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rassegna fiscale periodica


IN BREVE
·         La tassa di concessione governativa (vidimazioni) da versare entro il 17 marzo
·         Proroga al 31 marzo per la sanatoria delle cartelle esattoriali ?
·         Sospesa sul nascere la ritenuta al 20% sui bonifici esteri destinati a persone fisiche
·         Bilancio società di capitali: limiti per la redazione del bilancio abbreviato e termini per l’approvazione del bilancio
·         Detrazione 55/65% per interventi di riqualificazione energetica: comunicazione entro il 31 marzo
·         Al via gli incentivi della “Nuova Sabatini”
·         Enti associativi: invio telematico del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali
·         L’omesso o errato invio della Comunicazione dati IVA annuale
·         Consentito l’“affitto di poltrona” per acconciatori ed estetisti

APPROFONDIMENTI
·         La “Nuova Sabatini
·         Il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi





IN BREVE

TASSE E IMPOSTE VARIE

La tassa di concessione governativa (vidimazioni) da versare entro il 17 marzo

Entro il prossimo 17 marzo 2014 (la scadenza originaria del 16 marzo cade di domenica) le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali, dovranno versare la tassa di concessione governativa riferita alla vidimazione dei libri sociali per il 2014.
Il versamento, indipendentemente dal numero di registri tenuti e dalle pagine utilizzate, deve essere effettuato per i seguenti importi forfettari:
·         516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2014 superiore a 516.456,90 euro;
·         309,87 euro per gli altri soggetti obbligati.
Il versamento viene normalmente effettuato tramite modello F24, tranne che in occasione della costituzione di una società, nel qual caso deve essere effettuato tramite bollettino postale.
La ricevuta del versamento dovrà essere esibita alla Camera di Commercio o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione dei libri sociali.


RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Proroga al 31 marzo per la sanatoria delle cartelle esattoriali?

Un emendamento al testo del decreto “Salva-Roma” (D.L. n. 151/2013), approvato dal Senato, contiene due novità in materia di sanatoria delle somme iscritte a ruolo, prevista dalla legge di stabilità per l’anno 2014:
  • il termine originario del 28 febbraio 2014 slitta al giorno 31 marzo 2014;
  • la sanatoria viene estesa anche ai debiti di natura tributaria che sono stati notificati da enti della riscossione diversi da Equitalia (è principalmente il caso di tributi locali).
Secondo i piani originari, il decreto doveva essere convertito in legge dalla Camera dei deputati entro il 28 febbraio 2014.
Il nuovo Governo, recentemente insediatosi, ha però ritirato il decreto “Salva-Roma”, stoppando di fatto anche la proroga della sanatoria il cui termine rimane quindi quello originariamente fissato al 28 febbraio 2014.
Il Governo ha però anticipato che interverrà a breve per recuperare provvedimenti che risultavano compresi nel “Salva-Roma” (per esempio i contributi agli alluvionati della Sardegna e i finanziamenti a Expo2015); ipotizziamo che in quell’occasione possa essere ripresa anche la proroga al 31 marzo per la sanatoria delle cartelle esattoriali.


IRPEF

Agenzia Entrate, Provvedimento 19 febbraio 2014, n. 24663; MEF, Comunicato Stampa 19 febbraio 2014, n. 46

Sospesa sul nascere la ritenuta al 20% sui bonifici esteri destinati a persone fisiche

Con un comunicato stampa e un provvedimento dell'Agenzia Entrate è stato sospeso l'obbligo imposto alle banche di applicare alle persone fisiche una ritenuta del 20% su tutti bonifici in arrivo dall'estero (fatta eccezione solo per i casi in cui il contribuente avesse preventivamente autocertificato che le somme in entrata non avessero natura di compenso reddituale).
Il provvedimento è stato bloccato perché la ritenuta, originariamente prevista in chiave antievasione, risulterebbe superata dagli sviluppi raggiunti recentemente nello scambio automatico multilaterale di informazioni sui redditi di fonte estera dei residenti italiani.

SOCIETÀ

Bilancio società di capitali: limiti per la redazione del bilancio abbreviato e termini per l’approvazione del bilancio

Ricordiamo che i bilanci delle società di capitali vanno redatti nella forma estesa qualora nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti tre parametri:
1) totale attivo € 4. 400.000;
2) ricavi vendite e prestazioni € 8.800.000;
3) dipendenti occupati in media n. 50.
Il superamento, per due esercizi, di due dei tre parametri indicati sopra rileva anche ai fini della nomina dell’organo di controllo nella società a responsabilità limitata.

