IN
BREVE
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La tassa di concessione governativa (vidimazioni) da versare entro il
17 marzo
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Proroga al 31 marzo per la sanatoria delle cartelle esattoriali ?
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Sospesa sul nascere la ritenuta al 20% sui bonifici esteri destinati a
persone fisiche
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Bilancio società di capitali: limiti per la redazione del bilancio
abbreviato e termini per l’approvazione del bilancio
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Detrazione 55/65% per interventi di riqualificazione energetica:
comunicazione entro il 31 marzo
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Al via gli incentivi della “Nuova Sabatini”
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Enti associativi: invio telematico del Modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini fiscali
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L’omesso o errato invio della Comunicazione dati IVA annuale
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Consentito l’“affitto di poltrona” per acconciatori ed estetisti
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APPROFONDIMENTI
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Il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da
parte degli enti associativi
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IN BREVE
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TASSE E
IMPOSTE VARIE
La tassa di concessione governativa (vidimazioni)
da versare entro il 17 marzo
Entro il
prossimo 17 marzo 2014 (la scadenza originaria del 16 marzo cade di domenica)
le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti
locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali,
dovranno versare la tassa di concessione governativa riferita alla vidimazione
dei libri sociali per il 2014.
Il
versamento, indipendentemente dal numero di registri tenuti e dalle pagine
utilizzate, deve essere effettuato per i seguenti importi forfettari:
·
516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio
2014 superiore a 516.456,90 euro;
·
309,87 euro per gli altri soggetti obbligati.
Il
versamento viene normalmente effettuato tramite modello F24, tranne che in
occasione della costituzione di una società, nel qual caso deve essere
effettuato tramite bollettino postale.
La
ricevuta del versamento dovrà essere esibita alla Camera di Commercio o agli
altri soggetti abilitati alla vidimazione dei libri sociali.
RISCOSSIONE E
VERSAMENTI
Proroga
al 31 marzo per la sanatoria delle cartelle esattoriali?
Un
emendamento al testo del decreto “Salva-Roma” (D.L. n. 151/2013), approvato dal
Senato, contiene due novità in materia di sanatoria delle somme iscritte a
ruolo, prevista dalla legge di stabilità per l’anno 2014:
- il termine originario del 28
febbraio 2014 slitta al giorno 31 marzo 2014;
- la sanatoria viene estesa anche
ai debiti di natura tributaria che sono stati notificati da enti della
riscossione diversi da Equitalia (è principalmente il caso di tributi
locali).
Secondo i
piani originari, il decreto doveva essere convertito in legge dalla Camera dei
deputati entro il 28 febbraio 2014.
Il nuovo
Governo, recentemente insediatosi, ha però ritirato il decreto “Salva-Roma”,
stoppando di fatto anche la proroga della sanatoria il cui termine rimane
quindi quello originariamente fissato al 28 febbraio 2014.
Il
Governo ha però anticipato che interverrà a breve per recuperare provvedimenti
che risultavano compresi nel “Salva-Roma” (per esempio i contributi agli
alluvionati della Sardegna e i finanziamenti a Expo2015); ipotizziamo che in
quell’occasione possa essere ripresa anche la proroga al 31 marzo per la
sanatoria delle cartelle esattoriali.
IRPEF
Agenzia
Entrate, Provvedimento 19 febbraio 2014, n. 24663; MEF, Comunicato Stampa 19
febbraio 2014, n. 46
Sospesa sul nascere la ritenuta al 20% sui bonifici
esteri destinati a persone fisiche
Con un
comunicato stampa e un provvedimento dell'Agenzia Entrate è stato sospeso l'obbligo
imposto alle banche di applicare alle persone fisiche una ritenuta del 20% su
tutti bonifici in arrivo dall'estero (fatta eccezione solo per i casi in cui il
contribuente avesse preventivamente autocertificato che le somme in entrata non
avessero natura di compenso reddituale).
