Dal 6 giugno fattura elettronica obbligatoria nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza.
Con la recente circolare 1/2014 il
Dipartimento delle Finanze fornisce le prime indicazioni relative il corretto
adempimento dell’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti delle PA (art. 1
commi dal 209 al 214 L .
244/2007).
Si rammenta che il D.M. 55/2013 ha
definito le regole tecniche di operatività dell’obbligo ed ha individuato,
quale data di decorrenza:
ü
il 6/06/2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti
nazionali di previdenza e di assistenza sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC,
ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc.);
ü
il 6/06/2015, per tutte le altre amministrazioni
centrali ad eccezione di quelle locali per le quali dovrà essere emanato uno
specifico Decreto.
Le indicazioni operative della
circolare 1/2014 riguardano nello specifico:
ü
il termine per
il caricamento delle anagrafiche degli uffici adibiti alla ricezione delle
fatture elettroniche nell’ IPA;
ü
l’emissione
della fattura elettronica;
ü
il divieto di
pagamento in assenza di fattura elettronica;
ü
il trattamento
dei casi in cui è impossibile il recapito della fattura elettronica
all’amministrazione.
Nella trattazione che segue si
analizzano detti chiarimenti alla luce del D.M. 55/2013 che regolamenta la
suddetta disciplina.
Fattura elettronica PA: disposizioni generali
Come noto, la fattura elettronica consiste in un
documento in formato XML, sottoscritto con firma elettronica qualificata o
digitale, da inviare mediante il Sistema di interscambio (SDI); infatti, una
volta predisposta dal fornitore, detta fattura, va inviata al SDI il quale:
ü
assegna un identificativo;
ü
effettua una serie di controlli propedeutici
all’inoltro del documento.
Tuttavia, come vedremo meglio in
seguito, al fine di ricevere la fattura elettronica attraverso il citato SDI le
PA sono tenute ad inserire all’interno dell’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (IPA) l'anagrafica degli uffici (centrali o periferici)
destinatari delle stesse. Detti uffici vanno identificati con un Codice
Univoco da comunicare ai fornitori i quali devono indicarlo in fattura.
La fattura elettronica riporta i dati e
le informazioni contenute nell’allegato A al D.M. 55/2013; in particolare, è
d’obbligo riportare:
ü
le
informazioni fiscali;
ü
le
informazioni per la trasmissione attraverso il sistema di interscambio (SDI).
Nell’ambito dell’art. 25 del recente D.L.
66/2014 (cd decreto “Renzi”) viene stabilito che le fatture elettroniche emesse
nei confronti delle PA, devono indicare, tra gli altri elementi previsti:
ü
il Codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione
della tracciabilità ex Legge n. 136/2010;
ü
il Codice unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche,
manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari
nonché se previsto ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003. In mancanza di detti
codici la PA non può effettuare il pagamento della fattura.
La trasmissione delle fatture al SDI e
da questi alle PA destinatarie avviene attraverso l’utilizzo di uno dei
seguenti canali:
·
PEC o
analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data
e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del
contenuto delle stesse;
·
SDICoop
un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile
attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema
Pubblico di Connettività);
·
SPCoop
un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su
rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
·
SDIFTP
un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP
all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e
assicurano la sicurezza del canale;
·
Internet
un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso
protocollo HTTPS per i soggetti accreditati (sito www.fatturapa.gov.it per i
soggetti abilitati a Entratel, Fisconline o Carta nazionale dei servizi).
Fattura elettronica PA: disposizioni
generali
Come
anticipato, secondo l’art. 3 del D.M. 55/2013, le PA destinatarie delle
fatture elettroniche sono tenute ad inserire l'anagrafica dei propri uffici
deputati alla ricezione delle suddette fatture nell'Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (IPA); in particolare ogni ufficio è contraddistinto da uno
specifico Codice Univoco che i fornitori devono riportare obbligatoriamente nella
fattura elettronica, pena lo scarto dell’invio. Infatti, come sottolineato
nella circolare “il codice univoco è un
elemento essenziale per la trasmissione della fattura allo specifico ufficio
dell'amministrazione committente”.
