IN BREVE
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Spesometro
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Domanda per il rimborso o
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I limiti per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata
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Esenzione IMU agricola nel 2015
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Fabbricati del gruppo catastale D: approvati i nuovi coefficienti IMU e
TASI
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Deducibilità dell’IMU pagata per immobili strumentali
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Agevolazioni fiscali per le piccole imprese creditrici dell’Ilva
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Ulteriore rateazione Equitalia
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Interventi di manutenzione su immobili a prevalente destinazione
abitativa: chiarimenti sui “beni significativi”
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Registro sezionale in contabilità per le fatture elettroniche
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APPROFONDIMENTI
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Bilancio società di capitali: limiti per la redazione del bilancio
abbreviato e termini per l’approvazione
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Il rimborso o
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IN BREVE
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ACCERTAMENTO
Entro il 30 ottobre le
comunicazioni su finanziamenti all' impresa
e beni concessi in godimento a soci o familiari
Agenzia Entrate, Provvedimento 16 aprile 2014 n.
54581
Entro il prossimo 30
ottobre 2014 dovranno essere inviate telematicamente:
·
la comunicazione dei finanziamenti all'impresa da parte di soci e
familiari dell'imprenditore,
·
la comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o
familiari,
·
riferite al periodo d’imposta 2013.
L’invio telematico va
infatti effettuato, a decorrere da quest’anno, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono
in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
(Vedi
l’Approfondimento)
ACCERTAMENTO
Prelievi bancari dei
lavoratori autonomi: bocciata la presunzione che siano “automaticamente produttivi
di reddito”
Corte Costituzionale, Sentenza 6 ottobre 2014,
n. 228
La Corte
ha bocciato la presunzione automatica poiché lesiva del principio di
ragionevolezza, nonché della capacità contributiva: è assolutamente arbitrario
ipotizzare che i prelievi dal conto corrente, seppur ingiustificati, siano
destinati ad attività della propria sfera professionale tali da produrre un
reddito.
IVA
Domanda per il rimborso o la compensazione IVA
trimestrale entro il 31 ottobre
Agenzia Entrate, Provvedimento 19 settembre 2014
Al
termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel
trimestre (primo, secondo o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro
possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in
compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art.
17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
La
richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del
mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR.
L’utilizzo
in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la
presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite
di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali
maturati nell’anno d’imposta, comporta inoltre l’obbligo di utilizzare in
compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese
successivo alla presentazione del modello.
Con
Provvedimento del 19 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove istruzioni e le specifiche
tecniche per la compilazione del modello IVA TR da utilizzare a decorrere dalle
richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre dell’anno
d’imposta 2014. L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare le
istruzioni del modello alle disposizioni introdotte dal D.M. 10 luglio 2014,
che ha individuato nei fabbricanti di
aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi (codice Ateco 2007
30.30.09) un’ulteriore categoria di contribuenti per i quali i rimborsi saranno
eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.
ANTIRICICLAGGIO
Scade il 31 ottobre il nuovo
obbligo di comunicazione PEC per commercialisti, avvocati e notai (se non già
inclusi in INI-PEC)
Agenzia Entrate e Guardia di Finanza,
Provvedimento 8 agosto 2014, n. 105953; Risoluzione 14 ottobre 2014, n. 88/E;
Comunicato Stampa 14 ottobre 2014
Tutti i
professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio (commercialisti,
avvocati, notai, nonché gli intermediari finanziari, i revisori legali e gli
altri soggetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 231/2007) entro il prossimo 31
ottobre dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite Entratel o
Fisconline, un indirizzo PEC cui l'amministrazione potrà indirizzare le
richieste di informazioni riferite a specifiche operazioni con l’estero o
rapporti ad esse collegate, nonché l’identità dei titolari effettivi. Lo
prevede il Provvedimento congiunto Agenzia/GDF n. 105953 dell’8 agosto 2014.
Con la
Risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 la Direzione Centrale
Accertamento dell’Agenzia Entrate ha però accolto le istanze
pervenute dalle Associazioni di categoria ed ha precisato che “in un’ottica
di semplificazione …, è ragionevole ritenere che l’aggiornamento del registro
degli indirizzi elettronici … possa essere effettuato dall’Agenzia delle
entrate, acquisendo direttamente l’indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato
INI-PEC”.
Consigliamo
quindi tutti i clienti interessati, per scrupolo, a verificare che il loro
indirizzo PEC sia già presente in INI-PEC: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec. Se
l’indirizzo PEC è presente, nessuna ulteriore comunicazione sarà dovuta.
