IN
BREVE
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Le novità fiscali annunciate dal Consiglio dei Ministri del 12 marzo
2014
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Il versamento del saldo IVA 2013
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San Marino esce dalla black list ma resta la comunicazione degli
acquisti senza addebito di IVA
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Le novità fiscali del nuovo decreto “Salva Roma”
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Il ravvedimento nella rateazione da definizione
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Definitivi i crediti d’imposta previsti dal decreto “Destinazione
Italia”
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IRAP deducibile anche per indennità di trasferta e incentivi all’esodo
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Amministratore “colpevole”, nei confronti della società, per gli omessi
versamenti fiscali
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La deducibilità dell’indennità suppletiva di clientela
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RI QR Code: il nuovo codice identificativo dei documenti ufficiali
della Camera di Commercio
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APPROFONDIMENTI
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La rateazione dei versamenti dovuti in seguito ai controlli automatici
e formali
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La deducibilità dell’IRAP dal reddito d’impresa
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IN BREVE
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IMPOSTE DIRETTE E IMMOBILI
Le novità fiscali annunciate dal Consiglio dei Ministri
del 12 marzo 2014
Governo, Comunicato Stampa 12 marzo 2014
Il
Consiglio dei Ministri riunitosi il 12 marzo 2014 ha approvato una
relazione del Presidente sui provvedimenti che si attueranno in materia di
riforme costituzionali e sugli interventi di politica economica inclusa la
riduzione del carico fiscale.
In
particolare, tra le misure di carattere fiscale, segnaliamo le anticipazioni
fornite dal Governo che dovrebbero essere approvati con i relativi atti tecnici
entro le prossime settimane:
·
sono stanziati 10 miliardi di euro di risorse per consentire l’aumento della detrazione Irpef in busta
paga ai lavoratori dipendenti sotto i 25 mila euro di reddito lordi, circa 10
milioni di persone, dal 1° maggio 2014, per un ammontare di circa 1.000 euro
netti annui a persona;
·
si prevede la diminuzione
del 10% dell’IRAP, che sarà “compensata” dall’aumento dal 20% al 26% della
tassazione sulle rendite finanziarie (ad esclusione dei titoli di Stato);
·
l’aliquota della cedolare
secca per i contratti a canone concordato scenderà, per il quadriennio
2014-2017, dal 15% al 10%. Resterà invece invariata al 21% l’aliquota della
cedolare secca per i contratti ordinari. La riduzione interverrebbe anche sui
contratti già in corso, seppur limitatamente alle quattro annualità che vanno
dal 2014 al 2017.
IVA
Il versamento del saldo IVA 2013
Il 17
marzo (il 16 marzo quest'anno cade di domenica) è scaduto il termine per
versare il saldo IVA 2013 per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma. Il pagamento può essere rateizzato in un
massimo di 9 rate (scadenti il giorno 16 di ciascun mese da marzo in poi) con
applicazione di interessi fissi di rateizzazione nella misura dello 0,33%
mensile
Chi
invece presenta la dichiarazione IVA in UNICO avrà a disposizione ulteriori
modalità e tempi di versamento rispetto a quella (comunque possibile) prima
illustrata. Il pagamento del saldo IVA 2013 potrà infatti essere effettuato con
gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi derivanti da UNICO e,
quindi:
•
entro il 16 giugno 2014;
•
entro il 16 luglio 2014, con maggiorazione dello 0,40%.
Resta
anche la possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione o a rate
(entro novembre).
In questo
caso però, il versamento dell’IVA dovrà deve essere maggiorato dello 0,40% per
ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17 marzo 2014 ed il 16 giugno
2014 (o 16 luglio 2014).
San Marino esce dalla black list ma resta la
comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA
D.M. 12 Febbraio 2014
Il
Decreto Ministeriale del 12 Febbraio 2014 ha eliminato la Repubblica di San Marino
dall'elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato con
effetti dal 24 febbraio 2014.
Ne
consegue che dal 24 febbraio viene meno l’obbligo di ricomprendere le operazioni
effettuate con imprese di San Marino nel Modello di comunicazione delle
operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità
privilegiata (c.d. comunicazione black list).
