.
È possibile effettuare il versamento presso tutti gli sportelli di Equitalia, nonché negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da”, la dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014”.
Inoltre, per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un bollettino F35 completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi, che si vuole pagare in forma agevolata.


Equitalia invierà entro il 30 giugno, mediante posta ordinaria, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato correttamente nei termini previsti.


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