SOCIETÀ
Cooperative: unificati i
termini di versamento della quota del 3% degli utili di esercizio
D.M. 23 luglio 2014 (G.U. n. 225 del 27
settembre 2014)
Il
Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato che il versamento della quota
del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro
consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e
tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di
chiusura dell'esercizio.
In
precedenza, il termine era fissato al “30 ottobre dell'anno in cui era stato
approvato il bilancio di esercizio” (D.M. 11 ottobre 2004) e, nel caso delle
società cooperative il cui esercizio non coincideva con l'anno solare, il
termine era di “90 giorni dall’approvazione del bilancio” (D.M. 1° dicembre
2004).
I
contributi devono essere versati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando
il codice tributo «3012» -
denominato: «Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - Art. 11, comma
4 e 6, legge n. 59/1992».
Dal 3 novembre nuovo obbligo
di indicazione sulla carta di circolazione per l’utilizzo dell’auto aziendale
A seguito
delle novità previste dall'ultima riforma del Codice della Strada, dal prossimo
3 novembre 2014 sarà obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare
sulla carta di circolazione il nome di chi, non intestatario di un veicolo, ne ha comunque la disponibilità per più di
30 giorni.
L'adempimento
interessa anche i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti
e di comodato (se per un periodo superiore a 30 giorni).
Per gli
inadempienti sono previste pesanti sanzioni:
·
multa di 705 euro e
·
ritiro della carta di circolazione.
La
novità, già in vigore dal 2012, era rimasta in stand-by a causa della mancata
realizzazione delle relative procedure informatiche.
L’obbligo
scatta solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 e non per quelli
già in corso a quella stessa data.
TRIBUTI LOCALI
Sanzioni per omesso
versamento TASI
Con
riferimento alla TASI, ciascun Comune designa un funzionario responsabile a cui
sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale, compreso il servizio di accertamento e riscossione, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie riguardanti il tributo.
Il
versamento della TASI è indirizzato esclusivamente al Comune competente e deve
essere effettuato con modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto
corrente postale. E’ esclusa la possibilità di servirsi di servizi elettronici
di incasso e di pagamento postali o interbancari.
Per
l’omesso versamento della Tasi è
prevista la sanzione amministrativa del 30%.
E’ però
ammessa la procedura del ravvedimento operoso secondo i consueti termini:
TERMINE ADEMPIMENTO
|
SANZIONE APPLICATA
|
entro 14 giorni dal
termine previsto per il versamento
|
0,20% giornaliero
|
entro 30 giorni dal
termine previsto per il versamento
|
3% (1/10 del 30%)
|
entro 1 anno dal
termine previsto per il versamento
|
3,75% (1/8 del 30%)
|
oltre ad
interessi da calcolare a giorni al tasso legale (attualmente 1% annuo).
BILANCIO
Il nuovo principio contabile
OIC 10: Rendiconto finanziario
Nell’ambito
del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, sul sito
internet della OIC (Organismo Italiano di Contabilità) sono pubblicati i
principi contabili approvati in via definitiva le cui disposizioni si applicano
a partire dai bilanci chiusi al 31
dicembre 2014.
In
particolare l’OIC 10 ha
lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto
finanziario.
Il principio contabile è destinato alle società che redigono i
bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile. Le indicazioni
del principio sono valide, con i dovuti adattamenti, anche nella redazione del
rendiconto finanziario consolidato.
(Vedi
l’Approfondimento)
AGEVOLAZIONI
Il regime dei minimi e le
prestazioni ex art. 7 D.P.R. n. 633/1972
Agenzia Entrate, Circolare 26 febbraio 2008, n.
13/E
Il
contribuente che ha aderito al regime dei minimi non può effettuare cessioni
all’esportazione (extraUE) ed operazioni assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e
72, D.P.R. n. 633/1972).
Può però
effettuare operazioni che non soddisfano il requisito della territorialità ai
sensi degli artt. 7 e ss. D.P.R. n. 633/1972, comprese le prestazioni di
servizi rese a soggetti esteri (art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972). L’effettuazione
di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della
territorialità non precludono infatti al contribuente l’accesso al regime dei
minimi.
Evidenziamo
che in caso di servizi resi a clienti intraUE (che ricadrebbero nella fattispecie
dell’art. 7-ter) i “minimi” non devono però compilare e trasmettere l’elenco
Intrastat Servizi resi, in quanto l’operazione posta in essere non è da
intendersi operazione intracomunitaria, bensì “operazione esclusa da IVA
effettuata ai sensi dell’art.1, comma 100, della legge Finanziaria per il 2008” .
APPROFONDIMENTI
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IVA
Il rimborso o la compensazione IVA
trimestrale
Al
termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel
trimestre (primo, secondo o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro
possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in
compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art.