L’eliminazione
di San Marino dalla lista dei Paesi black list non ha però alcuna rilevanza
sull’obbligo (che resta quindi in vigore) di comunicazione degli acquisti di
beni senza addebito di IVA da operatori sanmarinesi (comunicazione da
effettuare utilizzando il modello di
comunicazione polivalente).
TRIBUTI LOCALI
Le novità fiscali del nuovo decreto “Salva Roma”
D.L. 6 marzo 2014, n.16
Il D.L. 6
marzo 2014, n.16 (noto come “Salva Roma”) prevede anche alcune novità di
carattere fiscale. Le principali sono:
• la proroga
al 31 marzo 2014 del termine per aderire alla mini-sanatoria delle cartelle
esattoriali;
• l'abrogazione
della web tax (viene mantenuta solo la tracciabilità dei pagamenti per i
servizi online);
• in ambito TASI:
o
è prevista la possibilità per i comuni di aumentare la Tasi
dello 0,8 per mille per finanziare detrazioni d'imposta o altre misure
agevolative sulla prima casa;
o
sono confermate le esenzioni sugli immobili destinati
esclusivamente all'esercizio del culto e sui fabbricati di proprietà della
Santa Sede nel Comune di Roma indicati nei Patti Lateranensi.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Il ravvedimento nella rateazione da definizione
Agenzia delle Entrate,
Risoluzione 4 marzo 2014, n. 25/E
La
risoluzione n. 25/E del 4 marzo 2014
ha istituito i codici tributo per consentire il
versamento, tramite F24, di sanzioni e interessi dovuti, in caso di
ravvedimento, sugli importi rateizzati a seguito di definizione
dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e
mediazione.
Ricordiamo
che per tali istituti le norme prevedono la decadenza dal beneficio della
rateazione in caso di mancato pagamento di una sola delle rate diverse dalla
prima entro il termine di pagamento della rata successiva.
Il
ravvedimento del versamento della rata omessa entro il termine previsto per il
pagamento della rata successiva salva invece il piano di rateazione.
(Vedi
l’Approfondimento)
AGEVOLAZIONI
Definitivi i crediti d’imposta previsti dal decreto
“Destinazione Italia”
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge 21
febbraio 2014 n. 9
Il D.L. c.d.
“Destinazione Italia” è stato definitivamente convertito in legge; riassumiamo
le principali novità intervenute in fase di conversione:
·
è previsto un credito
d’imposta per le imprese (aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni
di euro, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui
operano, nonché dal regime contabile adottato) che investono in attività di ricerca e sviluppo. Il credito
d’imposta credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e sarà
riconosciuto nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle
attività di R&S; l’importo massimo annuale sarà di euro 2.500.000 per
ciascun beneficiario;
·
è riconosciuto un credito
d’imposta del 19% agli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al
dettaglio (anche in formato digitale, purché muniti di codice ISB) nei
confronti di studenti delle scuole superiori (dietro presentazione di specifico
voucher).
IRAP
IRAP deducibile anche per indennità di trasferta e
incentivi all’esodo
Agenzia delle Entrate,
Circolare 3 aprile 2013, n. 8/E
Con la
circolare n. 8/E del 3 aprile 2013 l’Agenzia Entrate ha precisato che la
deduzione analitica dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente
può essere fatta valere anche con riferimento alle indennità di trasferta, alle
somme corrisposte a titolo di "incentivo all’esodo" e a quelle
accantonate per il trattamento di fine rapporto o per altre erogazioni
attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli
esercizi successivi.
(Vedi
l’Approfondimento)
SANZIONI
Amministratore “colpevole”, nei confronti della
società, per gli omessi versamenti fiscali
Corte di Cassazione, Sentenza 5 marzo 2014, n. 5105
La Corte
di Cassazione ha sentenziato che l'amministratore che omette il versamento
delle imposte è tenuto a risarcire la società dei danni provocati, anche se l’omissione è dovuta a mancanza di
liquidità. Secondo la Cassazione l'amministratore, riscontrata la crisi
finanziaria della società, avrebbe dovuto convocare l'assemblea per deliberare
l'aumento di capitale e il conseguente rifinanziamento o la liquidazione della
società.
