Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i
rimorchi, come noto, per poter circolare devono essere muniti di una carta di
circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.
La Legge n. 120/2010, recante "Disposizioni in
materia di sicurezza stradale", ha apportato alcune modifiche al nuovo
Codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992, introducendo, tra le altre
cose, il nuovo comma 4-bis all'art. 94 del Codice in tema di divieto di
intestazione fittizia dei veicoli. Il nuovo comma stabilisce che:
ð
“..., gli atti, ..., da cui derivi una variazione
dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la
disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore
di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal
regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della
registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e
226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3”.
In sostanza, nel
caso di variazione dell'intestatario della carta di circolazione o anche solo
di disponibilità del veicolo a favore di un soggetto terzo per oltre 30 giorni,
è necessario che il nuovo intestatario o la persona che ha la disponibilità del
veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, lo comunichi al
Dipartimento per i trasporti, che provvederà ad effettuare apposita annotazione
sulla carta di circolazione ed alla registrazione nell'Archivio Nazionale dei
Veicoli istituito presso lo stesso Dipartimento.
In caso di omissione di questo obbligo, si
applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 94, comma 3, D.Lgs. n.
285/1992, che va da € 705 ad € 3.526, somma così aggiornata, da ultimo, dal
D.M. 19.12.2012 a far data dal 1° gennaio 2013.
Il regolamento di cui al D.P.R. n. 198/2012
Con
D.P.R. n. 198 del 28.09.2012, è stato approvato il regolamento relativo alle
modifiche apportate dalla Legge n. 120/2010 al Codice della Strada inerenti la
variazione dell'intestatario della carta di circolazione e l'intestazione
temporanea di veicoli. L'art. 1 del D.P.R. in parola ha introdotto, in
particolare, l'art. 247-bis al D.P.R. n. 495/1992.
Secondo tale
nuova disposizione, in caso di variazione delle generalità della persona fisica
intestataria della carta di circolazione o della denominazione dell'ente
intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e
rimorchi (anche a seguito di atti di trasformazione o di fusione societaria che
non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da
quello originario e non necessitano di annotazione nel Pubblico Registro
Automobilistico), gli interessati devono chiedere all'ufficio del
Dipartimento per i trasporti territorialmente competente l'aggiornamento della
carta di circolazione, mediante emissione di apposito tagliando.
Ciò vale anche
in caso di temporanea disponibilità, per periodi superiori a 30 giorni, a
titolo di comodato o per effetto di un provvedimento di affidamento in custodia
giudiziale o in base ad un contratto di locazione senza conducente.
Ricevuta tale
richiesta, l'ufficio:
·
procede
all'aggiornamento della carta di circolazione, intestandola al nuovo soggetto;
·
nel caso di
comodato o affidamento in custodia giudiziale, provvede all'annotazione sulla
carta di circolazione del nominativo del comodatario e la scadenza del relativo
contratto,
ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati
dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del
nucleo familiare, purché conviventi;
·
nel caso di
locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi
superiori ai 30 giorni, procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli,
senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento e rilasciando
apposita ricevuta; in tale archivio é annotato il nominativo del locatario e la
scadenza del relativo contratto;
·
in caso di
immatricolazione a nome di soggetti incapaci di agire (minori di 18 anni,
interdetti giudiziali e legali), provvede all'aggiornamento della carta di
circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi mediante annotazione dei
dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del
veicolo;
·
al di fuori dei
casi precedenti, provvede all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario
per periodi superiori ai 30 giorni, in forza di contratti o atti unilaterali.
Decorrenza della novità
Il
regolamento di cui al D.P.R. n. 198/2012 è entrato in vigore il 7 dicembre
2012, ma sarà operativo solo dal 3 novembre 2014. Il ritardo nell'applicazione
degli obblighi deriva, oltre che dallo scarso favore che la norma, nata per
limitare truffe e abusi, ha riscosso presso varie parti in causa, anche per i
tempi resisi necessari per la predisposizione delle procedure informatiche, come
reso noto dalla Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 della Motorizzazione
civile, che ha proprio individuato la data
del 3 novembre 2014 per la concreta operatività della norma di cui
all'art. 247-bis del D.P.R. n. 495/1992.
