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rassegna fiscale periodica

IN BREVE
·         Scadenza spesometro (operazioni Iva relative al 2013)
·         Domanda per il rimborso o la compensazione IVA trimestrale entro il 30 aprile
·         Scadenza comunicazioni finanziamenti all'impresa e beni concessi in godimento a soci o familiari
·         Deducibilità dell’IMU pagata per immobili strumentali
·         Deducibili gli ammortamenti ex rivalutazioni immobili D.L. n. 185/2008
·         Agenzia Entrate chiede l’IBAN per accreditare i rimborsi
·         APE obbligatoria per tutti i contratti di trasferimento, tranne i casi di locazione di singole unità immobiliari
·         Agevolazioni fiscali per gli investimenti in start-up innovative
·         Rideterminazione crediti d'imposta
·         Niente IRAP per il professionista con dipendenti occasionali
·         Metodologie di controllo per le PMI: aggiornamenti e novità

APPROFONDIMENTI
·         Lo spesometro
·         Le comunicazioni telematiche dei finanziamenti all'impresa e dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore





IN BREVE

IVA

Scadenza spesometro (operazioni Iva relative al 2013)

Ricordiamo l’approssimarsi delle scadenze per l’invio telematico della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel periodo d’imposta 2013 (“spesometro”): i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile devono trasmettere la comunicazione entro il 10 aprile 2014; per gli altri, il termine è il 22 aprile 2014 (in quanto il 20 e 21 aprile sono festivi).
La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
(Vedi l’Approfondimento)

Domanda per il rimborso o la compensazione IVA trimestrale entro il 30 aprile

Al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel trimestre (primo, secondo o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2014 è stato approvato il nuovo Modello TR, utilizzabile a partire dalle richieste relative al credito Iva del primo trimestre 2014.
L’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta inoltre l’obbligo di utilizzare in compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese successivo alla presentazione del modello.

 

IMPOSTE DIRETTE

Scadenza comunicazioni finanziamenti all'impresa e beni concessi in godimento a soci o familiari

Entro il prossimo 30 aprile 2014 dovranno essere inviate telematicamente:
       la comunicazione dei finanziamenti all'impresa da parte di soci e familiari dell'imprenditore,
       la comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari,
riferite al periodo d’imposta 2013.
(Vedi l’Approfondimento)

Deducibilità dell’IMU pagata per immobili strumentali

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 715, che modifica l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011
La legge di Stabilità 2014 prevede la deducibilità dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni dell’IMU riferita agli immobili strumentali (per natura e/o per destinazione), nella misura del 20%. Per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 la deducibilità è elevata al 30%.
L’IMU resta invece interamente indeducibile dal valore della produzione assoggettato ad IRAP.
In assenza di precise indicazioni normative si ritiene che debba applicarsi il criterio di cassa e quindi che sia deducibile solo l’IMU “pagata” nell’esercizio. Da indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate emerge che non è comunque deducibile l’IMU riferibile a periodi di imposta anteriori a quello da cui la norma è in vigore (resterebbe quindi totalmente indeducibile l’IMU relativa al 2012 anche se pagata nel corso del 2013).

Deducibili gli ammortamenti ex rivalutazioni immobili D.L. n. 185/2008

D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 15, commi 16 e ss.
I soggetti che hanno rivalutato i beni immobili d’impresa nel bilancio dell’esercizio 2008, con versamento dell’imposta sostitutiva ai fini del riconoscimento dei maggior valore dei beni, potranno iniziare a detrarre i relativi ammortamenti dal periodo 2013 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
La norma prevedeva infatti che il riconoscimento dei maggiori valori ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP operasse a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione risultava eseguita.


RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Agenzia Entrate chiede l’IBAN per accreditare i rimborsi

L’Agenzia Entrate sta richiedendo tramite Pec le coordinate bancarie per poter accreditare le somme relative ai rimborsi delle imposte sui redditi derivanti dalla deducibilità dell’Irap sul costo del lavoro (art. 6, comma 1, D.L. n. 185/2008).
Per accelerare l’erogazione degli importi, tramite accredito su conto corrente, è opportuno comunicare il proprio codice Iban.
La comunicazione o l’aggiornamento dell’Iban puo’ avvenire in due modi:
       direttamente online, sul sito dell’Agenzia, accedendo all’area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici;
       presentando a un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate il modello di richiesta di accreditamento, disponibile presso lo stesso ufficio o scaricabile dal sito dell’Agenzia.
Se non viene comunicato il codice Iban, si procede secondo l’iter tradizionale, che però comporta tempi più lunghi per riscuotere le somme spettanti. Con l’accredito diretto sul proprio conto corrente, invece, il rimborso arriva in maniera più sollecita e in sicurezza, senza che ciò comporti alcun aggravio economico per il contribuente che deve riceverlo.
L'opportunità di richiedere l'accredito dei rimborsi provenienti dall'Amministrazione finanziaria non è riservata alle sole imprese, ma è aperta a tutti i contribuenti.


IMMOBILI
APE obbligatoria per tutti i contratti di trasferimento, tranne i casi di locazione di singole unità immobiliari
Legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione con modificazioni del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (Destinazione Italia)
La legge di conversione del decreto “Destinazione Italia” prevede che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione sia inserita una clausola in cui l'acquirente/conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato APE. Copia dell'attestato di prestazione energetica deve anche essere allegata al contratto, tranne nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
In caso di omessa dichiarazione o di mancata allegazione dell'APE le parti sono sanzionabili (dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia Entrate all'atto della registrazione), in solido tra loro, con sanzione amministrativa pecuniaria:
       da 1.000 a 4.000 euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, riducibile al 50% se la durata della locazione non eccede i 3 anni,
       da 3.000 a 18.000 euro negli altri casi,
e la dichiarazione o la copia dell'APE dovrà comunque essere presentata entro 45 giorni.


AGEVOLAZIONI

Agevolazioni fiscali per gli investimenti in start-up innovative

D.M. 30 gennaio 2014
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo degli incentivi fiscali previsti dal D.L. n. 179/2012 in favore dei soggetti che investono in start-up innovative.
Sia in caso di costituzione di una nuova start-up innovativa, sia in quello di incremento del capitale sociale di una già esistente, è previsto:
       per le persone fisiche, una detrazione del 19% della somma investita, nel limite massimo di euro 500.000 per ciascun periodo d'imposta;
       per i soggetti passivi IRES, una deduzione pari al 20%, delle somme investite, per un importo massimo di 1,8 milioni di euro.

Rideterminazione crediti d'imposta

D.P.C.M. 20 febbraio 2014, attuativo dell'art. 1, comma 577, legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che ridetermina la misura di molteplici crediti d'imposta. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è prevista la riduzione nella misura massima del 15% dei seguenti crediti d'imposta:
       credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL (art. 1, D.L. n. 324/1997);
       credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche (art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 60/1999);
       credito d'imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento (art. 2, comma 12, legge n. 203/2008);
       credito d'imposta per l'agevolazione delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13, legge n. 388/2000);
       riduzioni delle aliquote di accisa su gasolio, benzina e gas naturale impiegati come carburanti per il servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone (punto 12 della Tabella A, D.Lgs. n. 504/1995).

La riduzione dei crediti d'imposta sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori (art. 2, comma 58, D.Lgs. n. 262/2006; art. 23, comma 50-quater, D.L. n. 98/2011) e dei crediti d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari (art. 1, commi da 285 a 287, legge n. 228/2012) sono invece rinviati al 2015.


IRAP

Niente IRAP per il professionista con dipendenti occasionali

Corte di Cassazione, Ordinanza 20 febbraio 2014, n. 4111
La Corte di Cassazione ha stabilito che non deve essere assoggetto ad IRAP il professionista che si avvalga di lavoratori dipendenti in maniera occasionale. Secondo i Giudici, per configurare un’autonoma organizzazione è necessaria la presenza di lavoratori non occasionali e stabilmente inseriti nella struttura dello studio.