IMPOSTE DIRETTE
La deducibilità dell’indennità suppletiva di
clientela
Agenzia delle Entrate, Circolare 8 novembre 2013, n. 33/E
L’indennità
suppletiva di clientela costituisce, insieme all’indennità di risoluzione del
rapporto e all’indennità di meritocrazia, l’indennità di cessazione del
rapporto di agenzia.
Per anni
si è dibattuto se la deducibilità di tale indennità fosse riconosciuta “per
cassa” o per competenza.
Con la
circolare n. 33/E del 2013 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente recepito
quanto sancito dalla giurisprudenza prevalente e ha confermato che gli accantonamenti effettuati dalla casa
mandante per l’indennità suppletiva di clientela sono deducibili secondo il
criterio di competenza, ferma restando la tassazione separata (su opzione)
in capo all’agente persona fisica o socio di società di persone.
SOCIETA'
RI QR Code: il nuovo codice identificativo dei
documenti ufficiali della Camera di Commercio
Il RI QR
Code (Registro Imprese Quick Response Code) è il nuovo codice identificativo
dei documenti ufficiali della Camera di Commercio, tramite il quale è possibile
verificare la corrispondenza tra il documento che si possiede e quello digitale
archiviato dal Registro Imprese al momento dell'estrazione.
Tramite
questo codice a barre bidimensionale si può avere accesso, sia da dispositivi
mobili che da personal computer, alla copia digitale del documento estratto,
conservata per la durata di cinque anni.
Nel caso
in cui il RI QR Code non risulti avere origine da un documento camerale
ufficiale, il servizio lo segnalerà all'utente.
Per
accedere tramite dispositivi mobili è necessario scaricare l'applicazione
gratuita "RI QR Code", sul proprio cellulare, smartphone o tablet
direttamente dai principali store su Internet, o attraverso il Portale www.registroimprese.it o ancora dai siti
dei Distributori ufficiali di InfoCamere. Dopo aver installato l'RI QR Code
sarà sufficiente aprire l'applicazione e inquadrare il codice stampato sulla
prima pagina del documento.
APPROFONDIMENTI
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RISCOSSIONE E VERSAMENTI
La rateazione dei versamenti dovuti in
seguito ai controlli automatici e formali
L'attività
di accertamento dell'Amministrazione finanziaria prevede delle procedure
cosiddette di "controllo formale" volte a rettificare le
dichiarazioni presentate dai contribuenti attraverso il semplice riscontro del
contenuto delle stesse e senza svolgere attività ispettive particolari. I
controlli formali sono quindi indirizzati a correggere gli errori materiali e
di calcolo commessi dai contribuenti nella redazione delle dichiarazioni.
Tali
controlli sono previsti, ai fini delle imposte dirette, dagli artt. 36-bis e
36-ter del D.P.R. n. 600/1973, mentre per l'Iva sono stabiliti dall'art. 54-bis
del D.P.R. n. 633/1972.
Gli artt.
36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 stabiliscono le
procedure per i controlli automatizzati
delle dichiarazioni: se da tali controlli emerge un risultato diverso da quello
indicato dal contribuente, l'ufficio provvede a inviare una comunicazione in
cui vengono evidenziate le rettifiche effettuate, le imposte, le sanzioni e gli
interessi da versare
L'articolo
36-ter del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce invece la procedura per il controllo formale delle dichiarazioni:
se dal controllo emergono delle differenze, l'ufficio comunica al contribuente
le rettifiche apportate e le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare,
attraverso la notifica a mezzo posta di avvisi bonari con l'indicazione dei
motivi che hanno generato la rettifica.
Ai
contribuenti destinatari di questi atti è offerta la possibilità di definire
quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o
dell'avviso bonario.
Il
versamento effettuato entro il termine indicato comporta l'applicazione della
sanzione ridotta al 10% (cioè un terzo del 30% di cui all'art. 13, D.Lgs. n.
471/1997), nel caso dei controlli automatici, e del 20% (cioè due terzi del
30%), nel caso di avvisi bonari notificati a seguito dei controlli formali.
In
entrambi i casi (controlli formali o automatici) il versamento di quanto richiesto (e dovuto) può essere rateizzato (art.