Il
provvedimento è stato bloccato perché la ritenuta, originariamente prevista in
chiave antievasione, risulterebbe superata dagli sviluppi raggiunti
recentemente nello scambio automatico multilaterale di informazioni sui redditi
di fonte estera dei residenti italiani.
SOCIETÀ
Bilancio società di capitali: limiti per la
redazione del bilancio abbreviato e termini per l’approvazione del bilancio
Ricordiamo
che i bilanci delle società di capitali vanno redatti nella forma estesa
qualora nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi
siano superati due dei seguenti tre parametri:
1) totale
attivo € 4. 400.000;
2) ricavi
vendite e prestazioni € 8.800.000;
3)
dipendenti occupati in media n. 50.
Il
superamento, per due esercizi, di due dei tre parametri indicati sopra rileva
anche ai fini della nomina dell’organo di controllo nella società a
responsabilità limitata.
Da un
punto di vista temporale, ricordiamo che i termini legati all’approvazione dei
bilanci chiusi al 31 dicembre 2013 sono:
·
entro il 31 marzo 2014,
l’organo amministrativo deve approvare il progetto di bilancio (nelle Srl senza
organo di controllo si può approvare il progetto di bilancio entro il 15
aprile);
·
entro il 30 aprile 2014
(120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), deve essere convocata l’assemblea
dei soci (in prima convocazione) per l’approvazione del bilancio per i casi
ordinari;
·
entro il 29 giugno 2014
(180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), deve essere convocata l’assemblea
dei soci (in prima convocazione) per l’approvazione del bilancio, per le
società tenute al bilancio consolidato o che per altri motivi ricorrono al
maggior termine di 180 giorni.
AGEVOLAZIONI
Detrazione 55/65% per interventi di
riqualificazione energetica: comunicazione entro il 31 marzo
Sulle
spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli interventi di
riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del
65%. Percentuale che scenderà al 50%, per i pagamenti effettuati dal 1º gennaio
2015 al 31 dicembre 2015 e al 36% dal 1° gennaio 2016.
Va
inoltre ricordato:
·
che le spese
sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%;
·
e che per gli
interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le
unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è pari
al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015; al 50% per
le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Segnaliamo
che il 31 marzo 2014 sarà l’ultimo
giorno utile, per i contribuenti intenzionati a beneficiare della
detrazione per le spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica
avviati nel 2013 e non ultimati entro lo stesso anno, per l'invio telematico della “Comunicazione per lavori che proseguono
oltre il periodo d'imposta”, relativa alle spese sostenute nel corso
dell'anno 2013.
Al via gli incentivi della “Nuova Sabatini”
Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare 11 febbraio
2014, n. 4567
Il
Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le istruzioni per usufruire degli
incentivi della c.d. “Nuova Sabatini” o “Sabatini bis”, prevista dall' art. 2,
D.L. n. 69/2013, che prevede l'erogazione, in favore delle PMI, di agevolazioni
per investimenti in beni strumentali di impresa (anche mediante operazioni di
leasing finanziario) in “macchinari, impianti, attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie
digitali.”
(Vedi
l’Approfondimento)
Enti associativi: invio telematico del Modello
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali
Il 31 marzo 2014 sarà l’ultimo giorno
utile per l'invio, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati
a Entratel, del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
fiscali da parte degli enti associativi”, nel caso in cui, nel corso del 2013,
si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente
comunicati.
Per gli
enti neocostituiti, il primo modello deve invece essere inviato entro 60 giorni
dalla data di costituzione.
L’invio
del modello è presupposto necessario per beneficiare della non imponibilità delle
quote e dei contributi associativi nonché, per determinate attività, dei
corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa tributaria.
(Vedi
l’Approfondimento)
IVA
L’omesso o errato invio della Comunicazione dati
IVA annuale
Il 28 febbraio 2014 è l’ultimo giorno
utile per l’invio telematico della Comunicazione annuale dati IVA per l’anno
d’imposta 2013.