Pertanto, come
chiarito dalla stessa Circolare, l'obbligo di richiesta di annotazione riguarda
gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014 e solo da quel
giorno scatteranno le sanzioni nei confronti dell'avente causa (comodatario,
affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario in caso di
locazione senza conducente, erede in caso di veicolo ancora intestato al de
cuius nelle more dell'acquisizione della titolarità del bene da parte
dell'erede stesso, utilizzatore con contratto di rent to buy).
Sono da ritenere
comunque legittimamente assolti gli obblighi qualora la comunicazione sia
effettuata dal dante causa (l'intestatario) su delega scritta dell'avente
causa. A tal fine, alla Circolare della Motorizzazione civile sono stati
allegati due prototipi di delega esemplificati (Allegato A/1 da utilizzare
quando l'avente causa è una persona fisica; Allegato A/2 da utilizzare quando
l'avente causa è una persona giuridica).
Il soggetto che,
invece, in forza di un atto posto in essere prima del 3 novembre 2014, usa già
un veicolo non proprio o ha un'intestazione non aggiornata non dovrà far nulla;
se lo vorrà, comunque, potrà effettuare lo stesso la registrazione, ma si
tratta appunto di una facoltà e non di un obbligo sanzionabile, come lo sarebbe
invece per gli atti posti in essere dopo il 3 novembre.
Veicoli interessati
Le
nuove procedure trovano applicazione con riferimento alle carte di circolazione
relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi se interviene, dal 3
novembre 2014 in poi:
·
una variazione della
denominazione dell'ente intestatario;
·
una variazione delle
generalità della persona fisica intestataria;
·
la temporanea
disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad
un terzo, a titolo di:
ü
comodato;
ü
affidamento in custodia giudiziale;
ü
locazione senza conducente;
·
intestazione a
nome di soggetti giuridicamente incapaci.
La Circolare di
luglio della Motorizzazione civile, interpretando la norma nel punto in cui
stabilisce l'obbligo di registrazione per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,
afferma che tra questi ultimi vi rientrano anche quelli di massa complessiva
inferiore a 3,5 tonnellate, nonostante essi non siano compresi fra i beni
mobili registrati.
Veicoli esclusi
La
Circolare ha precisato che, per ora, le procedure informatiche predisposte non
si applicano ai veicoli la cui disponibilità sia assoggetta al possesso di
titoli autorizzativi.
Si tratta dei
veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto
sulla base di:
ü
iscrizione al REN (Registro elettronico nazionale) o all'albo
degli autotrasportatori;
ü
licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
ü
autorizzazione al trasporto di presone mediante autobus in uso
proprio o mediante autovetture in uso di terzi (es.: taxi o noleggio con
conducente). Per tali tipi di veicoli, infatti, verranno emanate apposite
disposizioni.
Intestatario della carta di circolazione
La
nuova disciplina fa riferimento all'intestatario della carta di circolazione
(dante causa), per il quale, come chiarito dalla Circolare, deve intendersi:
ü
il proprietario del veicolo, compreso il trustee, il locatore
(nel caso di locazione senza conducente), il nudo proprietario (in caso di
usufrutto) e l'acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio);
ü
il locatario (in caso di leasing);
ü
l'usufruttuario.
Registrazione di una flotta aziendale
Se
le registrazioni riguardano "n" veicoli per un medesimo soggetto (ad
esempio, registrazione di un'intera flotta aziendale), si può fare un'istanza cumulativa
con un unico modello TT2120 (pagando, quindi, una sola imposta di bollo per
l'istanza - € 16,00).
Tuttavia, le
carte di circolazione vanno aggiornate una per una, in quanto l'aggiornamento
della denominazione di un veicolo non produce automaticamente anche
l'aggiornamento, nell'Archivio nazionale dei veicoli, della denominazione dello
stesso intestatario relativamente ai restanti veicoli.
Si pagheranno,
pertanto, "n" diritti di motorizzazione ("n" x € 9,00)
quante sono le carte di circolazione da aggiornare.
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