ACCERTAMENTO

Metodologie di controllo per le PMI: aggiornamenti e novità

Al fine di verificare la correttezza fiscale degli operatori economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali, l’Agenzia delle Entrate predispone ed aggiorna periodicamente apposite metodologie di controllo per alcune attività economiche. L’obiettivo delle metodologie è quello di:
       uniformare i comportamenti operativi degli uffici al fine di assicurare ai controlli uno standard qualitativo più elevato;
       contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale;
       aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.);
       indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali.
Le metodologie di controllo sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia Entrate; oltre alle 97 tipologie già esistenti, da alcuni giorni è disponibile anche la metodologia riferita all’attività di recapito di corrispondenza non indirizzata e volantinaggio, afferente il mondo della distribuzione “door to door”.




APPROFONDIMENTI

IVA
Lo spesometro
L’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (come modificato dall’art. 2, comma 6, del D.L. n. 16/2012) ha introdotto l’obbligo, per i soggetti IVA, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel periodo d’imposta (“spesometro”).
Nella sua prima versione la comunicazione era riservata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, rese e ricevute, di valore pari o superiore ai 3.000 euro, al netto di IVA, per le operazioni documentate da fattura, oppure di 3.600 euro, comprensivi d’IVA, relativamente alle operazioni non documentate da fattura.
Successivamente, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 la comunicazione è stata prevista per tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600 per le operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione della fattura.
L’obbligo di comunicazione riguarda quindi:
1.    le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
2.    le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'IVA;
3.    le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
In deroga alla regola che prevede la comunicazione di tutte le operazioni per le quali si è emessa la fattura, per ragioni di semplificazione:
       ai soggetti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate e alle agenzie di viaggi e turismo, è consentito, per le operazioni attive relative al 2012 e al 2013, la comunicazione di quelle per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro, Iva compresa;
       in caso di registrazione di documento riepilogativo delle fatture attive e passive, di importo non superiore a 300 euro, disciplinato dall’art. 6, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 695/1996 è possibile indicare nella comunicazione il riferimento al “documento riepilogativo”, senza aggiungere i dati di tutte le controparti indicate nelle singole fatture inferiori ai 300 euro (al netto di IVA).
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:
       le importazioni;
       le esportazioni indicate all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 633/1972;
       le operazioni intracomunitarie;
       quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria;
       le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Sono esonerati dall’invio dello spesometro i contribuenti che si avvalgono del regime dei nuovi minimi (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98). L’obbligo è invece previsto per le pro loco e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime semplificato della legge n. 398/1991.
Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dall'invio della comunicazione per il 2012 e il 2013. Dal 2014 sono obbligati a trasmettere la comunicazione delle operazioni non documentate da fattura elettronica.
La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
Per i dati riferiti al periodo d’imposta 2013, i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile devono trasmettere la comunicazione entro il 10 aprile 2014; per gli altri, il termine è il 22 aprile 2014 (in quanto il 20 e 21 aprile sono festivi).


IMPOSTE DIRETTE

Le comunicazioni telematiche dei finanziamenti all'impresa e dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore

A partire dal 2012, i soggetti che esercitano attività d'impresa, devono comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nel periodo d’imposta hanno concesso finanziamenti all’impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa.
La comunicazione va effettuata solo se nell'anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Il termine ordinario per effettuare la comunicazione è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le altre forme di capitalizzazione: la scadenza per il periodo d’imposta 2013 è quindi il 30 aprile 2014.

Sempre dal 2012, i soggetti che esercitano attività d'impresa, devono comunicare anche i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011).
La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.
In particolare vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
Sono esclusi dalla comunicazione:
       i beni concessi in godimento agli amministratori;
       i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
       i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
       i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
       gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
       i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

I beni vanno suddivisi nelle seguenti categorie:
       autovetture;
       altri veicoli;
       unità da diporto;
       aeromobili;
       immobili;
       altri beni (da indicare solo se di valore non superiore a 3.000 euro, al netto di IVA).


Il termine ordinario per effettuare la comunicazione è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento: la scadenza per il periodo d’imposta 2013 è quindi il 30 aprile 2014.

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