Da un punto di vista temporale, ricordiamo che i termini legati all’approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2013 sono:
·         entro il 31 marzo 2014, l’organo amministrativo deve approvare il progetto di bilancio (nelle Srl senza organo di controllo si può approvare il progetto di bilancio entro il 15 aprile);
·         entro il 30 aprile 2014 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), deve essere convocata l’assemblea dei soci (in prima convocazione) per l’approvazione del bilancio per i casi ordinari;
·         entro il 29 giugno 2014 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), deve essere convocata l’assemblea dei soci (in prima convocazione) per l’approvazione del bilancio, per le società tenute al bilancio consolidato o che per altri motivi ricorrono al maggior termine di 180 giorni.

 

AGEVOLAZIONI

Detrazione 55/65% per interventi di riqualificazione energetica: comunicazione entro il 31 marzo

Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Percentuale che scenderà al 50%, per i pagamenti effettuati dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e al 36% dal 1° gennaio 2016.
Va inoltre ricordato:
·                     che le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%;
·                     e che per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015; al 50% per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Segnaliamo che il 31 marzo 2014 sarà l’ultimo giorno utile, per i contribuenti intenzionati a beneficiare della detrazione per le spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica avviati nel 2013 e non ultimati entro lo stesso anno, per l'invio telematico della “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta”, relativa alle spese sostenute nel corso dell'anno 2013.

Al via gli incentivi della “Nuova Sabatini”

Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare 11 febbraio 2014, n. 4567
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le istruzioni per usufruire degli incentivi della c.d. “Nuova Sabatini” o “Sabatini bis”, prevista dall' art. 2, D.L. n. 69/2013, che prevede l'erogazione, in favore delle PMI, di agevolazioni per investimenti in beni strumentali di impresa (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in “macchinari, impianti, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.”
(Vedi l’Approfondimento)

Enti associativi: invio telematico del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali

Il 31 marzo 2014 sarà l’ultimo giorno utile per l'invio, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi”, nel caso in cui, nel corso del 2013, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.
Per gli enti neocostituiti, il primo modello deve invece essere inviato entro 60 giorni dalla data di costituzione.
L’invio del modello è presupposto necessario per beneficiare della non imponibilità delle quote e dei contributi associativi nonché, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria.
(Vedi l’Approfondimento)


IVA

L’omesso o errato invio della Comunicazione dati IVA annuale

Il 28 febbraio 2014 è l’ultimo giorno utile per l’invio telematico della Comunicazione annuale dati IVA per l’anno d’imposta 2013.
Poiché però la Comunicazione non ha natura dichiarativa (come precisato anche nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002), con riferimento alla stessa non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione. L’omesso invio o l’invio della Comunicazione con dati errati o incompleti comporta quindi solo l’applicazione delle sanzioni (da 258 a 2.065 euro) previste dall’art. 11, D.Lgs. n. 471/1997 per l’omessa o inesatta comunicazione di dati.
Per la Comunicazione annuale dati IVA non è inoltre possibile ricorrere al ravvedimento operoso né la possibilità di rettificare o integrare una Comunicazione già presentata.


SETTORI E REGIMI SPECIALI

Consentito l’”affitto di poltrona” per acconciatori ed estetisti

Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare 31 gennaio 2014, n. 16361
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che il titolare di un’impresa di acconciatura o di estetista può consentire l’utilizzo di una parte dell’immobile o delle attrezzature sia ad acconciatori sia ad estetisti esterni, anche non imprenditori, con la condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi (cosiddetto contratto di “affitto di poltrona”/”affitto di cabina”).
Secondo il Ministero inoltre, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria:
·         il contratto di affitto di poltrona e di affitto di cabina, dovrebbe essere predisposto in modo da rendere tale modalità individuabile rispetto ad altre tipologie contrattuali di prestazione d’opera all’interno del medesimo salone di acconciatore o di estetista e potrebbe essere integrato con specifici elementi, quali quello di prevedere una certa stabilità dell’esercizio e di una distinzione delle attività (in termini di spazi, di responsabilità, di tenuta della contabilità, di adempimenti di natura fiscale);
·         per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, dovrebbe essere evitato l’uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di poltrona/cabina.