17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Il
credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso (o in compensazione):
·
dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente
attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a
quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
·
dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili
(articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al
25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
·
dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e
importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del
totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
·
dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del D.P.R.
n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio
dello Stato;
·
dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei
confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un
importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle
seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di
intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis,
del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).
La
richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del
mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR. Con il
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 39968 del 20 marzo
2015 è stato approvato il nuovo Modello TR, utilizzabile a partire dalle
richieste relative al credito Iva del primo trimestre 2015. In particolare, il
nuovo modello "IVA TR 2015":
•
ha un rigo dedicato alle operazioni effettuate applicando il
meccanismo dello split payment, cioè le operazioni verso la Pa e per le quali
l’Iva evidenziata in fattura deve essere versata direttamente
dall’amministrazione acquirente;
•
contiene anche le informazioni necessarie per gestire le nuove
modalità di erogazione dei rimborsi introdotte dal Decreto Semplificazioni
(D.Lgs. n.175/2014). Anche i rimborsi trimestrali di importo superiore a 15mila
euro possono essere erogati senza prestazione di garanzia, se non sussistono le
ipotesi di rischio, quando l’istanza di rimborso è dotata del visto di
conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo e dell’attestazione
patrimoniale e contributiva.
L’utilizzo
in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la
presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite
di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali
maturati nell’anno d’imposta, comporta inoltre l’obbligo di utilizzare in
compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese
successivo alla presentazione del modello.
SOCIETÀ
Bilancio società di capitali:
limiti per la redazione del bilancio abbreviato e
termini per l’approvazione
I bilanci
delle società di capitali vanno redatti nella forma estesa qualora nel primo
esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi siano superati due dei
seguenti tre parametri:
1) totale
attivo € 4.400.000
2) ricavi
vendite e prestazioni € 8.800.000
3)
dipendenti occupati in media n. 50.
Negli
altri casi il bilancio può essere redatto in forma abbreviata ai sensi
dell’art. 2435-bis del Codice Civile. La redazione del bilancio in forma
abbreviata è sempre preclusa alle società che hanno emesso titoli negoziati in
mercati regolamentati.
Ricordiamo
che i termini legati all’approvazione dei bilanci delle società di capitali per
gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 sono:
•
entro il 30 aprile 2015
(120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), deve essere convocata l’assemblea
dei soci (in prima convocazione) per l’approvazione del bilancio per i casi
ordinari;
•
entro il 29 giugno 2014
(180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), deve essere convocata l’assemblea
dei soci (in prima convocazione) per l’approvazione del bilancio, per le
società tenute al bilancio consolidato o che per altri motivi ricorrono al
maggior termine di 180 giorni.
Ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile:
·
il
bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate
e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle
società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società,
insieme con le relazioni degli amministratori (ed eventualmente dei sindaci e
del soggetto incaricato della revisione legale dei conti), durante i 15 giorni
che precedono l'assemblea (quindi entro il 15 aprile 2015 per i bilanci da
approvare il 30 aprile 2015);
·
nelle
società con organo di controllo, il bilancio deve essere comunicato dagli
amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione
legale dei conti, con la relazione, almeno 30 giorni prima di quello fissato
per l'assemblea che deve discuterlo.
Ne consegue che la bozza di bilancio:
·
nelle
società con organo di controllo dovrà essere predisposta ed approvata
dall’organo amministrativo entro il 31 marzo 2015, in modo che il
collegio sindacale e/o il revisore contabile possano predisporre la loro
relazione entro il 15 aprile 2015;
·
nelle
Srl senza organo di controllo dovrà invece essere predisposta ed approvata
dall’organo amministrativo entro il 15 aprile 2015.
Dopo l’approvazione, ai sensi dell’art. 2435 del Codice
Civile, gli amministratori devono provvedere, entro 30 giorni, a depositare il
bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese, corredato dalle relazioni
e dal verbale di approvazione. Entro lo stesso termine, per le società per
azioni non quotate, deve essere depositato anche l'elenco dei soci riferito
alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione analitica delle
modifiche avvenute a partire dalla data di approvazione del bilancio
dell'esercizio precedente.
Dal 2010 tutte le società di capitali sono tenute al
deposito del Bilancio XBRL, limitato ai prospetti di sintesi (Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Conti d’Ordine), ad esclusione di quelle che
applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) tra cui le società
quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca
d’Italia e le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che
utilizzano schemi specifici.
Per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi al 31 dicembre
2014 o successivamente ed approvati a decorrere dal 3 marzo 2015 sarà necessario
depositare in formato XBRL anche la nota integrativa.
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