3-bis del D.Lgs. n. 462/1997), con rate trimestrali di pari importo o di
importo decrescente. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo
a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è
riportata sulla comunicazione stessa).
Il numero
massimo di rate trimestrali dipende dall’importo da versare:
·
fino a 5.000 euro, si può pagare in un massimo di 6 rate;
·
oltre 5.000 euro, il debito può essere suddiviso al massimo in
20 rate.
La prima
rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le rate
successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Il
versamento va effettuato tramite il modello di pagamento F24, nel quale devono
essere indicati separatamente l’importo della rata e quello degli interessi per
la rateazione.
In caso
di mancato pagamento della prima rata entro i 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione o di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento
di quella successiva, i benefici della rateazione (compresa la riduzione delle
sanzioni) sono persi definitivamente.
La
risoluzione n. 25/E del 4 marzo 2014
ha istituito i codici tributo per consentire il
versamento, tramite F24, di sanzioni e interessi dovuti, in caso di
ravvedimento, sugli importi rateizzati a seguito di definizione dell’accertamento,
accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione.
IRAP
La
deducibilità dell’IRAP dal reddito d’impresa
L’art. 2
del D.L. n. 201 del 2011 prevede che a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2012 sia ammesso in deduzione del reddito imponibile, un importo
pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale
dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art.
11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (sono
queste ultime le deduzioni relative ai contributi per le assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, alle spese e ai contributi
assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, alle
spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con
contratto di formazione e lavoro, ai costi sostenuti per il personale addetto
alla ricerca e sviluppo, alle indennità di trasferta per le imprese autorizzate
all’autotrasporto di merci e alle deduzioni previste per i contribuenti
"minori", che non superano determinate soglie del valore della
produzione netta).
La
deduzione analitica dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente
può essere fatta valere a condizione che
alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese
per redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR e per redditi
assimilati ai sensi del successivo art. 50. Sono da considerare ai fini
della deduzione in esame, inoltre, le indennità di trasferta, le somme
corrisposte a titolo di "incentivo all’esodo" e quelle accantonate
per il trattamento di fine rapporto o per altre erogazioni attinenti il
rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi
successivi, fermo restando la necessità di recuperare a tassazione la quota IRAP dedotta nel
caso in cui la quota accantonata si rilevi successivamente superiore a quella
effettivamente sostenuta.
Per la
determinazione della deduzione spettante in ciascun periodo di imposta, occorre
considerare l’imposta versata nel periodo di riferimento a titolo di saldo del
periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo nei limiti, per
quanto concerne l’acconto, dell’imposta effettivamente dovuta.
Quindi l’IRAP
versata in acconto concorre al calcolo dell’importo deducibile solo se e nei
limiti in cui rifletta l’imposta effettivamente dovuta. Ciò in considerazione
del fatto che la quota di acconto versata in eccesso rispetto all’IRAP di
competenza, quale risulta dalla liquidazione definitiva del debito di periodo,
non può essere computata nel calcolo della deduzione in quanto costituisce
credito dell’esercizio medesimo.
La nuova
deduzione analitica sul costo del lavoro non fa venire meno la deduzione
forfetaria del 10% riferibile agli interessi passivi e oneri assimilati. In
assenza di un’esplicita indicazione normativa contraria da parte del
legislatore e di chiarimenti contenuti nella relazione illustrativa, l’Agenzia
Entrate ha infatti precisato (nella circolare 8/E del 3 aprile 2013) che
"il contribuente può assumere, ai fini del calcolo della deduzione
forfetaria, l’IRAP complessiva procedendo, al tempo stesso, al calcolo
analitico dell’IRAP sul costo del lavoro, senza necessità di applicare alcun
correttivo alle discipline naturali a causa della loro coesistenza".
Quindi si
può concludere che è riconosciuta al contribuente la possibilità di dedurre, ai
fini delle imposte sui redditi:
·
la quota IRAP commisurata all’ammontare
di imponibile corrispondente al costo per lavoro dipendente e assimilato non
ammesso in deduzione;
·
il 10% dell’IRAP complessiva versata, a condizione che
concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri
assimilati indeducibili.
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