APPROFONDIMENTI


AGEVOLAZIONI
La “Nuova Sabatini
La “Nuova Sabatini” è lo strumento agevolativo istituito dal decreto-legge “Del Fare” (art. 2, D.L. n. 69/2013) finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI).
Si rivolge alle PMI, operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché’ investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
Nel dettaglio, la misura prevede:
·         la costituzione presso Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) di un plafond di risorse (fino a un massimo di 2,5 miliardi di euro, eventualmente incrementabili con successivi provvedimenti fino a 5 miliardi) che le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e Cdp, potranno utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro a fronte degli investimenti sopra descritti;
·         la concessione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui al punto precedente, in relazione agli investimenti realizzati. Lo stanziamento complessivo di bilancio è pari a 191,5 milioni di euro per gli anni 2014-2021. Il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;
·         la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso.
La norma del decreto-legge “Del Fare” è stata attuata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 27 novembre 2013.

Per quanto riguarda la procedura per la concessione del contributo, è stato previsto un meccanismo automatico e di accesso semplificato. L’impresa dovrà presentare alla banca, tramite posta elettronica certificata, un’unica dichiarazione-domanda per la richiesta del finanziamento e per l’accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Una volta che la banca avrà adottato la delibera di finanziamento, il Ministero dello Sviluppo Economico procederà (in tempi che dovrebbero essere molto contenuti) alla concessione del contributo e a darne comunicazione all’impresa.
L’erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.
Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare del 10 febbraio 2014, n. 4567, ha fornito le istruzioni per l’attuazione dell’intervento e ha definito gli schemi di domanda, nonché l’ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo pubblico.
A partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 le imprese richiedenti potranno presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana (il cui elenco sarà prossimamente disponibile nel sito www.cassaddpp.it).
I moduli saranno disponibili per la compilazione entro il 10 marzo 2014 nella sezione “Beni strumentali (Nuova Sabatini)” del sito internet del Ministero dello sviluppo economico.


AGEVOLAZIONI
Il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi
Il 31 marzo 2014 sarà l’ultimo giorno utile per l'invio, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi” (modello EAS), nel caso in cui, nel corso del 2013, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.
Per gli enti neocostituiti, il primo modello deve invece essere inviato entro 60 giorni dalla data di costituzione.
L’invio del modello è presupposto necessario per beneficiare della non imponibilità delle quote e dei contributi associativi nonché, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati (e quindi dall’invio del modello EAS):
·                     gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
·                     le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (legge n. 398/1991 - Regime speciale Iva e imposte dirette);
·                     le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
·                     i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
·                     le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997;
·                     gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Possono invece presentare il modello EAS con modalità semplificate:
·         le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
·         le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
·         le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
·         le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
·         le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
·         i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali, ai sensi della legge n. 2 del 1997, o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
·         le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni, gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
·         l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
·         le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
·         le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
·         le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Il D.L. n.16/2012 ha previsto che non sia precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:
a)      abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
b)      effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c)      versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.



PRINCIPALI SCADENZE


Data scadenza
Ambito
Attività
Soggetti obbligati
Modalità
Lunedì 3 marzo 2014
IRAP
Opzione/revoca per la determinazione della base imponibile a valori di bilancio
Imprese individuali e società di persone
Invio telematico
Lunedì 17 marzo 2014
IRPEF
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente
Sostituti d'imposta
Mod. F 24 on line
Lunedì 17 marzo 2014
IRPEF
Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente od in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Sostituti d'imposta
Mod. F 24 on line
Lunedì 17 marzo 2014
IRPEF
Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta è versata in un’unica soluzione
Sostituti d'imposta
Mod. F 24 on line
Lunedì 17 marzo 2014
TCG
Versamento della tassa di concessione governativa riferita alla vidimazione dei libri sociali per il 2014
Società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali (e consorzi costituiti fra gli stessi) ed enti commerciali
Mod. F 24 on line
Lunedì 31 marzo 2014

Invio telematico del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi
Enti associativi obbligati
Invio telematico
Lunedì 31 marzo 2014
IRPEF
Invio telematico della “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta” relativa alle spese sostenute nel corso dell'anno 2013
Soggetti che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica
Invio telematico

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