Poiché
però la Comunicazione non ha natura dichiarativa (come precisato anche nella
circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002), con riferimento alla stessa non sono
applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione.
L’omesso invio o l’invio della Comunicazione con dati errati o incompleti
comporta quindi solo l’applicazione delle sanzioni (da 258 a 2.065 euro) previste
dall’art. 11, D.Lgs. n. 471/1997 per l’omessa o inesatta comunicazione di dati.
Per la
Comunicazione annuale dati IVA non è inoltre possibile ricorrere al
ravvedimento operoso né la possibilità di rettificare o integrare una
Comunicazione già presentata.
SETTORI E REGIMI
SPECIALI
Consentito l’”affitto di poltrona” per acconciatori
ed estetisti
Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare 31 gennaio
2014, n. 16361
Il
Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che il titolare di un’impresa di
acconciatura o di estetista può consentire l’utilizzo di una parte
dell’immobile o delle attrezzature sia ad acconciatori sia ad estetisti
esterni, anche non imprenditori, con la condizione che questi siano in possesso
dei prescritti titoli abilitativi (cosiddetto contratto di “affitto di poltrona”/”affitto
di cabina”).
Secondo
il Ministero inoltre, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni
in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria:
·
il contratto di affitto di poltrona e di affitto di cabina,
dovrebbe essere predisposto in modo da rendere tale modalità individuabile
rispetto ad altre tipologie contrattuali di prestazione d’opera all’interno del
medesimo salone di acconciatore o di estetista e potrebbe essere integrato con
specifici elementi, quali quello di prevedere una certa stabilità
dell’esercizio e di una distinzione delle attività (in termini di spazi, di
responsabilità, di tenuta della contabilità, di adempimenti di natura fiscale);
·
per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta
attribuzione di responsabilità, dovrebbe essere evitato l’uso promiscuo dei
medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di
poltrona/cabina.
APPROFONDIMENTI
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AGEVOLAZIONI
Si rivolge alle PMI,
operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che
realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in
macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo, nonché’ investimenti in hardware, software e
tecnologie digitali.
Nel dettaglio, la
misura prevede:
·
la costituzione presso Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) di un
plafond di risorse (fino a un massimo di 2,5 miliardi di euro, eventualmente
incrementabili con successivi provvedimenti fino a 5 miliardi) che le banche e
gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni
tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Associazione Bancaria Italiana
(Abi) e Cdp, potranno utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000
e 2 milioni di euro a fronte degli investimenti sopra descritti;
·
la concessione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di
un contributo in favore delle PMI, che
copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di
cui al punto precedente, in relazione agli investimenti realizzati. Lo
stanziamento complessivo di bilancio è pari a 191,5 milioni di euro per gli
anni 2014-2021. Il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati
su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del
2,75% annuo per cinque anni;
·
la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare
del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso.
La norma del
decreto-legge “Del Fare” è stata attuata con il decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
27 novembre 2013.
Per quanto riguarda la
procedura per la concessione del contributo, è stato previsto un meccanismo automatico
e di accesso semplificato. L’impresa dovrà presentare alla banca, tramite posta
elettronica certificata, un’unica dichiarazione-domanda per la richiesta del
finanziamento e per l’accesso al contributo ministeriale, attestando il
possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di
legge. Una volta che la banca avrà adottato la delibera di finanziamento, il
Ministero dello Sviluppo Economico procederà (in tempi che dovrebbero essere
molto contenuti) alla concessione del contributo e a darne comunicazione all’impresa.
L’erogazione del
contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa
ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel
provvedimento di concessione.
Il Direttore generale
per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, con
circolare del 10 febbraio 2014, n. 4567, ha fornito le istruzioni per l’attuazione
dell’intervento e ha definito gli schemi di domanda, nonché l’ulteriore
documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo
pubblico.
A partire dalle ore
9.00 del 31 marzo 2014 le imprese richiedenti potranno presentare le domande
per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli
intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo
economico, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana (il cui
elenco sarà prossimamente disponibile nel sito www.cassaddpp.it).