Per
tale ragione l'art. 6 del D.M. 55/2013 stabilisce che il termine entro il quale
ciascuna PA deve completare il caricamento in IPA dell'anagrafica dei propri
uffici precede di 3 mesi la data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione.
Detto
termine, secondo il MEF, opera anche per le Pubbliche Amministrazioni per le
quali non è ancora stabilita la decorrenza dell’obbligo, essendovi tenute sia
le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 della L. 196/2009, sia
le amministrazioni autonome.
L’art.
1 co. 211 della L.244/2007 stabilisce che la trasmissione delle fatture
elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio (SDI) che il MEF ha
affidato all’Agenzia delle Entrate e a SOGEI, escludendo quindi che le fatture
vengano inviate direttamente all’amministrazione committente.
All’atto della ricezione della fattura elettronica
è il SDI che provvede ad inoltrarla al competente ufficio, identificato tramite
il codice univoco riportato in fattura. Nell’ambito della circolare in esame,
importanti chiarimenti riguardano poi il momento in cui la fattura elettronica
è emessa. In particolare l’art. 2 del citato D.M. stabilisce che la fattura
elettronica:
ü
si intende
trasmessa/ricevuta dall’Amministrazione competente;
ü
solo a seguito
del rilascio al cedente/prestatore della ricevuta di consegna da parte del SDI.
Tale
previsione è coerente col disposto dell'art. 21, comma 1 del D.P.R. 633/72
secondo cui "La fattura, cartacea o
elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione,
trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente".
Le fatture, infatti, non vengano inviate direttamente all'amministrazione committente, ma
veicolate tramite il Sistema di interscambio cui i fornitori delle PA sono
tenuti a inviare le proprie fatture.
Una
volta ricevuta la fattura, il Sistema di interscambio, effettua dapprima una
serie di controlli (nomenclatura del file trasmesso, dimensione del file,
verifica dell’integrità del documento, ecc.), poi provvede ad inoltrare la
stessa al competente ufficio dell’Amministrazione committente, identificato
tramite il Codice Univoco riportato nella fattura. In funzione dell'esito di
tale inoltro, il SDI rilascia al soggetto che ha inviato la fattura:
ü
RICEVUTA DI CONSEGNA (inoltro con esito positivo)
in tal caso, la
ricevuta recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è certamente
sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua
ricezione da parte della pubblica amministrazione committente;
ü
NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA
(inoltro con esito
negativo) questa che costituisce conferma di ricevimento della fattura da parte
del SDI e di conseguenza l’effettiva trasmissione da parte dell’emittente.
L'art.
6 del D.M. 55/2013 prevede che, trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza
dell'obbligo, le PA non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale,
sino all'invio delle fatture elettroniche. Si rammenta, infatti, che l'obbligo
di emissione in forma elettronica preceda di 3 mesi la corrispondente
decorrenza del divieto di accettazione e pagamento di fatture in forma
cartacea. Si tratta, quindi, di un periodo di transizione di 3 mesi (decorrenti
per i Ministeri e soggetti assimilati dal 6 giugno 2014), durante il quale:
ü
le PA
possono ancora accettare e pagare fatture emesse in forma cartacea;
ü
i
fornitori, non possono più emettere fattura in forma cartacea.
Sono fatte salve tutte le disposizioni in merito ai
termini di pagamento delle fatture; in particolare, il D.Lgs 231/2002 fissa in 30 giorni il termine ordinario per il
pagamento delle fatture, con decorrenza dalla data di ricevimento della
fattura, trascorsi i quali sono dovuti al creditore gli interessi moratori
sull'importo dovuto senza che sia necessaria la costituzione in mora.
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