I moduli saranno
disponibili per la compilazione entro il 10 marzo 2014 nella sezione “Beni
strumentali (Nuova Sabatini)” del sito internet del Ministero dello sviluppo
economico.
AGEVOLAZIONI
Il Modello
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti
associativi
Il 31 marzo 2014 sarà l’ultimo giorno
utile per l'invio, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati
a Entratel, del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
fiscali da parte degli enti associativi” (modello EAS), nel caso in cui, nel
corso del 2013, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente
precedentemente comunicati.
Per gli
enti neocostituiti, il primo modello deve invece essere inviato entro 60 giorni
dalla data di costituzione.
L’invio
del modello è presupposto necessario per beneficiare della non imponibilità
delle quote e dei contributi associativi nonché, per determinate attività, dei
corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa tributaria.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati
(e quindi dall’invio del modello EAS):
·
gli enti
associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono
attività commerciale;
·
le associazioni
pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel
periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro
(legge n. 398/1991 - Regime speciale Iva e imposte dirette);
·
le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono
attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M 25 maggio
1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione
di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
·
i patronati che
non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie
attività istituzionali;
·
le Onlus di cui
al D.Lgs. n. 460 del 1997;
·
gli enti
destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Possono invece presentare il modello EAS con modalità semplificate:
·
le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute
dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
·
le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di
cui alla legge n. 383 del 2000;
·
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione
del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
·
le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche
tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del
D.P.R. n. 361/2000;
·
le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno
come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto,
nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
·
i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del
rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi
per le spese elettorali, ai sensi della legge n. 2 del 1997, o che hanno
comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento
nazionale o del Parlamento europeo;
·
le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel
nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza
degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla
partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale
o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti
bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni, gli istituti di patronato
che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività
istituzionali proprie di queste ultime;
·
l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
·
le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo
svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana
per la ricerca sul cancro);
·
le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo
tenuto dal Ministero della difesa;
·
le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Il D.L. n.16/2012 ha previsto che non sia precluso l’accesso ai
regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione
preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito
tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di
accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale
conoscenza, purché il contribuente:
a)
abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
b)
effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto)
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c)
versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della
sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.
PRINCIPALI SCADENZE
|
Data
scadenza
|
Ambito
|
Attività
|
Soggetti
obbligati
|
Modalità
|
Lunedì 3 marzo 2014
|
IRAP
|
Opzione/revoca
per la determinazione della base imponibile a valori di bilancio
|
Imprese
individuali e società di persone
|
Invio
telematico
|
Lunedì 17 marzo 2014
|
IRPEF
|
Versamento
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di
collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente
|
Sostituti
d'imposta
|
Mod.
F 24 on line
|
Lunedì 17 marzo 2014
|
IRPEF
|
Versamento
addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori
dipendenti sulle competenze del mese precedente od in unica soluzione a
seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
|
Sostituti
d'imposta
|
Mod.
F 24 on line
|
Lunedì 17 marzo 2014
|
IRPEF
|
Versamento
addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale
previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di
lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta è versata in un’unica
soluzione
|
Sostituti
d'imposta
|
Mod.
F 24 on line
|
Lunedì 17 marzo 2014
|
TCG
|
Versamento
della tassa di concessione governativa riferita alla vidimazione dei libri
sociali per il 2014
|
Società
di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali (e
consorzi costituiti fra gli stessi) ed enti commerciali
|
Mod.
F 24 on line
|
Lunedì 31 marzo 2014
|
|
Invio
telematico del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
fiscali da parte degli enti associativi
|
Enti
associativi obbligati
|
Invio
telematico
|
Lunedì 31 marzo 2014
|
IRPEF
|
Invio
telematico della “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo
d'imposta” relativa alle spese sostenute nel corso dell'anno 2013
|
Soggetti
che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica
|
Invio
telematico
|
Commenti